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Decisione

52.2007.16

Altezza edifici

19 febbraio 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. L'11

aprile 2006, l'arch. CO 1 ha chiesto al municipio di Sonvico il permesso di

costruire due case d'abitazione unifamiliari su un terreno pianeggiante (part.

1301 e 3090), situato nella zona residenziale estensiva __________ in località __________.

Gli edifici, a forma di parallelepipedo, risulterebbero strutturati su tre

piani fuori terra. Sarebbero alti da m 8.30 a m 8.50, rispetto al terreno

naturale e verrebbero collegati tra loro da una pensilina ad uso posteggio per

due veicoli, aperta lateralmente, alta m 2.30 e lunga 6.

b. Alla domanda si sono tempestivamente

opposte RI 1 ed RI 2, proprietarie di fondi contermini (part. 1300 e 1302),

contestando l'intervento dal profilo delle norme sull'altez-za degli edifici,

delle distanze da confine e dell'insolazione.

Raccolto il preavviso favorevole del

Dipartimento del territorio, l'11 luglio 2006 il municipio ha rilasciato le

licenze richieste, respingendo l'opposizione delle vicine.

B. Preso atto della

proposta del resistente di ridurre la pensilina alla copertura di un solo

posteggio, il 19 dicembre 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza

nei limiti di tale variante, respingendo i ricorsi contro di essa inoltrati

dalle opponenti.

Il Governo ha anzitutto ritenuto che, non

essendo prevista alcuna sistemazione del terreno, i due edifici potessero

beneficiare del supplemento d'altezza di m 1.50, previsto dall'art. 9 cpv. 1

NAPR per la zona __________ allo scopo di favorire il mantenimento del livello

naturale del terreno.

Esso ha poi rilevato come con la riduzione

della pensilina fosse diventata priva d'oggetto la pretesa delle ricorrenti di

applicare alla distanza dal confine il supplemento previsto dall'art. 8 NAPR

per facciate lunghe più di 18 m.

Prive di fondamento sono state infine

considerate le censure riferite alla perdita d'insolazione.

C. Contro il

predetto giudizio, le soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che sia annullato assieme alle controverse licenze.

Le ricorrenti ripropongono e sviluppano in

questa sede le censure sollevate senza successo davanti alle precedenti

istanze, ribadendo, in particolare, che il supplemento d'altezza di m 1.50,

previsto dall'art. 9 NAPR non può essere concesso, poiché il terreno,

pianeggiante, non potrebbe essere sistemato mediante la formazione di un

terrapieno.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari

osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il

municipio ed il beneficiario della licenza, i quali contestano le tesi delle

ricorrenti con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei

seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La

legittimazione attiva delle ricorrenti, proprietarie di fondi contermini e già

opponenti, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile

in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e

dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani e dalla documentazione

fotografica. Le prove (sopralluogo, perizia), di cui le ricorrenti chiedono l'assunzione,

non sono dunque atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori

fatti rilevanti per il giudizio.

2.2.1. Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza degli edifici è misurata

a partire dal livello del terreno sistemato. La sistemazione del terreno,

soggiunge l'art. 41 LE, può essere ottenuta mediante la formazione di

terrapieni, la cui altezza non è computata su quella dell'edificio sovrastante

fintanto che non supera il limite di m 1.50 dal terreno naturale ad una

distanza di m 3.00 dal piede della facciata (cfr. Adelio Scolari, Commentario,

Considerandi

II. ed., ad art. 40/41 LE, n. 1217 seg. e rimandi).

La facilitazione prevista dall'art. 41 LE è

stata concepita soprattutto per sistemare i terreni in pendio. Nella prassi, essa

si è tuttavia trasformata in una sorta di abbuono, che viene concesso

indiscriminatamente sui limiti d'altezza degli edifici, che vengono

parzialmente interrati mediante terrapieni realizzati anche su terreni

pianeggianti. Il risultato estetico che deriva dalla formazione di terrapieni

su terreni pianeggianti è spesso discutibile. L’art. 41 LE non permette

tuttavia di impedirlo, poiché questa disposizione non limita l'altezza di

queste opere, ma stabilisce soltanto un criterio di misurazione (Scolari, loc.

cit., n. 1245).

Allo scopo di favorire il mantenimento del

livello naturale del terreno e di scoraggiare la formazione di terrapieni

attorno alle costruzioni, l'art. 9 cpv. 1 NAPR di Sonvico concede un supplemento

di m 1.50 all'altezza degli edifici principali stabilita per la zona Re. Nel

supplemento, soggiunge il capoverso seguente, è compresa la sistemazione del

terreno. Nemmeno l’art. 9 NAPR limita la formazione di terrapieni, fissando

particolari limiti d'altezza. La norma persegue unicamente finalità dissuasive,

concedendo in pratica un abbuono sino a m 1.50 sull'altezza massima dell'edificio

nella misura in cui l'edificio non viene interrato mediante la formazione di un

terrapieno.

2.2

Attorno ai

due edifici, il progetto in esame non prevede alcuna sistemazione del terreno,

che rimarrebbe allo stato naturale. I due edifici sarebbero alti al massimo m

8.50

dal livello del terreno naturale, che in assenza di qualsiasi terrapieno

coincide con quello sistemato. Non essendo prevista la formazione di alcun

terrapieno, il municipio ha dunque ritenuto date le premesse per concedere l'abbuono

di m 1.50, previsto dall'art. 9 cpv. 1 NAPR, sull'altezza massima di m 7.00, prescritta

dall'art. 42 lett. d NAPR.

La decisione non presta il fianco a critiche

di sorta.

Contrariamente a quanto assumono le

ricorrenti, la natura relativamente pianeggiante del terreno non esclude affatto

la possibilità di sistemarlo mediante la formazione di un terrapieno. Come già

detto, un divieto di sistemare terreni pianeggianti mediante la formazione di

terrapieni non può essere dedotto dall'art. 41 LE, che stabilisce unicamente i

criteri di misurazione dell'altezza degli edifici in caso di alterazione del

livello del terreno naturale (RDAT 1989 n. 47).

In quanto volto a contestare l'altezza degli

edifici, il ricorso va dunque respinto.

3.

Le

ricorrenti ripropongono in questa sede le censure sollevate davanti al

Consiglio di Stato con riferimento alla lunghezza dei due edifici (uniti dalla

pensilina ad uso autorimessa), al divieto di realizzare edifici lunghi più di

26.

m sancito dall'art. 7 NAPR ed al supplemento alle distanze da confine

prescritto dall'art. 8 NAPR per facciate lunghe più di 18 m.

Con la variante inoltrata in prima istanza,

di cui si è detto in narrativa, il resistente ha dimezzato la lunghezza della pensilina

da 6 a 3 m, in modo da interrompere il collegamento fra i due edifici,

limitando la copertura ad un solo posteggio. Le censure sono dunque diventate

prive d'oggetto. Invano pretendono le ricorrenti che la licenza venga abbinata

ad un divieto di prolungare la pensilina. Se in futuro il resistente dovesse

chiedere di coprire anche il secondo posteggio, dovrà inoltrare una domanda di

costruzione, alla quale le ricorrenti potranno opporsi sollevando tutte le

contestazioni che riterranno utili alla difesa dei loro interessi. Non v'è

alcun motivo per anticipare il giudizio su questi punti.

4.

Prive di

qualsiasi fondamento, per non dire temerarie, sono le censure sollevate dall'insorgente

RI 2 con riferimento alla perdita d'insolazione che subirebbe la sua casa d'abitazione,

situata ad est delle costruzioni avversate. Dall'elaborato prodotto dalla

stessa ricorrente, sommariamente verificato da parte di questo tribunale (cfr. www.jgiessen.de/sunshadow), risulta

in effetti che all'equinozio l'ombra proiettata dalle nuove costruzioni inizia

a lambire la facciata ovest della sua abitazione soltanto dopo le 1400, rimanendo

circoscritta a questa parte dell'edificio. Verso le 1700 la perdita d'insolazione

oltrepassa la gronda della falda ovest.

Rimanendo abbondantemente parziale, non sono

dunque nemmeno lontanamente dati i presupposti fissati dalla giurisprudenza, correttamente

riassunta dal Consiglio di Stato, per imporre una distanza maggiore di quella

prescritta dalle NAPR. Non compromettendo l'edificazione avversata la salubrità

della casa d'abitazione di questa ricorrente, non sussiste alcuna ragione che

possa giustificare l'imposizione di una distanza maggiore.

5.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso, per certi aspetti rasentante

la temerarietà, va dunque senz'altro respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili,

commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa ed al valore delle due

costruzioni, sono poste a carico delle ricorrenti secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 40, 41 LE; 7, 8, 9, 42 NAPR di

Sonvico; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1.Il ricorso è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico delle

ricorrenti, che rifonderanno fr. 2'500.- al resistente a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinato da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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