Lexipedia

Decisione

52.2007.169

Espulsione di natura amministrativa

4 luglio 2007Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i quali erano dovuti ricorrere all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento

per ottenerne l'anticipo.

Con sentenza 2 febbraio 2006, la Corte delle

assise criminali ha condannato RI 1 a 6 anni di reclusione per infrazione

aggravata alla LStup, per avere, dall'ottobre 2003 al 16 marzo 2005, fatto

preparativi in correità con __________ allo scopo di acquistare e importare in

Svizzera 3 kg di cocaina destinati allo smercio, vendendone in più occasioni complessivamente

1 kg, procurandone a __________ 6 kg e negoziandone l'acquisto di altri 440 g.

Inoltre egli ha contratto diversi debiti e

ha aperte diverse procedure esecutive. Benché egli affermi che gran parte degli

stessi siano riconducibili agli esercizi pubblici della ex moglie (ricorso ad 3

e 8), dagli atti risulta che alcuni di essi sono comunque a suo carico (v.

estratto UEF __________ dell'8.9.04, agli atti).

Ritenuto che il ricorrente è stato condannato

anche a una pena di reclusione e che con la sua condotta in generale e con i

suoi atti ha dimostrato a più riprese di non volere o di non essere capace di

adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita, ne discende che sono

chiaramente dati gli estremi per l'applicazione dell'art. 10 cpv. 1 lett. a e b

LDDS. Del resto, nemmeno l'insorgente contesta di adempiere i requisiti

dell'espulsione.

4. Occorre

ora verificare la proporzionalità del provvedimento pronunciato dalla Sezione

dei permessi e dell'immigrazione.

4.1. Sotto questo profilo bisogna

considerare che, per giudicare dell'equità di un'espulsione, l'autorità deve

tenere conto della gravità della colpa commessa dallo straniero, della durata

del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia

subirebbero in caso di espulsione. Se un'espulsione, nonostante la sua legale

fondatezza conformemente all'art. 10 cpv. 1 lett. a o b LDDS, non appare opportuna

in considerazione delle circostanze, lo straniero sarà minacciato di espulsione.

La minaccia sarà notificata sotto forma di decisione scritta e motivata e preciserà

quanto le autorità si attendono dallo straniero (art. 16 cpv. 3 ODDS).

4.2. Il reato commesso da RI 1 e giudicato

il 2 febbraio 2006 è molto grave, poiché riguarda un settore particolarmente

sensibile dell'ordine pubblico, quale è quello del commercio su larga scala di droga.

Il lungo periodo durante il quale si è svolto il traffico di stupefacenti

toglie il carattere di occasionalità al reato. D'altra parte, come emerge dal

giudizio penale, il ricorrente ha dimostrato la propria disponibilità a delinquere

in diverse occasioni. Bisogna inoltre rilevare che, come ha considerato la

Corte delle assise criminali (sentenza, consid. 25, pag. 37), il movente del

ricorrente è stato "in ogni caso quello del lucro, e se è vero che egli

non ne ha conseguito molto con le intermediazioni, vero è anche che egli ha

guadagnato bene dalla vendita al dettaglio del chilo che ha spacciato,

potendosi quantificare in circa fr. 30.– al grammo il suo margine, per il che

l'accertamento di un utile di circa fr. 30'000.–, senza considerare il provento

delle intermediazioni. Il movente economico delRI 1, estromesso dal mondo del

lavoro a seguito della propria precaria condizione di salute e gravato da pregressi

debiti (che __________ invece non aveva), è forse maggiormente comprensibile

rispetto a quello di __________, ma evidentemente la risposta alle proprie

difficoltà dell'accusato, incensurato e anch'egli 50enne, mai avrebbe dovuto

essere quella di lanciarsi pesantemente in traffici di droga nemmeno per la

figlioletta nata nel __________, denota anche in questo caso una riprovevole

mancanza di scrupoli e di valori". Certo, nell'applicazione della pena

la Corte ha ritenuto in suo favore, segnatamente il fatto che egli era

incensurato, che aveva alle spalle 30 anni di onesto lavoro nel nostro cantone,

che le vendite erano cessate già prima dell'arresto, nonché la sua difficile

situazione economica, aggravata da problemi di salute. Rimane comunque il fatto

che egli è stato pesantemente condannato, che è stato "solo

parzialmente confesso e il suo atteggiamento preprocessuale è indubbiamente

stato maggiormente volto alla propria difesa che non alla collaborazione con

gli inquirenti (sentenza, loc. cit.).

Il fatto che la Corte penale abbia deciso di non espellerlo non è determinante

nella presente fattispecie. Non bisogna infatti dimenticare che l'autorità

competente in materia di polizia degli stranieri persegue uno scopo differente

di quello del giudice penale. Se quest'ultimo tiene conto, anzitutto, del

reinserimento sociale dell'interessato, per l'autorità amministrativa è invece

determinante il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici. Ne deriva

che l'apprezzamento effettuato dall'autorità di polizia degli stranieri può

avere, nei confronti dello straniero, ripercussioni più rigorose di quello

dell'autorità penale, a maggior ragione in materia di stupefacenti (DTF 125 II

521 consid. 4; 122 II 433 consid. 2, 120 Ib 129 consid. 5,

114 Ib 1 consid. 3a; Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral

en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 308).

Di fronte a un reato di tale gravità, solo

delle relazioni molto solide con il nostro paese permetterebbero di ritenere

Considerandi

l'interesse privato dell'insorgente prevalente su quello pubblico (STF 2A.7/2004

del 2 agosto 2004, consid. 5.1).

A questo proposito va rilevato che il

ricorrente è entrato in Svizzera nel 1977 all'età di 23 anni. Risiedendo nel

nostro Paese da oltre 30 anni, è innegabile che il suo soggiorno vada considerato

di lunga durata. Ciò non toglie comunque che, secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, anche in questi casi non si può a priori escludere

l’espulsione amministrativa laddove lo straniero si sia reso protagonista, come

nella presente fattispecie, di violazioni

particolarmente gravi dell'ordinamento penale (DTF 122 II 433; STF 2A.283/2005 del

17.

agosto 2005). In quest'ottica, l'alta Corte federale ha addirittura considerato

esigibile l'allontanamento per motivi di ordine pubblico di un cittadino comunitario

della cosiddetta seconda generazione che si era reso responsabile di diversi

crimini in Svizzera e che rispetto al ricorrente - nei confronti del quale sono

applicabili le disposizioni della LDDS - poteva appellarsi in materia di

espulsione alle norme meno severe previste dall'Accordo

tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati

membri, sulla libera circolazione delle persone (DTF 130 II 176).

Meno scontata, nell'ottica dell'esame della

proporzionalità del provvedimento, appare invece la definizione del pregiudizio

che egli e la sua famiglia subirebbero con la sua espulsione, ritenuto che in

Svizzera vivono i suoi tre figli di primo letto - due dei quali ormai

maggiorenni -, due fratelli, e la sua attuale compagna G__________ (doc. F),

con la quale nel __________ ha avuto una figlia. L'eventuale impossibilità per

l'insorgente di tornare in Svizzera avrebbe infatti delle conseguenze rilevanti

sui suoi legami personali con gli stessi, in quanto i loro contatti saranno

forzatamente limitati e resi difficili (v. doc. M: dichiarazione di __________),

anche se per il vero non appare di primo acchito inesigibile che G__________ e

la figlia __________ possano seguire il ricorrente in Macedonia, qualora

volessero continuare a vivere insieme a lui. A questo proposito non bisogna

comunque dimenticare che la convivenza con l'attuale compagna e il fatto di

avere quattro figli non hanno impedito a quest'ultimo di commettere i gravi

reati per i quali è stato condannato penalmente e di assumersi in questo modo

il concreto rischio di essere allontanato dalla Svizzera.

Dal profilo professionale, l'insorgente è stato

attivo principalmente nel ramo della ristorazione, nella ex Iugoslavia avendo imparato

la professione di pasticcere e pizzaiolo (ricorso ad 2). In Svizzera egli ha sempre

lavorato fino all'infortunio subìto nel luglio 2002. Attualmente egli lavora presso

la cucina del Penitenziario cantonale e, una volta scarcerato, intende riprendere

a svolgere un'attività regolare, ritenuto che ha già trovato un posto di lavoro.

Pone inoltre in evidenza di tenere in carcere un comportamento esemplare e di

fare il possibile per rimborsare i propri debiti (doc. A: dichiarazione 23.2.07

del direttore del penitenziario La Stampa; doc. G: preavviso 8.3.07 dell'Ufficio

di patronato per un congedo; H: dichiarazione 17.4.07 relativa all'assunzione

come aiuto-cuoco presso un grotto del Luganese). Ora, tali circostanze non sono

atte a sovvertire l'interesse pubblico che risiede dietro l'allontanamento di

uno straniero la presenza in Svizzera del quale è fortemente indesiderata, a

causa del grave crimine di cui si è reso colpevole nel recente passato. Giova infatti

ricordare che le autorità competenti

in materia di stranieri non sono tenute a rilasciare un permesso di soggiorno per

il fatto che lo straniero abbia tenuto buona condotta in fase di espiazione

della pena (STF 2A.296/2002, del 18.6.02, nella causa M.) o che questi abbia

delle prospettive d'impiego nel nostro Paese. Nulla

impedisce d'altra parte al ricorrente di svolgere la propria professione in

Macedonia, dove senz'altro possiede ancora dei legami sociali e culturali,

ritenuto che vi è nato e cresciuto e vi ha vissuto fino all'età di 23 anni.

Rientrando nel suo Paese d'origine, egli non si troverà dunque confrontato a

insormontabili problemi di riqualificazione professionale e di socializzazione.

Nonostante alcune inevitabili difficoltà iniziali, non da ultimo finanziarie

(doc. E), il suo rientro in patria appare pertanto tutto sommato esigibile. Del

resto, è certo che in Macedonia egli ha ancora un fratello con la propria

famiglia e la madre (ricorso, ad 1). Il fatto che, a suo dire, il suo rientro causerebbe

a quest'ultimi dei grossi problemi logistici, non è di rilievo ai fini del

presente giudizio, l'insorgente non dovendo per forza risiedere presso i medesimi.

4.3

In conclusione, un'attenta ponderazione

di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il

provvedimento adottato dall'autorità inferiore. L'interesse ad allontanare il

ricorrente, dimostratosi persona oltremodo indesiderabile, è infatti

preponderante rispetto ai motivi di ordine privato da questi invocati.

Le autorità inferiori non hanno pertanto

disatteso le disposizioni legali applicate. La decisione censurata non procede

da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva

all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza

della misura adottata.

5.

Non

occorre infine esaminare in che misura il ricorrente sia legittimato a

prevalersi della violazione dell'art. 8 CEDU, che protegge la vita familiare, soprattutto

per quanto riguarda le sue relazioni con i figli di primo letto. Va in effetti

osservato che, comunque sia, giusta l'art. 8 n. 2 CEDU, un'ingerenza nell'esercizio

del diritto al rispetto della vita privata e famigliare è ammissibile, se è

prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società

democratica, è necessaria, tra l'altro, per la protezione dell'ordine pubblico

e per la prevenzione dei reati (cfr. DTF 119 Ib 90 consid. 4b; 118 Ib 161

consid. d). Orbene, l'espulsione del ricorrente persegue tali fini e scaturisce

da una corretta ponderazione tra l'interesse dello straniero a che egli possa

continuare a risiedere in Svizzera e l'interesse pubblico contrario. Ne consegue

che, anche qualora il ricorrente fosse legittimato ad invocare la disposizione

citata, la censura andrebbe respinta.

6.

In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere

respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione

dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto. La tassa di

giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 5, 6, 9, 10 cpv. 1 lett. a e b, 11

LDDS; 8, 16 ODDS; 8 CEDU; 83

lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a

LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese per complessivi fr. 1'000.– sono poste a carico del

ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster