52.2007.175
Ricongiungimento famigliare
19 agosto 2007Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2007.175
Data decisione, Autorità:
19.08.2007, TRAM
Titolo:
Ricongiungimento famigliare
DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMIGLIARE
PERMESSO DI DOMICILIO
PROPORZIONALITÀ
RICONGIUNGIMENTO FAMIGLIARE
art. 8 CEDU
art. 13 COST
art. 17 cpv. 2 LDDS
Incarto n.
52.2007.175
Lugano
19 agosto
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 maggio 2007 di
RI 1
patrocinato dall' PA 1
contro
la risoluzione 2 maggio 2007 (n. 2222) del Consiglio
di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 6 marzo 2007 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi
e dell'immigrazione, in materia di autorizzazione d'entrata e di rilascio di
un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare in favore dei
figli I__________ (1989), F__________ (1992) e A__________ (1996);
viste le risposte:
- 29 maggio 2007 del
Dipartimento delle istituzioni,
- 29 maggio 2007 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. RI 1
(1961), cittadino della ex Iugoslavia (Kosovo), è padre di F__________ (__________1984),
S__________ (__________1987), I__________ (__________1989) e F__________ (__________1992),
nati dall'unione con la moglie connazionale N__________ (1961), dalla quale ha
divorziato il 20 ottobre 1994. Con la stessa, egli ha poi avuto anche il figlio
A__________ (__________1996).
b. Nel 1994 e nel 1995, il ricorrente è entrato
in Svizzera depositando due domande d'asilo che sono state entrambe respinte in
ultima istanza dalla Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo (CRA),
rispettivamente, il 20 dicembre 1994 e 9 maggio 1996.
c. Il 3 dicembre 1996, egli si è sposato a M__________
con la cittadina elvetica A__________ (1947) e, a seguito del matrimonio, ha
ottenuto un permesso di dimora. Il 23 dicembre 1999 A__________ è deceduta e per
questo motivo, con decisione 21 gennaio 2000 confermata su ricorso dal
Consiglio di Stato il 27 giugno successivo, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha rinnovato il permesso di soggiorno di RI 1.
d. Il 29 settembre 2000, il ricorrente è convolato
a nozze a B__________ con la cittadina svizzera C__________ (1960) e ha
ottenuto un nuovo permesso di dimora.
e. Con decisione 8 novembre 2002, confermata
dal Consiglio diStato il 14 gennaio 2003, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto la domanda della figlia F__________ volta a ricongiungersi con il
padre in Svizzera, ritenendo che fosse dettata da motivi economici.
f. Il 26 settembre 2005, RI 1 ha ottenuto la naturalizzazione svizzera agevolata.
B. a. Il 19
settembre 2006, F__________, S__________, I__________, F__________ e A__________,
cui RI 1 detiene l'autorità parentale a partire dalla pronunzia del divorzio, hanno
chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, per il tramite della
Rappresentanza elvetica a Prishtina (Kosovo), di essere autorizzati a entrare
nel nostro Paese per vivere presso il padre.
La domanda è stata motivata in particolare con
il fatto che essi vivono presso la zia, la quale non sarebbe più in grado di
occuparsi di loro. La richiesta è stata in seguito completata con la dichiarazione
della madre, che dà il proprio consenso al loro espatrio.
b. Il 6 marzo 2007, con due separate decisioni,
la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto la domanda.
Il dipartimento ha negato a F__________ e S__________
l'autorizzazione a entrare e a soggiornare in Svizzera, per il fatto che esse
erano ormai maggiorenni. La decisione (ST 65) non è stata impugnata ed è cresciuta
in giudicato.
Ha respinto invece la domanda relativa a I__________,
F__________ e A__________ (ST 64) sulla base degli art. 4, 16, 17 LDDS, 8 ODDS
e 8 CEDU, perché il ricongiungimento con il padre era stato chiesto
tardivamente e non dettato da circostanze oggettive, ma volto essenzialmente a
offrire loro condizioni di vita migliori che in Kosovo.
C. Con
giudizio 2 maggio 2007, il Consiglio di Stato ha confermato la risoluzione dipartimentale
(ST 64), respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto
che non fossero dati i presupposti per autorizzare il ricongiungimento per i motivi
addotti dal dipartimento, in quanto non vi erano interessi familiari
preponderanti tali da modificare le relazioni come erano vissute fino a quel
momento.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che I__________, F__________
e A__________ siano autorizzati a entrare in Svizzera e posti al beneficio di
un permesso di dimora.
Sostiene di avere sempre voluto ricongiungersi
con i figli, ma che in precedenza le sue condizioni economiche non glielo permettevano.
Contesta pertanto di avere procrastinato volontariamente la riunione con la famiglia.
Aggiunge inoltre di avere sempre provveduto a mantenerli, evidenziando di avere
l'autorità parentale sugli stessi. Afferma che essi erano stati affidati a sua
sorella solo provvisoriamente e che ora ella non è più in grado di accudirli, in
quanto hanno un'età in cui necessitano di maggiori attenzioni. Secondo il
ricorrente il dipartimento abusa pertanto del proprio potere di apprezzamento,
perché respinge le sue domande di ricongiungimento ogni volta con una
motivazione diversa.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento,
quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a
LALPS).
1.2. Il ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le
decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto
all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del
diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS
173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425
consid. 1 con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli
celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel
permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con questi
ultimi. Il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare che la predetta
norma relativa al ricongiungimento familiare con genitori stranieri domiciliati
si applica per analogia ai figli stranieri con padre o madre svizzeri (DTF 118
Ib 155 consid. 1b). In concreto, tali condizioni sono soddisfatte. In effetti, RI
1 detiene la cittadinanza svizzera e I__________, F__________ e A__________
avevano rispettivamente 17, 14 e 10 anni al momento del deposito della domanda
di ricongiungimento familiare. Conformemente alla norma menzionata, di
principio, essi dispongono dunque di un diritto al permesso sollecitato.
Qualora la censura di violazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS fosse sollevata
innanzi al Tribunale federale attraverso un ricorso in materia di diritto
pubblico, questa sarebbe infatti ammissibile in applicazione dell'art. 83 lett.
c n. 2 LTF.
1.4. Ritenuto che l'impugnativa è già
ammissibile dal profilo dell'art. 17 cpv. 2 LDDS, in siffatte circostanze, può
rimanere indeciso sapere se il ricorso sia parimenti ricevibile dal profilo
dell'art. 8 CEDU, che garantisce il rispetto della vita privata e familiare
(cfr. anche art. 13 cpv. 1 Cost, di analoga portata: DTF 130 II 281 consid.
3.1.; 126 II 377 consid. 7).
1.5. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
18 cpv. 1 PAmm).
2. 2.1. L'art.
17 cpv. 2 terza frase LDDS ha lo scopo di permettere ed assicurare a livello
giuridico un'effettiva convivenza familiare. Concepita essenzialmente per consentire
il ricongiungimento dell'intero nucleo, tale norma è comunque applicabile anche
nell'ambito delle famiglie monoparentali. In questi casi non esiste però un
diritto incondizionato dei figli che vivono all'estero a raggiungere il
genitore stabilitosi in Svizzera. Occorre per contro che essi intrattengano
proprio con questo genitore le relazioni familiari più intense e che il
ricongiungimento a posteriori sia giustificato da ragioni familiari
particolarmente valide, come un mutamento nelle possibilità di cura ed
assistenza (DTF 130 II 137 consid. 2.2.; 129 II 249 consid. 2.1., 11 consid.
3.1.3.).
Le medesime, restrittive, condizioni valgono
anche nel caso in cui un genitore abbia lasciato per anni i figli in patria in
custodia ai nonni o ad altri parenti prossimi: il ricongiungimento può in seguito
essere chiesto soltanto se motivi seri impongono una modifica della presa a
carico educativa. Tenuto conto delle prevedibili difficoltà d'integrazione, la
necessità di un cambiamento va peraltro ammessa tanto più severamente quanto
più grande è il figlio (DTF 129 II 11 consid. 3.1.4. e 3.4; cfr. anche DTF 130
Considerandi
II 1 consid. 2.2).
Le finalità dell'art. 17 cpv. 2 terza frase
LDDS risultano invero disattese se lo straniero domiciliato in Svizzera vive
volontariamente separato dai figli per lungo tempo e pretende di farsi raggiungere
da questi poco prima che compiano diciotto anni. In tal caso si presume in
effetti che lo scopo perseguito non sia in realtà la vita familiare in comune,
ma il miglioramento delle prospettive di formazione o professionali dei figli
(DTF 130 II 1 consid. 2.1; 129 II 249 consid. 2.1; 125 II 585 consid. 2a e 2d).
2.2
Nemmeno dall'art. 8 CEDU può essere
dedotto un diritto incondizionato all'ottenimento di un permesso di soggiorno,
soprattutto se il comportamento degli interessati rivela che alla base della
richiesta vi sono primariamente obiettivi differenti dalla volontà di condurre
una vita familiare comune (DTF 119 Ib 81 consid. 4a; 115 Ib 97 consid. 4).
Anche sotto questo profilo, il diniego di un'autorizzazione ai figli di uno
straniero stabilitosi in Svizzera non presta il fianco a critiche se la
separazione della famiglia è il risultato della libera volontà del genitore, se
non sussistono interessi familiari preponderanti a favore di una modifica dei
rapporti esistenti, rispettivamente se un cambiamento non risulta imperativo,
ed infine se da parte delle autorità non vi sono ostacoli al mantenimento
invariato delle relazioni familiari (DTF 125 II 633 consid. 3a; 124 II 361
consid. 3a; 122 II 385 consid. 4b).
3.
3.1. Come
accennato in narrativa, il 3 dicembre 1996 RI 1 si è sposato con la cittadina
elvetica A__________, ciò che gli ha permesso di risiedere stabilmente in
Svizzera tramite una regolare autorizzazione di soggiorno, mentre F__________,
S__________, I__________, F__________ e A__________, che all'epoca avevano
rispettivamente 11, 9, 7, 4 anni e 6 mesi di età, hanno continuato a vivere
nella ex Iugoslavia. Malgrado che a quel momento i suoi figli avessero un'età
in cui avrebbero necessitato maggiormente della sua presenza, l'insorgente non
si è prevalso immediatamente della facoltà ricongiungersi con loro, e questo
nonostante ne avesse il diritto e detenesse l'autorità parentale. Ora, è vero
che il 7 giugno 1999 la sua ex moglie N__________ era giunta in Svizzera insieme
ai loro cinque figli, andando poco tempo dopo ad abitare in un appartamento
vicino al suo; è però altrettanto vero che essi non erano entrati in Svizzera allo
scopo di ricongiungersi con il ricorrente, ma per ottenere l'asilo nel nostro
Paese. Del resto, la domanda è stata ritirata il 27 ottobre 1999 e il 21
dicembre successivo essi sono stati rimpatriati nell'ambito del programma
d'aiuto al ritorno in Kosovo. Inoltre, nonostante il decesso della moglie A__________
avvenuto il 23 dicembre 1999, l'insorgente non ha raggiunto i suoi figli in
Kosovo dove erano appena stati rimpatriati, ma ha scelto di rimanere a vivere
nel nostro Paese, impugnando inutilmente la decisione di non rinnovargli il
permesso di dimora ed andando in seguito a convivere con C__________, con la
quale si è poi sposato il 29 settembre 2000. Nemmeno a partire dal matrimonio
con quest'ultima cittadina egli ha richiesto la riunione
di tutti i suoi figli. Infatti il 20 giugno 2002 egli si
è limitato a presentare una domanda di ricongiungimento in favore di F__________,
all'epoca diciassettenne, che è stata respinta dall'autorità con la motivazione
che era dettata da motivi di natura squisitamente economica.
3.2
L'insorgente afferma di avere sempre avuto
l'intenzione di ricongiungersi con tutti i figli, ma di essere stato impedito a
farlo fino all'ottenimento della nazionalità svizzera il 26 settembre 2005, in
quanto le sue condizioni economiche non glielo permettevano.
Ora, a prescindere da questi motivi, bisogna
considerare che, a parte il breve periodo trascorso in Ticino quali richiedenti
l'asilo, i suoi figli hanno sempre vissuto in Kosovo e, salvo la presenza del
padre, non hanno alcun legame né alcuna familiarità con la Svizzera, il suo
sistema scolastico e le sue lingue. Giungendo ora nel nostro paese per soggiornarvi
stabilmente, essi verrebbero dunque sradicati dal contesto sociale e culturale
in cui sono cresciuti. Vista la loro età, è inoltre lecito presumere che si
troverebbero confrontati a rilevanti problemi di integrazione ed in particolare
a difficoltà dal punto di vista scolastico e dell'inserimento professionale, a
cui potrebbero essere prossimi (DTF 129 II 249 consid. 2.2, 11 consid. 3.3.2). Bisogna
anche considerare che durante gli anni decisivi della loro infanzia e della
scolarità, la madre prima, e, successivamente, la zia presso cui vivono da diversi
anni, hanno indubbiamente rappresentato per loro le principali persone di
riferimento immediato. Certo, il padre sostiene di aver sempre provveduto al loro
sostentamento. Ciò non toglie che anche se avesse reso loro visita e deciso
personalmente le questioni essenziali concernenti la loro educazione, per
quanto se ne sia effettivamente potuto occupare a distanza, al momento in cui è
stata presentata la richiesta di ricongiungimento in esame egli non aveva più
convissuto in maniera significativa e duratura con la prole da circa una decina
d'anni. Con il trasferimento in Svizzera, i suoi tre figli minorenni verrebbero
pertanto allontanati pure dalle loro relazioni familiari più intense. In Kosovo
risiedono peraltro, anche la loro madre e le due sorelle maggiorenni, con le
quali sono cresciuti. Non è certo il fatto che la loro madre abbia dato il
proprio consenso all'espatrio che permette di sovvertire tali conclusioni.
3.3
In siffatte circostanze solo un mutamento
radicale nella capacità della zia di provvedere all'educazione e alla cura dei
nipoti, indipendentemente quindi dal miglioramento della situazione economica e
dall'ottenimento della nazionalità elvetica, potrebbe eventualmente
giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno. Ora, tale presupposto non
risulta adempiuto. In effetti, il ricorrente si limita ad addurre che sua
sorella non sarebbe più in grado di accudire i nipoti, perché necessiterebbero
di più attenzioni. Sennonché, tali esigenze risultano tutto sommato modeste, considerata
l'età di I__________ e F__________ e la loro relativa indipendenza acquisita (cfr.
DTF 129 II 249 consid. 2.2.; STF 2A.233/2000 del 16 gennaio 2001, riassunta in:
RDAT II-2001 n. 61, consid. 3c). Per quanto riguarda invece A__________, egli
può senz'altro fare riferimento, oltre alle sorelle maggiori, anche ad altri
parenti che vivono in Kosovo.
3.4
La Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali richiamate, negando il rilascio di un permesso di
soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare in favore di I__________, F__________
e A__________. La decisione censurata non procede infatti da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento
che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla
valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.
4.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.
Tassa e spese di giustizia seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU;
13 Cost; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60,
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa e
le spese di giustizia, per complessivi di fr. 1'000.–, sono poste a carico del
ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster