52.2007.164
Affitto di un'azienda agricola
3 ottobre 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
52.2007.164
Data decisione, Autorità:
03.10.2007, TRAM
Titolo:
Affitto di un'azienda agricola
ACCERTAMENTO DEI FATTI
PATRIZIATO
art. 12 LOP
art. 14 LOP
Incarto n.
52.2007.164
Lugano
3 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 15 maggio 2007 del
RI 1
contro
la risoluzione 2 maggio 2007 (n. 2205) del Consiglio
di Stato, che accoglie l'impugnativa
presentata da CO 1 e CO 2 contro la decisione 29 gennaio 2007 con cui RI 1 ha
aggiudicato a CO 2 l'affitto dell'azienda agricola __________;
viste le risposte:
- 21 maggio 2007 di CO 3,
- 29 maggio 2007 del
Consiglio di Stato,
- 31 maggio 2007 di CO 1 e CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Dopo vicissitudini note alle parti e che non è qui necessario rievocare,
il 17 novembre 2006 il patriziato di RI 1 ha indetto un pubblico concorso per
l'affitto dell'azienda agricola __________ (FU 92/2006) a partire dal 1°
gennaio 2007.
Il bando precisava in particolare che il
canone annuo massimo autorizzato dalla Sezione dell'agricoltura ammontava a fr.
18'050.– e che le candidature dovevano essere corredate da una dichiarazione di
disponibilità a prestare una garanzia di fr. 20'000.– e dal capitolato
regolarmente firmato.
B. Nel termine prestabilito sono pervenute al patriziato 8 offerte, tra
cui quella di CO 2 e una presentata in comune da CO 1 e
CO 2.
Ritenendo
CO 3 il miglior offerente, con risoluzione 29 gennaio 2007 l'ufficio patriziale
gli ha aggiudicato in affitto la masseria.
C. Con
giudizio 2 maggio 2007 il Consiglio di Stato ha annullato la suddetta delibera,
accogliendo il ricorso contro di essa interposto da CO 1 e CO 2.
Dopo aver evaso alcune censure ricorsuali
relative al bando di concorso e alla carenza di motivazione della decisione di
aggiudicare l'affitto della masseria a CO 3, il Governo ha annullato la
delibera in quanto avvenuta sulla base di offerte sprovviste dell'indicazione
del canone di affitto.
D. Contro il
predetto giudicato governativo, il RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento.
Sostiene
che i concorrenti, non indicando un canone di affatto inferiore, hanno implicitamente
aderito a quello massimo di fr. 18'050.– autorizzato dalla Sezione dell'agricoltura.
In quanto dettata da formalismo eccessivo, la decisione impugnata sarebbe
pertanto arbitraria.
E. A favore
dell'accoglimento del ricorso si pronuncia CO 2, mentre il Consiglio di Stato
vi si oppone. CO 1 e CO 2 si rimettono invece al giudizio
del tribunale.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 146 cpv. 1 LOP) e la legittimazione
attiva del patriziato ricorrente (art. 147 lett. b LOP) sono certe.
Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm),
è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. Giusta l'art.
12 cpv. 1 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà
del patriziato devono essere fatti per pubblico concorso. La norma persegue un
duplice scopo: da una parte tende a salvaguardare l'interesse della comunità
permettendo all'ente pubblico di scegliere l'offerta più vantaggiosa,
dall'altra mira invece ad assicurare a tutti i concorrenti le stesse possibilità
di riuscita (STA 20.10.06, n. 52.2006.241, consid. 2.1).
L'aggiudicazione deve essere fatta al
miglior offerente (art. 14 cpv. 1 LOP). Solo in casi straordinari, quando
l'offerta migliore non presenti, a giudizio dell'ufficio patriziale, sufficienti
garanzie, l'aggiudicazione può essere fatta ad altro concorrente (art. 14 cpv.
2 LOP). La legge non fa alcun accenno ai criteri applicabili per la valutazione
delle offerte. Il patriziato è quindi libero di prestabilire i criteri di
aggiudicazione nel bando di concorso. Al momento della delibera
l'amministrazione patriziale deve tuttavia rispettare le condizioni del bando e
Fatti
i criteri di aggiudicazione ivi contenuti; in caso contrario, violerebbe il
principio della buona fede e della parità di trattamento dei concorrenti (STA
20.10.06, precitata).
3. Nel caso
concreto, il bando del concorso indicava che il canone annuo massimo,
autorizzato dalla Sezione dell'agricoltura, per l'affitto
dell'azienda agricola __________ ammontava a fr.
18'050.–. Ora, tra le otto offerte pervenute, il patriziato ha scelto
quella di CO 3, con la motivazione che "così è parso e piaciuto
all'Ufficio patriziale".
Adìto su ricorso, il Consiglio di Stato ha tuttavia
annullato la predetta delibera, in quanto la maggior parte delle offerte, tra
Considerandi
cui quella di CO 3, non indicavano l'importo per il canone di affitto. Il
giudizio del Governo dev'essere condiviso.
Bisogna infatti considerare che, in quanto
elemento essenziale del futuro contratto che l'aggiudicatario è disposto a
sottoscrivere, la proposta di canone deve essere indicata esplicitamente nell'offerta.
Il patriziato non ha infatti fissato esso stesso il canone, ponendolo quale
condizione vincolante per l'offerta. Ha semplicemente indicato il tetto
massimo, oltre il quale la Sezione dell'agricoltura non avrebbe concesso
l'autorizzazione ad affittare l'azienda agricola. Le uniche condizioni imposte e
non negoziabili erano la presentazione di una dichiarazione di disponibilità a
prestare una garanzia di fr. 20'000.– e il capitolato regolarmente firmato.
4.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico del
patriziato secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 12, 14, 146 e 147 LOP; 3, 18, 28, 43,
46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 500.– sono poste a carico del patriziato
ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 e segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 e segg. LTF).
4. Intimazione
a:
,
,
,
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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