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Decisione

52.2007.151

Procedura ad invito per l'aggiudicazione dei lavori di rifacimento di un ponte

20 giugno 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I concorrenti dovevano fra l'altro allegare

all'offerta un programma lavori comprendente il diagramma della manodopera ed

indicante le fasi di lavoro dalle quali deve essere riconoscibile il percorso

critico e le eventuali riserve (pos. 252.120 b).

B. In tempo

utile sono pervenute al committente le offerte della RI 1 di fr. 213'596.20 e

della CO 1 di fr. 215'778.35.

Il committente le ha valutate come segue:

CO 1

RI 1

%

Nota

Punti

Nota

Punti

Prezzo

50

5.95

298

6.00

300

Programma lavori

25

Termini

50

6.00

75

1.00

13

Plausibilità

50

4.00

50

3.00

38

Referenze

20

Lavori pavimentazione

50

6.00

60

6.00

60

Lavori risanamento

50

3.00

30

6.00

60

Formazione apprendisti

5

5.00

25

5.00

25

Totale

538

498

Fondandosi su questa valutazione, il 24

aprile 2007 il municipio ha aggiudicato i lavori messi a concorso alla CO 1,

classificatasi al primo posto con 538 punti.

C. Contro la

predetta decisione, la RI 1, seconda in graduatoria con 498 punti, insorge

davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e

che la commessa le sia aggiudicata.

L'insorgente contesta essenzialmente la nota

assegnatale in base al criterio dei termini (1.00), rilevando di aver

previsto di eseguire i lavori sull'arco di 17 giorni lavorativi, compresi tra

il 21 giugno ed il 31 agosto 2007 con due squadre di 11 uomini. Il municipio

avrebbe frainteso le indicazioni fornite.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppone il municipio, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente.

Esso rileva in particolare che il programma dei lavori allegato dalla RI 1 alla

sua offerta è privo di riferimenti temporali sulle date di svolgimento dei lavori.

Donde la nota bassa che le è stata assegnata.

La CO 1 non ha invece inoltrato

osservazioni.

E. In sede di

replica, la ricorrente ha puntualizzato le sue contestazioni, rilevando che i

termini previsti dalla CO 1 sono sensibilmente più lunghi (28 giorni

lavorativi, compresi tra il 4 giugno e l'11 luglio 2007), che non tengono conto

delle due festività infrasettimanali previste nel mese di giugno e che

disattendono il termine (21 giugno 2007), imperativamente previsto dal capitolato

per l'inizio dei lavori sul sedime stradale (pos. 632.200).

Il municipio e la CO 1 hanno rinunciato a duplicare.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb. La legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm). Il

ricorso è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

Il

capitolato (pos. 224.100) stabiliva che il punteggio per i termini sarebbe

stato assegnato in base alla seguente formula:

Programma più breve (t.min): nota 6 x

50.

Altri offerenti:

Nota = 6 - 5 x (t.off - t.min) / (t.min x

...) x 50

La valutazione dei termini doveva quindi

fondarsi esclusivamente sulla durata dei lavori preventivata dal singolo

concorrente. Il metodo di valutazione, di natura oggettiva, previsto dal

capitolato, escludeva a priori qualsiasi margine d’apprezzamento. Determinante,

ai fini del giudizio era soltanto il numero di giorni lavorativi prospettato

dal singolo concorrente. Il contenuto del programma era soggetto a valutazione

soltanto dal profilo della plausibilità. Il fattore di correzione

implicitamente sottinteso dal divisore della formula per calcolare il punteggio

degli altri offerenti (t.min x ...) non è stato definito. In assenza di

contrarie indicazioni, nulla osta ad applicare il coefficiente 1.00 peraltro

utilizzato dal committente.

3.

Controversa,

nel caso concreto, è unicamente la nota (1.00), attribuita dal municipio

all'offerta della ricorrente in base al sottocriterio termini del

programma lavori. La RI 1 non solleva obiezioni nei confronti delle note che le

sono state assegnate in base agli ulteriori criteri.

Il programma dei lavori allegato dalla RI 1

alla sua offerta indicava in modo chiaro ed inequivocabile che le opere messe a

concorso, suddivise in quelle di risanamento ed in quelle di pavimentazione del

ponte, sarebbero state eseguite in 17 giorni lavorativi con due squadre di 11

operai. L’inizio e la fine dei lavori non era fissato, ma restava da definire,

d’intesa con il committente, all’interno del periodo stabilito in modo

vincolante dalla pos. 632 del capitolato (21 giugno - 31 agosto 2007).

L’aggiudicataria CO 1 ha invece previsto di portare a termine i lavori

sull’arco 28 giorni lavorativi, dal 4 giugno all’11 luglio 2007. Arco di tempo,

che peraltro omette di tener conto dei due giorni festivi infrasettimanali (7 e

29) del mese di giugno.

Il committente in sostanza ha ritenuto che

il programma dei lavori della ricorrente non rispettasse le prescrizioni del

capitolato, in particolare quella (pos. 252.120 b), che impone ai concorrenti

di inserire i tempi indicati dalla pos. 624 (recte: 632). Mancherebbe

qualsiasi rapporto temporale con il calendario e con i tempi di realizzazione

delle singole parti d'opera tra loro. La deduzione non può in nessun caso

essere condivisa, poiché i concorrenti potevano stabilire soltanto un rapporto

temporale con il periodo imperativamente fissato dalla posizione 632 del

capitolato (21 giugno - 31 agosto 2007). La data effettiva dell'inizio dei

lavori non solo poteva, ma addirittura doveva essere lasciata aperta, in modo

da permettere di definirla in un secondo tempo, d’intesa con il committente,

all’interno del periodo fissato dal capitolato. Da questo profilo, il concetto

che sta alla base del programma dei lavori proposto dall'insorgente è

sicuramente quello che meglio interpreta le esigenze del committente, definendo

unicamente i tempi necessari per eseguire i lavori, assicurando in tal modo al

committente la possibilità di stabilire la data d'inizio in base alle sue

esigenze. Infondato è pure il rimprovero che il committente muove al programma

in esame con riferimento alla mancanza di un nesso con i tempi di realizzazione

delle singole parti d'opera. Il programma definisce in effetti in modo

analitico le singole fasi dei lavori, preventivando in modo chiaro i tempi

necessari per eseguirle.

Discutibile appare semmai il programma

lavori prodotto dalla CO 1, che, fissando in modo rigido al 4 giugno 2007 la

data d’inizio dei lavori, esclude, almeno apparentemente, qualsiasi margine di

flessibilità per adattarla alle esigenze del committente e ad eventuali ritardi

come ad esempio quello dovuto alla presente procedura di ricorso.

Ne discende che in base al criterio dei termini

all’offerta della ricorrente poteva essere assegnata soltanto la nota 6.00.

Il punteggio relativo al criterio in oggetto, spettante alla RI 1, va quindi

aumentato da 13 a 75 punti (Δ + 62). Con una durata dei lavori di 28 giorni, al programma dei

lavori proposto dalla CO 1 andava invece assegnata la nota 2.76, con

conseguente riduzione da 75 a 34.5 punti (Δ - 40.5 punti). Con queste correzioni la RI 1 si classifica pertanto

al primo posto con 558 punti, mentre la CO 1 retrocede al secondo con 497.5

punti.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando

la delibera impugnata. Essendo date le premesse dell’art. 41 cpv. 1 seconda

frase LCPubb, la commessa può essere aggiudicata direttamente alla RI 1.

Non avendo la CO 1 resistito

all’impugnativa, la tassa di giustizia è posta esclusivamente a carico del

comune di CO 2 secondo soccombenza (art. 28 PAmm). Non si assegnano ripetibili,

poiché nessuna delle parti è patrocinata da un avvocato iscritto nell’apposito

registro.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37, 41 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61,

65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 24 aprile 2007 del municipio di CO

2 è annullata;

1.2.

i lavori di rifacimento del ponte in via __________

sono aggiudicati alla RI 1.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del comune di CO 2.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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