52.2007.16
Altezza edifici
19 febbraio 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2007.16
Data decisione, Autorità:
19.02.2007, TRAM
Titolo:
Altezza edifici
ALTEZZA DELLE COSTRUZIONI
art. 40 LE
Incarto n.
52.2007.16
Lugano
19 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 gennaio 2007 di
RI 1
RI 2
patrocinate da: PA 1
contro
la decisione 19 dicembre 2006 del
Consiglio di Stato (n. 6339) che respinge l'impugnativa presentata dalle
insorgenti avverso la licenza edilizia 11 luglio 2006 rilasciata dal
municipio di __________ all'arch. CO 1 per la costruzione di due case d'abitazione
unifamiliari in località __________ (part. 1301 e 3090);
viste le risposte:
- 29 gennaio 2007 del
municipio di CO 2;
- 30 gennaio 2007 del
Consiglio di Stato;
- 1. febbraio 2007 dell'arch.
CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. L'11
aprile 2006, l'arch. CO 1 ha chiesto al municipio di Sonvico il permesso di
costruire due case d'abitazione unifamiliari su un terreno pianeggiante (part.
1301 e 3090), situato nella zona residenziale estensiva __________ in località __________.
Gli edifici, a forma di parallelepipedo, risulterebbero strutturati su tre
piani fuori terra. Sarebbero alti da m 8.30 a m 8.50, rispetto al terreno
naturale e verrebbero collegati tra loro da una pensilina ad uso posteggio per
due veicoli, aperta lateralmente, alta m 2.30 e lunga 6.
b. Alla domanda si sono tempestivamente
opposte RI 1 ed RI 2, proprietarie di fondi contermini (part. 1300 e 1302),
contestando l'intervento dal profilo delle norme sull'altez-za degli edifici,
delle distanze da confine e dell'insolazione.
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, l'11 luglio 2006 il municipio ha rilasciato le
licenze richieste, respingendo l'opposizione delle vicine.
B. Preso atto della
proposta del resistente di ridurre la pensilina alla copertura di un solo
posteggio, il 19 dicembre 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza
nei limiti di tale variante, respingendo i ricorsi contro di essa inoltrati
dalle opponenti.
Il Governo ha anzitutto ritenuto che, non
essendo prevista alcuna sistemazione del terreno, i due edifici potessero
beneficiare del supplemento d'altezza di m 1.50, previsto dall'art. 9 cpv. 1
NAPR per la zona __________ allo scopo di favorire il mantenimento del livello
naturale del terreno.
Esso ha poi rilevato come con la riduzione
della pensilina fosse diventata priva d'oggetto la pretesa delle ricorrenti di
applicare alla distanza dal confine il supplemento previsto dall'art. 8 NAPR
per facciate lunghe più di 18 m.
Prive di fondamento sono state infine
considerate le censure riferite alla perdita d'insolazione.
C. Contro il
predetto giudizio, le soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullato assieme alle controverse licenze.
Le ricorrenti ripropongono e sviluppano in
questa sede le censure sollevate senza successo davanti alle precedenti
istanze, ribadendo, in particolare, che il supplemento d'altezza di m 1.50,
previsto dall'art. 9 NAPR non può essere concesso, poiché il terreno,
pianeggiante, non potrebbe essere sistemato mediante la formazione di un
terrapieno.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari
osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio ed il beneficiario della licenza, i quali contestano le tesi delle
ricorrenti con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei
seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva delle ricorrenti, proprietarie di fondi contermini e già
opponenti, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e
dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani e dalla documentazione
fotografica. Le prove (sopralluogo, perizia), di cui le ricorrenti chiedono l'assunzione,
non sono dunque atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori
fatti rilevanti per il giudizio.
2.2.1. Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza degli edifici è misurata
a partire dal livello del terreno sistemato. La sistemazione del terreno,
soggiunge l'art. 41 LE, può essere ottenuta mediante la formazione di
terrapieni, la cui altezza non è computata su quella dell'edificio sovrastante
fintanto che non supera il limite di m 1.50 dal terreno naturale ad una
distanza di m 3.00 dal piede della facciata (cfr. Adelio Scolari, Commentario,
Considerandi
II. ed., ad art. 40/41 LE, n. 1217 seg. e rimandi).
La facilitazione prevista dall'art. 41 LE è
stata concepita soprattutto per sistemare i terreni in pendio. Nella prassi, essa
si è tuttavia trasformata in una sorta di abbuono, che viene concesso
indiscriminatamente sui limiti d'altezza degli edifici, che vengono
parzialmente interrati mediante terrapieni realizzati anche su terreni
pianeggianti. Il risultato estetico che deriva dalla formazione di terrapieni
su terreni pianeggianti è spesso discutibile. L’art. 41 LE non permette
tuttavia di impedirlo, poiché questa disposizione non limita l'altezza di
queste opere, ma stabilisce soltanto un criterio di misurazione (Scolari, loc.
cit., n. 1245).
Allo scopo di favorire il mantenimento del
livello naturale del terreno e di scoraggiare la formazione di terrapieni
attorno alle costruzioni, l'art. 9 cpv. 1 NAPR di Sonvico concede un supplemento
di m 1.50 all'altezza degli edifici principali stabilita per la zona Re. Nel
supplemento, soggiunge il capoverso seguente, è compresa la sistemazione del
terreno. Nemmeno l’art. 9 NAPR limita la formazione di terrapieni, fissando
particolari limiti d'altezza. La norma persegue unicamente finalità dissuasive,
concedendo in pratica un abbuono sino a m 1.50 sull'altezza massima dell'edificio
nella misura in cui l'edificio non viene interrato mediante la formazione di un
terrapieno.
2.2
Attorno ai
due edifici, il progetto in esame non prevede alcuna sistemazione del terreno,
che rimarrebbe allo stato naturale. I due edifici sarebbero alti al massimo m
8.50
dal livello del terreno naturale, che in assenza di qualsiasi terrapieno
coincide con quello sistemato. Non essendo prevista la formazione di alcun
terrapieno, il municipio ha dunque ritenuto date le premesse per concedere l'abbuono
di m 1.50, previsto dall'art. 9 cpv. 1 NAPR, sull'altezza massima di m 7.00, prescritta
dall'art. 42 lett. d NAPR.
La decisione non presta il fianco a critiche
di sorta.
Contrariamente a quanto assumono le
ricorrenti, la natura relativamente pianeggiante del terreno non esclude affatto
la possibilità di sistemarlo mediante la formazione di un terrapieno. Come già
detto, un divieto di sistemare terreni pianeggianti mediante la formazione di
terrapieni non può essere dedotto dall'art. 41 LE, che stabilisce unicamente i
criteri di misurazione dell'altezza degli edifici in caso di alterazione del
livello del terreno naturale (RDAT 1989 n. 47).
In quanto volto a contestare l'altezza degli
edifici, il ricorso va dunque respinto.
3.
Le
ricorrenti ripropongono in questa sede le censure sollevate davanti al
Consiglio di Stato con riferimento alla lunghezza dei due edifici (uniti dalla
pensilina ad uso autorimessa), al divieto di realizzare edifici lunghi più di
26.
m sancito dall'art. 7 NAPR ed al supplemento alle distanze da confine
prescritto dall'art. 8 NAPR per facciate lunghe più di 18 m.
Con la variante inoltrata in prima istanza,
di cui si è detto in narrativa, il resistente ha dimezzato la lunghezza della pensilina
da 6 a 3 m, in modo da interrompere il collegamento fra i due edifici,
limitando la copertura ad un solo posteggio. Le censure sono dunque diventate
prive d'oggetto. Invano pretendono le ricorrenti che la licenza venga abbinata
ad un divieto di prolungare la pensilina. Se in futuro il resistente dovesse
chiedere di coprire anche il secondo posteggio, dovrà inoltrare una domanda di
costruzione, alla quale le ricorrenti potranno opporsi sollevando tutte le
contestazioni che riterranno utili alla difesa dei loro interessi. Non v'è
alcun motivo per anticipare il giudizio su questi punti.
4.
Prive di
qualsiasi fondamento, per non dire temerarie, sono le censure sollevate dall'insorgente
RI 2 con riferimento alla perdita d'insolazione che subirebbe la sua casa d'abitazione,
situata ad est delle costruzioni avversate. Dall'elaborato prodotto dalla
stessa ricorrente, sommariamente verificato da parte di questo tribunale (cfr. www.jgiessen.de/sunshadow), risulta
in effetti che all'equinozio l'ombra proiettata dalle nuove costruzioni inizia
a lambire la facciata ovest della sua abitazione soltanto dopo le 1400, rimanendo
circoscritta a questa parte dell'edificio. Verso le 1700 la perdita d'insolazione
oltrepassa la gronda della falda ovest.
Rimanendo abbondantemente parziale, non sono
dunque nemmeno lontanamente dati i presupposti fissati dalla giurisprudenza, correttamente
riassunta dal Consiglio di Stato, per imporre una distanza maggiore di quella
prescritta dalle NAPR. Non compromettendo l'edificazione avversata la salubrità
della casa d'abitazione di questa ricorrente, non sussiste alcuna ragione che
possa giustificare l'imposizione di una distanza maggiore.
5.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso, per certi aspetti rasentante
la temerarietà, va dunque senz'altro respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili,
commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa ed al valore delle due
costruzioni, sono poste a carico delle ricorrenti secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40, 41 LE; 7, 8, 9, 42 NAPR di
Sonvico; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1.Il ricorso è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico delle
ricorrenti, che rifonderanno fr. 2'500.- al resistente a titolo di ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinato da: PA 2
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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