52.2007.147
Guida nonostante una revoca di sicurezza in corso. Proroga del periodo di sospensione connesso con la misura di sicurezza. Appunti critici all'art. 16c cpv. 4 LCStr
26 agosto 2007Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2007.147
Data decisione, Autorità:
26.08.2007, TRAM
Titolo:
Guida nonostante una revoca di sicurezza in corso. Proroga del periodo di sospensione connesso con la misura di sicurezza. Appunti critici all'art. 16c cpv. 4 LCStr
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
RIAMMISSIONE ALLA GUIDA
art. 14 cpv. 2 let. c LCSTR
art. 16 cpv. 1 LCSTR
art. 16 cpv. 3 LCSTR
art. 16c cpv. 1 let. f LCSTR
art. 16c cpv. 4 LCSTR
art. 16d cpv. 1 let. b LCSTR
art. 16d cpv. 2 LCSTR
art. 17 cpv. 3 LCSTR
Incarto n.
52.2007.147
Lugano
26 agosto
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 aprile 2007 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 27 marzo 2007 (n. 1674) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 7 dicembre 2006 con cui la Sezione della circolazione gli ha prorogato
il periodo di sospensione e confermato le condizioni di riammissione alla
guida connesse con una revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato
per aver ripetutamente circolato nonostante il provvedimento di sicurezza in
atto;
vista la risposta 15 maggio
2007 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 è nato
il 13 novembre 1960 ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore
nel gennaio del 1979. Da allora è stato oggetto di numerosi provvedimenti
amministrativi, segnatamente:
17 maggio 1979: revoca di 2 mesi per
aver perso la padronanza del veicolo dopo un sorpasso irregolare e divelto una
ringhiera fuoriuscendo dal sedime stradale;
10 febbraio 1988: revoca di 5 mesi e 15
giorni per guida in stato di ebrietà;
30 aprile 1991: revoca di 1 anno e 1
mese per aver circolato in stato di ebrietà e a velocità eccessiva, provocando
un incidente;
16 marzo 1995: revoca a tempo
indeterminato per non aver presentato la richiesta documentazione medica;
27 febbraio 1998: revoca di 3 mesi per
aver perso la padronanza del veicolo (sprovvisto di immatricolazione, di
assicurazione RC e con targhe abusive), urtato una vettura ferma sul lato della
strada e abbandonato infine il luogo dell'incidente, il 30.12.1996, e circolato
a velocità eccessiva, l'11.10.1997.
Nel
gennaio del 2002 RI 1 è stato colto al volante di un veicolo in stato di
ebrietà e sottoposto all'esame di un perito, che l'ha dichiarato inidoneo alla
guida per dedizione al bere. Con risoluzione 4 luglio 2002 la Sezione della circolazione gli ha pertanto revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato,
stabilendo pure che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di
giugno 2003 e subordinando la riammissione alla guida alla presentazione di un
rapporto di __________, nonché di un certificato medico internistico
attestanti, dopo un periodo di controllo di almeno dodici mesi, l’avvenuta
disintossicazione e la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psico-fisica da
bevande alcoliche. La riammissione è stata inoltre condizionata al superamento
di un esame psico-tecnico.
B. L'11 luglio
2004, il 2 settembre 2004, il 15 ottobre 2004, il 4 marzo 2005 e il 24 febbraio
2006 RI 1 è stato sorpreso a condurre un autoveicolo nonostante la revoca.
Mediante
decisione 20 aprile 2006 la Sezione della circolazione ha quindi riconfermato
la misura di sicurezza a tempo indeterminato adottata nel 2002, posticipando al
settembre 2007 la possibilità di vagliare nuovamente la situazione. Per il
resto, ha ribadito le clausole per la riammissione alla guida stabilite in precedenza,
aggiungendovi il superamento di nuovi esami di condurre teorici e pratici.
C. Il 18
ottobre 2006 RI 1 ha ulteriormente circolato malgrado la revoca della patente in
corso.
Il 7
dicembre 2006 l'autorità cantonale ha di conseguenza prolungato sino a settembre
2008 il periodo di sospensione connesso con il provvedimento di sicurezza in
essere, lasciando invariate le condizioni di riesame sancite nella risoluzione
del 20 aprile 2006.
D. L'8 gennaio
2007 RI 1 ha impugnato quest'ultima decisione davanti al Consiglio di Stato,
postulando l'annullamento dell'obbligo di sottoporsi ad ulteriori accertamenti presso
__________, che nel novembre 2006 aveva già attestato la sua ritrovata idoneità
alla guida dopo 12 mesi di assidui controlli.
Con giudizio
27 marzo 2007 il Governo ha respinto il gravame, annotando in sostanza che la
posticipazione della data del possibile riesame a settembre 2008 imponeva una
continuazione dei controlli. Solo così il ricorrente sarebbe stato in grado di comprovare
la sua perdurante astinenza dal consumo di bevande alcoliche al momento
dell'inoltro della domanda di riammissione alla guida.
E. Contro la
predetta risoluzione governativa il soccombente insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che la riammissione alla guida sia subordinata
unicamente al superamento di un esame psico-tecnico e di nuovi esami di condurre.
Riassunti
minuziosamente i fatti, il ricorrente ripropone, sviluppandole ulteriormente,
le argomentazioni addotte senza successo davanti alla precedente istanza. Ribadisce
di aver seguito puntualmente il programma predisposto da __________ per dimostrare
la sua affrancazione dal consumo di bevande alcoliche e di essere nuovamente
idoneo alla guida di veicoli a motore. Le infrazioni commesse circolando nonostante
la revoca non hanno nessuna attinenza con il consumo di alcol e quindi possono
dar luogo tutt'al più ad una misura di ammonimento e incidere semmai sui soli
presupposti temporali della riammissione alla guida. La decisione di prolungare
di un anno il periodo di controllo presso __________ - soggiunge - è
arbitraria, oltre che lesiva del principio della proporzionalità.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del
ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 10 cpv. 2
LALCStr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 10 cpv. 3
LALCStr.
Considerandi
II
ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
1.2
Oggetto del ricorso è una clausola collegata
ad una revoca della licenza di condurre adottata a scopo di sicurezza. In un simile
contesto, il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di
un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento
all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61
cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera
delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
2.
2.1. La licenza
di condurre dev'essere revocata se il conducente soffre di una forma di
dipendenza che esclude l'idoneità alla guida (art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1
e 16d cpv. 1 lett. b LCStr). In tale evenienza, l'autorità competente
deve adottare una misura di sicurezza al fine di proteggere la circolazione
contro i conducenti non idonei e revocare la licenza di condurre dell'interessato
a tempo indeterminato (art. 16d cpv. 1 LCStr).
Il conducente può
richiedere la restituzione della patente se è scaduto un eventuale periodo di
sospensione (vedi infra) e può comprovare che la sua inidoneità è scomparsa
(art. 17 cpv. 3 LCStr). Di regola, il conducente dovrà apportare la prova della
sua guarigione dopo un'astinenza controllata di almeno un anno (STF 6A.23/2006
del 12 maggio 2006, consid. 2.1.). La revoca di sicurezza comporta pertanto una
limitazione tangibile della libertà personale del conducente colpito dal
provvedimento. Proprio per questo motivo l'autorità competente, prima di
adottare una tale misura, deve analizzare e chiarire d'ufficio la situazione della
persona implicata. In particolare, laddove è ipotizzabile una dipendenza da
alcol, deve esaminare le sue abitudini relative al consumo di bevande alcoliche
e, ove occorre, ordinare l'esperimento di una perizia specialistica (DTF 129 II
82.
consid. 2.2).
Allorquando l'inidoneità viene accertata a
seguito di eventi che avrebbero provocato una revoca di ammonimento, deve
essere inoltre fissato un periodo di cosiddetta sospensione, fino alla scadenza
della durata minima della revoca prevista per l'infrazione commessa (art. 16d
cpv. 2 LCStr). Questa nuova regola, voluta dal legislatore per evitare di
avvantaggiare i conducenti colpiti da una revoca di sicurezza per rapporto a
quelli sanzionati con una misura di ammonimento, impone che il periodo di sospensione
abbia la stessa durata della revoca di ammonimento che all'occorrenza sarebbe
stata inflitta al responsabile in luogo del provvedimento di sicurezza, applicando
tutti i criteri di commisurazione che governano la materia (vedi art. 16 cpv. 3
LCStr; Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de
conduire, RDAF 2004 p. 361 ss., in particolare p. 406).
2.2
La durata della revoche di ammonimento
è stabilita in funzione delle circostanze del singolo caso, segnatamente del
pericolo per la circolazione, della colpa, della reputazione dell'interessato
in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a
fare uso del veicolo (art. 16 cpv. 3 LCStr). Posti questi criteri generali di
commisurazione della misura, il nuovo diritto prevede nondimeno una durata
minima inderogabile della revoca (vedi art. 16 cpv. 3 in fine LCStr) a dipendenza
dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave,
art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette
un'infrazione grave colui che guida un veicolo a motore nonostante la revoca
della licenza (art. 16c
cpv. 1 lett. f LCStr). In caso di infrazione grave, la licenza di condurre deve
essere revocata per almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr). Il provvedimento sarà però di almeno sei
mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per
un'infrazione medio grave (art. 16c cpv. 2 lett. b LCStr) e di almeno dodici mesi se nei cinque anni
precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o due
volte a causa di infrazioni medio gravi (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr). La revoca sarà invece a tempo indeterminato,
ma almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la licenza è stata
revocata due volte per infrazioni gravi o tre volte per infrazioni almeno medio
gravi (art. 16c cpv. 2
lett. d LCStr).
Contrariamente
alle vecchie norme, in virtù delle quali la revoca di almeno sei mesi volta a reprimere
il reato di guida nonostante la revoca veniva semplicemente aggiunta alla
precedente sanzione (cfr. art. 17 cpv. 1 lett. c vLCStr), il nuovo diritto prevede
che la revoca della licenza per un'infrazione di guida nonostante la revoca subentri
alla durata restante della revoca in corso (art. 16c cpv. 3 LCStr). La durata rimanente
viene quindi ripresa e sostituita (assorbita) dalla nuova sanzione.
Se il delitto di guida nonostante la revoca viene
commesso durante l'espiazione di una misura di sicurezza, la sanzione viene
concretizzata tramite l'applicazione di un periodo di sospensione corrispondente
alla durata minima della revoca (d'ammonimento) prevista per l'infrazione
commessa (art. 16c cpv. 4 LCStr). Questa atipica e per certi versi
infelice combinazione tra i criteri che governano la revoca di sicurezza, volta
a proteggere il traffico dai conducenti inidonei, e la revoca di ammonimento, mirante
a sanzionare e correggere i guidatori che infrangono le regole della circolazione,
è stata scientemente voluta dal legislatore. Lo testimonia il contenuto del
messaggio 31 marzo 1999 concernente la modifica della LCStr (FF 1999 p. 3865),
laddove si legge che "… se si guida nonostante la revoca della licenza
per una durata indeterminata, la revoca corrente non può essere sostituita con
una di durata limitata, poiché fondamentalmente la revoca di sicurezza dura
finché la persona interessata è nuovamente idonea alla guida. Di conseguenza,
verrà ulteriormente ritardato un eventuale nuovo rilascio della licenza di
condurre. Si dovrà ordinare un periodo di sospensione corrispondente alla
durata minima della revoca per l'infrazione commessa." Tale
impostazione è criticabile per diverse ragioni, in parte condivise dalla dottrina
(Mizel, op. cit., n. 131 p. 400; Demierre/Mizel/Mouron, Questions choisies sur
le nouveau retrait du permis de conduire, PJA 6/2005 p. 645-646). Vuoi perché
di principio i due tipi di revoche hanno funzioni diverse e le loro modalità di
esecuzione non possono essere combinate (DTF 115 Ib 328 consid. 3), vuoi perché
la posticipazione della data del riesame è suscettibile di disincentivare i
conducenti che per essere riammessi al beneficio della patente devono
comprovare di essere nuovamente idonei alla guida e sottoporsi a controlli su
un arco di tempo ben superiore al necessario. Senza parlare del fatto che, incorporando
un provvedimento d'ammonimento in uno di sicurezza, si crea una disparità di
trattamento a scapito del conducente oggetto di revoca a tempo indeterminato, il
quale non può beneficiare dell'istituto della restituzione anticipata della
patente previsto dall'art. 17 cpv. 2 LCStr. Non è dato peraltro di vedere come
si possa applicare il principio della sostituzione se il reato di guida
nonostante la revoca avviene posteriormente alla scadenza di un periodo di sospensione
agganciato alla misura di sicurezza. A mente di questo tribunale, il
legislatore avrebbe dimostrato maggior coerenza se avesse istituito un sistema
atto a permettere al conducente che commette unicamente il reato di guida
nonostante la revoca di sicurezza di essere riammesso alla guida non appena
venuta meno l'inidoneità per la quale era stato escluso dalla circolazione, ferma
restando l'esigenza di fargli scontare immediatamente dopo una revoca di
ammonimento congruente con il delitto compiuto, contemplato dall'art. 95 cifra
2.
LCStr.
3.
In
concreto, nel 2002 RI 1 ha guidato in stato di ebrietà ed in applicazione del
diritto vigente all'epoca è stato oggetto di una revoca di sicurezza a tempo
indeterminato per accertata dipendenza dall'alcol, assortita di un periodo di
prova di un anno (possibilità di riesame nel giugno 2003). La riammissione alla
guida è stata subordinata al superamento di un esame psico-tecnico e alla
presentazione di un rapporto __________, nonché di un certificato medico
internistico attestanti, dopo un periodo di controllo di almeno dodici mesi,
l’avvenuta disintossicazione e la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psico-fisica
da bevande alcoliche.
Per
motivi sui quali non occorre indagare, il ricorrente ha iniziato i controlli predisposti
da __________ solo nel luglio del 2005 e nel novembre del 2006 gli è stato rilasciato
il certificato necessario per ottenere il riesame del suo caso.
Tra il luglio del 2004 ed il febbraio del
2006.
RI 1 ha tuttavia ripetutamente circolato nonostante la revoca, cosicché nel
marzo del 2006, sotto l'egida del nuovo diritto entrato in vigore il 1° gennaio
2005, la Sezione della circolazione ha aperto un nuovo procedimento
amministrativo nei suoi confronti, con la conseguente conferma della misura di
sicurezza a tempo indeterminato e delle condizioni per il riesame imposte nel
2002.
La riammissione è stata ammessa a partire dal settembre 2007 (provvedimento
corrispondente ad un periodo di sospensione ex art. 16d cpv. 2 LCStr di
18.
mesi, tenuto conto dell'ultima infrazione compiuta il 24 febbraio 2006) e
gravata dall'ulteriore obbligo di superare nuovi esami di condurre teorici e
pratici.
Il 18 ottobre 2006 l'insorgente ha
ulteriormente condotto una vettura malgrado la revoca della patente in corso.
Il 7 dicembre seguente l'autorità cantonale ha di conseguenza rinviato a settembre
2008.
la possibilità di postulare la riammissione alla guida (in forza del
principio della sostituzione il periodo di sospensione connesso con il
provvedimento di sicurezza in vigore è stato dunque stabilito in 22 mesi e
mezzo), lasciando invariate le condizioni di riesame sancite nella risoluzione
del 20 aprile 2006.
Per quanto discutibile possa apparire (vedi
consid. 2.2. che precede), tale decisione - invero incomprensibilmente priva di
una definizione puntuale del periodo di sospensione applicato - è conforme al
diritto in tutti i suoi punti. Lo è dal profilo della data fissata per il
riesame, fondata sull'art. 16c cpv. 2 lett. c, cpv. 3 e 4 LCStr, e dal
profilo delle condizioni poste per la riammissione, consone alle esigenze racchiuse
nell'art. 17 cpv. 3 LCStr. Norma, quest'ultima, che nell'ambito di una revoca
di sicurezza come quella di cui trattasi impone che al momento del riesame l'interessato
sia in grado di comprovare la sua ritrovata idoneità alla guida. Donde l'ineluttabile
necessità di effettuare dei controlli d'astinenza nei 12 mesi precedenti la
data del riesame, in modo da poter dimostrare che i motivi per i quali era
stata applicata a suo tempo la revoca di sicurezza (dipendenza dall'alcol) sono
venuti meno.
4.
Sulla
scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto, confermando - siccome
immune da violazioni del diritto - il giudizio governativo impugnato e la risoluzione
dipartimentale che esso ha tutelato.
La tassa
di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28
PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 3, 16c
cpv. 1 lett. f e cpv. 4, 16d cpv. 1 lett. b e cpv. 2, 17 cpv. 3 LCStr;
33 cpv. 4 OAC; 10 LALCStr; 1, 18, 28, 31, 43, 46, 61 e 62 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster