Lexipedia

Decisione

52.2007.160

Pubblico concorso per l'aggiudicazione di opere da pittore d'interni

19 giugno 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

52.2007.160

Data decisione, Autorità:

19.06.2007, TRAM

Titolo:

Pubblico concorso per l'aggiudicazione di opere da pittore d'interni

PROCEDURA

art. 34 cpv. 2 LCPUBB

Incarto n.

52.2007.160

Lugano

19 giugno

2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 11 maggio 2007 della

RI 1

contro

la decisione 30 aprile 2007 del

Dipartimento delle Finanze e Economia che aggiudica alla ditta CO 1 le opere

da pittore d'interni necessarie nell'ambito del riattamento dello stabile __________

a __________;

viste le risposte:

- 16 maggio 2007

dell'ULSA;

- 25 maggio 2007 della

Sezione della logistica del Dipartimento delle finanze e dell'economia;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il 12

gennaio 2007 il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha indetto un

pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera,

per aggiudicare le opere da pittore d'interni necessarie nell'ambito del riattamento

dello stabile __________ a __________;

che, secondo il bando, la commessa sarebbe

stata aggiudicata al miglior offerente sulla base dei seguenti criteri:

- economicità/prezzo 50%

- termini 30%

- organizzazione del cantiere 15%

- formazione apprendisti

5%

che le modalità di valutazione dei singoli

criteri erano precisate in dettaglio dalle posizioni 224.200 e seguenti del

capitolato;

che in tempo utile sono pervenute al

committente le offerte di otto ditte del ramo; fra queste, v'erano quella della

ricorrente RI 1 (in seguito: RI 1) di fr. 42'325.35 e quella della CO 1 (in

seguito: CO 1) di fr. 45'332.95;

che, valutate le offerte in base ai criteri

d'aggiudicazione prestabiliti, il committente ha allestito la seguente

graduatoria:

%

RI 1

CO 1

Prezzo

50

50.00

40.89

Termini

30

5.00

30.00

Organizzazione cantiere

15

12.50

15.00

Formazione apprendisti

5

Considerandi

3.96

5.00

Totale

100.

71.46

90.89

che con decisione 20 aprile 2007 la

Divisione delle risorse ha aggiudicato la, commessa alla ditta CO 1,

classificatasi al primo posto con 90.89 punti;

che contro la predetta decisione la ditta RI

1, terza in graduatoria con 71.46 punti, si aggrava davanti a questo tribunale,

chiedendone l'annullamento con conseguente rinvio degli atti al committente

affinché emani una nuova decisione;

che l'insorgente eccepisce in sostanza la

carente motivazione del provvedimento censurato; sostiene inoltre che la

commessa avrebbe dovuto essere aggiudicata unicamente in base al prezzo, avendo

per oggetto beni ampiamente standardizzati;

che il ricorso è avversato dalla Sezione

della logistica del DFE che contesta le tesi dell'insorgente, illustrando in

dettaglio i motivi che giustificano la scelta operata;

che la ditta CO 1 non ha presentato

osservazioni;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb;

che in quanto partecipante alla gara

l'insorgente è legittimata ad impugnare la decisione di aggiudicazione (art. 43

PAmm);

che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile

in ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti (art. 18 PAmm);

che giusta l’art. 34 cpv. 2 LCPubb, la

decisione di aggiudicazione deve indicare succintamente i motivi che hanno

condotto all’esclusione di determinati offerenti o offerte, i criteri di aggiudicazione

adottati e i rimedi di diritto, con l’avvertenza che il ricorso non ha, per

principio, effetto sospensivo;

che l'obbligo di motivazione è volto ad

assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la

comprensione del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare

l'esercizio del diritto di difesa dei concorrenti esclusi ed a permettere

all'istanza di ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato

(Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad

art. 26 PAmm, n. 1);

che per principio, la motivazione di una

decisione di aggiudicazione può essere considerata sufficiente, quando fornisce

una giustificazione adeguata della bontà della scelta operata sulla base dei

criteri di aggiudicazione fissati dal bando di concorso;

che per risultare adeguata, la

giustificazione deve fornire una spiegazione ragionevole delle valutazioni

operate sulle offerte inoltrate dai singoli concorrenti in modo che questi

possano confrontarle fra loro e sollevare eventuali contestazioni;

che la motivazione può anche essere succinta

e fare riferimento ad altri atti; i destinatari del provvedimento, in

particolare i concorrenti respinti, devono tuttavia essere posti nella

condizione di esercitare compiutamente il loro diritto di ricorso;

che eventuali carenze di motivazione possono

essere sanate davanti all'istanza di ricorso; a tal fine occorre tuttavia che

il committente adduca la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la

possibilità di prendere posizione sugli argomenti da questi addotti soltanto in

sede di osservazioni al ricorso;

che in questi casi, si prescinde di regola

dal prelievo di una tassa di giustizia, qualora il ricorrente, preso atto delle

spiegazioni del committente, desista dall'impugnativa;

che, nel caso concreto, la decisione con cui

la Divisione delle risorse ha aggiudicato la commessa alla ditta CO 1 si limita

a riportare la graduatoria scaturita dalla valutazione delle offerte, richiamando

le risultanze del relativo rapporto;

che ai fini del giudizio non occorre

stabilire se la motivazione del provvedimento, particolarmente succinta,

rispondesse alle esigenze poste dall'art. 34 cpv. 2 LCPubb;

che, anche se dovesse essere considerata insufficiente,

la motivazione è infatti stata ampiamente completata dalle spiegazioni fornite

dal committente in sede di risposta al ricorso;

che la ricorrente, pur avendo avuto la

possibilità di contestare queste spiegazioni attraverso un allegato di replica,

si è limitata a prenderne tacitamente atto, rimanendo in seguito del tutto

passiva;

che la ditta RI 1 ha in particolare

implicitamente rinunciato a contestare le pertinenti ed esaurienti spiegazioni

fornite dal committente per giustificare i punteggi attribuiti alla sua offerta

in base ai criteri d'aggiudicazione prestabiliti;

che priva di fondamento è la pretesa

dell'insorgente di aggiudicare la commessa esclusivamente in base al prezzo; inoltrando

l'offerta senza riserve, essa ha infatti accettato le condizioni di gara

fissate dal capitolato (art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP);

che non potendosi ravvisare nella decisione

impugnata alcuna violazione del diritto, il ricorso va dunque respinto;

che, non avendo la ricorrente desistito

dall'impugnativa dopo aver ricevuto le spiegazioni del committente, non si può

prescindere dal prelievo di una tassa di giustizia ragguagliata per difetto al

lavoro occasionato dall'impugnativa ed al valore della commessa.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 34, 36, 37 LCPubb; 40 RLCPubb/CIAP; 3,

18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 500.- è a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster