52.2007.151
Procedura ad invito per l'aggiudicazione dei lavori di rifacimento di un ponte
20 giugno 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2007.151
Data decisione, Autorità:
20.06.2007, TRAM
Titolo:
Procedura ad invito per l'aggiudicazione dei lavori di rifacimento di un ponte
PROCEDURA
art. 36 LCPUBB
Incarto n.
52.2007.151
Lugano
20 giugno
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 maggio 2007 della
RI 1, ,
contro
la decisione 24 aprile 2007 del municipio di CO 2
che aggiudica alla ditta CO 1 i lavori di rifacimento del ponte in via __________;
vista la risposta 23 maggio
2007 del municipio di CO 2;
preso atto:
- della replica 4 giugno
2007;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 21
febbraio 2007 il municipio di CO 2 ha invitato sei ditte del ramo a presentare
un'offerta per l'aggiudicazione dei lavori di rifacimento del ponte in via __________.
Il capitolato stabiliva fra l'altro che la
commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente in base ai seguenti
criteri d'aggiudicazione e fattori di ponderazione:
- Prezzo 50%
- Programma lavori 25%
- Termini
proposti 50%
-
Plausibilità 50%
- Referenze 20%
- Lavori di pavimentazione 50%
- Lavori di
risanamento 50%
- Formazione apprendisti
5%
Le modalità di valutazione dei singoli
criteri erano definite in dettaglio dalla posizione 224 del capitolato.
Fatti
I concorrenti dovevano fra l'altro allegare
all'offerta un programma lavori comprendente il diagramma della manodopera ed
indicante le fasi di lavoro dalle quali deve essere riconoscibile il percorso
critico e le eventuali riserve (pos. 252.120 b).
B. In tempo
utile sono pervenute al committente le offerte della RI 1 di fr. 213'596.20 e
della CO 1 di fr. 215'778.35.
Il committente le ha valutate come segue:
CO 1
RI 1
%
Nota
Punti
Nota
Punti
Prezzo
50
5.95
298
6.00
300
Programma lavori
25
Termini
50
6.00
75
1.00
13
Plausibilità
50
4.00
50
3.00
38
Referenze
20
Lavori pavimentazione
50
6.00
60
6.00
60
Lavori risanamento
50
3.00
30
6.00
60
Formazione apprendisti
5
5.00
25
5.00
25
Totale
538
498
Fondandosi su questa valutazione, il 24
aprile 2007 il municipio ha aggiudicato i lavori messi a concorso alla CO 1,
classificatasi al primo posto con 538 punti.
C. Contro la
predetta decisione, la RI 1, seconda in graduatoria con 498 punti, insorge
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e
che la commessa le sia aggiudicata.
L'insorgente contesta essenzialmente la nota
assegnatale in base al criterio dei termini (1.00), rilevando di aver
previsto di eseguire i lavori sull'arco di 17 giorni lavorativi, compresi tra
il 21 giugno ed il 31 agosto 2007 con due squadre di 11 uomini. Il municipio
avrebbe frainteso le indicazioni fornite.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il municipio, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente.
Esso rileva in particolare che il programma dei lavori allegato dalla RI 1 alla
sua offerta è privo di riferimenti temporali sulle date di svolgimento dei lavori.
Donde la nota bassa che le è stata assegnata.
La CO 1 non ha invece inoltrato
osservazioni.
E. In sede di
replica, la ricorrente ha puntualizzato le sue contestazioni, rilevando che i
termini previsti dalla CO 1 sono sensibilmente più lunghi (28 giorni
lavorativi, compresi tra il 4 giugno e l'11 luglio 2007), che non tengono conto
delle due festività infrasettimanali previste nel mese di giugno e che
disattendono il termine (21 giugno 2007), imperativamente previsto dal capitolato
per l'inizio dei lavori sul sedime stradale (pos. 632.200).
Il municipio e la CO 1 hanno rinunciato a duplicare.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. La legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm). Il
ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Considerandi
2.
Il
capitolato (pos. 224.100) stabiliva che il punteggio per i termini sarebbe
stato assegnato in base alla seguente formula:
Programma più breve (t.min): nota 6 x
50.
Altri offerenti:
Nota = 6 - 5 x (t.off - t.min) / (t.min x
...) x 50
La valutazione dei termini doveva quindi
fondarsi esclusivamente sulla durata dei lavori preventivata dal singolo
concorrente. Il metodo di valutazione, di natura oggettiva, previsto dal
capitolato, escludeva a priori qualsiasi margine d’apprezzamento. Determinante,
ai fini del giudizio era soltanto il numero di giorni lavorativi prospettato
dal singolo concorrente. Il contenuto del programma era soggetto a valutazione
soltanto dal profilo della plausibilità. Il fattore di correzione
implicitamente sottinteso dal divisore della formula per calcolare il punteggio
degli altri offerenti (t.min x ...) non è stato definito. In assenza di
contrarie indicazioni, nulla osta ad applicare il coefficiente 1.00 peraltro
utilizzato dal committente.
3.
Controversa,
nel caso concreto, è unicamente la nota (1.00), attribuita dal municipio
all'offerta della ricorrente in base al sottocriterio termini del
programma lavori. La RI 1 non solleva obiezioni nei confronti delle note che le
sono state assegnate in base agli ulteriori criteri.
Il programma dei lavori allegato dalla RI 1
alla sua offerta indicava in modo chiaro ed inequivocabile che le opere messe a
concorso, suddivise in quelle di risanamento ed in quelle di pavimentazione del
ponte, sarebbero state eseguite in 17 giorni lavorativi con due squadre di 11
operai. L’inizio e la fine dei lavori non era fissato, ma restava da definire,
d’intesa con il committente, all’interno del periodo stabilito in modo
vincolante dalla pos. 632 del capitolato (21 giugno - 31 agosto 2007).
L’aggiudicataria CO 1 ha invece previsto di portare a termine i lavori
sull’arco 28 giorni lavorativi, dal 4 giugno all’11 luglio 2007. Arco di tempo,
che peraltro omette di tener conto dei due giorni festivi infrasettimanali (7 e
29) del mese di giugno.
Il committente in sostanza ha ritenuto che
il programma dei lavori della ricorrente non rispettasse le prescrizioni del
capitolato, in particolare quella (pos. 252.120 b), che impone ai concorrenti
di inserire i tempi indicati dalla pos. 624 (recte: 632). Mancherebbe
qualsiasi rapporto temporale con il calendario e con i tempi di realizzazione
delle singole parti d'opera tra loro. La deduzione non può in nessun caso
essere condivisa, poiché i concorrenti potevano stabilire soltanto un rapporto
temporale con il periodo imperativamente fissato dalla posizione 632 del
capitolato (21 giugno - 31 agosto 2007). La data effettiva dell'inizio dei
lavori non solo poteva, ma addirittura doveva essere lasciata aperta, in modo
da permettere di definirla in un secondo tempo, d’intesa con il committente,
all’interno del periodo fissato dal capitolato. Da questo profilo, il concetto
che sta alla base del programma dei lavori proposto dall'insorgente è
sicuramente quello che meglio interpreta le esigenze del committente, definendo
unicamente i tempi necessari per eseguire i lavori, assicurando in tal modo al
committente la possibilità di stabilire la data d'inizio in base alle sue
esigenze. Infondato è pure il rimprovero che il committente muove al programma
in esame con riferimento alla mancanza di un nesso con i tempi di realizzazione
delle singole parti d'opera. Il programma definisce in effetti in modo
analitico le singole fasi dei lavori, preventivando in modo chiaro i tempi
necessari per eseguirle.
Discutibile appare semmai il programma
lavori prodotto dalla CO 1, che, fissando in modo rigido al 4 giugno 2007 la
data d’inizio dei lavori, esclude, almeno apparentemente, qualsiasi margine di
flessibilità per adattarla alle esigenze del committente e ad eventuali ritardi
come ad esempio quello dovuto alla presente procedura di ricorso.
Ne discende che in base al criterio dei termini
all’offerta della ricorrente poteva essere assegnata soltanto la nota 6.00.
Il punteggio relativo al criterio in oggetto, spettante alla RI 1, va quindi
aumentato da 13 a 75 punti (Δ + 62). Con una durata dei lavori di 28 giorni, al programma dei
lavori proposto dalla CO 1 andava invece assegnata la nota 2.76, con
conseguente riduzione da 75 a 34.5 punti (Δ - 40.5 punti). Con queste correzioni la RI 1 si classifica pertanto
al primo posto con 558 punti, mentre la CO 1 retrocede al secondo con 497.5
punti.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando
la delibera impugnata. Essendo date le premesse dell’art. 41 cpv. 1 seconda
frase LCPubb, la commessa può essere aggiudicata direttamente alla RI 1.
Non avendo la CO 1 resistito
all’impugnativa, la tassa di giustizia è posta esclusivamente a carico del
comune di CO 2 secondo soccombenza (art. 28 PAmm). Non si assegnano ripetibili,
poiché nessuna delle parti è patrocinata da un avvocato iscritto nell’apposito
registro.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 37, 41 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61,
65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 24 aprile 2007 del municipio di CO
2 è annullata;
1.2.
i lavori di rifacimento del ponte in via __________
sono aggiudicati alla RI 1.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del comune di CO 2.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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