Lexipedia

Decisione

52.2007.159

Sospensione domanda di costruzione

21 giugno 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti rilevanti non sono contestati. Il

giudizio può dunque essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm).

2. 2.1.

Secondo l'art. 65 cpv. 1 LALPT, in mancanza di una zona di pianificazione l'autorità

cantonale o il municipio devono sospendere per due anni al massimo la loro

decisione quando la domanda di costruzione appare in contrasto con uno studio

pianificatorio in atto.

La norma è volta a salvaguardare la

pianificazione in via di elaborazione, attribuendo effetto anticipato negativo

al diritto in formazione e paralizzando l'applicabilità del diritto vigente (Adelio

Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 65 LALPT n. 451 seg.).

2.2. La legge non stabilisce il momento in

cui l'autorità deve adottare i provvedimenti di salvaguardia della pianificazione.

Considerato che sono destinati a giustificare il ritardo nella decisione sulla

domanda di costruzione, appare comunque evidente che l'autorità deve adottarli non

appena si avvede che l'intervento è atto a pregiudicare il regolare svolgimento

di un determinato processo pianificatorio (cfr. Scolari, op. cit., n. 452). Se

indugia ad adottarli si espone al rischio di vedersi rimproverare di aver violato

il principio della buona fede, procrastinando indebitamente la decisione sulla

domanda di costruzione.

Le misure di salvaguardia della pianificazione

fondate sull'art. 65 LALPT devono tuttavia essere adottate in modo da evitare

un ingiustificato cumulo dei periodi di sospensione. In particolare, va evitato

che la domanda di costruzione venga sottoposta all'esame dell'autorità

Considerandi

cantonale soltanto dopo la scadenza di un termine biennale di sospensione

fissato dal municipio, esponendo l'istante in licenza al rischio che quest'ultima

adotti a sua volta un provvedimento retto dall'art. 65 LALPT.

Di regola, la decisione di sospendere l'esame

di una domanda viene dunque adottata soltanto dopo aver ricevuto il preavviso

dell'autorità cantonale. Decidere di sospendere la decisione sulla domanda

prima di pubblicarla e di trasmetterla all'autorità cantonale non è comunque

contrario al diritto. È anzi nell'interesse dell'istante in licenza, poiché

abbrevia l'attesa della decisione di merito sulla domanda. Basta che la

procedura di rilascio del permesso segua nel frattempo il suo corso, ovvero che

la domanda sia pubblicata all'albo, notificata ai confinanti e trasmessa per

esame all'autorità cantonale (cfr. STA 19.12.1995 n. 52.1995. 412 in re. P. =

RDAT II-1996 n. 27 consid. 4).

3.

Fondandosi

sull'art. 65 LALPT, il municipio ha in concreto deciso di sospendere per due

anni al massimo l'esame della domanda di costruzione inoltratagli dai qui resistenti

senza attendere di pubblicarla all'albo, di notificarla ai vicini e di

trasmetterla per esame all'autorità cantonale.

Contrariamente a quanto assume il Consiglio

di Stato, l'apparente precipitazione con cui l'autorità comunale ha adottato la

misura in oggetto non viola affatto il diritto, poiché, pochi giorni dopo, la

domanda di costruzione è stata comunque pubblicata all'albo, notificata ai

confinanti e trasmessa per esame al Dipartimento del territorio, che l'ha

preavvisata ancor prima che il Governo emanasse il giudizio qui impugnato.

4.

Sulla

scorta delle predette considerazioni, il ricorso va accolto, annullando il

giudizio impugnato e rinviando gli atti al Consiglio di Stato affinché

statuisca sul ricorso inoltratogli da __________, __________ e __________.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono

poste a carico dei resistenti secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 65 LALPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61,

65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 24 aprile 2007 (n. 2078) del

Consiglio di Stato è annullata;

1.2.

gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato

affinché statuisca sul ricorso inoltratogli dai qui resistenti.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è a carico dei resistenti in solido, che rifonderanno fr.

1'000.- al comune a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster