52.2007.144
Irricevibilità del ricorso per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo.
12 giugno 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2007.144
Data decisione, Autorità:
12.06.2007, TRAM
Titolo:
Irricevibilità del ricorso per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo.
COMPETENZA
IRRECEVIBILITÀ
art. 3 LPAMM
art. 4 LPAMM
art. 60 LPAMM
Incarto n.
52.2007.144
Lugano
12 giugno
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dal
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 aprile 2007 di
RI 1
contro
lo scritto 10 maggio 2007 della Sezione
amministrativa del Dipartimento educazione cultura e sport in tema di
fatturazione delle prestazioni per provvedimenti pedagogico-terapeutici degli
allievi di scuola speciale;
vista la risposta 4 giugno 2007 del
Dipartimento dell'educazione della cultura e dello sport;
Considerandi
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che la
ricorrente RI 1 è una logopedista che esercita la professione in modo indipendente
nel suo studio di __________;
che in quest'ambito segue un bambino (A. G.)
con difficoltà di eloquio, che frequenta una scuola speciale;
che a più riprese la ricorrente ha chiesto
al Dipartimento dell'educazione della cultura e dello sport (DECS) di onorare
le fatture per le prestazioni professionali effettuate a favore di quel bambino;
che con scritto 10 aprile 2007 la giurista
della Sezione amministrativa del DECS ha comunicato all'insorgente di aver
saldato le fatture sulla base della convenzione stipulata dal dipartimento con l'Associazione
dei logopedisti della Svizzera italiana;
che contro questo scritto RI 1 insorge
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in sostanza di essere
remunerata sulla base della convenzione 14 giugno 2001 stipulata tra la
Conferenza delle associazioni professionali svizzere dei logopedisti e l'Assicurazione
invalidità;
che all'accoglimento del ricorso si oppone
la Sezione amministrativa del DECS con argomenti che non occorre qui riassumere;
considerato, in
diritto
che, notoriamente,
la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non è data per clausola generale,
ma secondo il sistema enumerativo (art. 60 PAmm);
che il ricorso a questo tribunale contro
decisioni del Consiglio di Stato, di dipartimenti o di commissioni speciali è
dunque proponibile soltanto nei casi previsti dalla legge concretamente applicabile;
che, nel caso concreto, nessuna norma di
legge prevede la possibilità di dedurre davanti a questo tribunale le decisioni
emanate dalla giurista del DECS;
che, a prescindere dalla questione di sapere
se lo scritto inviato dalla giurista del DECS all'insorgente prefiguri una
decisione, il ricorso va dunque respinto siccome irricevibile;
che a norma dell'art. 4 PAmm, gli atti sono
trasmessi al Consiglio di Stato, affinché esamini se l'impugnativa sia da esso
ricevibile;
che, data l'erronea indicazione dei mezzi e
dei termini di ricorso data dalla giurista del DECS, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 18, 28, 60, 61 PAmm; 49 cpv. 2 LOG;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
§. A norma dell'art. 4 PAmm gli atti sono
trasmessi al Consiglio di Stato.
2.Non si preleva tassa di giustizia.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla
sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
;
.
Il presidente Il
segretario
del Tribunale cantonale amministrativo
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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