52.2007.162
Ricorso contro negata riammissione alla guida dopo revoca di sicurezza. Rinvio degli atti al CdS per sanare violazione del diritto di essere sentito del ricorrente
12 giugno 2007Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2007.162
Data decisione, Autorità:
12.06.2007, TRAM
Titolo:
Ricorso contro negata riammissione alla guida dopo revoca di sicurezza. Rinvio degli atti al CdS per sanare violazione del diritto di essere sentito del ricorrente
DIRITTO DI ESSERE SENTITI
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
RIAMMISSIONE ALLA GUIDA
art. 9 COST
art. 29 COST
art. 65 cpv. 2 LPAMM
Incarto n.
52.2007.162
Lugano
12 giugno
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 maggio 2007 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 24 aprile 2007 (n. 2098) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 15 marzo 2007 con cui la Sezione della circolazione ha rigettato
la sua istanza di riammissione alla guida;
vista la risposta 22 maggio
2007 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 è nato
il __________ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nel
maggio del 1999, dopo aver subito un ammonimento e una revoca del permesso G per
aver guidato ebbro un'autovettura senza la patente della necessaria categoria.
Da allora è stato oggetto di ulteriori tre provvedimenti amministrativi, due di
sicurezza e uno di ammonimento, per ripetuti reati di guida in stato di ebrietà
e di circolazione a velocità eccessiva.
Nel 2004 RI 1 si è reso nuovamente autore di
altre gravi infrazioni, sempre legate all'abuso di bevande alcoliche, in
relazione alle quali è stato sottoposto all'esame di uno specialista, che l'ha
dichiarato inidoneo alla guida per dipendenza dall'alcol e motivi caratteriali.
Con risoluzione 10 marzo 2005 la Sezione della circolazione gli ha pertanto
revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato, stabilendo che nessun
riesame sarebbe stato concesso prima di ottobre 2006. La riammissione è stata
subordinata alla presentazione di un rapporto di __________ e di un certificato
medico internistico attestanti – dopo un periodo di controllo di almeno 12 mesi
– l'avvenuta disintossicazione, la scomparsa di qualsivoglia dipendenza
psicofisica e la totale astinenza da bevande alcoliche, nonché al superamento
di un esame psico-tecnico.
B. Il 18
dicembre 2006 RI 1 ha chiesto il riesame del proprio caso in base ad un rapporto
sostanzialmente positivo di __________. Incaricato dall’autorità cantonale di
periziare l’istante, il lic. psic. __________ è giunto invece a conclusioni
sfavorevoli, negando che vi fossero gli estremi per procedere ad una
riammissione alla guida dell'interessato. Preso atto di tale valutazione, il 15
marzo 2007 la Sezione della circolazione ha respinto la domanda di RI 1,
riconfermando il provvedimento di revoca in vigore e posticipando al gennaio 2008
la possibilità di vagliare nuovamente la situazione, alle stesse condizioni imposte
nel 2005.
C. Con
giudizio 24 aprile 2007 il Consiglio di Stato ha tutelato questa decisione, respingendo
l’impugnativa contro di essa presentata da RI 1.
Sulla scorta delle risultanze peritali
l’autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto essenzialmente che l'insorgente
non avesse ancora recuperato l'indispensabile idoneità alla guida. Donde la
conferma della querelata decisione adottata dalla Sezione della circolazione e
delle condizioni in essa contenute, adeguate alle circostanze e giustificate
dalla necessità di salvaguardare la sicurezza del traffico.
Questo giudizio, spedito il 26 aprile 2007,
si è incrociato con una lettera che il patrocinatore del ricorrente ha indirizzato
al Consiglio di Stato il 24 aprile 2007 ed alla quale era allegato un referto
del dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta di fiducia di RI 1.
D. Contro il
predetto giudicato governativo il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulando la restituzione della sua licenza di condurre previo
annullamento della risoluzione impugnata.
Il ricorrente ha censurato il Consiglio di
Stato per aver ignorato il parere del dr. __________, violando così il suo
diritto di essere sentito ed emanando una sentenza carente nella motivazione.
Nel merito, l'insorgente ha rimproverato
alle autorità amministrative di essersi fondate acriticamente sulla sola
perizia stilata dallo psicologo __________, senza prendere in debita considerazione
gli elementi favorevoli emergenti dall'incarto, le valutazioni di __________,
la sua reale situazione ed il percorso positivo svolto a partire dal 2005. A
suo parere, non sussisterebbe più alcun motivo di inidoneità tale da giustificare
la misura di sicurezza in essere da oltre due anni.
E. All'accoglimento
del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella propria
decisione e nelle motivazioni ivi contenute.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.
La
legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato,
è pacifica (art. 43 PAmm).
Il
gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile
in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad
accertamenti istruttori. Questo tribunale non deve necessariamente sanare
violazioni del diritto di essere sentito del ricorrente, né rimediare ad
eventuali carenze nell'accertamento dei fatti poste in essere dall'istanza
inferiore (art. 18 cpv. 1 e 65 cpv. 2 PAmm).
2. RI 1 si
duole di una violazione del diritto di essere sentito, ravvisata nel fatto che
il Consiglio di Stato non ha assunto le prove peritali prodotte e, di riflesso,
ha omesso di pronunciarsi puntualmente su tutte le censure sollevate
nell'impugnativa.
Fatti
I rimproveri del ricorrente vanno esaminati
prioritariamente, poiché il diritto di essere sentito costituisce una garanzia
di natura formale la cui disattenzione comporta l'annullamento della decisione
impugnata indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel
merito (DTF 120 Ib 379 consid. 3b).
2.1. La natura ed i limiti del diritto di
essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale
cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte
dall'art. 29 Cost., che non pone esigenze troppo severe all'obbligo di
motivazione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, è sufficiente
che la motivazione si esprima sulle circostanze significative, atte ad influire
in un modo o nell'altro sul giudizio di merito, così da permettere
all'interessato di afferrare le ragioni della decisione e di impugnarla in
piena coscienza di causa (DTF 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 124
Considerandi
II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c; RDAT 1988 N. 45). Altrimenti detto,
l’autorità non è tenuta a prendere posizione su tutti gli argomenti sollevati,
ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per il verdetto
(Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2a ad art.
26).
2.2
La norma sopra citata assicura anche
all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un
procedimento prima che sia emanata una decisione e gli garantisce il diritto di
partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse,
di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova rilevanti (DTF 126 I
15.
consid. 2aa, 124 I 49 consid. 3a, 122 I 109 consid. 2a, 120 Ib 379 consid.
3b).
La procedura amministrativa cantonale è
retta dal principio inquisitorio, che impone all'autorità di accertare
d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di
sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti
interessi, senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti (art. 18
cpv. 1 PAmm). In quest'ambito, all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto
apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la
cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante
per il giudizio (DTF 126 II 71 consid. 4b/aa, 122 II 464 consid. 4a, 120 Ib 224
consid. 2b; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT, N. 364). In base alla valutazione
anticipata delle prove esibite l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi
di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio
giudizio (DTF 112 Ia 107 consid. 2b; RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43).
2.3
Nell'evenienza concreta, il ricorrente ha inoltrato la propria impugnativa al
Consiglio di Stato il 4 aprile 2007, preannunciando che si sarebbe sottoposto
ad un esame psichiatrico per contrastare la perizia __________ e che avrebbe
prodotto le relative risultanze in progresso di procedura. In coda al gravame RI
1.
ha sollecitato inoltre l'esperimento di una perizia giudiziaria al fine di
accertare la sua idoneità alla guida dal profilo psichico. La Sezione della
circolazione ha presentato la sua risposta, con l'incarto completo, il 12
aprile 2007. Senza dar tempo all'insorgente di postulare un ulteriore scambio
di allegati giusta l'art. 49 cpv. 3 PAmm o quantomeno di versare agli atti la
prova indicata nel ricorso, il 24 aprile 2007 il Consiglio di Stato ha
formalmente statuito sul gravame, respingendolo. Nella pronunzia spedita il 26
aprile 2007 non si spiega in alcun modo la ragione per la quale non è stato
ritenuto necessario assumere la perizia giudiziaria invocata nell'atto di
ricorso, né si accenna minimamente al referto peritale 16 aprile 2007 prodotto
dall'insorgente il 24 aprile seguente. Ora, se da un lato è ben vero che il patrocinatore
di RI 1, pur avendo ricevuto il documento via fax verso le ore 18.00 del 16
aprile, lo ha trasmesso al Servizio dei ricorsi solo il 24 aprile seguente,
ovvero lo stesso giorno in cui il Consiglio di Stato ha adottato la risoluzione
qui impugnata, dall'altro è altrettanto vero che l'autorità di ricorso di prime
cure ha deciso con una rapidità inusuale ed imprevedibile, omettendo di concedere
al ricorrente un lasso di tempo ragionevole per esercitare compiutamente il suo
diritto di essere sentito sotto forma di produzione di atti scritti (replica) o
di prove rilevanti ai fini della propria difesa (perizia di parte; vedi Bovay,
Procédure administrative, p. 207-208 e 220-221). Nel suo giudizio il Governo
non ha d'altronde speso una parola per motivare il rigetto della domanda volta
ad ottenere l'esperimento di una perizia giudiziaria sull'idoneità alla guida
dell'insorgente.
Lesiva
degli art. 9 e 29 Cost., la risoluzione impugnata va dunque annullata e la causa
rinviata al Consiglio di Stato affinché si pronunci nuovamente in merito, tenendo
in considerazione sia la memoria 24 aprile 2007 dell'insorgente e le richieste
di ulteriori prove ivi contenute, che l'allegato referto 16 aprile 2007 del dr.
med. __________.
3.
Sulla
scorta di quanto precede il ricorso deve essere parzialmente accolto. Date le
circostanze, non si preleva tassa di giudizio e non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 26 Cost; 17 cpv. 3 LCStr; 3, 18, 26,
28, 43, 46, 49 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la
decisione 24 aprile 2007 (n. 2098) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. l'incarto
è rinviato al Consiglio di Stato per nuovo giudizio.
2. Non si
preleva tassa di giudizio. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
rappr. dall'
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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