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Decisione

52.2007.158

Superamento di 23 km/ del limite di velocità vigente nell'abitato. Infrazione medio grave, comportante una revoca della licenza di condurre della durata di 1 mese (assenza di precedenti rilevanti)

23 luglio 2007Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il dr. RI 1 è nato il __________ ed ha conseguito la licenza di

condurre veicoli a motore nel settembre del 1975.

Nel 1988 è stato oggetto di una revoca della

patente di due mesi per aver circolato in stato di spossatezza, andando ad

urtare la segnaletica di un cantiere autostradale in territorio di __________.

B. Il __________, verso le ore 08.10RI 1RI 1 ha circolato nell'abitato

di __________ ad una velocità punibile accertata tramite rilevamento radar di 73

km/h, laddove vige il limite di 50 km/h.

A seguito di

questa infrazione, con risoluzione 12 gennaio 2007 la Sezione della circolazione

gli ha inflitto una multa di fr. 350.-, nonostante lo stato di necessità invocato

dal prevenuto nell'ambito delle osservazioni presentate al rapporto di contravvenzione.

L'interessato non ha impugnato tale sanzione adottata in base all'art. 90 cifra

1 LCStr, che è quindi passata in giudicato incontestata.

C. Preso atto delle predette conclusioni penali, il 15 marzo 2007 la

Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre di RI 1 per la

durata di un mese (dal 18 aprile 2007 al 17 maggio 2007), autorizzando comunque

in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali F, G e M. La

risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16b cpv. 1 lett. a e 16b

cpv. 2 lett. a LCStr, nonché 33 cpv. 1 OAC.

D. Con giudizio 2 maggio 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il

provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

Ricordato che

l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti

compiuti in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare dai contenuti

della risoluzione di multa inflitta al ricorrente. Donde l'assodata sussistenza

di un'infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16b LCStr tale da imporre

ex lege una revoca della patente della durata minima di un mese.

E. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora

davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone implicitamente l'annullamento

Il ricorrente ripropone sostanzialmente le

tesi sollevate davanti all'istanza inferiore, ribadendo in particolare di aver

commesso l'infrazione in stato di necessità giusta l'art. 34 CP e di aver pagato

la multa senza immaginare che avrebbe potuto essere oggetto anche di un

provvedimento amministrativo. Delle ulteriori, polemiche argomentazioni addotte

dall'insorgente si dirà - ove occorresse - nel seguito.

F. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni

contenute nel giudizio impugnato.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2

LALCStr.

La legittimazione attiva del ricorrente,

destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).

Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e

art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla

base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1

PAmm).

2.2.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale,

l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di

condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una

decisione penale cresciuta in giudicato (DTF 121 II 214 consid. 3a e 123 II

97). In particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio

penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una

procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente

sul rapporto di contravvenzione allestito dall'agente di polizia. Ciò è il

caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità

dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si

sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di revoca della licenza di

condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale

diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze

quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per

presentare eventuali mezzi di prova o argomenti difensivi, dato che era tenuto,

secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad

esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio

emanato in tale procedura (DTF del 31 ottobre 2005, inc. n.6A.29/2005, consid.

4.2.; DTF 121 II 214 consid. 3a).

2.2. In concreto, a seguito degli eventi

Considerandi

occorsi il __________, la Sezione della circolazione ha inflitto al ricorrente

una multa di fr. 350.- per aver circolato a 73 km/h nell'abitato di __________,

ove vige un limite di 50 km/h.

Alla luce

della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il

ricorrente non può più contestare tali fatti, né l’apprezzamento degli stessi

da parte delle autorità penali, che hanno ormai statuito sulla fattispecie con

decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d’unità di giudizio,

questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti

vincolato alla condanna pronunciata il 12 gennaio 2007. Se l'insorgente

riteneva che la sanzione penale fosse stata emanata sulla base di un

presupposto fattuale inesatto o disattendendo i principi dello stato di

necessità sanciti all'art. 34 CP (rispettivamente le circostanze esimenti

previste dall'odierno art. 17 CP, entrato in vigore il 1° gennaio 2007),

avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto indicati al punto 2 della

risoluzione di multa e contestare l'infrazione che gli veniva addebitata davanti

alla Pretura penale. Tanto più che la sua linea difensiva, fondata sull'invocazione

dello stato di necessità di cui all'art. 34 CP, avrebbe dovuto coerentemente indurlo

ad insistere per ottenere l'impunibilità negatagli dalla prima istanza di

giudizio. RI 1, nonostante la gravità dell'infrazione imputatagli e l'importanza

della sanzione irrogatagli, è invece rimasto passivo. Ha supinamente accettato

la condanna per aver circolato a velocità eccessiva, violazione che notoriamente

comporta anche una revoca della licenza di condurre. A quest'ultimo riguardo,

non gli è di alcun giovamento affermare che ignorava di poter incorrere in una

revoca della patente. In effetti, il rigore con il quale il legislatore e il

Tribunale federale hanno deciso di perseguire gli eccessi di velocità in ambito

amministrativo è ormai di dominio pubblico.

In simili

evenienze, il principio della sicurezza giuridica impedisce al ricorrente di rimettere

in discussione gli estremi dell'infrazione o la sussistenza del reato al fine

di eludere la misura amministrativa che si impone.

3.

3.1. Le

infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile

la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre,

oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata

della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente

il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in

quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare

uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta

(vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

La

nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza

dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b;

grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette

un'infrazione medio grave colui che violando le norme della circolazione

cagiona un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto

pericolo (art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono

precedenti, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno un mese

(art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr).

3.2

La giurisprudenza resa dal Tribunale

federale sulla scorta del vecchio diritto aveva sancito che indipendentemente

dalle circostanze concrete un eccesso di velocità nell'abitato di 21-24 km/h

era una violazione di media gravità da punire con una revoca della licenza di

condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr (DTF 124 II 97 consid. 2). Un

superamento del limite di 25 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al

punto da comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art. 16

cpv. 3 lett. a (cfr. DTF 124 II 259 consid. 2b/bb; 124 II 475 consid. 2a e

rinvii). Il nuovo diritto ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti

amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi

e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha

mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità di

ampiezza superiore ai 16 km/h stabiliti dal Tribunale federale (vedi DTF 132 II

234.

consid. 3). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 21-24

km/h in abitato è nella migliore delle ipotesi un'infrazione di media gravità,

che con il nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionata con una revoca

della patente di almeno un mese (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). A

partire da un eccesso di 25 km/h oltre il limite, l'inosservanza assurge per

contro a reato grave da punire con una revoca di almeno tre mesi (art. 16c

cpv. 2 lett. a LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli.

3.3

Nel

caso in esame, dagli atti risulta che il __________ RI 1 ha superato di 23 km/h

(già dedotto il margine di tolleranza) la velocità massima di 50 km/h

consentita all'interno della località di __________. Egli ha dunque compromesso

in modo medio grave la sicurezza della circolazione ai sensi della citata

giurisprudenza e degli art. 16b cpv. 1 lett. a e 90 cifra 1 LCStr.

Se ne

deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16b LCStr, il

provvedimento di revoca di un mese tutelato dal Consiglio di Stato non può che

essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale

ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della

proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il

genere di violazione di cui il ricorrente si è reso protagonista.

4.

Stante

quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

La tassa

di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 16, 16b, 32, 90 LCStr; 33 OAC;

4a ONC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

,.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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