52.2007.143
Perizia sul rischio di incendio residuo in uno stabile ad uso collettivo; onere della prova e spese della perizia a carico dell'autorità comunale.
1 giugno 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2007.143
Data decisione, Autorità:
01.06.2007, TRAM
Titolo:
Perizia sul rischio di incendio residuo in uno stabile ad uso collettivo; onere della prova e spese della perizia a carico dell'autorità comunale.
POLIZIA DEL FUOCO
art. 41d LE
art. 41g LE
art. 44c RLE
art. 44g RLE
Incarto n.
52.2007.143
Lugano
1 giugno 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 aprile 2007 del
RI 1
contro
la decisione 27 marzo 2007 del Consiglio di Stato
(n. 1656) che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata da CO 1 avverso
la risoluzione 27 gennaio 2007 con cui il municipio di RI 1 ha deciso di incaricare
un tecnico della polizia del fuoco di allestire una perizia sul pericolo di
incendio di uno stabile ad uso collettivo;
viste le risposte:
- 11 maggio 2007 di CO 1;
- 15 maggio 2007 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 20
giugno 2006 il municipio di RI 1 ha invitato il resistente CO 1 ad incaricare
un tecnico della polizia del fuoco di far allestire entro 30 giorni da un
tecnico del ramo una valutazione peritale del rischio di incendio residuo dell'albergo
__________, di cui è proprietario (part. 12), avvertendolo che in caso di inadempienza
avrebbe proceduto d'ufficio a sue spese.
Non avendo CO 1 dato seguito all'invito, il
25 gennaio 2007 il municipio ha deciso di incaricare un tecnico riconosciuto in
materia di polizia del fuoco di accertare l'esistenza o meno di un reale
pericolo d'incendio nello stabile, valutando il rischio residuo ed indicando
eventuali misure affinché venga ridotto entro limiti accettabili. L'autorità
comunale ha stabilito che le spese di perizia sarebbero state addebitate al
proprietario nella misura in cui fosse stato riscontrato un intollerabile rischio
residuo d'incendio.
B. Con
giudizio 27 marzo 2007 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso
inoltrato da CO 1 contro la predetta risoluzione municipale, annullandola nella
misura in cui prevedeva di chiedere al perito di indicare eventuali misure di
risanamento, rispettivamente di addebitare eventualmente al proprietario le
spese di perizia.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che,
trattandosi di uno stabile esistente prima dell'entrata in vigore delle nuove
disposizioni in materia di polizia del fuoco, l'onere di accertare l'esistenza
di un eventuale, inaccettabile rischio d'incendio residuo incombesse al comune.
Le misure da eventualmente adottare per eliminarlo avrebbero dovuto essere
determinate soltanto in un secondo tempo.
C. Contro il
predetto giudizio il comune si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo il ripristino integrale della decisione impugnata.
Il rinvio ad una seconda fase dell'accertamento
delle misure da eventualmente adottare per eliminare un eventuale rischio d'incendio
residuo, argomenta, sarebbe del tutto irrazionale. Parimenti ingiustificato
sarebbe l'obbligo del comune di prendere in ogni caso a suo carico le spese
peritali.
D. Il ricorso
è avversato dal Consiglio di Stato che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene CO 1
contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto
necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva del comune ricorrente è certa ed incontestata. Il ricorso, tempestivo, è
dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2.2.1. Giusta l'art. 41d cpv. 1 LE, per la prevenzione e la sicurezza
contro gli incendi, nelle costruzioni devono essere applicate le norme tecniche
fissate dal Consiglio di Stato. Sono applicabili, dispone l'art. 44c cpv. 1
RLE, le prescrizioni di protezione antincendio dichiarate vincolanti nel
settore specifico dal Concordato intercantonale concernente l'eliminazione
degli ostacoli tecnici al commercio. Nei campi specifici, sono pure applicabili
le normative emanate dalle Associazioni professionali riconosciute di cui all'allegato
3. I materiali e le parti della costruzione, i prodotti per gli impianti e gli
impianti per la sicurezza devono essere certificati da un ente accreditato a livello
federale.
Gli edifici di uso collettivo, quali
istituiti di cura, scuole, alberghi, fabbriche, empori, sale di svago, come
pure gli edifici di grande mole, le costruzioni sotterranee e impianti per il
deposito di carburanti e gas, devono essere progettati e realizzati conformemente
alle norme tecniche in materia emanate dal Consiglio di Stato. La conformità
deve essere comprovata da un attestato rilasciato da un tecnico accreditato e
da un successivo certificato di collaudo a costruzione ultimata (art. 44d cpv.
3 e 4 LE).
2.2. Gli edifici e gli impianti esistenti
prima dell'entrata in vigore della norma succitata (1° gennaio 1997: cfr. BU
96, 735), dispone l'art. 41g cpv. 1 LE, sono invece soggetti al diritto
precedente. Queste opere sfuggono di principio alle nuove disposizioni. Devono
essere adeguate solo in caso di riattamento, di trasformazione, di ricostruzione
o di ampliamento (art. 41g cpv. 2 LE).
Per "diritto precedente", non è da
intendere il diritto in vigore al momento del rilascio della licenza edilizia,
ma l'art. 13 dell'abrogata legge sulla polizia del fuoco del 13 ottobre 1949
(LPF 1949; BU 1949, 135), che abilitava il municipio ad intervenire d'ufficio
nei confronti di proprietari di stabili per obbligarli a prendere le misure
necessarie per eliminare evidenti rischi d'incendio o di esplosione.
Accreditando la tesi del succitato autore, si impedirebbe altrimenti all'autorità
comunale di ordinare la messa in sicurezza degli stabili più vecchi, che non
hanno magari mai ottenuto una licenza perché costruiti in epoca remota e che
presentano i maggiori rischi d'incendio.
In quest'ottica, l'art. 44g cpv. 1 RLE
impone al proprietario degli edifici e degli impianti di cui all'art. 44d
(recte: 41g) LE, realizzati prima del 1.1.97, che costituiscono un reale
pericolo per le cose e le persone secondo il diritto precedente, di adattare
Fatti
i medesimi secondo un concetto di protezione che renda accettabile il rischio
residuo.
2.3. L'accertamento dell'entità del rischio
incombe all'autorità comunale, che può concedere esenzioni all'adeguamento unicamente
sulla base di una perizia che certifichi che il rischio presente è accettabile
(art. 44g cpv. 2 RLE). Spetta al municipio dimostrare che sussiste un evidente
rischio d'incendio, ovvero che la costruzione rappresenta un reale pericolo per
le persone e le cose. L'autorità comunale non può sovvertire l'onere della
prova, imponendo al proprietario di presentare un attestato di conformità che
certifichi l'ossequio delle disposizioni antincendio (STA 1.6.1999 n. 52.99.61
in re C.). Analogamente, non può nemmeno esigere che il proprietario dell'immobile
dimostri mediante perizia che non esiste un rischio d'incendio inaccettabile.
Il municipio può accertare il rischio con i
propri tecnici. Ove non disponga di tecnici qualificati può rivolgersi a periti
esterni. Le relative spese vanno a suo carico in quanto oneri derivanti dall'adempimento
di un mandato affidatogli dalla legge.
3. 3.1. Con
la decisione 25 gennaio 2007 qui in esame, il municipio ha incaricato un perito
di accertare il rischio d'incendio dell'albergo del resistente, stabilendo già
sin d'ora che le spese sarebbero state addebitate a quest'ultimo nella misura
in cui tale rischio non fosse stato escluso. Il Consiglio di Stato ha annullato
questa disposizione ritenendola ingiustificata. A ragione, poiché si tratta di
Considerandi
un onere derivante dall'adempimento di un compito che la legge affida al
comune.
3.2
Con la stessa decisione il municipio ha
anche previsto di chiedere al perito di indicare semmai quali misure dovessero
essere adottate per escludere un eventuale rischio d'incendio. Il Consiglio di
Stato ha annullato questa disposizione, ritenendo che l'individuazione delle
misure da adottare dovesse essere rinviata ad una seconda fase del
procedimento. A torto, poiché non è dato di vedere per qual motivo il perito
che accerta un rischio residuo d'incendio non possa già sin d'ora indicare
quali provvedimenti debbano essere adottati per ridurlo nei limiti del tollerabile.
Il rinvio di questo accertamento ad una seconda fase del procedimento è del
tutto irrazionale. Al proprietario gravato resta infatti comunque riservata la
facoltà di proporre mediante perizia misure meno gravose, ma altrettanto
efficaci (art. 44g cpv. 2 RLE). Considerato che le spese del mandato sono in
ogni caso a carico del comune, non si vede d'altro canto perché il municipio
non possa chiedere al perito di indicargli i provvedimenti da ordinare per mettere
l'immobile in sicurezza secondo l'art. 13 vLPF.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto,
cassando il giudizio governativo impugnato nella misura in cui annulla la decisione
del municipio di chiedere al perito di indicargli i provvedimenti che devono essere
eventualmente adottati per ridurre l'eventuale rischio d'incendio ad un livello
accettabile. Dato l'esito, tasse e ripetibili del giudizio governativo
rimangono invece invariate.
La tassa di giustizia è posta a carico del
resistente proporzionalmente al grado di soccombenza, ritenuto che il comune ne
va esente siccome comparso per esigenze di funzione. Le ripetibili sono invece
addebitate al comune in proporzione alla soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 41d, 41g LE; 44g RLE; 3, 18, 28,
60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 27 marzo 2007 del Consiglio di
Stato (n. 1656) è cassata nella misura in cui annulla la decisione del
municipio di chiedere al perito di indicargli i provvedimenti che devono essere
eventualmente adottati per ridurre l'eventuale rischio d'incendio ad un livello
accettabile;
1.2.
la risoluzione 27 gennaio 2007 del municipio di RI
1 è riformata di conseguenza.
2. La tassa di
giustizia è posta a carico del resistente nella misura di fr. 300.-.
3. Il comune
di RI 1 rifonderà al resistente fr. 600.- a titolo di ripetibili di questa
sede.
4. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
5. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinato da: PA 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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