52.2007.182
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3 settembre 2007Italiano11 min
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Numero d'incarto:
52.2007.182
Data decisione, Autorità:
03.09.2007, TRAM
Titolo:
Licenza edilizia per la trasformazione di uno snack-bar in un locale notturno da integrare nell'attigua discoteca; cambiamento di destinazione fuori zona. Permesso negato perché la trasformazione determina nuove rilevanti ripercussioni su territorio e ambiente
CAMBIAMENTO DI DESTINAZIONE
ESERCIZI PUBBLICI
FUORI ZONA
TRASFORMAZIONE
art. 22 cpv. 2 LPT
art. 24 LPT
art. 24a LPT
art. 37a LPT
art. 43 cpv. 1 OPT
Incarto n.
52.2007.182
Lugano
3 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 giugno 2007 di
RI 1, ,
patrocinato da: PA 1, ,
contro
la decisione 15 maggio 2007 del Consiglio di Stato
(n. 2408), che conferma la decisione 23 gennaio 2007 con cui il CO 1 ha
negato la licenza edilizia per trasformare lo __________ in un locale notturno
da integrare nell’attigua __________ (part. 927);
viste le risposte:
- 12 giugno 2007 del
Consiglio di Stato;
- 13 giugno 2007 di CO 3;
- 14 giugno 2007 del CO 1;
- 18 giugno 2007 di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il
ricorrente RI 1 è proprietario della discoteca __________ e dello __________,
situati in due distinti locali contigui, a pianterreno di uno stabile d’appartamenti
(part. 927), che sorge a __________, in località __________, fuori della zona
edificabile.
Il 17 luglio 2006 il ricorrente ha chiesto
al municipio il permesso di cambiare la destinazione dello snack-bar per
integrarlo nell’at-tigua discoteca, abbattendo il muro che divide i locali, in
modo da aumentare la capienza del locale notturno da 65 a 150 avventori. Alla
domanda, corredata da una perizia fonica, si sono opposti numerosi vicini (CO 2)
e CO 3, proprietaria di un appartamento dello stabile in cui è situata la
discoteca, che paventavano un aumento del disturbo della quiete notturna derivante
al vicinato dall’attività dell'esercizio pubblico.
Al rilascio del permesso si è anche opposto
il Dipartimento del territorio, che ha ritenuto insoddisfatte le condizioni
poste dagli art. 24a e 37a LPT per il rilascio di un permesso
eccezionale.
Adeguandosi al preavviso dell’autorità
cantonale, con decisione 23 gennaio 2007 il municipio ha negato la licenza
richiesta.
B. Con
giudizio 15 maggio 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l’impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1.
Dopo aver ritenuto che la trasformazione
integrasse gli estremi di un cambiamento di destinazione, con succinta
motivazione il Governo ha in sostanza condiviso le tesi del dipartimento.
C. Contro il predetto
giudizio, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando il rilascio della
licenza rifiutata.
L’insorgente obietta in sostanza che il 31
maggio 1994 il municipio gli aveva rilasciato una licenza edilizia per ampliare
il pianterreno dello stabile, aggiungendo un locale discoteca e dei servizi
igienici. Lo snack-bar sarebbe stato realizzato l’anno seguente senza inoltrare
alcuna domanda di costruzione, sulla base di una semplice decisione
dell’ufficio dei permessi, che autorizzava la suddivisione della patente di
locale notturno in due patenti: una per la discoteca ed una per lo snack-bar.
Con la trasformazione verrebbe dunque ripristinata una destinazione già autorizzata.
Le sbrigative considerazioni sviluppate dal Consiglio di Stato in relazione
all’art. 37a LPT non terrebbero conto delle risultanze della perizia
fonica prodotta con la domanda di costruzione.
D. All’accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Ad
identica conclusione pervengono il municipio ed i vicini opponenti, che pongono
l’accento sul disturbo che già oggi la discoteca arreca alla quiete notturna.
E. Nell'interesse
del procedimento, il tribunale ha acquisito agli atti le licenze sinora rilasciate
all'insorgente per gli esercizi pubblici in oggetto. Nessuna delle parti ha presentato
osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La
legittimazione attiva dell’insorgente, istante in licenza, è certa (art. 43
PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. L’impugnativa può essere evasa sulla
base degli atti, integrati dalle licenze edilizie rilasciate in precedenza
all'insorgente per l'esercizio pubblico. Le altre prove che questi genericamente
sollecita non appaiono invero atte a procurare a questo tribunale la conoscenza
di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Considerandi
2.
2.1. Per
cambiamento di destinazione rilevante dal profilo del diritto pianificatorio si
intende generalmente una modifica delle condizioni di utilizzazione di un
edificio o di un impianto esistente atta a produrre ripercussioni diverse e
localmente percettibili sull'ordinamento delle utilizzazioni (STA 26 .6.96 n.
52.1996.116
in re C.; DFGP; Commento alla LPT, ad art. 22 n. 12; Adelio Scolari,
Commentario, II. ed., ad art. 1 LE n. 647 seg..; Erich Zimmerlin, Baurecht des
Kt. Aargau, § 150 N. 2 d; Christian Mäder, Das
Baubewilligungsverfahren, Zürcher Schriften zum Verfahrens-recht, n. 209 seg.).
Dottrina e giurisprudenza considerano rilevanti e
quindi atte ad implicare l'avvio di una procedura di rilascio del permesso di
costruzione, sia le modifiche dell'utilizzazione che comportano l'applicazione
di norme edilizie diverse da quelle applicabili all'uso preesistente, sia le
modifiche che determinano o sono atte a determinare un'intensificazione o
comunque un'alterazione apprezzabile delle ripercussioni ambientali (STA
28.2.92
in re comune di C., 27.3.92 in re B.F.; 3.1.94 in re comune di S.).
Sono inoltre da considerare come cambiamento di destinazione anche tutte le
modifiche delle condizioni di utilizzazione di un'opera edilizia che incidono
in misura non trascurabile sulla sua identità dal profilo qualitativo,
scostandosi dagli scopi per i quali è stata autorizzata e realizzata.
2.2
Pur avendo inoltrato una domanda di
costruzione volta a conseguire un permesso per cambiamento di destinazione, il
ricorrente mette in dubbio che l'unificazione dei due locali, utilizzati l’uno come
discoteca e l’altro come snack-bar, perfezioni effettivamente un cambiamento di
destinazione. A suo avviso, la licenza edilizia rilasciatagli il 31 maggio 1994
per ampliare il pianterreno con una nuova sala discoteca già autorizzerebbe
l'insediamento di un locale notturno in entrambi i locali. La tesi è contraddetta
dalle risultanze degli accertamenti esperiti da questo tribunale.
Dalle licenze acquisite agli atti risulta in
effetti, che il locale attualmente adibito a snack-bar è stato autorizzato come
negozio-bar con permessi del 13 dicembre 1977 (63 mq) e del 23 marzo 1989
(ampliamento di 36 mq). Con licenza 16 ottobre 1984 il municipio ha in seguito
autorizzato l'insorgente ad ampliare il bar, estendendolo al vano attualmente
destinato a discoteca, definito dai piani come "nuova sala bar". Il
bar, raddoppiato nelle sue dimensioni, è quindi rimasto tale per altri dieci anni.
L'attuale discoteca è invece stata
autorizzata soltanto con licenza del 31 maggio 19__________, sulla base di
piani che distinguevano chiaramente tra la "sala discoteca" e la
"sala bar". Questo locale, dal profilo della destinazione rilevante
per il diritto edilizio, è rimasto tale sino ad oggi. Il municipio non ha mai
concesso licenze edilizie per trasformarlo in locale notturno.
Se ne deve dedurre che l'integrazione dello
snack-bar __________ nella discoteca __________ perfeziona compiutamente gli
estremi di un cambiamento di destinazione. La trasformazione di un bar in un
locale notturno costituisce in effetti un cambiamento di destinazione, poiché
comporta un'importante modifica delle ripercussioni ambientali derivanti dal
prolungamento degli orari d'apertura (RDAT 1994 II n. 33).
3.3.1
Giusta l’art. 22 cpv. 2 LPT, l’autorizzazione a
costruire è rilasciata solo se, cumulativamente: (a) gli edifici o gli impianti
sono conformi alla funzione prevista per la zona d’utilizzazione e (b) il fondo
è urbanizzato.
In deroga al principio della conformità di
zona sancito dall'art. 22 cpv. 2 LPT, fuori della zone edificabili possono
essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di
destinazione di edifici o impianti soltanto se, cumulativamente: (a) la loro
destinazione esige un’ubicazione fuori della zona edificabile, e (b) non vi si
oppongono interessi preponderanti.
3.2
. Nel caso concreto è evidente che il
cambiamento di destinazione del bar non può essere autorizzato mediante
permesso ordinario (art. 22 cpv. 2 LPT). L'insorgente non pretende nemmeno che
siano dati i presupposti per conseguire un'autorizzazione eccezionale fondata
sull'art. 24 LPT. A giusta ragione, poiché il bar, non soltanto non è conforme
alla funzione della zona di utilizzazione, ma non è nemmeno una costruzione ad
ubicazione vincolata (art. 24 lett. a LPT)
4.
4.1.
Secondo l’art. 24a LPT, quando il cambiamento di destinazione di un
edificio o di un impianto fuori delle zone edificabili non necessita lavori di
trasformazione ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1 della legge,
l’autorizzazione è rilasciata se non ne deriva alcuna nuova
ripercussione sul territorio, sull’urbanizza-zione e sull’ambiente (lett. a), rispettivamente non contravviene ad alcun altro
atto normativo federale (lett. b).
4.2
In concreto, l'autorizzazione non può
essere concessa in base all'art. 24a LPT, anzitutto perché l'intervento
comporta l'abbattimento di pareti interne. In secondo luogo, perché la trasformazione
determina nuove ripercussioni sul territorio, sull’urba-nizzazione e
sull’ambiente. Il raddoppio della clientela richiama invero l'approntamento di
nuovi posteggi e determina un sensibile aumento delle immissioni, essenzialmente
foniche. Privo di rilievo è il fatto che secondo lo studio fonico allegato alla
domanda di costruzione tali immissioni sarebbero contenute nei limiti fissati
dall'OIF. L'insorgere di nuove ripercussioni sul territorio, sull'urbanizzazione
o sull'ambiente costituisce un impedimento al rilascio di un permesso fondato
su tale disposizione anche nel caso in cui le ripercussioni non superano i
limiti ammissibili.
5.
5.1.
L’art. 37a LPT ha inoltre delegato al Consiglio federale il compito di stabilire
a quali condizioni sono autorizzati i cambiamenti di destinazione degli edifici
e impianti utilizzati a scopi commerciali eretti prima del 1° gennaio 1980 o
non più conformi alla destinazione della zona in seguito a modifica dei piani
d’utilizzazione. In ossequio al mandato conferitogli, il Consiglio federale ha
stabilito attraverso l’art. 43 cpv. 1 OPT, che cambiamenti di destinazione e
ampliamenti di edifici e impianti usati a scopo commerciale e divenuti non
conformi alla destinazione della zona possono essere autorizzati se,
cumulativamente:
a. l’edificio o l’impianto è stato
legalmente costruito o modificato;
b. non insorgono nuove implicazioni rilevanti su territorio e ambiente;
c. la nuova utilizzazione non è inammissibile secondo un altro
atto legislativo federale;
d. è necessaria tutt’al più una leggera estensione dell’urbanizza-zione
esistente;
e. tutti i costi d’infrastruttura, causati dal cambiamento di destinazione
degli edifici e impianti, sono assunti dal proprietario;
f. non vi si oppongono interessi importanti della pianificazione
del territorio.
5.2
Nel caso in esame, il bar che verrebbe
trasformato in discoteca è stato almeno in parte realizzato prima del 1° gennaio
1980.
con licenza del 13 dicembre 1977. L’art. 37a LPT torna applicabile
unicamente a questa parte del locale. Non è invece applicabile all'ampliamento
autorizzato con licenza del 23 marzo 1989, in quanto realizzato soltanto dopo
il 1° gennaio 1980.
Anche se lo fosse, il controverso
cambiamento di destinazione non potrebbe comunque essere autorizzato, poiché non
soddisfa la condizione posta dall'art. 43 cpv. 1 lett. b OPT. Il significativo
aumento della capienza della discoteca, che dagli attuali 65 passerebbe a 150
posti, determina in effetti nuove e rilevanti implicazioni su territorio e ambiente.
Le immissioni foniche prodotte dall'andirivieni dei clienti, dal movimento dei
loro veicoli e dalla sosta degli avventori dediti al fumo davanti all'esercizio
pubblico, conseguente all'introduzione del divieto di fumare negli esercizi
pubblici, configurano a non averne dubbio importanti ripercussioni di natura
ambientale, che verrebbero ad aggravare in misura significativa il disturbo
della quiete notturna che l'attività della discoteca già attualmente arreca
agli abitanti della frazione di __________. I numerosi, nuovi posteggi, che dovrebbero
necessariamente essere approntati, costituiscono dal canto loro implicazioni di
sicuro rilievo sul territorio.
Pienamente conformi al diritto appaiono
dunque il preavviso negativo del Dipartimento del territorio, la decisione di
diniego del permesso del municipio ed il giudizio governativo qui impugnato.
6.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va di conseguenza respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico del
ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 22, 24, 24a, 37a
LPT; 43 OPT; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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