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Decisione

52.2007.146

Licenza edilizia per la ristrutturazione e la sopraelevazione di due edifici contigui situati nella zona del nucleo; legittimazione a chiedere il rilascio della licenza edilizia, impedimenti di diritt

13 giugno 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 24

ottobre 2005 CO 1 hanno chiesto al municipio di CO 2 il permesso di ristrutturare

due stabili contigui (part. 2049), facenti parte di un complesso di edifici situati

nella zona del nucleo. L’intervento prevedeva fra l’altro anche di sopraelevare

gli stabili, sostituendo il tetto ad una sola falda con una copertura a due

spioventi.

Alla domanda si sono opposti i ricorrenti RI

1, nonché RI 2, proprietari di immobili situati su fondi contermini (part. 2025

e 1262), sollevando una serie di obiezioni che hanno successivamente ripreso e

sviluppato davanti alle istanze di ricorso.

Raccolto il preavviso favorevole del

Dipartimento del territorio, il 6 settembre 2006 il municipio ha rilasciato la

licenza richiesta e respinto le opposizioni dei vicini.

B. Con

giudizio 27 marzo 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,

respingendo a sua volta l’impugnativa contro di esso inoltrata dai vicini

opponenti.

Dopo essersi rifiutato di entrare nel merito

delle censure di diritto civile, sollevate dagli insorgenti con riferimento al

fatto che il nuovo tetto si sarebbe in parte appoggiato sul muro di proprietà

della ricorrente RI 2, il Governo ha in sostanza ritenuto che il modico

innalzamento delle falde del tetto rientrasse nei limiti delle sopraelevazioni

che potevano ancora essere eccezionalmente autorizzate secondo l’art. 50 NAPR.

C. Contro il

predetto giudizio i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.

In questa sede, gli insorgenti si limitano a

riproporre e sviluppare ulteriormente le censure riguardanti l’appoggio del

nuovo tetto sul muro di proprietà della ricorrente RI 2, che sorge sul confine

verso il fondo dei resistenti. Essi rimproverano in particolare al Consiglio di

Stato di aver omesso di esperire le necessarie verifiche per stabilire i

rapporti di proprietà su questo muro.

D. All’accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il

municipio ed i resistenti CO 1, contestando in dettaglio le tesi degli

insorgenti con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei

seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La

legittimazione attiva degli insorgenti, proprietari di fondi contermini e già

opponenti, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile

in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e

dell’oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani e dalla documentazione

fotografica. Le prove di cui l’insorgente chiede l’as-sunzione non sono dunque

atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti

per il giudizio.

2. 2.1. La

licenza edilizia è un atto amministrativo con il quale l'autorità accerta che

nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori

previsti (art. 1 RLE). Se la domanda di costruzione risponde a tutte le

esigenze poste dalla legge in materia di pianificazione del territorio, di

polizia delle costruzioni e di protezione dell'ambiente, l'autorità

amministrativa deve concedere il permesso richiesto. Non deve occuparsi di

eventuali contestazioni di diritto privato (RDAT 1982 n. 70; Adelio Scolari, Commentario,

Considerandi

II ed., ad art. 1 LE, n. 627).

2.2

Giusta l'art. 4 LE, la domanda di

costruzione, corredata della documentazione necessaria, deve essere presentata

al municipio dal proprietario della costruzione e firmata dal proprietario del

fondo e dal progettista. L'art. 8 cpv. 2 RLE, dal canto suo, stabilisce che la

domanda e i progetti devono essere firmati dalla persona che chiede la licenza,

dal proprietario del fondo e dal progettista. Scopo precipuo di queste

disposizioni è quello di evitare che l'autorità sia chiamata ad esaminare

domande di costruzione insuscettibili di tradursi in realizzazioni concrete,

poiché all'istante fa difetto il diritto di disporre del fondo dedotto in

edificazione (RDAT 1990 N. 50, 118). Esse tutelano quindi soprattutto gli interessi

dell'autorità, permettendole di non dar seguito a domande di costruzione

presentate da richiedenti che non dimostrano o rendono quantomeno verosimile il

loro diritto di disporre del fondo oggetto dell'intervento (STA 29.4.93 in re

D.; Adelio Scolari, Commentario, II ed., ad art. 4 LE N. 737).

La legittimazione a chiedere il rilascio del

permesso di costruzione è una questione pregiudiziale che l'autorità

amministrativa deve risolvere in base alle regole del diritto civile. In questo

contesto essa deve comunque tener presente che lo scopo principale della

procedura di rilascio del permesso è quello di accertare che nessun impedimento

di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti e non quello

di stabilire se l'istante ha effettivamente diritto di disporre del fondo.

L'autorità amministrativa può quindi limitarsi ad un giudizio di apparenza,

lasciando al giudice civile il compito di dirimere eventuali vertenze sul

diritto di disporre del fondo (Scolari, op. cit., N. 744).

Considerato il bene giuridico protetto da

queste disposizioni, l'autorità può quindi anche rinunciare a prevalersene e

statuire nel merito di domande presentate da istanti che non dimostrano in modo

inequivocabile di poter liberamente disporre del fondo.

La decisione che ne scaturisce resta

comunque valida anche nel caso in cui dovesse risultare che l'istante non

dispone di tale facoltà. Essa attesta in effetti soltanto che all'opera

prevista dalla domanda di costruzione non si oppone alcun impedimento di diritto

pubblico. Non conferisce al suo beneficiario alcun diritto di disporre del

fondo per realizzarla effettivamente (STA 12.1.1999 in re R. n. 52.1998.285; 1.12.2003

n. 52.2003.321 in re L e llcc, consid. 2).

3.3.1

Nell'evenienza concreta, i ricorrenti contestano ai resistenti il

diritto di disporre del muro che separa il fondo dedotto in edificazione da

quello della ricorrente RI 2 per appoggiarvi il nuovo tetto. Controversa, in

altri termini, è la proprietà del muro.

Il municipio ha dato seguito alla domanda di

costruzione senza curarsi di verificare i rapporti di proprietà sul muro.

Rilasciando il permesso, esso si è limitato ad accertare che l'intervento è conforme

al diritto edilizio concretamente applicabile. Deduzione, questa, che i

ricorrenti non contestano.

Implicitamente, l'autorità comunale ha in

sostanza rinunciato ad avvalersi della facoltà di esigere che la domanda di

costruzione fosse semmai sottoscritta anche dalla ricorrente RI 2 in quanto

proprietaria o comproprietaria del muro.

La decisione, confermata dal Consiglio di

Stato, regge alla critica dei ricorrenti. Essa accerta infatti soltanto che

nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti.

Non stabilisce che l'opera può senz'altro essere realizzata anche dal profilo

del diritto privato. La licenza non pregiudica minimamente i diritti di

proprietà dei ricorrenti, ai quali rimane comunque riservata la facoltà di

farli valere davanti al giudice civile.

3.2

Da respingere sono pure le

contestazioni sollevate dagli insorgenti con riferimento all'ipotesi che i

resistenti erigano un nuovo muro in contiguità con quello esistente sul confine

verso il fondo della ricorrente RI 2. Il progetto approvato non prevede alcun

nuovo muro. Se i resistenti dovessero optare per una simile soluzione, dovranno

comunque inoltrare una domanda di variante, alla quale i ricorrenti potranno

semmai opporsi.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono a

carico dei ricorrenti secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei ricorrenti in

solido, che rifonderanno ai resistenti identico importo a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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