52.2007.146
Licenza edilizia per la ristrutturazione e la sopraelevazione di due edifici contigui situati nella zona del nucleo; legittimazione a chiedere il rilascio della licenza edilizia, impedimenti di diritt
13 giugno 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2007.146
Data decisione, Autorità:
13.06.2007, TRAM
Titolo:
Licenza edilizia per la ristrutturazione e la sopraelevazione di due edifici contigui situati nella zona del nucleo; legittimazione a chiedere il rilascio della licenza edilizia, impedimenti di diritto pubblico e contestazioni di diritto privato.
CONTIGUITÀ
DOMANDA DI COSTRUZIONE
art. 4 LE
art. 1 RLE
art. 8 cpv. 2 RLE
Incarto n.
52.2007.146
Lugano
13 giugno
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 aprile 2007 di
RI 1
RI 2
t tutti
patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 27 marzo 2007 del Consiglio di Stato
(n. 1668) che respinge l’impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
licenza edilizia 6 settembre 2006, rilasciata dal municipio di CO 2 CO 2 a CO
1 per ristrutturare e sopraelevare due edifici situati nella zona del nucleo
(part. 2049);
viste le risposte:
- 11 maggio 2007 di CO 1;
- 15 maggio 2007 del
Consiglio di Stato;
- 24 maggio 2007 del
municipio di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 24
ottobre 2005 CO 1 hanno chiesto al municipio di CO 2 il permesso di ristrutturare
due stabili contigui (part. 2049), facenti parte di un complesso di edifici situati
nella zona del nucleo. L’intervento prevedeva fra l’altro anche di sopraelevare
gli stabili, sostituendo il tetto ad una sola falda con una copertura a due
spioventi.
Alla domanda si sono opposti i ricorrenti RI
1, nonché RI 2, proprietari di immobili situati su fondi contermini (part. 2025
e 1262), sollevando una serie di obiezioni che hanno successivamente ripreso e
sviluppato davanti alle istanze di ricorso.
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 6 settembre 2006 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta e respinto le opposizioni dei vicini.
B. Con
giudizio 27 marzo 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo a sua volta l’impugnativa contro di esso inoltrata dai vicini
opponenti.
Dopo essersi rifiutato di entrare nel merito
delle censure di diritto civile, sollevate dagli insorgenti con riferimento al
fatto che il nuovo tetto si sarebbe in parte appoggiato sul muro di proprietà
della ricorrente RI 2, il Governo ha in sostanza ritenuto che il modico
innalzamento delle falde del tetto rientrasse nei limiti delle sopraelevazioni
che potevano ancora essere eccezionalmente autorizzate secondo l’art. 50 NAPR.
C. Contro il
predetto giudizio i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.
In questa sede, gli insorgenti si limitano a
riproporre e sviluppare ulteriormente le censure riguardanti l’appoggio del
nuovo tetto sul muro di proprietà della ricorrente RI 2, che sorge sul confine
verso il fondo dei resistenti. Essi rimproverano in particolare al Consiglio di
Stato di aver omesso di esperire le necessarie verifiche per stabilire i
rapporti di proprietà su questo muro.
D. All’accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio ed i resistenti CO 1, contestando in dettaglio le tesi degli
insorgenti con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei
seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La
legittimazione attiva degli insorgenti, proprietari di fondi contermini e già
opponenti, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e
dell’oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani e dalla documentazione
fotografica. Le prove di cui l’insorgente chiede l’as-sunzione non sono dunque
atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti
per il giudizio.
2. 2.1. La
licenza edilizia è un atto amministrativo con il quale l'autorità accerta che
nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori
previsti (art. 1 RLE). Se la domanda di costruzione risponde a tutte le
esigenze poste dalla legge in materia di pianificazione del territorio, di
polizia delle costruzioni e di protezione dell'ambiente, l'autorità
amministrativa deve concedere il permesso richiesto. Non deve occuparsi di
eventuali contestazioni di diritto privato (RDAT 1982 n. 70; Adelio Scolari, Commentario,
Considerandi
II ed., ad art. 1 LE, n. 627).
2.2
Giusta l'art. 4 LE, la domanda di
costruzione, corredata della documentazione necessaria, deve essere presentata
al municipio dal proprietario della costruzione e firmata dal proprietario del
fondo e dal progettista. L'art. 8 cpv. 2 RLE, dal canto suo, stabilisce che la
domanda e i progetti devono essere firmati dalla persona che chiede la licenza,
dal proprietario del fondo e dal progettista. Scopo precipuo di queste
disposizioni è quello di evitare che l'autorità sia chiamata ad esaminare
domande di costruzione insuscettibili di tradursi in realizzazioni concrete,
poiché all'istante fa difetto il diritto di disporre del fondo dedotto in
edificazione (RDAT 1990 N. 50, 118). Esse tutelano quindi soprattutto gli interessi
dell'autorità, permettendole di non dar seguito a domande di costruzione
presentate da richiedenti che non dimostrano o rendono quantomeno verosimile il
loro diritto di disporre del fondo oggetto dell'intervento (STA 29.4.93 in re
D.; Adelio Scolari, Commentario, II ed., ad art. 4 LE N. 737).
La legittimazione a chiedere il rilascio del
permesso di costruzione è una questione pregiudiziale che l'autorità
amministrativa deve risolvere in base alle regole del diritto civile. In questo
contesto essa deve comunque tener presente che lo scopo principale della
procedura di rilascio del permesso è quello di accertare che nessun impedimento
di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti e non quello
di stabilire se l'istante ha effettivamente diritto di disporre del fondo.
L'autorità amministrativa può quindi limitarsi ad un giudizio di apparenza,
lasciando al giudice civile il compito di dirimere eventuali vertenze sul
diritto di disporre del fondo (Scolari, op. cit., N. 744).
Considerato il bene giuridico protetto da
queste disposizioni, l'autorità può quindi anche rinunciare a prevalersene e
statuire nel merito di domande presentate da istanti che non dimostrano in modo
inequivocabile di poter liberamente disporre del fondo.
La decisione che ne scaturisce resta
comunque valida anche nel caso in cui dovesse risultare che l'istante non
dispone di tale facoltà. Essa attesta in effetti soltanto che all'opera
prevista dalla domanda di costruzione non si oppone alcun impedimento di diritto
pubblico. Non conferisce al suo beneficiario alcun diritto di disporre del
fondo per realizzarla effettivamente (STA 12.1.1999 in re R. n. 52.1998.285; 1.12.2003
n. 52.2003.321 in re L e llcc, consid. 2).
3.3.1
Nell'evenienza concreta, i ricorrenti contestano ai resistenti il
diritto di disporre del muro che separa il fondo dedotto in edificazione da
quello della ricorrente RI 2 per appoggiarvi il nuovo tetto. Controversa, in
altri termini, è la proprietà del muro.
Il municipio ha dato seguito alla domanda di
costruzione senza curarsi di verificare i rapporti di proprietà sul muro.
Rilasciando il permesso, esso si è limitato ad accertare che l'intervento è conforme
al diritto edilizio concretamente applicabile. Deduzione, questa, che i
ricorrenti non contestano.
Implicitamente, l'autorità comunale ha in
sostanza rinunciato ad avvalersi della facoltà di esigere che la domanda di
costruzione fosse semmai sottoscritta anche dalla ricorrente RI 2 in quanto
proprietaria o comproprietaria del muro.
La decisione, confermata dal Consiglio di
Stato, regge alla critica dei ricorrenti. Essa accerta infatti soltanto che
nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti.
Non stabilisce che l'opera può senz'altro essere realizzata anche dal profilo
del diritto privato. La licenza non pregiudica minimamente i diritti di
proprietà dei ricorrenti, ai quali rimane comunque riservata la facoltà di
farli valere davanti al giudice civile.
3.2
Da respingere sono pure le
contestazioni sollevate dagli insorgenti con riferimento all'ipotesi che i
resistenti erigano un nuovo muro in contiguità con quello esistente sul confine
verso il fondo della ricorrente RI 2. Il progetto approvato non prevede alcun
nuovo muro. Se i resistenti dovessero optare per una simile soluzione, dovranno
comunque inoltrare una domanda di variante, alla quale i ricorrenti potranno
semmai opporsi.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono a
carico dei ricorrenti secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei ricorrenti in
solido, che rifonderanno ai resistenti identico importo a titolo di ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinata da: PA 2
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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