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Decisione

52.2007.156

Domanda di costruzione relativa a un edificio sito in un nucleo dichiarato sito pittoresco

13 dicembre 2010Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. CO 2 è comproprietario, con __________ di uno stabile a CO 1 che si

affaccia su Piazza __________, all'intersezione con via __________ (mapp. __________8).

Il 16 luglio 2001 le precedenti proprietarie dell'edificio avevano chiesto al

municipio il permesso di riattarlo; la relazione tecnica accompagnante la domanda

di costruzione dichiarava di voler trattare il fronte lago e quello del

primo settore verso la contrada riproponendo i decori originali (disegni

attorno alle finestre che si possono ancora leggere). Dopo che l'istante aveva

rimosso l'opposizione del Dipartimento del territorio rielaborando le aperture

previste, il 17 dicembre 2001 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta.

B. a. Verso la fine dei lavori, il 27 aprile 2004, la progettista ha

chiesto al municipio il permesso di intonacare le facciate, sottoponendogli i

colori che sarebbero stati impiegati per esse e per le gelosie; alla domanda

era allegato un prospetto colorato delle facciate, sul quale non figuravano le

decorazioni sovrastanti le finestre, le quali venivano rappresentate con una

semplice cornice rettangolare. La relazione tecnica indicava in particolare che

era intenzione di intonacare la facciata sul fronte lago e la parte in

contrada sopra il portico con un colore salmone (…), dando con una

decorazione uniforme di colore avorio attorno alle finestre il carattere nobile

del fronte principale. Per lo zoccolo era previsto un colore grigio, mentre

per le persiane era stato scelto il rosso ossido. Dopo aver interpellato

l'arch. __________ __________, membro della Commissione delle bellezze naturali

e del paesaggio (CBN), il 24 maggio 2004 il municipio ha autorizzato il tinteggio

secondo i campioni e le modalità presentate. A lavori ultimati, RI 1,

comproprietario in proprietà per piani dello stabile contiguo verso nord (mapp.

__________7), si è rivolto al municipio per contestare la scomparsa delle

decorazioni. Dopo aver interpellato il proprio consulente, prof. __________, il

14 dicembre 2004 il municipio ha comunicato al reclamante che il tinteggio era

stato eseguito in conformità della licenza rilasciata e che non vedeva la

necessità di intraprendere ulteriori procedure.

b. RI 1 ha dedotto questa determinazione davanti al Consiglio di Stato la cui

decisione è stata a sua volta impugnata da CO 2 e __________ davanti a questo

Tribunale, il quale ha disposto di ritornare gli atti al municipio di __________

affinché, raccolto il preavviso del Dipartimento del territorio (CBN),

statuisca con decisione impugnabile sulla notifica per il tinteggio delle

facciate, inoltratagli il 27 aprile 2004 dai ricorrenti, rispettivamente sull'opposizione

del vicino (STA 52.2005.__________ del __________).

C. a. Con risoluzione 16 ottobre 2006 (n. 28/06.11) il municipio di CO

1, raccolto il preavviso favorevole della CBN, ha statuito sulla notifica 27

aprile 2004 rilasciando la licenza edilizia relativa al tinteggio delle

facciate. Fondandosi, per quanto di sua competenza, sul parere a suo tempo

espresso dall'esperto, rispettivamente preso atto del nulla osta della CBN all'opera come era stata eseguita, ha ritenuto di non doversi scostare dalla sua posizione

precedentemente espressa.

b. Con ricorso 2 novembre 2006, RI 1 e RI 2, pure comproprietaria del mapp. __________7,

sono insorti davanti al Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento della

licenza concessa e l'apertura di un procedimento contravvenzionale per violazione

formale e materiale della legislazione edilizia. All'accoglimento dei ricorso

si sono opposti CO 2 e il comune, che pure ha chiesto fosse dichiarato

irricevibile in relazione a RI 2.

Il 7 novembre 2006 anche la RI 3 e la RI 4, sono insorte contro la licenza

edilizia, chiedendone a loro volta l'annullamento e postulando l'ingiunzione di

presentare un progetto di ripristino delle decorazioni sulle facciate. L'impugnativa

sottolineava la presunta illegalità dell'intervento. Il comune ha chiesto che

il ricorso fosse dichiarato irricevibile, subordinatamente respinto. CO 2 si è

invece limitato a chiederne la reiezione.

c. Con decisione 17 aprile 2007 (n. 1918), il Consiglio di Stato ha dichiarato

irricevibili i ricorsi di RI 2, della RI 3 e della RI 4. Esso ha infatti

ritenuto che le insorgenti si fossero precluse la possibilità di ricorrere

poiché, seppur a conoscenza dell'intervento, non si erano attivate in tempo

utile, opponendovisi. Con la medesima decisione l'Esecutivo cantonale ha

respinto l'impugnativa di RI 1. Esso ha innanzitutto richiamato l'autonomia del

comune nell'applicazione delle sue norme. Ha poi considerato che l'antichità

delle decorazioni non fosse certa, tanto più che negli anni '50 esse non erano

già più visibili per cui nell'ambito del loro rifacimento era andata persa la

sostanza originale. Sia la proposta formulata dal pianificatore nell'ambito

dell'elaborazione del piano particolareggiato del nucleo di CO 1 che la

posizione dell'esperto interpellato, corroboravano l'agire del municipio. Pertanto,

a giusta regione l'esecutivo comunale non aveva imposto un vincolo che sarebbe

risultato sproporzionato e non giustificato da un sufficiente interesse pubblico.

D. Con ricorso 8 maggio 2007 RI 1, RI 2, la RI 3 e RI 4 insorgono

contro la decisione del Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento. I

ricorrenti sostengono dapprima la loro legittimazione a impugnare la licenza

edilizia davanti al Governo. Nel merito, gli insorgenti ritengono che la tesi

sostenuta dall'Esecutivo cantonale circa il valore delle decorazioni sia

insostenibile, a prescindere dal fatto che esse fossero o meno antiche, data la

qualità del lavoro svolto dal pittore Ferrazzini nell'ambito dei restauri degli

anni '50. Per questi motivi l'intervento violerebbe il regolamento di CO 1

restaurata (approvato dal consiglio comunale il 15 novembre 1960; RBR), la

cui mancata considerazione da parte del Governo costituirebbe, inoltre, una

violazione del diritto di essere sentiti dei ricorrenti e si porrebbe in

contrasto con l'art. 10 delle norme di attuazione del piano regolatore di CO 1

(NAPR).

E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato,

senza formulare osservazioni, CO 2 e il comune di CO 1 con argomenti che, nella

misura del necessario, saranno ripresi nel seguito. L'Ufficio della natura e

del paesaggio - che dichiara di essere subentrato dal 14 luglio 2006 alla CBN

per quanto attiene alle sue competenze di applicazione del decreto legislativo

sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio - ha inoltrato una

risposta, omettendo però di prendere posizione sull'esito del ricorso. Dei

contenuti della stessa e delle prese di posizione delle parti da essa suscitate

si dirà, ove necessario, nei considerandi in diritto.

F. Al fine di completare gli atti all'incarto, il Tribunale ha

acquisito una documentazione fotografica del fronte lago del nucleo di CO 1. Questa

è stata messa a disposizione delle parti, offrendo loro la possibilità di

inoltrare delle osservazioni; i ricorrenti hanno comunicato di non averne,

mentre le altre parti sono rimaste silenti.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

(art. 21 cpv. 1 legge edilizia cantonale, del 13 marzo 1991; LE; RL 7.1.2.1),

al pari della tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per

le cause amministrative, del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1, applicabile in

forza del rinvio di cui all'art. 50 LE). La legittimazione attiva dei

ricorrenti, destinatari della decisione impugnata, è certa (art. 43 LPamm). La

verifica della potestà ricorsuale degli insorgenti davanti al Consiglio di

Stato è questione di merito che viene esaminata qui appresso.

1.2. Il ricorso può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalla

documentazione fotografica acquisita dal Tribunale, sulla quale alle parti è

stata data la possibilità di esprimersi, rendendo così superfluo l'esperimento

di un sopralluogo in contraddittorio (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

Dapprima,

contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la decisione impugnata non lede

il diritto di essere sentito sancito dall'art. art. 29 cpv. 2 della

Costituzione federale della Confederazione Svizzera, del 18 aprile 1999 (Cost.;

RS 101), in quanto il RBR non sarebbe mai stato citato. Dalla decisione emerge

che il Governo ha esaminato la questione sotto il profilo del diritto comunale

(supra, D), anche se ha omesso di indicare con chiarezza a quali norme

si riferisse. In ogni caso l'esistenza del regolamento non è senz'altro

sfuggita alla prima istanza, che l'ha menzionata al consid. 10.1.a dei fatti e

si è inoltre dilungata sulla qualità delle pitture in oggetto, aspetto il cui

esame si giustifica, come si vedrà (cfr. infra, 4.5.), unicamente in relazione

a questa normativa.

3.

3.1. Nell'ambito del diritto edilizio hanno la facoltà di ricorrere

l'istante, ogni persona che dimostri un interesse legittimo, le organizzazioni

costituite da almeno dieci anni cui compete, in base agli statuti, la

salvaguardia dei beni tutelati dalla legge, il Dipartimento del territorio (in

prima istanza) e il Comune (in seconda istanza); il riconoscimento della

legittimazione a ricorrere presuppone inoltre che l'insorgente si sia

tempestivamente opposto alla domanda di costruzione, quando questa è stata pubblicata

e notificata ai confinanti (art. 8 e 21 LE).

3.2

Per quanto riguarda RI 1, il riconoscimento della legittimazione attiva

presuppone che l'insorgente appartenga a quella limitata e qualificata cerchia

di persone collegate all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto

sufficientemente stretto e intenso, atto a distinguere la sua situazione da

quella della collettività. L'insorgente deve essere altresì portatore di un interesse

personale, diretto e concreto a dolersi del provvedimento impugnato per il

pregiudizio effettivo che questi gli arreca (DTF 121 II 39 consid. 2 c/aa; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo

1996, n. 935 ad art. 21 LE). Basta però un interesse di mero fatto, ad esempio

di natura economica, ideale o morale (Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, n. 2 ad art. 43). Il ricorso per la tutela di interessi di altre

persone o di meri interessi pubblici non rientra nella nozione di interesse

legittimo (Scolari, Commentario,

n. 940 ad art. 21 LE).

Ferme queste premesse, la legittimazione a ricorrere dev'essere senz'altro

riconosciuta a RI 1, il quale si trova in un rapporto stretto con l'oggetto

della vertenza, che lo distingue da tutti gli altri membri della comunità di CO

1.

Il pregiudizio che egli ritiene di subire dalla cancellazione delle

decorazioni pittoriche dallo stabile adiacente a quello di sua proprietà, di

natura economica o ideale che sia, costituisce un interesse senz'altro

sufficiente ai fini della legittimazione a impugnare la licenza in esame. La

sua, tempestiva, intenzione di opporsi può essere desunta dalla precedente procedura

(supra, B). In definitiva, in relazione a RI 1 il ricorso risulta ricevibile.

3.3

A ragione, invece, il Governo ha negato la legittimazione attiva alle

altre insorgenti.

Il principio della buona fede e quello della sicurezza del diritto impongono

che venuti a conoscenza di un intervento che s'intende contestare, ci si attivi

subito a manifestare la propria intenzione a opporvisi formalmente (cfr., mutatis

mutandis, STA 52.95.370 del 25 luglio 1995 consid. 3). Ciò è indipendente

dal fatto che l'intervento sia stato autorizzato nell'ambito di una procedura

edilizia nella quale si è omesso (a torto o a ragione) di procedere alla

pubblicazione della domanda: quando un intervento appare chiaramente riconoscibile

agli interessati la sua realizzazione tiene luogo, sotto il profilo della

pubblicità, della pubblicazione omessa. La tempestività di un'opposizione viene

pertanto valutata dal momento in cui, secondo le regole della buona fede,

l'intervento era riconoscibile a chi intende contestarlo.

Nel caso concreto, le ricorrenti non dicono (e tantomeno, provano) quando sono

venute a conoscenza dell'intervento in esame. Dall'incarto emerge che la

sparizione degli affreschi era evidente, anche per loro, almeno dal gennaio

2005.

Le ricorrenti non spiegano poi quando avrebbero concretamente manifestato

l'intenzione di opporsi all'intervento e, tantomeno, da quali atti questa

potrebbe essere validamente desunta, attraverso una manifestazione di volontà

validamente trasmessa all'autorità competente. Le insorgenti, in definitiva, si

limitano a sostenere che nel gennaio-marzo 2005 per loro non era chiaro se

l'intervento era o meno stato autorizzato e che, comunque, non era stata

pubblicata la domanda. Alla luce di quanto spiegato sopra, ciò appare inconferente:

anzi, alla fin fine, tale affermazione conferma la conoscenza dell'intervento

da parte di queste ricorrenti a quella data. Parimenti insostenibile appare la

tesi secondo cui, essendo stata annullata la prima autorizzazione municipale,

la decisione determinante da impugnare sarebbe diventata unicamente quella

oggetto della presente procedura. Infatti, in ogni caso, a essi viene rimproverata

una mancata reazione che possa essere considerata una tempestiva opposizione al

contestato intervento.

In definitiva, le ricorrenti hanno atteso l'emanazione della controversa licenza

edilizia per opporsi al tinteggio delle facciate, del quale avevano conoscenza

da tempo. In applicazione dei principi suesposti così facendo queste ricorrenti

si sono irrimediabilmente precluse la possibilità di essere parte alla

procedura. La decisione del Governo si rivela, su questo punto, corretta.

3.4

Il ricorso, ricevibile per quanto riguarda RI 1, dev'essere esaminato nel

merito. L'oggetto della vertenza è circoscritto, come stabilito nella

precedente pronuncia di questo Tribunale (cfr. STA 52.2005.283 citata), alla

decisione del municipio - una volta raccolto il preavviso della CBN - in merito

alla notifica per il tinteggio delle facciate, inoltratagli il 27 aprile 2004. L'esecutivo comunale ha ottemperato a quest'ordine, decidendo poi di rilasciare la licenza

edilizia qui contestata. Resta dunque da esaminare se quest'ultima risulta

lesiva del diritto.

4.

Il nucleo di CO 1 è stato dichiarato dal Consiglio di Stato sito pittoresco

contestualmente all'approvazione del piano regolatore (ris. gov. __________ [n.

__________], dispositivo 5 a), nella cui vigenza ha avuto origine la vertenza

ed è stata prolata la sentenza qui impugnata.

4.1

Giusta gli art. 1 lett. c e 2 cpv. 1 DLBN, i siti pittoreschi non possono

essere distrutti né alterati senza il consenso dell'autorità governativa. Il

divieto di alterazione è ribadito dall'art. 3 cpv. 2 lett. c del regolamento

d'applicazione del decreto legislativo 16 gennaio 1940 sulla protezione delle

bellezze naturali e del paesaggio, del 22 gennaio 1974 (RBN; RL 9.3.1.1.1).

Ogni intervento, dispone la norma, deve integrarsi convenientemente nel sito

pittoresco; in particolare, è vietato compromettere o anche solo modificare in

modo apprezzabile il carattere e l'armonia dell'ambiente naturale o antropico

in genere.

Il concetto di alterazione presuppone un intervento atto a modificare in modo

percettibile gli aspetti caratteristici del sito pittoresco, turbando gli

equilibri delle componenti che ne determinano il pregio mediante l'introduzione

di elementi estranei o incongruenti. Pur presentando analogie, il divieto di

alterazione dei siti pittoreschi si distingue chiaramente dal divieto di

deturpazione posto a salvaguardia dei paesaggi e dei panorami pittoreschi (art.

2.

cpv. 2 DLBN; art. 3 cpv. 2 lett. d RBN). Il concetto di deturpazione

presuppone infatti un effetto notevolmente sfavorevole sul quadro del

paesaggio. Non basta che l'intervento non lo abbellisca o lo danneggi

leggermente. Deve trattarsi di un intervento che determina una compromissione

evidente dei valori caratteristici del paesaggio o del panorama protetto. Per

alterare in modo lesivo il vincolo di protezione del sito pittoresco è invece

sufficiente un intervento suscettibile di modificarne il carattere, rompendo

gli equilibri delle sue componenti attraverso l'inserimento di momenti di

disarmonia. Non occorre che deturpi il sito pittoresco o non ne comprometta in

modo evidente i valori tutelati. Basta che non vi si inserisca

convenientemente, perché modifica in misura apprezzabile le caratteristiche del

sito turbando i rapporti fra gli elementi che lo compongono (STA 52.2008.195

del 30 luglio 2008 consid. 2, 52.2004.28 del 25 febbraio 2004 consid. 3.2,

52.1997.150

del 22 ottobre 1997 consid. 2; Scolari,

Commentario, n. 208 seg. ad art. 28 LALPT).

4.2

Tanto il concetto di deturpazione, quanto quello di alterazione sono di

natura indeterminata (Max Imboden/René

Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea/Stoccarda

1976, Va ed., n. 66 B II; Adelio

Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, IIa ed.,

Cadenazzo 2002, n. 396). In quanto tali, essi riservano all'autorità

amministrativa una certa latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del

loro contenuto normativo, sindacabile soltanto con riserbo da parte dell'autorità

di ricorso. Determinante non è comunque il metro di giudizio di singole persone

dotate di particolare sensibilità e di speciale indirizzo artistico, ma quello espresso

da una collettività assai più vasta, che deve risultare fondato su criteri oggettivi

e sistematici, atti a giustificare la necessità di limitare il diritto di

costruire. La valutazione della bellezza e del valore del sito dichiarato

pittoresco, del grado d'inserimento di un'opera edilizia nel contesto

ambientale e dell'intensità di un eventuale contrasto comporta dunque anche

l'esercizio di un certo apprezzamento da parte dell'autorità che rilascia il

permesso (STA 52.2008.195 del 30 luglio 2008 consid. 2; Scolari, Commentario, n. 211 ad art. 28 LALPT).

4.3

Ferme queste premesse, la questione del valore storico delle pitture scomparse

appare a questo stadio ininfluente. Antiche o recenti che siano, solo importa,

sotto il profilo dell'applicazione del DLBN, determinare se l'intervento di

intonacatura così come eseguito (senza riproporre le decorazioni) abbia portato

a un'alterazione del sito pittoresco in esame.

Con il preavviso 28 giugno 2006, la CBN ha confermato il proprio nulla osta

all'opera, così come è stata eseguita. Essa ha così, di fatto, ritenuto che

sotto il profilo di quanto era chiamata a tutelare la cancellazione dei decori

in questione non portasse a un'alterazione del sito pittoresco protetto. Il

ricorrente ritiene invece che l'intervento autorizzato abbia irrimediabilmente

rovinato un insieme pittorico di notevole pregio, precedentemente formato dagli

affreschi presenti sulle facciate degli edifici del fronte lago del nucleo di CO

1.

Per quanto opinabile, la posizione dell'autorità cantonale resiste a questa

critica. Il nucleo di CO 1 si caratterizza per un fronte porticato che dà sullo

spazio pubblico che lo separa dal Lago di Lugano. Gli edifici che concorrono a formarlo

sono in massima parte intonacati. Alcune facciate, come quella dell'edificio

sito al mapp. __________7, contiguo a quello in esame, presentano delle

decorazioni pittoriche. Si tratta tuttavia di episodi sporadici e non certo

generalizzati, che interessano oggi poche facciate del nucleo. Non è attraverso

la cancellazione delle tracce pittoriche delle decorazioni intorno alle

finestre di casa __________ che il sito pittoresco può dirsi alterato.

Un simile risultato non può nemmeno scaturire dal tinteggio dell'edificio, che

si integra nel quadro paesaggistico, sia quanto a esecuzione, che dal punto di

vista cromatico.

La valutazione della CBN resiste anche alla luce di quanto contenuto nell'inventario

degli insediamenti svizzeri da proteggere di importanza nazionale (ISOS). A prescindere

dalla portata legale che questo strumento ha nell'ambito dell'esame di una

domanda di costruzione, esso rappresenta comunque senz'altro un valido sostegno

scientifico per la valutazione delle qualità spaziali e storico-architettoniche

di un insediamento. Per quanto qui interessa, CO 1 è effettivamente censito tra

quelli di importanza nazionale (cfr. Dipartimento federale dell'Interno [editore],

ISOS Insediamenti di importanza nazionale - Repubblica e Cantone Ticino, __________,

insediamenti __________, Berna __________, __________). Pur rilevando l'importanza

del fronte lago e dell'edilizia borghese che lo caratterizza (ISOS, op. cit., passim)

per quanto attiene agli interventi su di esso, l'inventario si limita a

raccomandare di "porre estrema attenzione (…) in particolare evitando l'aggiunta

di elementi aggettanti e la trasformazione delle aperture". Non si

esprime invece sull'importanza di conservare, rispettivamente ripristinare,

tracce di fregi pittorici (ISOS, op. cit., pag. __________).

Da ultimo, si deve concludere che nemmeno la posizione - per certi versi, poco comprensibile

- dell'Ufficio della natura e del paesaggio, smentisce la valutazione a suo

tempo effettuata dalla CBN quanto all'impatto dell'intervento sul sito pittoresco

e questo benché l'Ufficio confonda le competenze autorizzative scaturenti

dall'applicazione del DLBN con quelle di tutela di beni culturali, che esulano

da quanto era chiamato a valutare.

4.4

La licenza edilizia contestata non viola nemmeno l'art. 10.1 delle norme

di attuazione in vigore sia al momento della domanda di costruzione sia a

quello del rilascio della licenza e della decisione su ricorso (approvate dal

Governo con risoluzione n. __________ del __________ e con quella citata sopra

del __________; nel seguito NAPR '76). Valgono anche per questa disposizione le

considerazioni espresse sopra. Questo articolo prevede infatti, con una

clausola positiva, l'obbligo per le costruzioni nuove, ricostruzioni,

trasformazioni e manutenzioni di ambientarsi all'edilizia esistente e al

carattere estetico delle costruzioni vicine. La valutazione, questa volta

operata dall'autorità comunale e confermata da quella cantonale, resiste alle

critiche del ricorrente. L'intervento si integra infatti perfettamente nell'ambiente

circostante, senza che occorra qui scomodare l'autonomia comunale per tutelarlo.

4.5

Nel comune di CO 1 è, inoltre, in vigore il regolamento di restaurata (supra, D; RBR),

adottato allo scopo di proteggere le bellezze naturali e artistiche di CO 1 e,

in special modo, a salvaguardia e a rispetto dei restauri eseguiti tra il 1954

e il 1958 (RBR, preambolo). Il regolamento stabilisce una zona protetta, nella

quale è incluso anche il mapp. __________8 (art. 1). Esso sottopone poi a

regime autorizzativo gli interventi edilizi nel nucleo di CO 1. Per quanto qui

interessa, i lavori di restauro apportati alle facciate e ai portici (art. 2),

gli intonaci, pitture, verniciature, opere di manutenzione o trasformazione

(art. 4) devono essere autorizzati dal municipio e dalla CBN. Soggiacciono al

consenso del solo municipio la distruzione e la manomissione delle decorazioni

antiche fatte a grafiti, a stucco o a colore, fasce decorative a rilievo, anche

se si tratta solo di frammenti o tracce (art. 5).

Il regolamento non vieta dunque, in linea di principio, interventi edilizi come

quello effettuato sull'edificio al mapp. __________8, limitandosi a subordinare

la loro esecuzione al giudizio dell'autorità stabilità dal regolamento, alla

quale viene lasciata un'ampia latitudine di giudizio, sindacabile con pieno

potere, ma con riserbo, da parte di questo Tribunale.

Per quanto attiene alla cancellazione delle pitture, il municipio ha ritenuto

che andasse preliminarmente accertata l'antichità degli elementi pittorici.

Tale modo di procedere non presta fianco a critiche: a chiaro tenore letterale

dell'art. 5 RBR a essere tutelate sono sole le decorazioni antiche. Il concetto

di antichità non è ulteriormente definito; appare comunque sia senz'altro

sostenibile che esso non si riferisca a pitture risalenti a cinquant'anni or sono.

Contrariamente a quanto sostiene il Governo, prima dei restauri degli anni '50,

è certo che le decorazioni in questione fossero ancora visibili. È quanto

emerge dal promemoria 22 novembre 2004 dell'Ufficio tecnico comunale (doc. 77),

e più precisamente dall'allegato 5; in detto promemoria, preso atto di ciò, si suggeriva

di acquisire un parere scientifico sul valore storico-architettonico delle

decorazioni preesistenti. È quanto ha poi deciso di fare il municipio, che ha interpellato

un noto esperto, il prof. __________. Il perito si è espresso, con scritto 5

dicembre 2004 (doc. 98), nel seguente modo:

(…) dallo scarno materiale

fotografico a disposizione, si direbbe che il Ferrazzini abbia calcato la sua

mano rifacendo ex novo il decoro antecedente, verosimilmente ridotto in

condizioni pessime dai vari agenti atmosferici e forse già rinnovato in altri

momenti precedenti. Ci si può dunque chiedere che cosa rimanesse già allora

della sostanza originale. A mezzo secolo da quell'intervento l'ornamentazione

appariva ormai quasi del tutto scomparsa, come del resto è comprensibile per

tale tipo di pittura. Mi chiedo dunque che senso abbia oggigiorno intervenire

nuovamente su una decorazione talmente frammentaria e già ampiamente ridipinta

mezzo secolo fa, la cui sostanza originale è ormai del tutto compromessa. (…)

Le decorazioni baroccheggianti della casa __________ non sono certo dei

capolavori e devono essere considerate come modeste ornamentazioni che hanno

ormai vissuto la loro storia e che come parecchie altre pitture decorative

esterne, sono destinate a morire (anzi, vorrei dire che sono già morte da

parecchi decenni non essendoci più alcuna sostanza originale). (…)

Da questo scritto è possibile dedurre che, anche se tracce delle decorazioni

erano presenti prima dei citati restauri, la sostanza originale presente al momento

dell'inoltro della domanda in esame era talmente deperita da poter essere

ritenuta ormai scomparsa. Non pretendere il ripristino di detti decori su

tracce così labili come quelle definite dall'esperto appare sostenibile anche

alla luce del RBR. Le pubblicazioni portate dai ricorrenti non sono atte a

scalfire le conclusioni del perito, per quanto opinabili: esse sono atte al

massimo a corroborare la sussistenza di tracce di decorazioni prima del

restauro degli anni '50 ma non certo della sussistenza di decori degni di

essere salvaguardati (sia in relazione al valore storico che architettonico) al

momento della domanda di costruzione alla base della licenza impugnata.

5.

Seppur per motivi parzialmente diversi, la decisione del Consiglio

di Stato resiste all'esame del Tribunale. In esito a tutto quanto precede, il

ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia viene posta a carico delle

parti soccombenti, con vincolo di solidarietà (art. 28 LPamm). Esse dovranno

rifondere le ripetibili ai resistenti, patrocinati da un legale (art. 31

LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia, di fr. 1'500.-, è posta a carico dei ricorrenti

in solido. I ricorrenti verseranno pari importo sia al comune di CO 1, sia a CO

2, a titolo di ripetibili.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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