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Decisione

52.2007.144

Irricevibilità del ricorso per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo.

12 giugno 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

52.2007.144

Data decisione, Autorità:

12.06.2007, TRAM

Titolo:

Irricevibilità del ricorso per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo.

COMPETENZA

IRRECEVIBILITÀ

art. 3 LPAMM

art. 4 LPAMM

art. 60 LPAMM

Incarto n.

52.2007.144

Lugano

12 giugno

2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente del Tribunale cantonale

amministrativo

Lorenzo Anastasi

assistito dal

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 27 aprile 2007 di

RI 1

contro

lo scritto 10 maggio 2007 della Sezione

amministrativa del Dipartimento educazione cultura e sport in tema di

fatturazione delle prestazioni per provvedimenti pedagogico-terapeutici degli

allievi di scuola speciale;

vista la risposta 4 giugno 2007 del

Dipartimento dell'educazione della cultura e dello sport;

Considerandi

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che la

ricorrente RI 1 è una logopedista che esercita la professione in modo indipendente

nel suo studio di __________;

che in quest'ambito segue un bambino (A. G.)

con difficoltà di eloquio, che frequenta una scuola speciale;

che a più riprese la ricorrente ha chiesto

al Dipartimento dell'educazione della cultura e dello sport (DECS) di onorare

le fatture per le prestazioni professionali effettuate a favore di quel bambino;

che con scritto 10 aprile 2007 la giurista

della Sezione amministrativa del DECS ha comunicato all'insorgente di aver

saldato le fatture sulla base della convenzione stipulata dal dipartimento con l'Associazione

dei logopedisti della Svizzera italiana;

che contro questo scritto RI 1 insorge

davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in sostanza di essere

remunerata sulla base della convenzione 14 giugno 2001 stipulata tra la

Conferenza delle associazioni professionali svizzere dei logopedisti e l'Assicurazione

invalidità;

che all'accoglimento del ricorso si oppone

la Sezione amministrativa del DECS con argomenti che non occorre qui riassumere;

considerato, in

diritto

che, notoriamente,

la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non è data per clausola generale,

ma secondo il sistema enumerativo (art. 60 PAmm);

che il ricorso a questo tribunale contro

decisioni del Consiglio di Stato, di dipartimenti o di commissioni speciali è

dunque proponibile soltanto nei casi previsti dalla legge concretamente applicabile;

che, nel caso concreto, nessuna norma di

legge prevede la possibilità di dedurre davanti a questo tribunale le decisioni

emanate dalla giurista del DECS;

che, a prescindere dalla questione di sapere

se lo scritto inviato dalla giurista del DECS all'insorgente prefiguri una

decisione, il ricorso va dunque respinto siccome irricevibile;

che a norma dell'art. 4 PAmm, gli atti sono

trasmessi al Consiglio di Stato, affinché esamini se l'impugnativa sia da esso

ricevibile;

che, data l'erronea indicazione dei mezzi e

dei termini di ricorso data dalla giurista del DECS, si prescinde dal prelievo

di una tassa di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 18, 28, 60, 61 PAmm; 49 cpv. 2 LOG;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

§. A norma dell'art. 4 PAmm gli atti sono

trasmessi al Consiglio di Stato.

2.Non si preleva tassa di giustizia.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

;

.

Il presidente Il

segretario

del Tribunale cantonale amministrativo

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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