52.2007.148
Sospensione dalla funzione di agente di custodia presso il penitenziario cantonale a seguito dell'apertura di un'inchiesta disciplinare; motivazione della decisione, principio di proporzionalità e pon
31 maggio 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2007.148
Data decisione, Autorità:
31.05.2007, TRAM
Titolo:
Sospensione dalla funzione di agente di custodia presso il penitenziario cantonale a seguito dell'apertura di un'inchiesta disciplinare; motivazione della decisione, principio di proporzionalità e ponderazione degli interessi.
INCHIESTA DISCIPLINARE
PROPORZIONALITÀ
SOSPENSIONE
art. 18 cpv. 2 LORD
art. 38 LORD
art. 67 cpv. 1 let. a LORD
art. 21 cpv. 1 LPAMM
art. 21 cpv. 4 LPAMM
art. 70 cpv. 1 LPAMM
Incarto n.
52.2007.148
Lugano
31 maggio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 aprile 2007 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 29 marzo 2007 del Consiglio di Stato
(n. 1729) che sospende il ricorrente dalla funzione di agente di custodia
presso il penitenziario cantonale;
vista la risposta 9 maggio
2007 della Sezione delle risorse umane;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il
ricorrente RI 1 è stato assunto dallo Stato il 1. gennaio 2006 quale agente di
custodia in formazione con lo statuto di incaricato; dal 1. settembre 2006 è
stato nominato quale agente di custodia presso le strutture carcerarie di __________;
che il 16 marzo 2007 il capo della Sezione
dell'esecuzione delle pene e delle misure (SEPEM) ha segnalato al Ministero
pubblico, con copia al direttore della Divisione della giustizia, che il ricorrente
era passato a vie di fatto nei confronti di un detenuto, colpendolo con un
calcio ai testicoli e procurandogli una lesione ad un dito del piede;
che, dopo aver esperito alcuni accertamenti,
con scritto 23 marzo 2007 il capo della SEPEM ha chiesto al direttore della Divisione
della giustizia di sospendere il ricorrente dalla funzione;
che con lo stesso scritto il capo della
SEPEM ha inoltre sollecitato la rescissione del rapporto d'impiego per
inidoneità e per irrimediabile deterioramento del rapporto di fiducia;
che con decisione 29 marzo 2007 il Consiglio
di Stato ha disposto l'apertura di un'inchiesta disciplinare ed ha sospeso il
ricorrente dalla funzione a titolo cautelare, lasciando inevasa la richiesta di
scioglimento del rapporto d'impiego;
che contro la predetta decisione RI 1 è
insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento
della decisione di sospensione dal servizio, a suo avviso, “arbitraria in quanto
eccessivamente lesiva dei suoi interessi”, oltre che motivata in modo carente;
che all'accoglimento del ricorso si oppone
la Sezione delle risorse umane, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente
con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti
considerandi;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 67 cpv. 1
lett. a LOrd; la legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e
personalmente toccato dal provvedimento censurato, è certa (art. 43 PAmm); il
ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); il richiamo degli atti del
procedimento penale, sollecitato dall'insorgente, non appare in grado di procurare
a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti;
che
giusta l'art. 38 LOrd, se l'interesse dell'inchiesta o dell'ammi-nistrazione
lo esigono, il Consiglio di Stato ha la facoltà di sospendere anche
immediatamente dalla carica e di privare totalmente o parzialmente dello
stipendio il dipendente nei confronti del quale è stata aperta un'inchiesta
disciplinare;
che la sospensione dalla carica è una misura
cautelare, immediatamente esecutiva (art. 21 cpv. 4 PAmm), che mira a salvaguardare
gli interessi generali della pubblica amministrazione e quelli specifici dell'inchiesta;
essa si giustifica nei casi in cui v'è da temere che la permanenza in servizio
del dipendente possa rendere più difficile la conduzione delle indagini o pregiudicare
l'interesse del servizio coinvolto (STA 19.9.2005 n. 52.2005.270 in re A.C.;
Guido Corti, Illecito penale, procedimento disciplinare e sospensione
provvisionale del dipendente durante l'inchiesta, RDAT II 1998, 453 seg.);
che la decisione di sospensione dal servizio
deve essere adeguatamente motivata (art. 38 cpv. 2 LOrd); la motivazione deve
in sostanza mettere l'interessato in condizione di esercitare i suoi diritti di
difesa e consentire all'autorità di ricorso di verificare la legittimità del
provvedimento cautelare (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmm n. 1 seg.);
che la decisione di sospensione cautelare
dal servizio, adottata dall'autorità di nomina nel quadro di un'inchiesta
disciplinare, è volta a regolare una determinata situazione di fatto e di
diritto nell'attesa della decisione di merito; nell'adozione di simili provvedimenti
cautelari l'autorità fruisce di un ampio potere discrezionale; le misure
provvisionali soggiacciono in effetti al principio di opportunità (art. 21 cpv.
Fatti
1 PAmm);
che l'autorità deve comunque rispettare il
principio di proporzionalità (Corti, loc. cit., pag. 456); l'interesse dell'ente
pubblico a salvaguardare l'ordinato andamento dell'attività del servizio coinvolto,
allontanando temporaneamente il dipendente oggetto d'inchiesta, deve in
particolare prevalere sull'interesse di quest'ultimo a continuare ad esercitare
le sue funzioni;
che il Tribunale cantonale amministrativo,
chiamato quale autorità di ricorso a statuire sulla legittimità di una misura
cautelare adottata nell'ambito di un'inchiesta disciplinare, dispone, in linea
di massima, di pieno potere di cognizione (art. 70 cpv. 1 PAmm); esso deve
comunque evitare, al pari dell'autorità che le ha adottate, di anticipare la
decisione di merito (Borghi/Corti; op. cit., ad art. 21 PAmm, n. 1 c);
che in concreto, il Consiglio di Stato per
giustificare il provvedimento censurato si è in sostanza limitato a richiamare
la richiesta di sospensione dalla funzione inviatagli dal capo della SEPEM;
che, sebbene carente, la motivazione addotta
dalla decisione impugnata, integrata dalle osservazioni presentate dall'autorità
cantonale a questo tribunale, appare sufficiente;
che dalla stessa traspare infatti
chiaramente che la sospensione è dettata soprattutto dalla necessità di
allontanare il ricorrente dal servizio al fine di assicurare un corretto
funzionamento del carcere;
che dagli atti emerge il fondato sospetto
che il ricorrente, dopo aver schiacciato con gli scarponi il piede scalzo del
detenuto, fratturandogli l'alluce, gli abbia sferrato un calcio ai testicoli, lasciandolo
in seguito dolorante per mezz'ora sul pavimento della cella, prima di
Considerandi
preoccuparsi nuovamente di lui;
che un simile comportamento, anche se non è
ancora stato compiutamente provato, giustifica ampiamente la misura impugnata; destituite
di qualsiasi fondamento sono le censure di violazione del principio di
proporzionalità sollevate dall'insorgente nei confronti del provvedimento
cautelare di sospensione dalla carica ma non dallo stipendio, adottato nei suoi
confronti dal Consiglio di Stato;
che la ponderazione dei contrapposti
interessi, su cui si fonda il provvedimento censurato, resiste alle critiche
dell'insorgente anche nell'ambito di un libero esame;
che l'esigenza di allontanare dal servizio,
almeno durante la fase dell'inchiesta penale in corso, una guardia carceraria
che non è apparentemente in grado se non di evitare, quantomeno di moderare l'uso
della forza per superare la resistenza di un detenuto riottoso e magari anche insolente,
prevale nettamente sull'interesse del ricorrente alla continuazione del servizio;
che è in effetti noto come brutalità simili
a quelle addebitate al ricorrente, ove non vengano tempestivamente ed adeguatamente
represse, siano atte ad innescare pericolosi ed incontrollabili processi
degenerativi, suscitando nei detenuti comportamenti reattivi ancor più
violenti;
che, evitando, almeno per il momento, di
disdire il rapporto d'impiego per prova insoddisfacente (art. 18 cpv. 2 LOrd), come
richiesto espressamente dal capo della SEPEM, ed assicurando al ricorrente l'ulteriore
integrale pagamento dello stipendio, l'autorità ha peraltro dato prova di una moderazione
fuor del comune;
che, sulla base delle informazioni raccolte,
nulla avrebbe invero impedito all'autorità di prescindere da un procedimento
disciplinare, ponendo termine al rapporto di servizio in conformità dell'art.
18.
cpv. 2 LOrd;
che, sulla scorta delle considerazioni che
precedono, il ricorso va dunque senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia è posta a carico
dell'insorgente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 38, 67 LOrd; 3, 18, 21, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 600.- è a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
;
.
terzi implicati
CO 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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