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Decisione

52.2007.164

Affitto di un'azienda agricola

3 ottobre 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri di aggiudicazione ivi contenuti; in caso contrario, violerebbe il

principio della buona fede e della parità di trattamento dei concorrenti (STA

20.10.06, precitata).

3. Nel caso

concreto, il bando del concorso indicava che il canone annuo massimo,

autorizzato dalla Sezione dell'agricoltura, per l'affitto

dell'azienda agricola __________ ammontava a fr.

18'050.–. Ora, tra le otto offerte pervenute, il patriziato ha scelto

quella di CO 3, con la motivazione che "così è parso e piaciuto

all'Ufficio patriziale".

Adìto su ricorso, il Consiglio di Stato ha tuttavia

annullato la predetta delibera, in quanto la maggior parte delle offerte, tra

Considerandi

cui quella di CO 3, non indicavano l'importo per il canone di affitto. Il

giudizio del Governo dev'essere condiviso.

Bisogna infatti considerare che, in quanto

elemento essenziale del futuro contratto che l'aggiudicatario è disposto a

sottoscrivere, la proposta di canone deve essere indicata esplicitamente nell'offerta.

Il patriziato non ha infatti fissato esso stesso il canone, ponendolo quale

condizione vincolante per l'offerta. Ha semplicemente indicato il tetto

massimo, oltre il quale la Sezione dell'agricoltura non avrebbe concesso

l'autorizzazione ad affittare l'azienda agricola. Le uniche condizioni imposte e

non negoziabili erano la presentazione di una dichiarazione di disponibilità a

prestare una garanzia di fr. 20'000.– e il capitolato regolarmente firmato.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

La tassa di giustizia è posta a carico del

patriziato secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 12, 14, 146 e 147 LOP; 3, 18, 28, 43,

46, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese di complessivi fr. 500.– sono poste a carico del patriziato

ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 e segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 e segg. LTF).

4. Intimazione

a:

,

,

,

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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