52.2007.149
Assicurazione di massima dell'unificazione delle patenti d'esercizio pubblico relative ad un night e ad uno snack-bar in un'unica patente di locale notturno. Legittimazione attiva del comune, sul cui
31 maggio 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2007.149
Data decisione, Autorità:
31.05.2007, TRAM
Titolo:
Assicurazione di massima dell'unificazione delle patenti d'esercizio pubblico relative ad un night e ad uno snack-bar in un'unica patente di locale notturno. Legittimazione attiva del comune, sul cui territorio sorgono gli esercizi pubblici, in una procedura di ricorso contro detta assicurazione.
COMUNE
ESERCIZI PUBBLICI
LEGITTIMAZIONE
art. 16 LESPUBB
art. 43 LPAMM
Incarto n.
52.2007.149
Lugano
31 maggio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 maggio 2007 del
RI 1
contro
la decisione 17 aprile 2007 del Consiglio di Stato
(n. 1919) che dichiara irricevibile l'impugnativa inoltrata dall'insorgente
avverso la decisione 21 novembre 2006 con cui l'Ufficio dei permessi del Dipartimento
delle istituzioni ha assicurato in via di massima l'unificazione delle
patenti d'esercizio pubblico relative al night __________ ed allo snack–bar __________;
viste le risposte:
- 11 maggio 2007 della
Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
- 15 maggio 2007 del
Consiglio di Stato;
- 16 maggio 2007 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 17
luglio 2006 CO 1 ha chiesto all'Ufficio dei permessi di assicurargli in via di
massima il rilascio di un'unica patente di locale notturno, risultante dall'unificazione
delle patenti relative al night __________ ed allo snack-bar __________, situati
nella frazione di __________ di __________;
che, sollecitato ad esprimere un preavviso
sulla domanda, il municipio di RI 1 ha comunicato all'autorità cantonale di
voler attendere l'esito della procedura di rilascio del permesso di costruzione;
che con decisione 21 novembre 2006 l'Ufficio
dei permessi del Dipartimento delle istituzioni ha rilasciato l'assicurazione
di massima richiesta, subordinandola a determinate condizioni;
che con giudizio 17 aprile 2007 il Consiglio
di Stato ha dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione attiva il
ricorso inoltrato dal comune di RI 1 contro la predetta risoluzione dell'Ufficio
dei permessi;
che contro il predetto giudizio, il comune
Considerandi
soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo,
in via principale, che sia annullato assieme alla controversa assicurazione di
massima, ed in via subordinata, che gli atti siano retrocessi affinché entri
nel merito dell'impugnativa;
che il comune insorgente sostiene in pratica
di essere legittimato a ricorrere in quanto portavoce degli interessi degli
abitanti della frazione di __________, già attualmente disturbati in modo intollerabile
dall'attività del locale notturno esistente;
che il ricorso è avversato sia dal Consiglio
di Stato, che non formula osservazioni, sia da CO 1, beneficiario della
controversa assicurazione, che contesta in dettaglio le tesi dell'insorgente
con argomenti di cui si dirà semmai qui appresso;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 71 cpv. 3 LEsPubb;
che il comune è legittimato ad impugnare il
giudizio con cui il Consiglio di Stato gli ha negato la qualità per impugnare l'assicurazione
di massima rilasciata dall'Ufficio dei permessi al resistente CO 1; se fosse
legittimato ad impugnare anche questo provvedimento è questione di merito che
verrà esaminata qui appresso;
che secondo l'art. 43 PAmm, hanno qualità
per interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro
legittimi interessi dalla decisione impugnata;
che la qualità per agire in giudizio in via
di ricorso presuppone anzitutto che l'insorgente appartenga a quella limitata e
qualificata cerchia di persone, la cui situazione appare legata all'oggetto del
provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso, che
la contraddistingue da quella degli altri membri della collettività;
che l'insorgente deve inoltre essere
portatore di un interesse personale, attuale, diretto e concreto a dolersi del
provvedimento impugnato per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca; deve
insomma difendere un interesse degno di tutela;
che per principio il comune è legittimato ad
interporre ricorso amministrativo o di diritto amministrativo alle stesse
condizioni applicabili ai semplici cittadini (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 PAmm n. 8);
che in materia di rilascio di patenti di
esercizi pubblici questo tribunale ha a lungo negato al comune la facoltà di
ricorrere contro le decisioni dell'autorità cantonale;
che con sentenza 1. febbraio 1995 in re
comune di C., questo tribunale ha cambiato la prassi, riconoscendo ad un comune
la legittimazione attiva ad impugnare una patente di locale notturno rilasciata
dall'autorità cantonale;
che per brevità ci si limita a rinviare alle
considerazioni sviluppate in quel giudizio, pubblicato in RDAT II-1995 n. 18,
che la decisione governativa impugnata riproduce in larga misura;
che senza particolari motivazioni il
Consiglio di Stato si scosta tuttavia dalle conclusioni alle quali era
pervenuto questo tribunale in quella sentenza;
che il giudizio governativo sottace, in
particolare, che questo tribunale in quella sentenza aveva ritenuto che il
nesso intercorrente fra l'oggetto del provvedimento impugnato e l'ente pubblico,
tenuto per legge a tutelare la quiete e la tranquillità (art. 107 LOC), fosse stretto
ed intenso, ovvero qualificato, almeno quanto il rapporto che lega tale
provvedimento ai proprietari di stabili situati in prossimità del locale
notturno, solitamente disturbati da questo genere d'insediamenti;
che il giudizio impugnato, pur di evitare di
entrare nel merito dell'impugnativa, si richiama inoltre a sentenze più remote
di questo stesso tribunale per negare che il comune sia portatore di un interesse
diretto, concreto ed attuale ad evitare situazioni atte a pregiudicare i
suddetti beni di polizia;
che il semplice fatto che l'oggetto del
ricorso in esame sia un'assicurazione di massima e non una patente d'esercizio
pubblico non giustifica un ripristino della prassi vigente prima del cambiamento
di giurisprudenza inaugurato dalla sentenza di questo tribunale sopra menzionata;
che, stando così le cose, la domanda
subordinata del ricorso va accolta, annullando il giudizio impugnato e
rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché statuisca nel merito dell'impugnativa
inoltratagli dal comune di RI 1;
che, date le circostanze, si prescinde dal
prelievo di una tassa di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 16, 71 LEsPubb;
3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 17 aprile 2007 del Consiglio di
Stato (n. 1919) è annullata;
1.2.
gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato
affinché si pronunci nel merito del ricorso inoltratogli dal comune di RI 1.
2. Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 rappr. da: RA 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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