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Decisione

52.2007.147

Guida nonostante una revoca di sicurezza in corso. Proroga del periodo di sospensione connesso con la misura di sicurezza. Appunti critici all'art. 16c cpv. 4 LCStr

26 agosto 2007Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è nato

il 13 novembre 1960 ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore

nel gennaio del 1979. Da allora è stato oggetto di numerosi provvedimenti

amministrativi, segnatamente:

17 maggio 1979: revoca di 2 mesi per

aver perso la padronanza del veicolo dopo un sorpasso irregolare e divelto una

ringhiera fuoriuscendo dal sedime stradale;

10 febbraio 1988: revoca di 5 mesi e 15

giorni per guida in stato di ebrietà;

30 aprile 1991: revoca di 1 anno e 1

mese per aver circolato in stato di ebrietà e a velocità eccessiva, provocando

un incidente;

16 marzo 1995: revoca a tempo

indeterminato per non aver presentato la richiesta documentazione medica;

27 febbraio 1998: revoca di 3 mesi per

aver perso la padronanza del veicolo (sprovvisto di immatricolazione, di

assicurazione RC e con targhe abusive), urtato una vettura ferma sul lato della

strada e abbandonato infine il luogo dell'incidente, il 30.12.1996, e circolato

a velocità eccessiva, l'11.10.1997.

Nel

gennaio del 2002 RI 1 è stato colto al volante di un veicolo in stato di

ebrietà e sottoposto all'esame di un perito, che l'ha dichiarato inidoneo alla

guida per dedizione al bere. Con risoluzione 4 luglio 2002 la Sezione della circolazione gli ha pertanto revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato,

stabilendo pure che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di

giugno 2003 e subordinando la riammissione alla guida alla presentazione di un

rapporto di __________, nonché di un certificato medico internistico

attestanti, dopo un periodo di controllo di almeno dodici mesi, l’avvenuta

disintossicazione e la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psico-fisica da

bevande alcoliche. La riammissione è stata inoltre condizionata al superamento

di un esame psico-tecnico.

B. L'11 luglio

2004, il 2 settembre 2004, il 15 ottobre 2004, il 4 marzo 2005 e il 24 febbraio

2006 RI 1 è stato sorpreso a condurre un autoveicolo nonostante la revoca.

Mediante

decisione 20 aprile 2006 la Sezione della circolazione ha quindi riconfermato

la misura di sicurezza a tempo indeterminato adottata nel 2002, posticipando al

settembre 2007 la possibilità di vagliare nuovamente la situazione. Per il

resto, ha ribadito le clausole per la riammissione alla guida stabilite in precedenza,

aggiungendovi il superamento di nuovi esami di condurre teorici e pratici.

C. Il 18

ottobre 2006 RI 1 ha ulteriormente circolato malgrado la revoca della patente in

corso.

Il 7

dicembre 2006 l'autorità cantonale ha di conseguenza prolungato sino a settembre

2008 il periodo di sospensione connesso con il provvedimento di sicurezza in

essere, lasciando invariate le condizioni di riesame sancite nella risoluzione

del 20 aprile 2006.

D. L'8 gennaio

2007 RI 1 ha impugnato quest'ultima decisione davanti al Consiglio di Stato,

postulando l'annullamento dell'obbligo di sottoporsi ad ulteriori accertamenti presso

__________, che nel novembre 2006 aveva già attestato la sua ritrovata idoneità

alla guida dopo 12 mesi di assidui controlli.

Con giudizio

27 marzo 2007 il Governo ha respinto il gravame, annotando in sostanza che la

posticipazione della data del possibile riesame a settembre 2008 imponeva una

continuazione dei controlli. Solo così il ricorrente sarebbe stato in grado di comprovare

la sua perdurante astinenza dal consumo di bevande alcoliche al momento

dell'inoltro della domanda di riammissione alla guida.

E. Contro la

predetta risoluzione governativa il soccombente insorge ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo che la riammissione alla guida sia subordinata

unicamente al superamento di un esame psico-tecnico e di nuovi esami di condurre.

Riassunti

minuziosamente i fatti, il ricorrente ripropone, sviluppandole ulteriormente,

le argomentazioni addotte senza successo davanti alla precedente istanza. Ribadisce

di aver seguito puntualmente il programma predisposto da __________ per dimostrare

la sua affrancazione dal consumo di bevande alcoliche e di essere nuovamente

idoneo alla guida di veicoli a motore. Le infrazioni commesse circolando nonostante

la revoca non hanno nessuna attinenza con il consumo di alcol e quindi possono

dar luogo tutt'al più ad una misura di ammonimento e incidere semmai sui soli

presupposti temporali della riammissione alla guida. La decisione di prolungare

di un anno il periodo di controllo presso __________ - soggiunge - è

arbitraria, oltre che lesiva del principio della proporzionalità.

F. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del

ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 10 cpv. 2

LALCStr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 10 cpv. 3

LALCStr.

Considerandi

II

ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli

atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

1.2

Oggetto del ricorso è una clausola collegata

ad una revoca della licenza di condurre adottata a scopo di sicurezza. In un simile

contesto, il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di

un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento

all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61

cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera

delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).

2.

2.1. La licenza

di condurre dev'essere revocata se il conducente soffre di una forma di

dipendenza che esclude l'idoneità alla guida (art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1

e 16d cpv. 1 lett. b LCStr). In tale evenienza, l'autorità competente

deve adottare una misura di sicurezza al fine di proteggere la circolazione

contro i conducenti non idonei e revocare la licenza di condurre dell'interessato

a tempo indeterminato (art. 16d cpv. 1 LCStr).

Il conducente può

richiedere la restituzione della patente se è scaduto un eventuale periodo di

sospensione (vedi infra) e può comprovare che la sua inidoneità è scomparsa

(art. 17 cpv. 3 LCStr). Di regola, il conducente dovrà apportare la prova della

sua guarigione dopo un'astinenza controllata di almeno un anno (STF 6A.23/2006

del 12 maggio 2006, consid. 2.1.). La revoca di sicurezza comporta pertanto una

limitazione tangibile della libertà personale del conducente colpito dal

provvedimento. Proprio per questo motivo l'autorità competente, prima di

adottare una tale misura, deve analizzare e chiarire d'ufficio la situazione della

persona implicata. In particolare, laddove è ipotizzabile una dipendenza da

alcol, deve esaminare le sue abitudini relative al consumo di bevande alcoliche

e, ove occorre, ordinare l'esperimento di una perizia specialistica (DTF 129 II

82.

consid. 2.2).

Allorquando l'inidoneità viene accertata a

seguito di eventi che avrebbero provocato una revoca di ammonimento, deve

essere inoltre fissato un periodo di cosiddetta sospensione, fino alla scadenza

della durata minima della revoca prevista per l'infrazione commessa (art. 16d

cpv. 2 LCStr). Questa nuova regola, voluta dal legislatore per evitare di

avvantaggiare i conducenti colpiti da una revoca di sicurezza per rapporto a

quelli sanzionati con una misura di ammonimento, impone che il periodo di sospensione

abbia la stessa durata della revoca di ammonimento che all'occorrenza sarebbe

stata inflitta al responsabile in luogo del provvedimento di sicurezza, applicando

tutti i criteri di commisurazione che governano la materia (vedi art. 16 cpv. 3

LCStr; Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de

conduire, RDAF 2004 p. 361 ss., in particolare p. 406).

2.2

La durata della revoche di ammonimento

è stabilita in funzione delle circostanze del singolo caso, segnatamente del

pericolo per la circolazione, della colpa, della reputazione dell'interessato

in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a

fare uso del veicolo (art. 16 cpv. 3 LCStr). Posti questi criteri generali di

commisurazione della misura, il nuovo diritto prevede nondimeno una durata

minima inderogabile della revoca (vedi art. 16 cpv. 3 in fine LCStr) a dipendenza

dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave,

art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette

un'infrazione grave colui che guida un veicolo a motore nonostante la revoca

della licenza (art. 16c

cpv. 1 lett. f LCStr). In caso di infrazione grave, la licenza di condurre deve

essere revocata per almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr). Il provvedimento sarà però di almeno sei

mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per

un'infrazione medio grave (art. 16c cpv. 2 lett. b LCStr) e di almeno dodici mesi se nei cinque anni

precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o due

volte a causa di infrazioni medio gravi (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr). La revoca sarà invece a tempo indeterminato,

ma almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la licenza è stata

revocata due volte per infrazioni gravi o tre volte per infrazioni almeno medio

gravi (art. 16c cpv. 2

lett. d LCStr).

Contrariamente

alle vecchie norme, in virtù delle quali la revoca di almeno sei mesi volta a reprimere

il reato di guida nonostante la revoca veniva semplicemente aggiunta alla

precedente sanzione (cfr. art. 17 cpv. 1 lett. c vLCStr), il nuovo diritto prevede

che la revoca della licenza per un'infrazione di guida nonostante la revoca subentri

alla durata restante della revoca in corso (art. 16c cpv. 3 LCStr). La durata rimanente

viene quindi ripresa e sostituita (assorbita) dalla nuova sanzione.

Se il delitto di guida nonostante la revoca viene

commesso durante l'espiazione di una misura di sicurezza, la sanzione viene

concretizzata tramite l'applicazione di un periodo di sospensione corrispondente

alla durata minima della revoca (d'ammonimento) prevista per l'infrazione

commessa (art. 16c cpv. 4 LCStr). Questa atipica e per certi versi

infelice combinazione tra i criteri che governano la revoca di sicurezza, volta

a proteggere il traffico dai conducenti inidonei, e la revoca di ammonimento, mirante

a sanzionare e correggere i guidatori che infrangono le regole della circolazione,

è stata scientemente voluta dal legislatore. Lo testimonia il contenuto del

messaggio 31 marzo 1999 concernente la modifica della LCStr (FF 1999 p. 3865),

laddove si legge che "… se si guida nonostante la revoca della licenza

per una durata indeterminata, la revoca corrente non può essere sostituita con

una di durata limitata, poiché fondamentalmente la revoca di sicurezza dura

finché la persona interessata è nuovamente idonea alla guida. Di conseguenza,

verrà ulteriormente ritardato un eventuale nuovo rilascio della licenza di

condurre. Si dovrà ordinare un periodo di sospensione corrispondente alla

durata minima della revoca per l'infrazione commessa." Tale

impostazione è criticabile per diverse ragioni, in parte condivise dalla dottrina

(Mizel, op. cit., n. 131 p. 400; Demierre/Mizel/Mouron, Questions choisies sur

le nouveau retrait du permis de conduire, PJA 6/2005 p. 645-646). Vuoi perché

di principio i due tipi di revoche hanno funzioni diverse e le loro modalità di

esecuzione non possono essere combinate (DTF 115 Ib 328 consid. 3), vuoi perché

la posticipazione della data del riesame è suscettibile di disincentivare i

conducenti che per essere riammessi al beneficio della patente devono

comprovare di essere nuovamente idonei alla guida e sottoporsi a controlli su

un arco di tempo ben superiore al necessario. Senza parlare del fatto che, incorporando

un provvedimento d'ammonimento in uno di sicurezza, si crea una disparità di

trattamento a scapito del conducente oggetto di revoca a tempo indeterminato, il

quale non può beneficiare dell'istituto della restituzione anticipata della

patente previsto dall'art. 17 cpv. 2 LCStr. Non è dato peraltro di vedere come

si possa applicare il principio della sostituzione se il reato di guida

nonostante la revoca avviene posteriormente alla scadenza di un periodo di sospensione

agganciato alla misura di sicurezza. A mente di questo tribunale, il

legislatore avrebbe dimostrato maggior coerenza se avesse istituito un sistema

atto a permettere al conducente che commette unicamente il reato di guida

nonostante la revoca di sicurezza di essere riammesso alla guida non appena

venuta meno l'inidoneità per la quale era stato escluso dalla circolazione, ferma

restando l'esigenza di fargli scontare immediatamente dopo una revoca di

ammonimento congruente con il delitto compiuto, contemplato dall'art. 95 cifra

2.

LCStr.

3.

In

concreto, nel 2002 RI 1 ha guidato in stato di ebrietà ed in applicazione del

diritto vigente all'epoca è stato oggetto di una revoca di sicurezza a tempo

indeterminato per accertata dipendenza dall'alcol, assortita di un periodo di

prova di un anno (possibilità di riesame nel giugno 2003). La riammissione alla

guida è stata subordinata al superamento di un esame psico-tecnico e alla

presentazione di un rapporto __________, nonché di un certificato medico

internistico attestanti, dopo un periodo di controllo di almeno dodici mesi,

l’avvenuta disintossicazione e la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psico-fisica

da bevande alcoliche.

Per

motivi sui quali non occorre indagare, il ricorrente ha iniziato i controlli predisposti

da __________ solo nel luglio del 2005 e nel novembre del 2006 gli è stato rilasciato

il certificato necessario per ottenere il riesame del suo caso.

Tra il luglio del 2004 ed il febbraio del

2006.

RI 1 ha tuttavia ripetutamente circolato nonostante la revoca, cosicché nel

marzo del 2006, sotto l'egida del nuovo diritto entrato in vigore il 1° gennaio

2005, la Sezione della circolazione ha aperto un nuovo procedimento

amministrativo nei suoi confronti, con la conseguente conferma della misura di

sicurezza a tempo indeterminato e delle condizioni per il riesame imposte nel

2002.

La riammissione è stata ammessa a partire dal settembre 2007 (provvedimento

corrispondente ad un periodo di sospensione ex art. 16d cpv. 2 LCStr di

18.

mesi, tenuto conto dell'ultima infrazione compiuta il 24 febbraio 2006) e

gravata dall'ulteriore obbligo di superare nuovi esami di condurre teorici e

pratici.

Il 18 ottobre 2006 l'insorgente ha

ulteriormente condotto una vettura malgrado la revoca della patente in corso.

Il 7 dicembre seguente l'autorità cantonale ha di conseguenza rinviato a settembre

2008.

la possibilità di postulare la riammissione alla guida (in forza del

principio della sostituzione il periodo di sospensione connesso con il

provvedimento di sicurezza in vigore è stato dunque stabilito in 22 mesi e

mezzo), lasciando invariate le condizioni di riesame sancite nella risoluzione

del 20 aprile 2006.

Per quanto discutibile possa apparire (vedi

consid. 2.2. che precede), tale decisione - invero incomprensibilmente priva di

una definizione puntuale del periodo di sospensione applicato - è conforme al

diritto in tutti i suoi punti. Lo è dal profilo della data fissata per il

riesame, fondata sull'art. 16c cpv. 2 lett. c, cpv. 3 e 4 LCStr, e dal

profilo delle condizioni poste per la riammissione, consone alle esigenze racchiuse

nell'art. 17 cpv. 3 LCStr. Norma, quest'ultima, che nell'ambito di una revoca

di sicurezza come quella di cui trattasi impone che al momento del riesame l'interessato

sia in grado di comprovare la sua ritrovata idoneità alla guida. Donde l'ineluttabile

necessità di effettuare dei controlli d'astinenza nei 12 mesi precedenti la

data del riesame, in modo da poter dimostrare che i motivi per i quali era

stata applicata a suo tempo la revoca di sicurezza (dipendenza dall'alcol) sono

venuti meno.

4.

Sulla

scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto, confermando - siccome

immune da violazioni del diritto - il giudizio governativo impugnato e la risoluzione

dipartimentale che esso ha tutelato.

La tassa

di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28

PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 3, 16c

cpv. 1 lett. f e cpv. 4, 16d cpv. 1 lett. b e cpv. 2, 17 cpv. 3 LCStr;

33 cpv. 4 OAC; 10 LALCStr; 1, 18, 28, 31, 43, 46, 61 e 62 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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