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Decisione

52.2007.143

Perizia sul rischio di incendio residuo in uno stabile ad uso collettivo; onere della prova e spese della perizia a carico dell'autorità comunale.

1 giugno 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i medesimi secondo un concetto di protezione che renda accettabile il rischio

residuo.

2.3. L'accertamento dell'entità del rischio

incombe all'autorità comunale, che può concedere esenzioni all'adeguamento unicamente

sulla base di una perizia che certifichi che il rischio presente è accettabile

(art. 44g cpv. 2 RLE). Spetta al municipio dimostrare che sussiste un evidente

rischio d'incendio, ovvero che la costruzione rappresenta un reale pericolo per

le persone e le cose. L'autorità comunale non può sovvertire l'onere della

prova, imponendo al proprietario di presentare un attestato di conformità che

certifichi l'ossequio delle disposizioni antincendio (STA 1.6.1999 n. 52.99.61

in re C.). Analogamente, non può nemmeno esigere che il proprietario dell'immobile

dimostri mediante perizia che non esiste un rischio d'incendio inaccettabile.

Il municipio può accertare il rischio con i

propri tecnici. Ove non disponga di tecnici qualificati può rivolgersi a periti

esterni. Le relative spese vanno a suo carico in quanto oneri derivanti dall'adempimento

di un mandato affidatogli dalla legge.

3. 3.1. Con

la decisione 25 gennaio 2007 qui in esame, il municipio ha incaricato un perito

di accertare il rischio d'incendio dell'albergo del resistente, stabilendo già

sin d'ora che le spese sarebbero state addebitate a quest'ultimo nella misura

in cui tale rischio non fosse stato escluso. Il Consiglio di Stato ha annullato

questa disposizione ritenendola ingiustificata. A ragione, poiché si tratta di

Considerandi

un onere derivante dall'adempimento di un compito che la legge affida al

comune.

3.2

Con la stessa decisione il municipio ha

anche previsto di chiedere al perito di indicare semmai quali misure dovessero

essere adottate per escludere un eventuale rischio d'incendio. Il Consiglio di

Stato ha annullato questa disposizione, ritenendo che l'individuazione delle

misure da adottare dovesse essere rinviata ad una seconda fase del

procedimento. A torto, poiché non è dato di vedere per qual motivo il perito

che accerta un rischio residuo d'incendio non possa già sin d'ora indicare

quali provvedimenti debbano essere adottati per ridurlo nei limiti del tollerabile.

Il rinvio di questo accertamento ad una seconda fase del procedimento è del

tutto irrazionale. Al proprietario gravato resta infatti comunque riservata la

facoltà di proporre mediante perizia misure meno gravose, ma altrettanto

efficaci (art. 44g cpv. 2 RLE). Considerato che le spese del mandato sono in

ogni caso a carico del comune, non si vede d'altro canto perché il municipio

non possa chiedere al perito di indicargli i provvedimenti da ordinare per mettere

l'immobile in sicurezza secondo l'art. 13 vLPF.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto,

cassando il giudizio governativo impugnato nella misura in cui annulla la decisione

del municipio di chiedere al perito di indicargli i provvedimenti che devono essere

eventualmente adottati per ridurre l'eventuale rischio d'incendio ad un livello

accettabile. Dato l'esito, tasse e ripetibili del giudizio governativo

rimangono invece invariate.

La tassa di giustizia è posta a carico del

resistente proporzionalmente al grado di soccombenza, ritenuto che il comune ne

va esente siccome comparso per esigenze di funzione. Le ripetibili sono invece

addebitate al comune in proporzione alla soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 41d, 41g LE; 44g RLE; 3, 18, 28,

60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 27 marzo 2007 del Consiglio di

Stato (n. 1656) è cassata nella misura in cui annulla la decisione del

municipio di chiedere al perito di indicargli i provvedimenti che devono essere

eventualmente adottati per ridurre l'eventuale rischio d'incendio ad un livello

accettabile;

1.2.

la risoluzione 27 gennaio 2007 del municipio di RI

1 è riformata di conseguenza.

2. La tassa di

giustizia è posta a carico del resistente nella misura di fr. 300.-.

3. Il comune

di RI 1 rifonderà al resistente fr. 600.- a titolo di ripetibili di questa

sede.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

5. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinato da: PA 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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