52.2007.159
Sospensione domanda di costruzione
21 giugno 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2007.159
Data decisione, Autorità:
21.06.2007, TRAM
Titolo:
Sospensione domanda di costruzione
DOMANDA DI COSTRUZIONE
art. 65 LALPT
Incarto n.
52.2007.159
Lugano
21 giugno
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del giudice
Matteo Cassina astenuto
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 maggio 2007 del
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 24 aprile 2007 del Consiglio di Stato
(n. 2076) che annulla la decisione 26 gennaio 2007 con cui il municipio di RI
1 sospende per la durata di due anni al massimo la decisione sulla domanda di
costruzione inoltrata da CO 1 per costruire otto case a schiera in località __________
(part. 51);
viste le risposte:
- 16 maggio 2007 del Dipartimento
del territorio;
- 22 maggio 2007 del
Consiglio di Stato;
- 29 maggio 2007 del CO 2;
- 31 maggio 2007 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il 16
gennaio 2007 il resistente CO 1 ha chiesto al municipio di RI 1 il permesso di
costruire un complesso formato da otto case a schiera su un terreno (part. 51),
situato in località __________, a ridosso del nucleo.
Con risoluzione 26 gennaio 2007, fondata
sull'art. 65 LALPT, il municipio ha sospeso per due anni al massimo la sua
decisione, ritenendo che la prevista edificazione si ponesse in contrasto con
gli studi pianificatori in corso.
La domanda di costruzione è stata nondimeno trasmessa
al Dipartimento del territorio il 31 di quello stesso mese e pubblicata all'albo
comunale dal 1° al 15 febbraio 2007. Ad essa si è opposto il CO 2 con argomenti
che non occorre qui riassumere.
b. Contro la decisione di sospensione della
domanda di costruzione il proprietario del fondo CO 1, il progettista arch. CO
1 ed il beneficiario di un diritto di compera sul fondo, avv. CO 1, sono
insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
Nelle more del giudizio, il 3 aprile 2007 il
Dipartimento del territorio ha espresso preavviso (n. 56704) favorevole all'intervento,
rilevando fra l'altro di non essere a conoscenza di studi pianificatori in atto
nella zona in questione.
Il 10 aprile 2007 il municipio ha dal canto
suo chiesto al dipartimento di preavvisare l'istituzione di una zona di
pianificazione sul comparto al quale appartiene il fondo dedotto in
edificazione.
B. Con
giudizio 24 aprile 2007 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso
inoltratogli dagli interessati all'intervento, annullando il controverso
provvedimento di salvaguardia della pianificazione e rinviando gli atti al
municipio per nuova decisione.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che il
municipio fosse incorso in una grave irregolarità procedurale, adottando la
decisione di sospensione prima ancora di pubblicare la domanda e di trasmetterla
all'autorità cantonale per l'esame di sua competenza.
C. Contro il
predetto giudizio il comune di RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato con rinvio degli atti al Consiglio
di Stato affinché statuisca sul ricorso inoltratogli dai promotori della
controversa operazione immobiliare.
L'insorgente nega in sostanza che il fatto
di aver sospeso il giudizio sulla domanda di costruzione prima di pubblicarla e
trasmetterla al Dipartimento del territorio costituisca una violazione di legge
suscettibile di giustificare l'annullamento del provvedimento in contestazione.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono __________
e litisconsorti contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che per
quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Il CO 2 condivide invece l'impugnativa.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli
art. 21 LE e 65 cpv. 3 LALPT.
La legittimazione attiva del comune è certa.
Se i qui resistenti fossero legittimati ad insorgere davanti al Consiglio di
Stato è questione che può rimanere indecisa.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Fatti
I fatti rilevanti non sono contestati. Il
giudizio può dunque essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
2. 2.1.
Secondo l'art. 65 cpv. 1 LALPT, in mancanza di una zona di pianificazione l'autorità
cantonale o il municipio devono sospendere per due anni al massimo la loro
decisione quando la domanda di costruzione appare in contrasto con uno studio
pianificatorio in atto.
La norma è volta a salvaguardare la
pianificazione in via di elaborazione, attribuendo effetto anticipato negativo
al diritto in formazione e paralizzando l'applicabilità del diritto vigente (Adelio
Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 65 LALPT n. 451 seg.).
2.2. La legge non stabilisce il momento in
cui l'autorità deve adottare i provvedimenti di salvaguardia della pianificazione.
Considerato che sono destinati a giustificare il ritardo nella decisione sulla
domanda di costruzione, appare comunque evidente che l'autorità deve adottarli non
appena si avvede che l'intervento è atto a pregiudicare il regolare svolgimento
di un determinato processo pianificatorio (cfr. Scolari, op. cit., n. 452). Se
indugia ad adottarli si espone al rischio di vedersi rimproverare di aver violato
il principio della buona fede, procrastinando indebitamente la decisione sulla
domanda di costruzione.
Le misure di salvaguardia della pianificazione
fondate sull'art. 65 LALPT devono tuttavia essere adottate in modo da evitare
un ingiustificato cumulo dei periodi di sospensione. In particolare, va evitato
che la domanda di costruzione venga sottoposta all'esame dell'autorità
Considerandi
cantonale soltanto dopo la scadenza di un termine biennale di sospensione
fissato dal municipio, esponendo l'istante in licenza al rischio che quest'ultima
adotti a sua volta un provvedimento retto dall'art. 65 LALPT.
Di regola, la decisione di sospendere l'esame
di una domanda viene dunque adottata soltanto dopo aver ricevuto il preavviso
dell'autorità cantonale. Decidere di sospendere la decisione sulla domanda
prima di pubblicarla e di trasmetterla all'autorità cantonale non è comunque
contrario al diritto. È anzi nell'interesse dell'istante in licenza, poiché
abbrevia l'attesa della decisione di merito sulla domanda. Basta che la
procedura di rilascio del permesso segua nel frattempo il suo corso, ovvero che
la domanda sia pubblicata all'albo, notificata ai confinanti e trasmessa per
esame all'autorità cantonale (cfr. STA 19.12.1995 n. 52.1995. 412 in re. P. =
RDAT II-1996 n. 27 consid. 4).
3.
Fondandosi
sull'art. 65 LALPT, il municipio ha in concreto deciso di sospendere per due
anni al massimo l'esame della domanda di costruzione inoltratagli dai qui resistenti
senza attendere di pubblicarla all'albo, di notificarla ai vicini e di
trasmetterla per esame all'autorità cantonale.
Contrariamente a quanto assume il Consiglio
di Stato, l'apparente precipitazione con cui l'autorità comunale ha adottato la
misura in oggetto non viola affatto il diritto, poiché, pochi giorni dopo, la
domanda di costruzione è stata comunque pubblicata all'albo, notificata ai
confinanti e trasmessa per esame al Dipartimento del territorio, che l'ha
preavvisata ancor prima che il Governo emanasse il giudizio qui impugnato.
4.
Sulla
scorta delle predette considerazioni, il ricorso va accolto, annullando il
giudizio impugnato e rinviando gli atti al Consiglio di Stato affinché
statuisca sul ricorso inoltratogli da __________, __________ e __________.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico dei resistenti secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 65 LALPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61,
65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 24 aprile 2007 (n. 2078) del
Consiglio di Stato è annullata;
1.2.
gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato
affinché statuisca sul ricorso inoltratogli dai qui resistenti.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico dei resistenti in solido, che rifonderanno fr.
1'000.- al comune a titolo di ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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