52.2007.178
Concorso opere da impresario costruttore inerente allo smaltimento delle acque luride
12 luglio 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2007.178
Data decisione, Autorità:
12.07.2007, TRAM
Titolo:
Concorso opere da impresario costruttore inerente allo smaltimento delle acque luride
PROCEDURA
art. 34 LCPUBB
art. 55 RLCPUBB
Incarto n.
52.2007.178
Lugano
12 luglio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Raffaello Balerna
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 maggio 2007 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 25 aprile 2007 del municipio di CO 1
che annulla il concorso indetto per aggiudicare le opere da impresario
costruttore relative all'impianto di smaltimento delle acque reflue di __________;
vista la risposta 15 giugno
2006 del municipio di CO 1;
preso atto della replica 15 giugno 2007 e della
duplica 9 luglio 2007 del municipio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 12 settembre
2006 il municipio di CO 1 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb,
per aggiudicare le opere da impresario costruttore relative all'impianto di
smaltimento delle acque reflue di __________. Il progetto (n. 1817) allestito
dallo studio d'ingegneria __________ contemplava la realizzazione delle
seguenti opere (cfr. posizione. 131.100 del capitolato):
- condotta a lago lungo la riva per raccogliere le acque di 9 stazioni
di pompaggio per sole acque luride e 5 stazioni per acque miste, in
corrispondenza degli attuali punti di scarico a lago della rete comunale;
- stazione di risciacquo per la pulizia della condotta a riva;
- stazione di pompaggio principale dove sono convogliate le acque
raccolte dalla condotta a riva;
- condotta a lago tra la stazione principale e la stazione consortile
di __________, posata seguendo la linea di massima pendenza fino alla massima
profondità del fondale.
Nel termine prestabilito (25 ottobre 2006)
sono pervenute al committente le offerte di cinque ditte del ramo. Fra queste
v'era quella della RI 1, di fr. 2'069'700.75, che è risultata la seconda a
miglior mercato.
B. Con
decisione 25 aprile 2006, inviata il 15 maggio seguente ai concorrenti, il municipio
ha risolto di annullare la gara in seguito a modifica sostanziale del progetto.
C. Contro
questa decisione, la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento.
Eccepita l'insufficienza della motivazione
addotta dal committente a sostegno del provvedimento impugnato, l'insorgente
nega che la sostituzione di alcune tratte di canalizzazione, prevista in un
secondo tempo dal municipio in concomitanza con dei lavori di posa di cavi e
condotte dell'acqua potabile e del gas, prospettati dalle Aziende industriali di
__________ (__________), configuri una sostanziale modifica del progetto,
suscettibile di giustificare l'annullamento del concorso. Le aspettative
suscitate dal concorso in capo ai concorrenti prevarrebbero sull'interesse del
committente ad annullare la gara.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il municipio, sottolineando l'importanza delle modifiche
apportate al progetto iniziale in seguito alla decisione delle __________ di
sostituire alcune tratte della canalizzazione, approfittando dei lavori che
verrebbero intrapresi per posare cavi, nonché condotte dell'acqua potabile e
del gas.
E. In sede di
replica e di duplica le parti si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive
tesi, allegazioni e domande.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. In quanto offerente, la ricorrente è senz'altro legittimata (art. 43 PAmm)
ad impugnare la decisione del committente di annullare la gara.
L'impugnativa, inoltrata nel termine di 10
giorni dall'intimazione del provvedimento censurato, è tempestiva. È dunque
ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 PAmm).
2.2.1. Giusta l'art. l'art. 34 LCPubb, in presenza di importanti motivi,
il committente non è tenuto ad aggiudicare la commessa sulla base delle offerte
ricevute (cpv. 1). Esso può indire una nuova gara, rinunciare totalmente o
parzialmente alle prestazioni, escluso ogni obbligo di risarcimento (cpv. 2).
La norma limita il potere d'apprezzamento
riservato all'ente banditore in ordine alla libertà di procedere ad
un'aggiudicazione sulla base delle offerte inoltrate, permettendogli di
rinunciare ad una delibera soltanto nel caso in cui sussistano motivi atti a
svincolarlo dagli obblighi derivanti dal principio della buona fede che
l'apertura di un pubblico concorso pone a suo carico nell'ambito dei rapporti
precontrattuali (cfr. Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche
Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 453 seg.; BR 2003, 66 seg.).
2.2. Di principio, sono considerati
importanti soltanto i motivi che il committente non poteva prevedere al momento
Considerandi
dell'apertura del concorso e che sono oggettivamente talmente gravi, da escludere
che si possa ragionevolmente esigere che proceda all'aggiudicazione. In
quest'ordine di idee, l'art. 55 RLCPubb/CIAP permette al committente di indire
una nuova procedura di aggiudicazione o di rinunciare totalmente o parzialmente
alla commessa, escluso ogni obbligo di risarcimento in particolare quando,
alternativamente: (a) nessuna delle offerte presentate risponde ai criteri e
alle esigenze tecniche fissate nei documenti di gara, (b) si può contare su
offerte più convenienti a seguito del mutamento delle condizioni
tecniche-quadro o viene a mancare il principio della concorrenza, (c) il
progetto viene modificato in modo sostanziale (d) le offerte valide presentate
superano manifestamente il limite dei crediti allocati.
Suscettibili di giustificare una rinuncia
all'aggiudicazione sono in definitiva tutte quelle circostanze che, valutate
dal profilo degli scopi perseguiti dalla LCPubb, permettono di considerare un'interruzione
della procedura compatibile con gli obblighi che l'apertura del concorso
ingenera in capo al committente (RDAT 2001-II n. 41 pag. 169 seg.). A
differenza della rinuncia definitiva ad eseguire l'opera od a procurarsi una
determinata prestazione, l'interruzione della gara al fine di ripeterla va
ammessa con cautela, poiché l'apertura delle offerte porta a conoscenza dei
partecipanti una serie di fatti che possono alterare il gioco della concorrenza
nel caso di una nuova procedura (RDAT 2003-II n. 32; STA 30.11.2206 in re S.B.
n. 52.2006.320).
3.
Nel caso
concreto, il committente ha giustificato l'annullamento del concorso con la
modifica, a suo giudizio sostanziale del progetto, decisa nella primavera di quest'anno
in seguito all'intenzione delle __________ di sostituire alcune tratte della canalizzazione,
approfittando dei lavori di posa di cavi elettrici, nonché di condotte dell'acqua
potabile e del gas.
Dalla relazione tecnica dello studio
d'ingegneria __________, allegata al progetto definitivo di sostituzione delle
canalizzazioni delle tratte 15C-17 / 17A-21 (n. 2643-RP1 del 29.03.2007) si evince
che
il nuovo progetto
ha dei punti di contatto con il progetto n. 1817 si tratta delle tratte a
ridosso del lago, nei pressi delle stazioni di pompaggio PII e PV.
A scanso di
equivoci, sulla planimetria n. 2643-2 sono state evidenziate le opere già
previste nel progetto 1817, i cui costi non sono contemplati nel presente progetto.
Il piano di
attuazione del PGS prevedeva la realizzazione dapprima delle opere previste dal
progetto 1817 e in seguito la sostituzione graduale nel tempo delle
canalizzazioni del nucleo.
L'anticipazione
delle opere oggetto del presente progetto, a seguito degli interventi ventilati
dalle __________, comporta una modifica al progetto 1817 in quanto nella stazione di pompaggio PV graviteranno, dopo la separazione della tratta 17A-21,
unicamente delle acque luride, contrariamente a quanto previsto. Di
conseguenza, le dimensioni della stazione PV potranno essere ridotte.
La stazione PII
rimarrà per contro a sistema misto, con la differenza che dovranno esservi
innestati due collettori e non uno come inizialmente previsto.
Da questa relazione del progettista, emerge
chiaramente che la modifica del progetto, addotta dal committente per
suffragare il provvedimento impugnato, consiste essenzialmente nell'aggiunta
dei lavori di posa di alcune tratte di canalizzazione, del valore di circa fr.
300'000.-, non previsti dal progetto iniziale, oggetto del presente
contenzioso.
Le modifiche apportate consistono
essenzialmente in un'estensione degli interventi inizialmente previsti dal
progetto 1817. Esse non scaturiscono da circostanze nuove, che il committente
non poteva ragionevolmente prevedere, ma dalla decisione del committente di
approfittare dei lavori prospettati dalle __________, che in un primo tempo li
avevano esclusi, per anticipare degli interventi, che sarebbero comunque stati
eseguiti in futuro. Le ripercussioni di questa aggiunta sul progetto in discussione
(n. 1817) sono minime. Esse si riducono infatti ad un semplice ridimensionamento
della stazione di pompaggio, nella quale verranno immesse soltanto le acque luride,
ad esclusione di quelle meteoriche. Per il resto il progetto non subisce modifiche.
Viene unicamente aggiunta una tappa del piano generale di smaltimento (PGS) che
il committente prevedeva di realizzare soltanto successivamente.
Orbene, valutate nel loro insieme alla luce
del principio della buona fede, queste modifiche non appaiono atte a
legittimare un annullamento della gara. Le aspettative da questa suscitate nei
concorrenti prevalgono chiaramente sull'interesse del comune ad estendere la
commessa ad interventi, comunque previsti a più lunga scadenza, che potrebbero
senz'altro formare oggetto di un concorso separato. Qualora,
nel quadro di un concorso indetto per aggiudicare le opere di una singola fase
di un piano da attuare a tappe successive, il committente decida di anticipare
la realizzazione di una fase successiva, inizialmente non prevista, il progetto
della fase messa a concorso non subisce alcuna modifica sostanziale ai sensi
dell’art. 55 lett. c RLCPubb/CIAP. Vengono soltanto modificati i tempi di attuazione
delle singole fasi.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando
la decisione municipale censurata, siccome lesiva dell'art. 34 LCPubb.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico del comune secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 34, 36, 37 LCPubb; 55 RLCPubb/CIAP; 3,
18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 25 aprile/14 maggio 2007 del
municipio di CO 1 è annullata;
1.2.
gli atti sono rinviati al municipio affinché
proceda nei suoi incombenti.
2. La tassa di
giustizia di fr. 2'000.- è posta a acrico del comune, che rifonderà fr. 2'500.-
alla ricorrente a titolo di ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico,
entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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