Lexipedia

Decisione

52.2007.178

Concorso opere da impresario costruttore inerente allo smaltimento delle acque luride

12 luglio 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 12 settembre

2006 il municipio di CO 1 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb,

per aggiudicare le opere da impresario costruttore relative all'impianto di

smaltimento delle acque reflue di __________. Il progetto (n. 1817) allestito

dallo studio d'ingegneria __________ contemplava la realizzazione delle

seguenti opere (cfr. posizione. 131.100 del capitolato):

- condotta a lago lungo la riva per raccogliere le acque di 9 stazioni

di pompaggio per sole acque luride e 5 stazioni per acque miste, in

corrispondenza degli attuali punti di scarico a lago della rete comunale;

- stazione di risciacquo per la pulizia della condotta a riva;

- stazione di pompaggio principale dove sono convogliate le acque

raccolte dalla condotta a riva;

- condotta a lago tra la stazione principale e la stazione consortile

di __________, posata seguendo la linea di massima pendenza fino alla massima

profondità del fondale.

Nel termine prestabilito (25 ottobre 2006)

sono pervenute al committente le offerte di cinque ditte del ramo. Fra queste

v'era quella della RI 1, di fr. 2'069'700.75, che è risultata la seconda a

miglior mercato.

B. Con

decisione 25 aprile 2006, inviata il 15 maggio seguente ai concorrenti, il municipio

ha risolto di annullare la gara in seguito a modifica sostanziale del progetto.

C. Contro

questa decisione, la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento.

Eccepita l'insufficienza della motivazione

addotta dal committente a sostegno del provvedimento impugnato, l'insorgente

nega che la sostituzione di alcune tratte di canalizzazione, prevista in un

secondo tempo dal municipio in concomitanza con dei lavori di posa di cavi e

condotte dell'acqua potabile e del gas, prospettati dalle Aziende industriali di

__________ (__________), configuri una sostanziale modifica del progetto,

suscettibile di giustificare l'annullamento del concorso. Le aspettative

suscitate dal concorso in capo ai concorrenti prevarrebbero sull'interesse del

committente ad annullare la gara.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppone il municipio, sottolineando l'importanza delle modifiche

apportate al progetto iniziale in seguito alla decisione delle __________ di

sostituire alcune tratte della canalizzazione, approfittando dei lavori che

verrebbero intrapresi per posare cavi, nonché condotte dell'acqua potabile e

del gas.

E. In sede di

replica e di duplica le parti si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive

tesi, allegazioni e domande.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb. In quanto offerente, la ricorrente è senz'altro legittimata (art. 43 PAmm)

ad impugnare la decisione del committente di annullare la gara.

L'impugnativa, inoltrata nel termine di 10

giorni dall'intimazione del provvedimento censurato, è tempestiva. È dunque

ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti (art. 18 PAmm).

2.2.1. Giusta l'art. l'art. 34 LCPubb, in presenza di importanti motivi,

il committente non è tenuto ad aggiudicare la commessa sulla base delle offerte

ricevute (cpv. 1). Esso può indire una nuova gara, rinunciare totalmente o

parzialmente alle prestazioni, escluso ogni obbligo di risarcimento (cpv. 2).

La norma limita il potere d'apprezzamento

riservato all'ente banditore in ordine alla libertà di procedere ad

un'aggiudicazione sulla base delle offerte inoltrate, permettendogli di

rinunciare ad una delibera soltanto nel caso in cui sussistano motivi atti a

svincolarlo dagli obblighi derivanti dal principio della buona fede che

l'apertura di un pubblico concorso pone a suo carico nell'ambito dei rapporti

precontrattuali (cfr. Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche

Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 453 seg.; BR 2003, 66 seg.).

2.2. Di principio, sono considerati

importanti soltanto i motivi che il committente non poteva prevedere al momento

Considerandi

dell'apertura del concorso e che sono oggettivamente talmente gravi, da escludere

che si possa ragionevolmente esigere che proceda all'aggiudicazione. In

quest'ordine di idee, l'art. 55 RLCPubb/CIAP permette al committente di indire

una nuova procedura di aggiudicazione o di rinunciare totalmente o parzialmente

alla commessa, escluso ogni obbligo di risarcimento in particolare quando,

alternativamente: (a) nessuna delle offerte presentate risponde ai criteri e

alle esigenze tecniche fissate nei documenti di gara, (b) si può contare su

offerte più convenienti a seguito del mutamento delle condizioni

tecniche-quadro o viene a mancare il principio della concorrenza, (c) il

progetto viene modificato in modo sostanziale (d) le offerte valide presentate

superano manifestamente il limite dei crediti allocati.

Suscettibili di giustificare una rinuncia

all'aggiudicazione sono in definitiva tutte quelle circostanze che, valutate

dal profilo degli scopi perseguiti dalla LCPubb, permettono di considerare un'interruzione

della procedura compatibile con gli obblighi che l'apertura del concorso

ingenera in capo al committente (RDAT 2001-II n. 41 pag. 169 seg.). A

differenza della rinuncia definitiva ad eseguire l'opera od a procurarsi una

determinata prestazione, l'interruzione della gara al fine di ripeterla va

ammessa con cautela, poiché l'apertura delle offerte porta a conoscenza dei

partecipanti una serie di fatti che possono alterare il gioco della concorrenza

nel caso di una nuova procedura (RDAT 2003-II n. 32; STA 30.11.2206 in re S.B.

n. 52.2006.320).

3.

Nel caso

concreto, il committente ha giustificato l'annullamento del concorso con la

modifica, a suo giudizio sostanziale del progetto, decisa nella primavera di quest'anno

in seguito all'intenzione delle __________ di sostituire alcune tratte della canalizzazione,

approfittando dei lavori di posa di cavi elettrici, nonché di condotte dell'acqua

potabile e del gas.

Dalla relazione tecnica dello studio

d'ingegneria __________, allegata al progetto definitivo di sostituzione delle

canalizzazioni delle tratte 15C-17 / 17A-21 (n. 2643-RP1 del 29.03.2007) si evince

che

il nuovo progetto

ha dei punti di contatto con il progetto n. 1817 si tratta delle tratte a

ridosso del lago, nei pressi delle stazioni di pompaggio PII e PV.

A scanso di

equivoci, sulla planimetria n. 2643-2 sono state evidenziate le opere già

previste nel progetto 1817, i cui costi non sono contemplati nel presente progetto.

Il piano di

attuazione del PGS prevedeva la realizzazione dapprima delle opere previste dal

progetto 1817 e in seguito la sostituzione graduale nel tempo delle

canalizzazioni del nucleo.

L'anticipazione

delle opere oggetto del presente progetto, a seguito degli interventi ventilati

dalle __________, comporta una modifica al progetto 1817 in quanto nella stazione di pompaggio PV graviteranno, dopo la separazione della tratta 17A-21,

unicamente delle acque luride, contrariamente a quanto previsto. Di

conseguenza, le dimensioni della stazione PV potranno essere ridotte.

La stazione PII

rimarrà per contro a sistema misto, con la differenza che dovranno esservi

innestati due collettori e non uno come inizialmente previsto.

Da questa relazione del progettista, emerge

chiaramente che la modifica del progetto, addotta dal committente per

suffragare il provvedimento impugnato, consiste essenzialmente nell'aggiunta

dei lavori di posa di alcune tratte di canalizzazione, del valore di circa fr.

300'000.-, non previsti dal progetto iniziale, oggetto del presente

contenzioso.

Le modifiche apportate consistono

essenzialmente in un'estensione degli interventi inizialmente previsti dal

progetto 1817. Esse non scaturiscono da circostanze nuove, che il committente

non poteva ragionevolmente prevedere, ma dalla decisione del committente di

approfittare dei lavori prospettati dalle __________, che in un primo tempo li

avevano esclusi, per anticipare degli interventi, che sarebbero comunque stati

eseguiti in futuro. Le ripercussioni di questa aggiunta sul progetto in discussione

(n. 1817) sono minime. Esse si riducono infatti ad un semplice ridimensionamento

della stazione di pompaggio, nella quale verranno immesse soltanto le acque luride,

ad esclusione di quelle meteoriche. Per il resto il progetto non subisce modifiche.

Viene unicamente aggiunta una tappa del piano generale di smaltimento (PGS) che

il committente prevedeva di realizzare soltanto successivamente.

Orbene, valutate nel loro insieme alla luce

del principio della buona fede, queste modifiche non appaiono atte a

legittimare un annullamento della gara. Le aspettative da questa suscitate nei

concorrenti prevalgono chiaramente sull'interesse del comune ad estendere la

commessa ad interventi, comunque previsti a più lunga scadenza, che potrebbero

senz'altro formare oggetto di un concorso separato. Qualora,

nel quadro di un concorso indetto per aggiudicare le opere di una singola fase

di un piano da attuare a tappe successive, il committente decida di anticipare

la realizzazione di una fase successiva, inizialmente non prevista, il progetto

della fase messa a concorso non subisce alcuna modifica sostanziale ai sensi

dell’art. 55 lett. c RLCPubb/CIAP. Vengono soltanto modificati i tempi di attuazione

delle singole fasi.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando

la decisione municipale censurata, siccome lesiva dell'art. 34 LCPubb.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono

poste a carico del comune secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 34, 36, 37 LCPubb; 55 RLCPubb/CIAP; 3,

18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 25 aprile/14 maggio 2007 del

municipio di CO 1 è annullata;

1.2.

gli atti sono rinviati al municipio affinché

proceda nei suoi incombenti.

2. La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- è posta a acrico del comune, che rifonderà fr. 2'500.-

alla ricorrente a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico,

entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster