Lexipedia

Decisione

52.2007.150

Ricongiungimento famigliare

18 giugno 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

1.1. la risoluzione 9

maggio 2006 (n. 2240) del Consiglio di Stato;

1.2. la decisione 28

dicembre 2005 (ST 334) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi

e dell'immigrazione.

§§. Gli atti vengono rinviati al Consiglio di

Stato, affinché statuisca nuovamente sugli oneri processuali per quella sede.

2. La tassa di

giudizio e le spese a carico della ricorrente, per complessivi fr. 400.–, sono

compensate con l'indennità per ripetibili, di fr. 1'000.–, assegnata a suo

favore.

Lo Stato

del Cantone Ticino rifonderà pertanto alla ricorrente fr. 600.– a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

Considerandi

2.

CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster