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Decisione

52.2007.148

Sospensione dalla funzione di agente di custodia presso il penitenziario cantonale a seguito dell'apertura di un'inchiesta disciplinare; motivazione della decisione, principio di proporzionalità e pon

31 maggio 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

1 PAmm);

che l'autorità deve comunque rispettare il

principio di proporzionalità (Corti, loc. cit., pag. 456); l'interesse dell'ente

pubblico a salvaguardare l'ordinato andamento dell'attività del servizio coinvolto,

allontanando temporaneamente il dipendente oggetto d'inchiesta, deve in

particolare prevalere sull'interesse di quest'ultimo a continuare ad esercitare

le sue funzioni;

che il Tribunale cantonale amministrativo,

chiamato quale autorità di ricorso a statuire sulla legittimità di una misura

cautelare adottata nell'ambito di un'inchiesta disciplinare, dispone, in linea

di massima, di pieno potere di cognizione (art. 70 cpv. 1 PAmm); esso deve

comunque evitare, al pari dell'autorità che le ha adottate, di anticipare la

decisione di merito (Borghi/Corti; op. cit., ad art. 21 PAmm, n. 1 c);

che in concreto, il Consiglio di Stato per

giustificare il provvedimento censurato si è in sostanza limitato a richiamare

la richiesta di sospensione dalla funzione inviatagli dal capo della SEPEM;

che, sebbene carente, la motivazione addotta

dalla decisione impugnata, integrata dalle osservazioni presentate dall'autorità

cantonale a questo tribunale, appare sufficiente;

che dalla stessa traspare infatti

chiaramente che la sospensione è dettata soprattutto dalla necessità di

allontanare il ricorrente dal servizio al fine di assicurare un corretto

funzionamento del carcere;

che dagli atti emerge il fondato sospetto

che il ricorrente, dopo aver schiacciato con gli scarponi il piede scalzo del

detenuto, fratturandogli l'alluce, gli abbia sferrato un calcio ai testicoli, lasciandolo

in seguito dolorante per mezz'ora sul pavimento della cella, prima di

Considerandi

preoccuparsi nuovamente di lui;

che un simile comportamento, anche se non è

ancora stato compiutamente provato, giustifica ampiamente la misura impugnata; destituite

di qualsiasi fondamento sono le censure di violazione del principio di

proporzionalità sollevate dall'insorgente nei confronti del provvedimento

cautelare di sospensione dalla carica ma non dallo stipendio, adottato nei suoi

confronti dal Consiglio di Stato;

che la ponderazione dei contrapposti

interessi, su cui si fonda il provvedimento censurato, resiste alle critiche

dell'insorgente anche nell'ambito di un libero esame;

che l'esigenza di allontanare dal servizio,

almeno durante la fase dell'inchiesta penale in corso, una guardia carceraria

che non è apparentemente in grado se non di evitare, quantomeno di moderare l'uso

della forza per superare la resistenza di un detenuto riottoso e magari anche insolente,

prevale nettamente sull'interesse del ricorrente alla continuazione del servizio;

che è in effetti noto come brutalità simili

a quelle addebitate al ricorrente, ove non vengano tempestivamente ed adeguatamente

represse, siano atte ad innescare pericolosi ed incontrollabili processi

degenerativi, suscitando nei detenuti comportamenti reattivi ancor più

violenti;

che, evitando, almeno per il momento, di

disdire il rapporto d'impiego per prova insoddisfacente (art. 18 cpv. 2 LOrd), come

richiesto espressamente dal capo della SEPEM, ed assicurando al ricorrente l'ulteriore

integrale pagamento dello stipendio, l'autorità ha peraltro dato prova di una moderazione

fuor del comune;

che, sulla base delle informazioni raccolte,

nulla avrebbe invero impedito all'autorità di prescindere da un procedimento

disciplinare, ponendo termine al rapporto di servizio in conformità dell'art.

18.

cpv. 2 LOrd;

che, sulla scorta delle considerazioni che

precedono, il ricorso va dunque senz'altro respinto;

che la tassa di giustizia è posta a carico

dell'insorgente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 38, 67 LOrd; 3, 18, 21, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 600.- è a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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