Lexipedia

Decisione

52.2007.181

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 agosto 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. La

ricorrente RI 1 è titolare dell’omonima osteria, situata a pianterreno di uno

stabile (part. 119), che sorge nella zona residenziale R4 di __________, lungo

la strada cantonale che porta in valle di __________. Il 19 settembre 2006 la

ricorrente ha chiesto al municipio il permesso di costruire a ridosso dello

stabile un terrazzo da destinare al servizio esterno dell'esercizio pubblico ed

un manufatto, definito come portico, da utilizzare per scopi imprecisati.

Il terrazzo risulterebbe costituito da un

terrapieno, alto m 2.80 e lungo 6.50, che verrebbe formato nella fascia di terreno,

larga circa m 5.50, delimitata a nord dalla strada, ad ovest dal confine verso

il fondo della resistente (part. 118) ed a sud dal cosiddetto portico, alto e

largo altrettanto, lungo m 8.70, che verrebbe realizzato sul prolungamento del

terrapieno.

strada m 5.50

terrazzo

(terrapieno)

m 6.50

(portico) m 2.80

part. 118 part. 119

Alla domanda si è opposta __________,

contestando l’intervento dal profilo delle distanze, degli indici e delle immissioni.

Il Dipartimento del territorio ha espresso

preavviso favorevole alla condizione di limitare a 50 il numero di avventori,

di cessare il servizio esterno alle 2300 e di escludere intrattenimenti

musicali.

Il 17 gennaio 2007 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta,

respingendo l’opposizione della vicina.

B. Con giudizio

15 maggio 2007 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta licenza,

accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dall’opponente.

Il Governo ha anzitutto escluso che la

terrazza fosse una costruzione accessoria. Ha quindi ritenuto che non potesse

sorgere a confine. Respinte le censure relative all’indice d’occupazione,

l’Esecutivo cantonale ha in seguito rilevato che il municipio non aveva

esaminato la domanda dal profilo del fabbisogno di posteggi. Insufficiente

sarebbe infine anche l’avviso del Dipartimento del territorio, che non avrebbe tenuto

conto dell’art. 15 LPAmb. Norma, che disciplina la limitazione preventiva delle

immissioni degli stabilimenti come quello in esame.

C. Contro il

predetto giudizio, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando il ripristino della

licenza rilasciatale dal municipio.

Secondo l’insorgente, la terrazza sarebbe

una costruzione accessoria, in quanto destinata al solo servizio esterno dell’eser-cizio

pubblico, che svolge la sua attività principale all’interno dello stabile.

Erronee, prosegue, sarebbero pure le deduzioni riferite al fabbisogno di

posteggi, poiché la terrazza non incrementerebbe il numero degli avventori.

Anche le critiche riguardanti gli aspetti ambientali, conclude, sarebbero

ingiustificate. Le immissioni foniche sarebbero state correttamente valutate.

Le misure imposte al fine di contenerle (cessazione del servizio esterno alle

2300, divieto di intrattenimenti musicali) sarebbero sufficienti.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione perviene

l'opponente, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che

saranno discussi qui appresso.

Il municipio condivide invece l'impugnativa,

chiedendo il ripristino della licenza annullata.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La

legittimazione attiva dell'insorgente, beneficiaria della licenza annullata, è

certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti. La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione

emerge chiaramente dai piani e dalle fotografie allegate alla domanda di

costruzione. Le prove chieste dalle parti non appaiono dunque atte a procurare

a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio

(art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

Costruzione

accessoria

2.1

Riservato il caso in cui i proprietari

si accordano per costruire in contiguità, gli edifici devono, di regola,

rispettare una distanza minima dal confine. Parametro, questo, che serve a suddividere

la distanza tra edifici tra proprietari di fondi contermini.

A questa regola fanno eccezione le

costruzioni accessorie, che la maggior parte degli ordinamenti edilizi permette

di edificare a confine o a m 1.50 dal confine.

Per beneficiare di questa agevolazione, le

costruzioni accessorie devono di solito rispondere a due requisiti, concernenti

le dimensioni e la destinazione; esse non devono in particolare superare

l'altezza di 3 m e non devono servire all'abitazione o al lavoro.

Devono dunque essere prive di una

destinazione autonoma e porsi in un rapporto di subordinazione funzionale

rispetto alla costruzione principale (RDAT 1986 n. 39, 1985 n. 61, 1978, n. 52;

Adelio Scolari, Commentario, II ed., ad art. 11 LE n. 849 seg.).

2.2

Secondo l’art. 19 NAPR di __________,

per costruzioni accessorie si intendono tutte quelle che non sono destinate

all'abitazione o al lavoro, ma sono al servizio di una casa d'abitazione e non

abbiano una funzione industriale, artigianale o commerciale. L'altezza non deve

superare i 3.00 m. Se soddisfano queste condizioni, riferite l'una all'ingombro

e l'altra alla presenza di persone o di attività lavorative, tali opere possono

sorgere a confine (senza aperture) o a m 1.50 dal confine.

2.3

In concreto, il terrapieno e l'attiguo

portico formano un unico manufatto. Vanno dunque trattati come un'unica

costruzione. Per le sue caratteristiche e per l'ingombro che rappresenta,

maggiore di quello di un muro di cinta (m 2.50), anche il terrapieno, contenuto

dallo stabile al quale è addossato e da due muri di cemento armato, va

equiparato ad un edificio. Nemmeno l'insorgente contesta questa deduzione.

Sia il terrazzo, sia il portico sono alti m

2.80

dal terreno sistemato. Il manufatto rientra dunque nel limite di altezza

fissato dall'art. 15 NAPR. Dal profilo della condizione riferita all'ingombro

può essere qualificato come costruzione accessoria.

Dal profilo della destinazione d'uso, il

terrazzo costituito dal terrapieno verrebbe adibito al servizio esterno

dell'osteria. Ha dunque una funzione commerciale. Servendo all'esercizio di

un'attività lavorativa, non può essere considerato una costruzione accessoria,

poiché non adempie il secondo requisito posto dall'art. 15 NAPR ai fini del

riconoscimento di tale qualifica. Invano sottolinea l'insorgente la

complementarietà della funzione esplicata dal terrazzo, rispetto a quella

principale svolta all'interno dell'esercizio pubblico. La funzione del terrazzo

rimane comunque commerciale. Il fatto che venga esercitata soltanto durante la

bella stagione non permette di prescindere dai requisiti posti dalla

disposizione di PR, che non si limita ad esigere che la costruzione non sia

destinata al lavoro, ma richiede anche che non abbia una funzione industriale,

artigianale o commerciale. Presupposto, quest'ultimo, che risulta palesemente

insoddisfatto.

Per quanto riguarda il portico va invece

rilevato che la domanda di costruzione non fornisce alcuna indicazione in

merito alla prevista utilizzazione. La ricorrente non ne ha specificato la

destinazione né in prima istanza, né in questa sede. In mancanza di qualsiasi

indicazione riguardante l'uso previsto, nemmeno quest'opera può dunque essere

posta al beneficio della facilitazione prevista dall'art. 15 NAPR per le costruzioni

accessorie.

Nella misura in cui annulla la licenza in

oggetto per violazione della distanza minima da confine (m 5.50) prescritta

dall'art. 55 NAPR per la zona residenziale R4, il giudizio censurato resiste

dunque alle critiche dell'insorgente.

3.

Protezione

fonica

3.1

Secondo l'art. 11 LPAmb, gli

inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono

limitate da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni; cpv. 1).

Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito

della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal

progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche

(cpv. 2). Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile

che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano

dannosi o molesti (cpv. 3).

La costruzione

di impianti fissi nuovi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi

prodotte non superano, da sole, i valori di pianificazione (VP) nelle

vicinanze; l'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva

del rumore (art. 25 cpv. 1 LPAmb). Le emissioni foniche degli impianti fissi di

nuova costruzione, precisa l'art. 7 cpv. 1 OIF, devono essere limitate secondo

le disposizioni dell'autorità esecutiva, nella maggior misura possibile dal

punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo

economico (lett. a), rispettivamente, in modo che le immissioni foniche

prodotte da detti impianti non superino i VP (lett. b).

In caso di modifica di impianti esistenti fa

stato l’art. 8 OIF, giusta il quale se l'impianto era già esistente al momento

dell’entrata in vigore della presente ordinanza viene modificato, le emissioni

foniche delle parti d’impianto nuove o modificate devono essere limitate

secondo le disposizioni dell’autorità esecutiva nella maggior misura possibile

dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo

economico (cpv. 1). L'assoggettamento ai VLI è imposto soltanto in caso di modifiche

sostanziali (cpv. 2). Tali sono considerate le trasformazioni, gli

ingrandimenti e i cambiamenti dell’esercizio causati dal titolare dell’impianto

se c’è da aspettarsi che l’impianto stesso o la maggiore sollecitazione degli

impianti per il traffico esistenti provochi immissioni foniche percettibilmente

più elevate (cpv. 3).

3.2

L'autorità esecutiva determina o fa determinare le immissioni foniche se ha

motivo di ritenere che i valori limite d'esposizione al rumore di detti

impianti siano o potrebbero essere superati (art. 36 cpv. 1 OIF). I valori

limite d'esposizione al rumore, in particolare, i VP ed i valori limite

d'immissione (VLI), sono fissati dagli allegati all'OIF a secondo del tipo

d'impianto ed in funzione del grado di sensibilità (GS) assegnato alle singole

zone di utilizzazione.

In mancanza di

valori limite d'esposizione al rumore, l'autorità esecutiva valuta le immissioni

foniche in base all'art. 15 LPAmb (art. 40 cpv. 3 OIF). In base a tale norma, i

VLI per il rumore e le vibrazioni sono stabiliti in modo che, secondo la

scienza o l'esperienza, le immissioni inferiori a tali valori non molestino

considerevolmente la popolazione.

Gli esercizi

pubblici sono impianti fissi ai sensi degli art. 7 cpv. 7 LPAmb e 2 cpv. 1 OIF.

Essi soggiacciono pertanto alla limitazione preventiva delle emissioni sancita

dall'art. 11 OIF. Considerate le particolari caratteristiche del rumore che

producono, a questi impianti non si applicano i valori limite d'esposizione al

rumore dell'industria e delle arti e mestieri fissati dall'allegato 6 all'OIF.

Conformemente all'art. 40 cpv. 3 OIF, le immissioni foniche prodotte da questi

stabilimenti vanno quindi valutate in base all'art. 15 LPAmb, tenendo conto

degli art. 19 e 23 della stessa legge (RDAT II-2002, n. 38; STA 5.7.2005 n.

52.2005.18

in re B.).

3.3

Contrariamente a quanto assume il

Consiglio di Stato, nel caso in esame il Dipartimento del territorio non ha

affatto omesso di valutare le immissioni foniche prodotte dalla terrazza dell'esercizio

pubblico. Ponendo mente alle ridotte dimensioni dell'osteria __________, in

particolare a quelle della terrazza esterna in contestazione (35 mq), alle

caratteristiche della zona (residenziale e commerciale), nonché al grado di

sensibilità ad essa assegnato (GS II), l'autorità cantonale ha ritenuto che la

limitazione del numero degli avventori (50), posta dall'Ufficio dei permessi,

l'obbligo di cessare il servizio esterno alle 2300 ed il divieto di intrattenimenti

musicali sulla terrazza fossero sufficienti a contenere le immissioni entro

limiti atti a scongiurare che l'attività svolta dall'esercizio pubblico sulla

terrazza arrechi disturbi di rilievo al vicinato.

La valutazione procede da un apprezzamento

prudente e ragionato della situazione dei luoghi e delle ripercussioni

ambientali che potrebbero derivare dalle attività svolte dall'esercizio pubblico

sulla terrazza in contestazione. Essa appare fondata su considerazioni

oggettive e pertinenti. In quanto sostenibile, merita dunque di essere

sostanzialmente condivisa.

L'accoglimento delle censure sollevate

dall'insorgente con riferimento all'applicazione della legislazione ambientale

non permette tuttavia di annullare il giudizio impugnato, che rimane comunque

fondato nella misura in cui nega al terrazzo la qualifica di costruzione

accessoria.

4.

Sulla

scorta della considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto senza

che occorra esaminare se la licenza fosse anche conforme alle disposizioni sui

posteggi.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono

poste a carico dell'insorgente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 15, 55 NAPR di __________; 11,

15 LPAmb;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 1'500.-

alla resistente a titolo di ripetibili.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

,

,

,

,

,

, ,

,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster