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Decisione

52.2007.162

Ricorso contro negata riammissione alla guida dopo revoca di sicurezza. Rinvio degli atti al CdS per sanare violazione del diritto di essere sentito del ricorrente

12 giugno 2007Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I rimproveri del ricorrente vanno esaminati

prioritariamente, poiché il diritto di essere sentito costituisce una garanzia

di natura formale la cui disattenzione comporta l'annullamento della decisione

impugnata indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel

merito (DTF 120 Ib 379 consid. 3b).

2.1. La natura ed i limiti del diritto di

essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale

cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte

dall'art. 29 Cost., che non pone esigenze troppo severe all'obbligo di

motivazione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, è sufficiente

che la motivazione si esprima sulle circostanze significative, atte ad influire

in un modo o nell'altro sul giudizio di merito, così da permettere

all'interessato di afferrare le ragioni della decisione e di impugnarla in

piena coscienza di causa (DTF 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 124

Considerandi

II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c; RDAT 1988 N. 45). Altrimenti detto,

l’autorità non è tenuta a prendere posizione su tutti gli argomenti sollevati,

ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per il verdetto

(Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2a ad art.

26).

2.2

La norma sopra citata assicura anche

all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un

procedimento prima che sia emanata una decisione e gli garantisce il diritto di

partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse,

di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova rilevanti (DTF 126 I

15.

consid. 2aa, 124 I 49 consid. 3a, 122 I 109 consid. 2a, 120 Ib 379 consid.

3b).

La procedura amministrativa cantonale è

retta dal principio inquisitorio, che impone all'autorità di accertare

d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di

sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti

interessi, senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti (art. 18

cpv. 1 PAmm). In quest'ambito, all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto

apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la

cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante

per il giudizio (DTF 126 II 71 consid. 4b/aa, 122 II 464 consid. 4a, 120 Ib 224

consid. 2b; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT, N. 364). In base alla valutazione

anticipata delle prove esibite l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi

di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio

giudizio (DTF 112 Ia 107 consid. 2b; RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43).

2.3

Nell'evenienza concreta, il ricorrente ha inoltrato la propria impugnativa al

Consiglio di Stato il 4 aprile 2007, preannunciando che si sarebbe sottoposto

ad un esame psichiatrico per contrastare la perizia __________ e che avrebbe

prodotto le relative risultanze in progresso di procedura. In coda al gravame RI

1.

ha sollecitato inoltre l'esperimento di una perizia giudiziaria al fine di

accertare la sua idoneità alla guida dal profilo psichico. La Sezione della

circolazione ha presentato la sua risposta, con l'incarto completo, il 12

aprile 2007. Senza dar tempo all'insorgente di postulare un ulteriore scambio

di allegati giusta l'art. 49 cpv. 3 PAmm o quantomeno di versare agli atti la

prova indicata nel ricorso, il 24 aprile 2007 il Consiglio di Stato ha

formalmente statuito sul gravame, respingendolo. Nella pronunzia spedita il 26

aprile 2007 non si spiega in alcun modo la ragione per la quale non è stato

ritenuto necessario assumere la perizia giudiziaria invocata nell'atto di

ricorso, né si accenna minimamente al referto peritale 16 aprile 2007 prodotto

dall'insorgente il 24 aprile seguente. Ora, se da un lato è ben vero che il patrocinatore

di RI 1, pur avendo ricevuto il documento via fax verso le ore 18.00 del 16

aprile, lo ha trasmesso al Servizio dei ricorsi solo il 24 aprile seguente,

ovvero lo stesso giorno in cui il Consiglio di Stato ha adottato la risoluzione

qui impugnata, dall'altro è altrettanto vero che l'autorità di ricorso di prime

cure ha deciso con una rapidità inusuale ed imprevedibile, omettendo di concedere

al ricorrente un lasso di tempo ragionevole per esercitare compiutamente il suo

diritto di essere sentito sotto forma di produzione di atti scritti (replica) o

di prove rilevanti ai fini della propria difesa (perizia di parte; vedi Bovay,

Procédure administrative, p. 207-208 e 220-221). Nel suo giudizio il Governo

non ha d'altronde speso una parola per motivare il rigetto della domanda volta

ad ottenere l'esperimento di una perizia giudiziaria sull'idoneità alla guida

dell'insorgente.

Lesiva

degli art. 9 e 29 Cost., la risoluzione impugnata va dunque annullata e la causa

rinviata al Consiglio di Stato affinché si pronunci nuovamente in merito, tenendo

in considerazione sia la memoria 24 aprile 2007 dell'insorgente e le richieste

di ulteriori prove ivi contenute, che l'allegato referto 16 aprile 2007 del dr.

med. __________.

3.

Sulla

scorta di quanto precede il ricorso deve essere parzialmente accolto. Date le

circostanze, non si preleva tassa di giudizio e non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 9, 26 Cost; 17 cpv. 3 LCStr; 3, 18, 26,

28, 43, 46, 49 PAmm,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la

decisione 24 aprile 2007 (n. 2098) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. l'incarto

è rinviato al Consiglio di Stato per nuovo giudizio.

2. Non si

preleva tassa di giudizio. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

rappr. dall'

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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