52.2007.181
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6 agosto 2007Italiano12 min
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Numero d'incarto:
52.2007.181
Data decisione, Autorità:
06.08.2007, TRAM
Titolo:
Licenza edilizia negata per la costruzione di un terrazzo destinato al servizio esterno di un esercizio pubblico. La terrazza di un esercizio pubblico non è una costruzione accessoria poiché destinata al lavoro. Limitazione delle immissioni foniche
COSTRUZIONE ACCESSORIA
ESERCIZI PUBBLICI
IMMISSIONI
INQUINAMENTO FONICO
TERRAZZA
art. 7 cpv. 7 LPAMB
art. 11 LPAMB
art. 15 LPAMB
art. 25 cpv. 1 LPAMB
art. 2 OIF
art. 7 cpv. 1 OIF
art. 36 cpv. 1 OIF
art. 40 cpv. 3 OIF
Incarto n.
52.2007.181
Lugano
6 agosto 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
statuendo sul ricorso 4 giugno 2007 di
RI 1, ,
patrocinata da: avv. PA 1 ,
contro
la decisione 15 maggio 2007 del Consiglio di Stato
(n. 2390) che annulla la licenza edilizia 17 gennaio 2007 rilasciata dal
municipio di __________ all'insorgente per costruire un terrazzo destinato al
servizio esterno del suo esercizio pubblico (part.119);
viste le risposte:
- 12 giugno 2007 del
Consiglio di Stato;
- 22 giugno 2007 del
municipio di __________;
- 3 luglio 2007 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. La
ricorrente RI 1 è titolare dell’omonima osteria, situata a pianterreno di uno
stabile (part. 119), che sorge nella zona residenziale R4 di __________, lungo
la strada cantonale che porta in valle di __________. Il 19 settembre 2006 la
ricorrente ha chiesto al municipio il permesso di costruire a ridosso dello
stabile un terrazzo da destinare al servizio esterno dell'esercizio pubblico ed
un manufatto, definito come portico, da utilizzare per scopi imprecisati.
Il terrazzo risulterebbe costituito da un
terrapieno, alto m 2.80 e lungo 6.50, che verrebbe formato nella fascia di terreno,
larga circa m 5.50, delimitata a nord dalla strada, ad ovest dal confine verso
il fondo della resistente (part. 118) ed a sud dal cosiddetto portico, alto e
largo altrettanto, lungo m 8.70, che verrebbe realizzato sul prolungamento del
terrapieno.
strada m 5.50
terrazzo
(terrapieno)
m 6.50
(portico) m 2.80
part. 118 part. 119
Alla domanda si è opposta __________,
contestando l’intervento dal profilo delle distanze, degli indici e delle immissioni.
Il Dipartimento del territorio ha espresso
preavviso favorevole alla condizione di limitare a 50 il numero di avventori,
di cessare il servizio esterno alle 2300 e di escludere intrattenimenti
musicali.
Il 17 gennaio 2007 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta,
respingendo l’opposizione della vicina.
B. Con giudizio
15 maggio 2007 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta licenza,
accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dall’opponente.
Il Governo ha anzitutto escluso che la
terrazza fosse una costruzione accessoria. Ha quindi ritenuto che non potesse
sorgere a confine. Respinte le censure relative all’indice d’occupazione,
l’Esecutivo cantonale ha in seguito rilevato che il municipio non aveva
esaminato la domanda dal profilo del fabbisogno di posteggi. Insufficiente
sarebbe infine anche l’avviso del Dipartimento del territorio, che non avrebbe tenuto
conto dell’art. 15 LPAmb. Norma, che disciplina la limitazione preventiva delle
immissioni degli stabilimenti come quello in esame.
C. Contro il
predetto giudizio, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando il ripristino della
licenza rilasciatale dal municipio.
Secondo l’insorgente, la terrazza sarebbe
una costruzione accessoria, in quanto destinata al solo servizio esterno dell’eser-cizio
pubblico, che svolge la sua attività principale all’interno dello stabile.
Erronee, prosegue, sarebbero pure le deduzioni riferite al fabbisogno di
posteggi, poiché la terrazza non incrementerebbe il numero degli avventori.
Anche le critiche riguardanti gli aspetti ambientali, conclude, sarebbero
ingiustificate. Le immissioni foniche sarebbero state correttamente valutate.
Le misure imposte al fine di contenerle (cessazione del servizio esterno alle
2300, divieto di intrattenimenti musicali) sarebbero sufficienti.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene
l'opponente, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che
saranno discussi qui appresso.
Il municipio condivide invece l'impugnativa,
chiedendo il ripristino della licenza annullata.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva dell'insorgente, beneficiaria della licenza annullata, è
certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti. La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione
emerge chiaramente dai piani e dalle fotografie allegate alla domanda di
costruzione. Le prove chieste dalle parti non appaiono dunque atte a procurare
a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio
(art. 18 PAmm).
Considerandi
2.
Costruzione
accessoria
2.1
Riservato il caso in cui i proprietari
si accordano per costruire in contiguità, gli edifici devono, di regola,
rispettare una distanza minima dal confine. Parametro, questo, che serve a suddividere
la distanza tra edifici tra proprietari di fondi contermini.
A questa regola fanno eccezione le
costruzioni accessorie, che la maggior parte degli ordinamenti edilizi permette
di edificare a confine o a m 1.50 dal confine.
Per beneficiare di questa agevolazione, le
costruzioni accessorie devono di solito rispondere a due requisiti, concernenti
le dimensioni e la destinazione; esse non devono in particolare superare
l'altezza di 3 m e non devono servire all'abitazione o al lavoro.
Devono dunque essere prive di una
destinazione autonoma e porsi in un rapporto di subordinazione funzionale
rispetto alla costruzione principale (RDAT 1986 n. 39, 1985 n. 61, 1978, n. 52;
Adelio Scolari, Commentario, II ed., ad art. 11 LE n. 849 seg.).
2.2
Secondo l’art. 19 NAPR di __________,
per costruzioni accessorie si intendono tutte quelle che non sono destinate
all'abitazione o al lavoro, ma sono al servizio di una casa d'abitazione e non
abbiano una funzione industriale, artigianale o commerciale. L'altezza non deve
superare i 3.00 m. Se soddisfano queste condizioni, riferite l'una all'ingombro
e l'altra alla presenza di persone o di attività lavorative, tali opere possono
sorgere a confine (senza aperture) o a m 1.50 dal confine.
2.3
In concreto, il terrapieno e l'attiguo
portico formano un unico manufatto. Vanno dunque trattati come un'unica
costruzione. Per le sue caratteristiche e per l'ingombro che rappresenta,
maggiore di quello di un muro di cinta (m 2.50), anche il terrapieno, contenuto
dallo stabile al quale è addossato e da due muri di cemento armato, va
equiparato ad un edificio. Nemmeno l'insorgente contesta questa deduzione.
Sia il terrazzo, sia il portico sono alti m
2.80
dal terreno sistemato. Il manufatto rientra dunque nel limite di altezza
fissato dall'art. 15 NAPR. Dal profilo della condizione riferita all'ingombro
può essere qualificato come costruzione accessoria.
Dal profilo della destinazione d'uso, il
terrazzo costituito dal terrapieno verrebbe adibito al servizio esterno
dell'osteria. Ha dunque una funzione commerciale. Servendo all'esercizio di
un'attività lavorativa, non può essere considerato una costruzione accessoria,
poiché non adempie il secondo requisito posto dall'art. 15 NAPR ai fini del
riconoscimento di tale qualifica. Invano sottolinea l'insorgente la
complementarietà della funzione esplicata dal terrazzo, rispetto a quella
principale svolta all'interno dell'esercizio pubblico. La funzione del terrazzo
rimane comunque commerciale. Il fatto che venga esercitata soltanto durante la
bella stagione non permette di prescindere dai requisiti posti dalla
disposizione di PR, che non si limita ad esigere che la costruzione non sia
destinata al lavoro, ma richiede anche che non abbia una funzione industriale,
artigianale o commerciale. Presupposto, quest'ultimo, che risulta palesemente
insoddisfatto.
Per quanto riguarda il portico va invece
rilevato che la domanda di costruzione non fornisce alcuna indicazione in
merito alla prevista utilizzazione. La ricorrente non ne ha specificato la
destinazione né in prima istanza, né in questa sede. In mancanza di qualsiasi
indicazione riguardante l'uso previsto, nemmeno quest'opera può dunque essere
posta al beneficio della facilitazione prevista dall'art. 15 NAPR per le costruzioni
accessorie.
Nella misura in cui annulla la licenza in
oggetto per violazione della distanza minima da confine (m 5.50) prescritta
dall'art. 55 NAPR per la zona residenziale R4, il giudizio censurato resiste
dunque alle critiche dell'insorgente.
3.
Protezione
fonica
3.1
Secondo l'art. 11 LPAmb, gli
inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono
limitate da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni; cpv. 1).
Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito
della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal
progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche
(cpv. 2). Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile
che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano
dannosi o molesti (cpv. 3).
La costruzione
di impianti fissi nuovi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi
prodotte non superano, da sole, i valori di pianificazione (VP) nelle
vicinanze; l'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva
del rumore (art. 25 cpv. 1 LPAmb). Le emissioni foniche degli impianti fissi di
nuova costruzione, precisa l'art. 7 cpv. 1 OIF, devono essere limitate secondo
le disposizioni dell'autorità esecutiva, nella maggior misura possibile dal
punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo
economico (lett. a), rispettivamente, in modo che le immissioni foniche
prodotte da detti impianti non superino i VP (lett. b).
In caso di modifica di impianti esistenti fa
stato l’art. 8 OIF, giusta il quale se l'impianto era già esistente al momento
dell’entrata in vigore della presente ordinanza viene modificato, le emissioni
foniche delle parti d’impianto nuove o modificate devono essere limitate
secondo le disposizioni dell’autorità esecutiva nella maggior misura possibile
dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo
economico (cpv. 1). L'assoggettamento ai VLI è imposto soltanto in caso di modifiche
sostanziali (cpv. 2). Tali sono considerate le trasformazioni, gli
ingrandimenti e i cambiamenti dell’esercizio causati dal titolare dell’impianto
se c’è da aspettarsi che l’impianto stesso o la maggiore sollecitazione degli
impianti per il traffico esistenti provochi immissioni foniche percettibilmente
più elevate (cpv. 3).
3.2
L'autorità esecutiva determina o fa determinare le immissioni foniche se ha
motivo di ritenere che i valori limite d'esposizione al rumore di detti
impianti siano o potrebbero essere superati (art. 36 cpv. 1 OIF). I valori
limite d'esposizione al rumore, in particolare, i VP ed i valori limite
d'immissione (VLI), sono fissati dagli allegati all'OIF a secondo del tipo
d'impianto ed in funzione del grado di sensibilità (GS) assegnato alle singole
zone di utilizzazione.
In mancanza di
valori limite d'esposizione al rumore, l'autorità esecutiva valuta le immissioni
foniche in base all'art. 15 LPAmb (art. 40 cpv. 3 OIF). In base a tale norma, i
VLI per il rumore e le vibrazioni sono stabiliti in modo che, secondo la
scienza o l'esperienza, le immissioni inferiori a tali valori non molestino
considerevolmente la popolazione.
Gli esercizi
pubblici sono impianti fissi ai sensi degli art. 7 cpv. 7 LPAmb e 2 cpv. 1 OIF.
Essi soggiacciono pertanto alla limitazione preventiva delle emissioni sancita
dall'art. 11 OIF. Considerate le particolari caratteristiche del rumore che
producono, a questi impianti non si applicano i valori limite d'esposizione al
rumore dell'industria e delle arti e mestieri fissati dall'allegato 6 all'OIF.
Conformemente all'art. 40 cpv. 3 OIF, le immissioni foniche prodotte da questi
stabilimenti vanno quindi valutate in base all'art. 15 LPAmb, tenendo conto
degli art. 19 e 23 della stessa legge (RDAT II-2002, n. 38; STA 5.7.2005 n.
52.2005.18
in re B.).
3.3
Contrariamente a quanto assume il
Consiglio di Stato, nel caso in esame il Dipartimento del territorio non ha
affatto omesso di valutare le immissioni foniche prodotte dalla terrazza dell'esercizio
pubblico. Ponendo mente alle ridotte dimensioni dell'osteria __________, in
particolare a quelle della terrazza esterna in contestazione (35 mq), alle
caratteristiche della zona (residenziale e commerciale), nonché al grado di
sensibilità ad essa assegnato (GS II), l'autorità cantonale ha ritenuto che la
limitazione del numero degli avventori (50), posta dall'Ufficio dei permessi,
l'obbligo di cessare il servizio esterno alle 2300 ed il divieto di intrattenimenti
musicali sulla terrazza fossero sufficienti a contenere le immissioni entro
limiti atti a scongiurare che l'attività svolta dall'esercizio pubblico sulla
terrazza arrechi disturbi di rilievo al vicinato.
La valutazione procede da un apprezzamento
prudente e ragionato della situazione dei luoghi e delle ripercussioni
ambientali che potrebbero derivare dalle attività svolte dall'esercizio pubblico
sulla terrazza in contestazione. Essa appare fondata su considerazioni
oggettive e pertinenti. In quanto sostenibile, merita dunque di essere
sostanzialmente condivisa.
L'accoglimento delle censure sollevate
dall'insorgente con riferimento all'applicazione della legislazione ambientale
non permette tuttavia di annullare il giudizio impugnato, che rimane comunque
fondato nella misura in cui nega al terrazzo la qualifica di costruzione
accessoria.
4.
Sulla
scorta della considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto senza
che occorra esaminare se la licenza fosse anche conforme alle disposizioni sui
posteggi.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico dell'insorgente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 15, 55 NAPR di __________; 11,
15 LPAmb;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 1'500.-
alla resistente a titolo di ripetibili.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla
sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
,
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,
, ,
,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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