52.2007.150
Ricongiungimento famigliare
18 giugno 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
52.2007.150
Data decisione, Autorità:
18.06.2007, TRAM
Titolo:
Ricongiungimento famigliare
RICONGIUNGIMENTO FAMIGLIARE
RIPETIBILI
SPESE / ONERI
art. 8 CEDU
art. 28 LPAMM
art. 31 LPAMM
Incarto n.
52.2007.150
Lugano
18 giugno
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 30 maggio 2006 di
RI 1
ora patrocinata dall'
contro
risoluzione 9 maggio 2006 (n. 2240) del Consiglio di
Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 28 dicembre 2005 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei
permessi e dell'immigrazione, in materia di autorizzazione d'entrata e di
rilascio di un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare
in favore dei figli __________ (1988) e __________ (1990) __________;
viste le risposte:
- 7 giugno 2006 del
Dipartimento delle istituzioni,
- 14 giugno 2006 del
Consiglio di Stato;
richiamata la sentenza 26 aprile 2007 del Tribunale
federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto e in diritto
che la cittadina russa divorziata RI 1
(1962), entrata in Svizzera il 4 agosto 2005, si è sposata il 3 ottobre
successivo con il cittadino elvetico __________ (1959), ottenendo per questo
motivo un permesso di dimora;
che la ricorrente è madre di Yana (20 luglio
1988) e Y__________ (9 marzo 1990), nati durante il precedente matrimonio con __________,
deceduto il 2 giugno 2003;
che il 10 novembre 2005 __________ e Y__________,
residenti in Russia presso la nonna materna, hanno chiesto al Dipartimento delle
istituzioni, per il tramite dell'Ambasciata di Svizzera a Mosca, di essere
autorizzati a entrare e a risiedere nel nostro Paese per vivere presso la madre;
che il 28 dicembre 2005 l'autorità
dipartimentale ha deciso di non autorizzare la loro entrata in Svizzera e di
non rilasciare loro un permesso di dimora, rilevando che gli interessati erano
prossimi ormai alla maggiore età e il ricongiungimento non era dettato da
circostanze oggettive;
che la suddetta risoluzione è stata
confermata sia dal Consiglio di Stato, sia dal Tribunale cantonale
amministrativo;
che con sentenza 26 aprile 2007 il Tribunale
federale ha accolto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso di diritto
amministrativo presentato da RI 1 per quanto concerne il figlio Y__________ e
ha invitato il Dipartimento delle istituzioni a rilasciare a quest'ultimo un
permesso di dimora sulla base dell'art. 8 CEDU, che garantisce la protezione
della vita privata e familiare, ritenendo che fossero dati i requisiti per il
ricongiungimento familiare sulla base di tale disposizione;
che l'alta Corte federale ha quindi
annullato la sentenza 3 luglio 2006 del Tribunale cantonale amministrativo
limitatamente a Y__________;
che su questo punto, facendo proprie le
motivazioni espresse dal Tribunale federale, il Tribunale cantonale
amministrativo deve limitarsi a parzialmente accogliere il ricorso 30 maggio
2006 ed annullare le decisioni del Consiglio di Stato e del Dipartimento delle
istituzioni nella misura in cui concernono Y__________;
che spetterà a quest'ultima autorità trarre
le debite conclusioni dalla sentenza del Tribunale federale;
che per motivi di competenza ha invece retrocesso
gli atti al Tribunale cantonale amministrativo per nuovo giudizio relativo agli
oneri processuali della sede cantonale;
che l'art. 28 PAmm dispone che la tassa di
giudizio e le spese seguono la soccombenza, mentre per quanto riguarda le
ripetibili l'art. 31 PAmm sancisce che il Tribunale cantonale amministrativo,
quale autorità di ricorso, condanna la parte soccombente al pagamento di una
indennità alla controparte;
che soccombente è la parte o il soggetto del
rapporto processuale che ha avanzato in sede ricorsuale una domanda totalmente
o parzialmente illegittima oppure che ha, in tutto o in parte, ingiustamente
resistito al ricorso (RDAT 1986 n. 23; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 31);
che in sede cantonale RI 1 risulta vincente
solo per quanto il ricorso relativo al figlio Y__________: infatti la figlia __________
è divenuta maggiorenne nel corso della procedura ricorsuale e non può quindi prevalersi
della protezione dell'art. 8 CEDU o di altra normativa nell'ambito del
ricongiungimento familiare;
che, in siffatte circostanze, la ricorrente
risulta parzialmente soccombente, il suo gravame essendo solo in parte fondato;
che non si può quindi prescindere dal
prelievo di una tassa di giustizia ridotta nei confronti dell'insorgente (art.
28 PAmm);
che d'altro canto, però, a seguito del
parziale accoglimento della sua impugnativa, lo Stato del Cantone Ticino dovrà
comunque versare a RI 1, assistita da un legale, un'indennità, pure ridotta a
titolo di ripetibili (art. 31 PAmm), che per motivi pratici va parzialmente
compensata con la tassa di giudizio a carico della ricorrente;
che per quanto riguarda tasse, spese e
ripetibili dinnanzi all'autorità inferiore di giudizio, gli atti sono invece
retrocessi alla stessa affinché si determini in proposito, non potendo questo
tribunale sostituirsi al Consiglio di Stato nella determinazione del loro ammontare.
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 3, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. In quanto
ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto come ai considerandi.
§. Di conseguenza sono annullate, nella misura in
cui concernono Y__________:
Fatti
1.1. la risoluzione 9
maggio 2006 (n. 2240) del Consiglio di Stato;
1.2. la decisione 28
dicembre 2005 (ST 334) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi
e dell'immigrazione.
§§. Gli atti vengono rinviati al Consiglio di
Stato, affinché statuisca nuovamente sugli oneri processuali per quella sede.
2. La tassa di
giudizio e le spese a carico della ricorrente, per complessivi fr. 400.–, sono
compensate con l'indennità per ripetibili, di fr. 1'000.–, assegnata a suo
favore.
Lo Stato
del Cantone Ticino rifonderà pertanto alla ricorrente fr. 600.– a titolo di ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
Considerandi
2.
CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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