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Decisione

52.2007.174

Posa di un'antenna per la telefonia mobile sul tetto di uno stabile situato in centro città. Limiti d'altezza di corpi tecnici o altri impianti installati sul tetto degli edifici

6 agosto 2007Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 4 maggio

2006 la RI 1 ha chiesto al municipio di __________ il permesso di posare un

impianto per la telefonia mobile sul tetto di uno stabile d'appartamenti,

situato in via __________ (part__________) nel quartiere __________.

L'impianto, composto da tre antenne a parallelepipedo e da un'antenna a parabola

di 30 cm di diametro, verrebbe collocato nell'angolo nordovest e risulterebbe

alto m 2.15 per rapporto alla quota del tetto, situato a m 25.35 dal suolo.

Raccolto l'avviso favorevole del

Dipartimento del territorio, con decisione 28 settembre 2006 il municipio ha

respinto la domanda di costruzione, ritenendo che l'antenna non rispettasse

l'art. 9 delle norme di attuazione del piano particolareggiato del quartiere __________

(NAPPQS) che limita l’altezza massima dei corpi tecnici a m 3.50 oltre a quella

fissata per gli edifici.

B. Con

giudizio 2 maggio 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,

respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla RI 1.

Il Governo ha in sostanza condiviso

l'assunto dell'autorità comunale. Nel contempo ha escluso che la licenza

potesse essere rilasciata in applicazione dell'art. 39 RLE.

C. Contro il

predetto giudizio, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla decisione di diniego

della licenza.

Riallacciandosi ad una precedente decisione

di questo tribunale, l'insorgente rileva che l'impianto non modifica l'altezza

dell'edificio. Pur costituendo una trasformazione eccedente la normale

manutenzione, soggiunge, l'intervento non configurerebbe una trasformazione

sostanziale. Non pregiudicando né l'interesse pubblico, né quello dei vicini

sarebbero dati i presupposti per il rilascio di una licenza fondata sull'art.

39 RLE.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Ad

identica conclusione perviene il municipio, contestando succintamente le tesi

dell'insorgente con argomenti che saranno discussi qui appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La

legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza, è certa (art. 43 PAmm).

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti (art. 18 PAmm).

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti. La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione

emerge chiaramente dai piani e dalle fotografie allegate alla domanda di

costruzione. Le prove chieste dalle parti non appaiono dunque atte a procurare

a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio

(art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

2.1. Il

limite d'altezza delle costruzioni definisce gli ingombri verticali delle opere

edilizie, in modo da assicurare, in concorso con le norme sulle distanze, la

salubrità degli insediamenti, dal profilo dell'illuminazione e dell'aerazione

naturali. Indirettamente, determina inoltre la morfologia degli insediamenti,

contenendone l'impatto sul quadro del paesaggio.

Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un

edificio si misura a partire dal terreno sistemato al punto più alto del filo

superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Determinante, in sostanza,

è l'altezza delle facciate. Riservato il caso in cui l'ordinamento edilizio

concretamente applicabile stabilisca anche un'altezza massima dei colmi, gli

spioventi dei tetti a falde, pur oltrepassando l'altezza del filo di gronda,

non vengono per principio presi in considerazione. Salvo diversa disposizione

di legge, sfuggono inoltre al computo dell'altezza i corpi tecnici, ovvero

quegli elementi costruttivi, di ridotte dimensioni, quali torrette degli ascensori,

comignoli ed antenne, che sporgono oltre il tetto e servono alla funzionalità

degli edifici. L'esenzione è giustificata dal fatto che queste installazioni

non determinano, di regola, ingombri apprezzabili dal profilo delle finalità

perseguite dalle norme sull'altezza (RDAT 2000 I n. 60, RDAT 1991 I n. 85

consid. 2; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 40 LE, n. 1235).

Resta comunque riservata al comune la

facoltà di assoggettare, mediante esplicita norma di legge, anche i corpi

tecnici od altri impianti installati sul tetto degli edifici a specifici limiti

d'altezza e di sviluppo orizzontale. Particolari esigenze, specialmente di natura

paesaggistica, possono invero giustificare anche un contenimento degli ingombri

determinati da tali installazioni. La loro altezza è in genere determinata a

partire dal livello del tetto ed è indipendente da quella dell'edificio

sottostante (STA 14.7.2006 n. 52.5.192 in re RI 1).

2.2

I corpi tecnici

sono in genere costituiti da manufatti ed impianti funzionalmente connessi all'edificio

che li sorregge. Salvo esplicita disposizione contraria, la connessione

funzionale non costituisce comunque una condizione di ammissibilità della sovrastruttura.

L'assoggettamento dei corpi tecnici a limiti di sviluppo verticale ed orizzontale

è invero volto soltanto a contenerne gli ingombri. Non mira ad escludere

installazioni estranee. Nella misura in cui determinano ingombri, anche le

installazioni estranee devono ad ogni modo attenersi alla norme applicabili ai

corpi tecnici. La mancanza di una connessione funzionale con l'edificio che le

supporta non può invero costituire un valido motivo per assicurare loro un

trattamento più favorevole.

Le particolari regole che disciplinano i

corpi tecnici e le installazioni ad essi assimilabili presuppongono ad ogni

buon conto l'esistenza di un ingombro effettivamente apprezzabile, che giustifichi

una limitazione del loro sviluppo verticale ed orizzontale. Sporgenze

irrilevanti dal profilo delle particolari finalità perseguite da tali norme, in

particolare degli ingombri, sfuggono ai limiti d'altezza prescritti per i corpi

tecnici, così come pali della luce ed antenne a sé stanti non soggiacciono ai

limiti d'altezza fissati per gli edifici (STA 29.9.2003 in re SM; Scolari, op.

cit., ad art. 40 LE, n. 1243; BVR 1980, 4). Nella valutazione della rilevanza

degli ingombri all'autorità decidente va riconosciuta la facoltà di applicare

un metro di giudizio improntato ad una sensibilità adeguatamente rapportata a

questo genere di manufatti; metro di giudizio, che le istanze di ricorso,

trattandosi di norme del diritto autonomo comunale, sono tenute a rispettare,

limitandosi ad intervenire soltanto nei casi in cui la decisione appare

oggettivamente insostenibile.

2.3

Nel quartiere __________ di __________,

la conformazione dei tetti è disciplinata dall’art. 9 NAPPQS. In base a tale

norma sui tetti piani è

ammessa la creazione di corpi non destinati a contenere superfici computabili

nella SUL (superficie utile lorda) e segnatamente di corpi tecnici che si

elevano ad una quota massima di ml 3.50 oltre a quella concessa dal PP. La

volumetria deve essere contenuta entro due ipotetici piani inclinati aventi una

pendenza di 45 gradi, con origine nel punto d’intersezione fra la quota

superiore della soletta ed il filo facciata; l’altezza supplementare è misurata

rispetto a questa quota. (cpv.

1). I tetti piani principali, soggiunge la norma (cpv. 2), sono da

considerare quali elementi architettonici ed essere adeguatamente risolti e

disegnati, anche tramite la formazione di spazi attrezzati, di terrazzi o

giardini pensili.

A differenza dell’art. 11 cpv. 1 NAPR, che

limita l’altezza massima dei corpi tecnici a m 3.50 (dal livello del tetto)

nelle restanti zone del PR, nel quartiere __________, l’altezza massima di

questi manufatti è strettamente connessa all’altezza massima degli edifici

definita dal piano 548-3 del PPQS. In questo quartiere, lo sviluppo verticale

dei corpi tecnici è limitato dall’altezza massima dell’edificio maggiorata da

un supplemento di m 3.50. L'altezza massima dei corpi tecnici non è dunque

fissata per rapporto alla quota del tetto, ma per rapporto al livello del

terreno sistemato ai piedi dell’edificio. Dall’art. 9 cpv. 2 NAPPQS si deduce

che la limitazione dello sviluppo verticale dei corpi tecnici persegue finalità

che trascendono il semplice scopo di contenere gli ingombri.

2.4

Lo stabile in esame, alto m 25.35 dal

terreno sistemato, è situato in una zona in cui l’altezza massima degli edifici

è limitata a m 16.50. A norma dell'art. 9 cpv. 1 NAPPQS, i corpi tecnici non

devono dunque oltrepassare l’altezza di m 20.00 (m 16.50 + 3.50) dal livello

del terreno sistemato ai piedi dell’edificio.

Nel caso concreto, l’impianto posato sul

tetto verrebbe ad innalzarsi sino ad un’altezza di m 27.50 dal suolo. Non può dunque

essere autorizzato perché oltrepassa in larga misura l’altezza massima

prescritta da questa norma per i corpi tecnici. Invano obietta l'insorgente che

l'impianto non supera l'altezza massima (m 3.50) prescritta dall'art. 9 cpv. 1

NAPPQS per i corpi tecnici e che l'altezza degli edifici si misura in

corrispondenza delle facciate. Il limite l'altezza di queste sovrastrutture non

è riferito al tetto, ma al suolo. L'interpretazione data dal municipio alla

norma del diritto autonomo qui in esame è perfettamente conforme al diritto.

3.

3.1.

Giusta l’art. 39 RLE, edifici e impianti esistenti in contrasto con il diritto

entrato in vigore in epoca successiva alla loro realizzazione possono essere

riparati e mantenuti, esclusi i lavori di trasformazione sostanziali.

Trasformazioni più importanti, soggiunge la norma, possono tuttavia essere

autorizzate se il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica in modo

apprezzabile l’interesse pubblico o quello dei vicini. Riallacciandosi alla

garanzia costituzionale della proprietà, intesa come tutela delle situazioni

acquisite, la norma permette di mantenere ed entro certi limiti di modificare

la sostanza edilizia esistente in contrasto con il nuovo diritto. Escluse da

tale garanzia sono le trasformazioni che incidono sulla sostanza edilizia

esistente in misura talmente importante da relegare in secondo piano le

finalità conservative. Per stabilire i limiti degli interventi ammissibili

occorre in particolare considerare le finalità delle norme applicabili, la

natura del contrasto esistente, l’entità dell’intervento e le conseguenze che

ne derivano, soppesando attentamente gli interessi pubblici e privati posti a

confronto. Inammissibili sono soprattutto quegli interventi che incidono sull’aspetto

esterno o sui contenuti della costruzione, alterandone l’identità in misura

significativa o comunque tale da consolidare i momenti di contrasto con il

nuovo diritto (RDAT 1999 II n. 28; 1994 II n. 46, 1992 II n. 39; STA 3. 11.2004

n. 52.2004.325 in re IB; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 70 LALPT

n. 516 seg.).

3.2

Nell’evenienza concreta, lo stabile su

cui verrebbe installato l’impianto è stato costruito prima dell’entrata in

vigore del PPQS. Il tetto piano dell’immobile è posto a m 25.35 dal livello del

terreno sistemato. La sovrastante torretta dell’ascensore si situa a m 26.80 (+

m 1.45 dal tetto), mentre il camino raggiunge l’altezza di m 27.50 dal suolo (+

m 2.15 dal tetto). Tanto l’edificio principale, quanto manufatti sovrastanti

costituiscono opere esistenti in contrasto con il diritto entrato

successivamente in vigore.

La controversa antenna verrebbe ad

innalzarsi allo stesso livello del camino nell’angolo sudovest del tetto. Il

municipio ha escluso che potesse essere autorizzata in base all’art. 39 RLE.

Per quanto opinabile possa apparire all’insorgente, la decisione resiste alla

critica. Essa non procede in particolare da un esercizio abusivo del potere

d’apprezzamento che la norma riserva all’autorità comunale in punto alla

ponderazione degli interessi contrapposti. Non si può in effetti negare che,

aggiungendo un ulteriore manufatto oltrepassante i limiti di altezza fissati

dall’art. 9 NAPPQS, l’antenna aggravi in misura apprezzabile il contrasto già

attualmente riscontrabile sul tetto dello stabile fra i corpi tecnici e

l’altezza massima prescritta da tale norma. Né si può negare che l'impianto in

oggetto alteri in misura significativa l'aspetto architettonico del tetto, che

secondo l'art. 9 cpv. 2 NAPPQS deve essere adeguatamente risolto e disegnato.

Il diniego della licenza non lede il diritto soltanto perché una diversa

decisione, favorevole all’insorgente, avrebbe eventualmente potuto apparire altrettanto

sostenibile.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, non potendosi correggere il difetto

imponendo ad esempio alla RI 1 di addossare le antenne al camino prescindendo

da una rielaborazione dei calcoli delle emissioni di radiazioni non ionizzanti,

il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia è posta a carico della

ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 39 RLE; 9 NAPPQS di __________;

3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in

4. Intimazione

a:

,

,;

,;

,;

,.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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