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Decisione

52.2007.180

Rinnovo di un permesso di dimora

2 luglio 2007Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi __________ si erano nuovamente separati nel marzo del 2007 in quanto la moglie si era trasferita a S__________ per vivere insieme al suo nuovo compagno R__________.

Ne ha quindi dedotto che erano dati gli estremi per non rinnovare all'interessato

il suo permesso di dimora, in virtù dei motivi addotti dal dipartimento.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo

del permesso di dimora. In via preliminare domanda pure che al suo gravame sia

conferito effetto sospensivo.

Riassunti i fatti, egli ammette di non vivere più con la moglie, che ha

allacciato una relazione extra-coniugale con un altro uomo. Contesta però di

avere adottato un comportamento abusivo. Sostiene infatti che, pur essendo in

crisi, il suo matrimonio sarebbe tutt'ora intatto e vissuto. Rileva di essere

in Svizzera da diversi anni, di essersi ben integrato, di avere sempre svolto

un'attività lavorativa, di non essere mai stato a carico dell'assistenza e di

non avere mai turbato l'ordine pubblico. Invoca inoltre la tutela della vita

privata e familiare, garantita dall'art. 8 CEDU.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato, che il dipartimento con

argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In

materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime possono essere impugnate

con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale non è, di

principio, ammissibile contro le decisioni concernenti i permessi di dimora o

di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di simili permessi si

fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato

internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS 173.110, in vigore dal 1° gennaio

2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase

LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e

alla proroga di un permesso di dimora: ai fini dell'applicazione della suddetta

norma è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale

giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).

In concreto, il ricorrente risulta sempre sposato con la cittadina elvetica T__________,

per cui egli ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di

dimora.

Pertanto, potendo la decisione impugnata

essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso in materia di

diritto pubblico, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a

statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data.

1.4. Ne consegue che il gravame in oggetto,

tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata

a ricorrere (art. 43 PAmm), è in linea di principio ricevibile in ordine e può

essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2.L'art. 7 LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino

svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora (cpv. 1

prima frase) e che questo diritto non sussiste se il matrimonio è stato

contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli

stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo (cpv. 2).

Per costante giurisprudenza vi è abuso di diritto laddove un determinato

istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto

non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art.

7 LDDS, ciò è il caso quando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si

richiama ad un matrimonio che sussiste unicamente a livello formale al solo

fine di ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un

simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in

questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.).

Nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore

ha volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di

un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza

di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.). È per contro

necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non

siano più intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal

vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127

Considerandi

II 49, consid. 5a e rif.).

3.

Come

accennato in narrativa, nel caso di specie il ricorrente

è entrato in Svizzera il 12 gennaio 2002 per poi sposarsi il 2 maggio successivo con una

cittadina elvetica e vivere con la stessa dapprima a P__________ ed in seguito

a P__________, presso una loro conoscente. Il 5 aprile 2006 egli ha chiesto il

rinnovo del suo permesso di dimora, indicando che dal 15 gennaio precedente

viveva separato dalla moglie, la quale si era trasferita in un'altra abitazione

a L__________. Il 30 settembre 2006 i coniugi __________ sono quindi tornati a

vivere insieme nell'appartamento di P__________. In sede d'istruttoria il

Consiglio di Stato ha potuto accertare che ad inizio marzo 2007 T__________ aveva

nuovamente lasciato l'abitazione coniugale e si era trasferita a S__________

per vivere insieme al suo nuovo compagno R__________. Interrogata il 28 marzo

2007.

dalla Polizia cantonale quest'ultima, oltre che a confermare tale

circostanza, ha dichiarato:

"Devo ammettere che dopo il periodo di riflessione, sono ritornata a

vivere insieme al marito, ma la convivenza non ha dato i suoi risultati

sperati. A questo punto posso confermare che da parte mia il matrimonio è

giunto al termine e non vi è più alcuna speranza di una eventuale

riconciliazione, malgrado che mio marito desiderava che fosse il

contrario".

Chiamato ad esprimersi in proposito, il 20 aprile 2007 il ricorrente ha sostanzialmente

ammesso la situazione di grave crisi in cui si trova attualmente il suo matrimonio,

affermando di comunque sperare ancora in una riconciliazione.

Ora, tenuto conto di tutte le circostanze

del caso, e in particolare del fatto che, ad eccezione di una parentesi di sei

mesi tra la fine d'agosto del 2006 e inizio marzo 2007, la separazione dei coniugi

__________ dura ormai da un anno e mezzo e che da alcuni mesi la moglie si è

trasferita a S__________ per vivere insieme al suo nuovo compagno, vi sono

sufficienti elementi per ritenere che perlomeno da qualche tempo essi hanno

ormai organizzato in maniera autonoma le loro rispettive vite e che pertanto la

loro relazione coniugale esiste soltanto sulla carta.

Il fatto che la disunione sarebbe imputabile

alla moglie, che a causa del suo carattere estroverso e impulsivo sarebbe

portata ad annoiarsi velocemente di tutto quello che fa, ivi compreso del suo

matrimonio (cfr. verbale d'interrogatorio 28 aprile 2007 di T__________, pag.

1) è ininfluente ai fini della presente decisione, i motivi che conducono alla

separazione non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001,2A.178/2001, in re I.

consid. 3a).

Non porta a diversa conclusione il fatto che

non sarebbe pendente una procedura di separazione legale o di divorzio tra i coniugi.

Giova infatti ricordare che le autorità amministrative responsabili dell'applicazione

delle norme in materia di diritto degli stranieri sono sostanzialmente tenute a

valutare le relazioni tra coniuge svizzero e coniuge straniero senza essere

vincolati dalla situazione esistente dal profilo del diritto del divorzio e

soprattutto in maniera indipendente dal giudice civile (DTF 128 II 145 consid.

2.2

STF del 25 ottobre 2002 nella causa 2A.245/2002 consid. 4.1.2). In questo

senso, l'esistenza o meno di una procedura di separazione o di divorzio

pendente è ininfluente per il presente giudizio.

Anche la necessità di conservare il permesso per poter, se del caso,

partecipare in futuro alle udienze in Pretura qualora dovesse venir avviata una

procedura di divorzio non può essere presa in considerazione in questa sede:

nulla gli impedirà infatti di farsi rappresentare o di chiedere un nulla osta

per tale motivo

Il ricorrente afferma poi di intrattenere ancora

buoni rapporti con la moglie e di non poter escludere una

ripresa della comunione domestica con quest'ultima, la quale, a suo dire, vivrebbe

un periodo di grande incertezza riguardo al suo avvenire. Egli non può però pretendere

che l'autorità sospenda la propria decisione, facendola dipendere dalla volontà

dei coniugi di ricomporre la comunione coniugale in un futuro non ancora ben

definito. Tanto più che, nella misura in cui T__________ ha allacciato una relazione

sentimentale con un altro uomo e che, secondo quanto da lei riferito alla

polizia il 28 aprile 2007, ella considera ormai definitivamente concluso il suo

matrimonio con l'insorgente, le possibilità di riconciliazione appaiono

alquanto remote.

3.2

In siffatte circostanze, risulta pertanto in modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente

nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo, al

fine di continuare a beneficiare del permesso di dimora ottenuto per vivere con

la moglie.

Ne consegue che è venuto meno il fine del

soggiorno di RI 1 in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva

giustificato il rilascio di un permesso di dimora. Come correttamente rilevato

dal Governo, la posizione del ricorrente non merita tutela sul piano giuridico.

4.

RI 1

risiede stabilmente nel nostro Paese dal maggio del 2002, ritenuto comunque che

dal 1° settembre 2006 il suo soggiorno è tollerato in attesa di una decisione definitiva

in merito al suo permesso. Nel complesso la sua permanenza in Svizzera va

quindi considerata di breve durata. Egli possiede i suoi legami familiari, sociali

e culturali in Perù, dove è nato, è cresciuto, risiedeva e lavorava come

commesso nel negozio di famiglia prima di giungere in Svizzera nel 2002 all'età

di 31 anni. Inoltre in questo Paese vivono tutt'ora i suoi più stretti

familiari, segnatamente i suoi genitori. Per questi motivi, il suo rientro in

patria non gli pone alcun problema insormontabile di riadattamento.

Il semplice fatto che egli si senta ben integrato nel nostro Cantone non

permette di pervenire a delle conclusioni a lui più favorevoli. Inoltre il

ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora al fine di vivere con la moglie T__________

e non per altri motivi. Il fatto che egli sia stato autorizzato a svolgere un'attività

lucrativa in Svizzera, è quindi soltanto una conseguenza dell'unione coniugale

e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è nel

presente ambito determinante.

La misura litigiosa non risulta pertanto

lesiva del principio della proporzionalità.

Infine, l'insorgente non può nemmeno

prevalersi di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al

fine di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in base a questo

disposto, non essendovi più alcuna vita familiare con il proprio coniuge.

5.

In

siffatte circostanze, a ragione la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha

deciso di non rinnovare a RI 1 il permesso di dimora per aver invocato in

maniera manifestamente abusiva il suo matrimonio esistente da tempo solo sulla

carta.

Stando così le cose, il

ricorso, va respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospen- sivo diviene priva di oggetto.

Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 5, 6, 7 LDDS; 83 lett. c n. 2 LTF;

10 lett. a LALPS; 3, 18, 21, 28, 43, 46, 47, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2.La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.- sono a carico del ricorrente.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82. e segg. LTF). Qualora non sia proponibile il

ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 e

segg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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