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Decisione

52.2007.155

Licenza edilizia per la costruzione di aule scolastiche

8 luglio 2007Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I limiti degli interventi ammissibili

all’interno di questo comparto erano definiti, a titolo indicativo, da un piano

in scala 1:1’000 e da un progetto di massima in scala 1:200, che prevedevano in

sostanza di chiudere il lato sudovest del chiostro, aperto sulla piazza

antistante, con un edificio allungato, aggregato alla scuola elementare insediata

nell’ex-convento. L’art. 40bis NAPR 1979 disciplinava soltanto gli interventi

ammissibili nel comparto residenziale (R) ed in quello residenziale commerciale

(RC). Le possibilità edificatorie del comparto C riservato ad attrezzature e

costruzioni d’interesse pubblico emergevano invece dai piani, di natura

indicativa, di cui si è appena detto, esplicitamente richiamati dalla norma in

questione.

La revisione generale del PR, adottata dal

consiglio comunale il 19 giugno 1990 ed approvata dal Consiglio di Stato il 19

novembre 1991, ha ripreso in larga misura l’ordinamento preesistente. Soppresso

il richiamo ai piani indicativi contenuto nell’art. 40 bis NAPR 1979, il nuovo art.

17 NAPR 1991, disciplinante la ZPM, si è tuttavia limitato a disporre che le

caratteristiche delle costruzioni e delle attrezzature ammissibili nel comparto

C sarebbero state definite in sede di progettazione. Eliminando il richiamo ai

piani, che indicavano almeno l'ubicazione ed il volume delle nuove costruzioni,

la novella di legge, entrata in vigore senza contestazioni, ha in sostanza

esteso la delega al municipio prevista dal precedente ordinamento pianificatorio,

che comunque già gli affidava il compito di definire i contenuti e le

caratteristiche degli interventi ammissibili in tale comparto.

3.2. Con la licenza in esame, il municipio

ha ritenuto conforme al diritto la proposta di edificare sul lato sudest del

chiostro dell’ex-convento, a ridosso della chiesa parrocchiale un fabbricato comprendente

due aule scolastiche. L’edificio, costituito da un blocco lungo 20, largo 8 ed

alto circa 10 m, collegato da un corridoio alla scuola insediata nell’ala

nordest dell’ex-convento, della quale riprende l’impostazione architettonica,

si scosta in misura significativa dal progetto di massima posto a fondamento

del piano particolareggiato approvato dal Consiglio di Stato nel 1982. L'ubicazione

dell'edificio ricalca quella dell'ala del convento demolita nel 1965, ma disattende

quella prevista, a titolo indicativo, dal piano in scala 1:200 del piano

Considerandi

particolareggiato.

Queste incongruenze con la pianificazione

iniziale non giustificano tuttavia l'annullamento della licenza, poiché la

revisione del PR del 1991 ha rinunciato a riprendere il progetto originario, demandando

espressamente al municipio, attraverso l’art. 17 cpv. 4 NAPR 1991, il compito

di definire in sede di progettazione non solo le caratteristiche formali delle

costruzioni, ma anche quelle sostanziali riferite all'ubicazione ed alle

dimensioni. Delega di competenze, questa, che i vicini qui resistenti non sono

peraltro abilitati a contestare, non essendo minimamente adempiuti i presupposti

fissati dalla giurisprudenza (DTF 116 Ia 207 seg., consid. 3b p. 211;

106.

Ia 383 seg., consid. 3b p. 387; 119 Ib 480 seg., consid. 5c p. 486; 127 I

103.

seg.; consid. 6a e b p. 105; STF 7.7.1999, consid. 10c =

RDAT II-1999 n. 62; 5.9.1997, inc. n. 1P.193 e 195/1997, consid. 3 = ZBl 1999

p. 218 seg.; STA 2.3.2007 n. 52.5.429 in re Z.; Max Imboden/René Rhinow,

Schweizerische Verwaltungsrecht-sprechung, V. ed., n. 143 B II h; René

Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd.,

ibidem) per riconoscere loro il diritto di rimettere

in discussione in sede di applicazione concreta le scelte operate

in sede di pianificazione . Nemmeno i ricorrenti pretendono che in sede di

adozione del nuovo PR sia stato menomato l'esercizio dei diritti difesa dei

proprietari o che nel frattempo siano subentrate nuove circostanze atte a

rimettere in discussione le scelte pianificatorie operate.

Trattandosi di un'opera prevista all'interno

della zona edificabile, nella fattispecie non è d'altro canto ravvisabile

alcuna violazione dell'obbligo di pianificare sancito dall'art. 2 LPT. Nemmeno

i resistenti lo sostengono. Tutto sommato, non si può nemmeno negare che, delegando

al municipio il compito di definire in sede di progettazione le caratteristiche

delle costruzioni, il comune abbia dato persino seguito agli obblighi derivanti

dall'art. 29 cpv. 1 lett. b LALPT. L'opinabilità della soluzione adottata, attraverso

la delega al municipio del compito di definire limiti e caratteristiche degli

interventi ammissibili, non permette di dedurre che la licenza fosse da

annullare siccome sprovvista di base legale. La base legale era costituita

dalla delega stessa. In assenza di impedimenti di diritto pubblico

all'esecuzione dei lavori previsti, il permesso non poteva pertanto essere negato.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, in assenza di ulteriori

contestazioni da parte dei resistenti, il ricorso va quindi accolto, annullando

il giudizio impugnato e ripristinando la licenza rilasciata dal municipio al

comune.

La tassa di giustizia e le ripetibili di

entrambe le istanze sono poste a carico dei resistenti secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 29 LALPT; 17 NAPR di __________;

3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 17 aprile 2007 del Consiglio di

Stato (n. 1868) è annullata;

1.2.

la licenza edilizia 19 dicembre 2006 rilasciata

dal municipio di __________ al comune per la costruzione di due nuove aule

scolastiche è confermata.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei resistenti in solido, che rifonderanno

fr. 2'000.- al comune a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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