52.2007.160
Pubblico concorso per l'aggiudicazione di opere da pittore d'interni
19 giugno 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2007.160
Data decisione, Autorità:
19.06.2007, TRAM
Titolo:
Pubblico concorso per l'aggiudicazione di opere da pittore d'interni
PROCEDURA
art. 34 cpv. 2 LCPUBB
Incarto n.
52.2007.160
Lugano
19 giugno
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 maggio 2007 della
RI 1
contro
la decisione 30 aprile 2007 del
Dipartimento delle Finanze e Economia che aggiudica alla ditta CO 1 le opere
da pittore d'interni necessarie nell'ambito del riattamento dello stabile __________
a __________;
viste le risposte:
- 16 maggio 2007
dell'ULSA;
- 25 maggio 2007 della
Sezione della logistica del Dipartimento delle finanze e dell'economia;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 12
gennaio 2007 il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha indetto un
pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera,
per aggiudicare le opere da pittore d'interni necessarie nell'ambito del riattamento
dello stabile __________ a __________;
che, secondo il bando, la commessa sarebbe
stata aggiudicata al miglior offerente sulla base dei seguenti criteri:
- economicità/prezzo 50%
- termini 30%
- organizzazione del cantiere 15%
- formazione apprendisti
5%
che le modalità di valutazione dei singoli
criteri erano precisate in dettaglio dalle posizioni 224.200 e seguenti del
capitolato;
che in tempo utile sono pervenute al
committente le offerte di otto ditte del ramo; fra queste, v'erano quella della
ricorrente RI 1 (in seguito: RI 1) di fr. 42'325.35 e quella della CO 1 (in
seguito: CO 1) di fr. 45'332.95;
che, valutate le offerte in base ai criteri
d'aggiudicazione prestabiliti, il committente ha allestito la seguente
graduatoria:
%
RI 1
CO 1
Prezzo
50
50.00
40.89
Termini
30
5.00
30.00
Organizzazione cantiere
15
12.50
15.00
Formazione apprendisti
5
Considerandi
3.96
5.00
Totale
100.
71.46
90.89
che con decisione 20 aprile 2007 la
Divisione delle risorse ha aggiudicato la, commessa alla ditta CO 1,
classificatasi al primo posto con 90.89 punti;
che contro la predetta decisione la ditta RI
1, terza in graduatoria con 71.46 punti, si aggrava davanti a questo tribunale,
chiedendone l'annullamento con conseguente rinvio degli atti al committente
affinché emani una nuova decisione;
che l'insorgente eccepisce in sostanza la
carente motivazione del provvedimento censurato; sostiene inoltre che la
commessa avrebbe dovuto essere aggiudicata unicamente in base al prezzo, avendo
per oggetto beni ampiamente standardizzati;
che il ricorso è avversato dalla Sezione
della logistica del DFE che contesta le tesi dell'insorgente, illustrando in
dettaglio i motivi che giustificano la scelta operata;
che la ditta CO 1 non ha presentato
osservazioni;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb;
che in quanto partecipante alla gara
l'insorgente è legittimata ad impugnare la decisione di aggiudicazione (art. 43
PAmm);
che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 PAmm);
che giusta l’art. 34 cpv. 2 LCPubb, la
decisione di aggiudicazione deve indicare succintamente i motivi che hanno
condotto all’esclusione di determinati offerenti o offerte, i criteri di aggiudicazione
adottati e i rimedi di diritto, con l’avvertenza che il ricorso non ha, per
principio, effetto sospensivo;
che l'obbligo di motivazione è volto ad
assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la
comprensione del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare
l'esercizio del diritto di difesa dei concorrenti esclusi ed a permettere
all'istanza di ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato
(Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad
art. 26 PAmm, n. 1);
che per principio, la motivazione di una
decisione di aggiudicazione può essere considerata sufficiente, quando fornisce
una giustificazione adeguata della bontà della scelta operata sulla base dei
criteri di aggiudicazione fissati dal bando di concorso;
che per risultare adeguata, la
giustificazione deve fornire una spiegazione ragionevole delle valutazioni
operate sulle offerte inoltrate dai singoli concorrenti in modo che questi
possano confrontarle fra loro e sollevare eventuali contestazioni;
che la motivazione può anche essere succinta
e fare riferimento ad altri atti; i destinatari del provvedimento, in
particolare i concorrenti respinti, devono tuttavia essere posti nella
condizione di esercitare compiutamente il loro diritto di ricorso;
che eventuali carenze di motivazione possono
essere sanate davanti all'istanza di ricorso; a tal fine occorre tuttavia che
il committente adduca la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la
possibilità di prendere posizione sugli argomenti da questi addotti soltanto in
sede di osservazioni al ricorso;
che in questi casi, si prescinde di regola
dal prelievo di una tassa di giustizia, qualora il ricorrente, preso atto delle
spiegazioni del committente, desista dall'impugnativa;
che, nel caso concreto, la decisione con cui
la Divisione delle risorse ha aggiudicato la commessa alla ditta CO 1 si limita
a riportare la graduatoria scaturita dalla valutazione delle offerte, richiamando
le risultanze del relativo rapporto;
che ai fini del giudizio non occorre
stabilire se la motivazione del provvedimento, particolarmente succinta,
rispondesse alle esigenze poste dall'art. 34 cpv. 2 LCPubb;
che, anche se dovesse essere considerata insufficiente,
la motivazione è infatti stata ampiamente completata dalle spiegazioni fornite
dal committente in sede di risposta al ricorso;
che la ricorrente, pur avendo avuto la
possibilità di contestare queste spiegazioni attraverso un allegato di replica,
si è limitata a prenderne tacitamente atto, rimanendo in seguito del tutto
passiva;
che la ditta RI 1 ha in particolare
implicitamente rinunciato a contestare le pertinenti ed esaurienti spiegazioni
fornite dal committente per giustificare i punteggi attribuiti alla sua offerta
in base ai criteri d'aggiudicazione prestabiliti;
che priva di fondamento è la pretesa
dell'insorgente di aggiudicare la commessa esclusivamente in base al prezzo; inoltrando
l'offerta senza riserve, essa ha infatti accettato le condizioni di gara
fissate dal capitolato (art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP);
che non potendosi ravvisare nella decisione
impugnata alcuna violazione del diritto, il ricorso va dunque respinto;
che, non avendo la ricorrente desistito
dall'impugnativa dopo aver ricevuto le spiegazioni del committente, non si può
prescindere dal prelievo di una tassa di giustizia ragguagliata per difetto al
lavoro occasionato dall'impugnativa ed al valore della commessa.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 34, 36, 37 LCPubb; 40 RLCPubb/CIAP; 3,
18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 500.- è a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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