52.2007.187
Riesame di una decisione di revoca di un permesso di domicilio
29 ottobre 2007Italiano14 min
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Numero d'incarto:
52.2007.187
Data decisione, Autorità:
29.10.2007, TRAM
Titolo:
Riesame di una decisione di revoca di un permesso di domicilio
DOMICILIO
ESPULSIONE
PERMESSO DI DOMICILIO
PROPORZIONALITÀ
RESTITUZIONE IN INTERO DEI TERMINI
art. 137 CPC-TI
art. 139 CPC-TI
art. 9 cpv. 3 LDDS
art. 10 cpv. 1 let. b LDDS
art. 14 cpv. 4 let. a LDDS
art. 12 cpv. 1 LPAMM
art. 8 cpv. 2 ODDS
Incarto n.
52.2007.187
Lugano
29 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 giugno 2007 di
RI 1
rappr. dal RA 1
contro
la risoluzione 15 maggio 2007 (n. 2418) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 15 marzo 2007 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione
dei permessi e dell'immigrazione (riesame di una decisione di decadenza di un
permesso di domicilio);
viste le risposte:
- 13 giugno 2007 del
Dipartimento delle istituzioni,
- 26 giugno 2007 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il
cittadino dominicano RI 1 (1975) è entrato in Svizzera il 4 aprile 1991 per
ricongiungersi con la madre __________, titolare di un'autorizzazione di
domicilio nel nostro Paese, ottenendo anch'egli un identico permesso. L'insorgente
ha una figlia, __________, nata il 13 agosto 1997 da una relazione con una
connazionale residente nel canton __________. Durante il suo soggiorno in
Svizzera il ricorrente, che non ha mai terminato l'apprendistato, ha
interessato sistematicamente le autorità giudiziarie penali del nostro Paese,
segnatamente per violazione alla LStup, ed è stato minacciato di espulsione a
tre riprese.
b. Per poter procedere al rinnovo del
termine di controllo del permesso di domicilio scaduto dal 4 aprile 2003, la
Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha
sollecitato a più riprese l'interessato, l'ultima volta il 15 marzo 2006, a
consegnargli il passaporto e l'estratto del casellario giudiziale. Ritenuto che
le diverse richieste erano sempre rimaste lettera morta, l'11 maggio 2006 il
Dipartimento delle istituzioni ha pertanto dichiarato decaduto il permesso di
domicilio di RI 1 sulla base degli art. 3 cpv. 1, 9 cpv. 3 lett. d LDDS; 5 ODDS
e 1, 2 OEnS.
La decisione è stata confermata su ricorso
dal Consiglio di Stato il 12 luglio 2006. Il Governo ha rilevato che l'interessato,
a causa dei suoi precedenti penali, adempiva pure i requisiti per l'espulsione.
Il giudizio non è stato impugnato.
c. Preso atto che la risoluzione governativa
era cresciuta in giudicato, il 20 settembre 2006 dipartimento ha quindi fissato
all'interessato un termine con scadenza il 31 ottobre successivo per lasciare
il territorio cantonale. Un ricorso interposto contro tale ingiunzione è stato
dichiarato irricevibile dal Consiglio di Stato il 17 ottobre 2006.
B. Con
decisione 15 marzo 2007, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto
l'istanza di RI 1 volta a ottenere il riesame della decisione di decadenza del
suo permesso di domicilio.
L'autorità dipartimentale ha ritenuto che la
cura medica al metadone, intrapresa dall'interessato il 23 ottobre 2006 per
uscire dalla tossicodipendenza, e la conclusione di un contratto di lavoro non
fossero da considerare fatti nuovi e rilevanti, tali da modificare la
precedente decisione.
C. Con giudizio
15 maggio 2007 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione
dipartimentale, respingendo il gravame contro di essa interposto da RI 1.
Secondo l'Esecutivo cantonale, i fatti
invocati dall'interessato non permettevano di rivedere il merito della vertenza
in quanto, oltre a non essere rilevanti, non apportavano nulla di nuovo
rispetto alla precedente decisione governativa, fondata sul fatto che l'interessato
adempie i requisiti dell'espulsione giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS a
causa dei suoi precedenti penali. Il Consiglio di Stato ha inoltre indicato che
il ricorrente aveva la possibilità di impugnare la decisione al Tribunale
cantonale amministrativo, perché il dipartimento era entrato nel merito della
domanda di riesame.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava quindi davanti al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando, in via del
tutto subordinata, l'ammissione provvisoria in Svizzera.
Il ricorrente lamenta innanzitutto una
violazione dei suoi diritti di parte, perché il dipartimento non ha speso una
parola sul fatto che il ricorso contro la decisione di decadenza del suo
permesso di domicilio era stato inoltrato da sua madre senza la sua autorizzazione
in quanto egli era in carcere.
Ritiene in seguito che vi siano le premesse
per un riesame del caso. Sostiene di non poter rientrare nel paese d'origine,
in quanto non vi sarebbero le possibilità di proseguire la cura metadonica
attualmente in atto. Critica inoltre il Consiglio di Stato per non essersi chinato
sull'esigibilità del suo allontanamento e per non aver dato peso al fatto che
ha trovato un posto di lavoro.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato, sia il dipartimento;
quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a
LALPS).
1.2. Il ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le
decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un
diritto all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare
del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF,
RS 173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425
consid. 1 con rinvii). Va comunque rilevato che, indipendentemente dalla
sussistenza di un diritto al rilascio di un permesso, per costante giurisprudenza
dell'alta Corte federale il ricorso ordinario è ammissibile anche contro una
decisione di decadenza di un permesso di domicilio ai sensi dell'art. 9 cpv. 3
LDDS (DTF 99 Ib 1 consid. 2; Wurzburger, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF
53/1997, pag. 325) o della sua revoca.
1.3. Ora, contrariamente
a quanto assume il Consiglio di Stato, la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 non è data perché l'autorità
dipartimentale sarebbe entrata nel merito della domanda di riesame, ma dal
fatto che la perdita di validità del permesso di domicilio di cui era titolare a
suo tempo il ricorrente avrebbe aperto la via del ricorso ordinario al Tribunale
federale.
1.4. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm) è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. In primo
luogo, il ricorrente ritiene che i suoi diritti di parte non siano stati
salvaguardati nel corso della procedura relativa alla decadenza del suo
permesso di domicilio. Sostiene che all'epoca era in carcere e non aveva autorizzato
sua madre a inoltrare il ricorso dinnanzi al Consiglio di Stato in qualità di
sua rappresentante.
La censura è irricevibile in questa sede, in
quanto doveva essere sollevata nell'ambito della procedura di revoca del permesso
tramite un'istanza di restituzione in intero per inosservanza di un termine
giusta gli art. 137 lett. a e 139 prima frase CPC, applicabili secondo il
rinvio dell'art. 12 cpv. 1 PAmm (impedimento ad agire, a comparire o a chiedere
un rinvio perché, senza sua colpa, ignorava la scadenza del termine oppure
perché la notificazione è avvenuta talmente tardi da renderne impossibile
l’osservanza), entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento. Ora, dagli
atti risulta che la sua scarcerazione è terminata il 25 settembre 2006 e che il
9 ottobre successivo egli ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato contro
l'ordine di lasciare il territorio cantonale. Quantomeno a partire da quel
momento egli era senz'altro al corrente che l'impugnativa inoltrata dalla madre
contro la decisione dipartimentale di decadenza del permesso di domicilio aveva
avuto esito negativo. Orbene, non risulta che nei successivi 10 giorni egli
abbia presentato un'istanza di restituzione in intero per inosservanza di un
termine.
Su questo punto, il gravame risulta manifestamente
infondato.
3. 3.1. La
legge di procedura per le cause amministrative non regola l'istituto del riesame
delle decisioni cresciute in giudicato. Dottrina e giurisprudenza, pur precisando
che non può servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni cresciute
in giudicato formale, eludendo la via del ricorso, riconoscono comunque il diritto
di chiedere il riesame se le circostanze esistenti al momento della decisione
si sono nel frattempo modificate in misura rilevante o se l'istante invoca
fatti o mezzi di prova rilevanti, di cui non era a conoscenza al momento in cui
la decisione è stata adottata o di cui non aveva potuto o non aveva avuto motivo
di prevalersi (RDAT II-1995 n. 67 consid. 2b, pag. 178; Adelio Scolari, Diritto
amministrativo, II. ed., parte generale, n. 894 seg. e 1130 seg.). Previa
verifica di questi presupposti, l'autorità alla quale è chiesto di riesaminare
una decisione cresciuta in giudicato può accogliere o respingere la domanda di
riesame.
3.2. Se reputa che non sono dati i
presupposti del riesame, perché le circostanze esistenti all'epoca
dell'adozione del provvedimento non si sono nel frattempo modificate o perché i
fatti e le prove addotte dall'istante non sono tali da giustificare una riconsiderazione,
l'autorità respinge la domanda senza entrare nel merito del provvedimento da
riesaminare. In questo caso, l'istante può impugnare la decisione di rigetto,
ma può unicamente far valere che non v'erano sufficienti ragioni per rifiutare
il riesame. L'autorità di ricorso, chiamata a pronunciarsi su un'impugnativa
proposta contro un provvedimento di diniego del riesame, può soltanto
verificare se il rifiuto fosse giustificato o se invece l'istanza inferiore
fosse tenuta ad entrare nel merito della domanda (DTF 109 Ib 251 consid. 4a).
Può dunque soltanto esaminare se fossero dati i presupposti del riesame. In
caso affermativo, l'autorità di ricorso si limita a cassare la decisione di
rigetto della domanda di riesame ed a rinviare gli atti all'istanza inferiore,
affinché entri nel merito della richiesta. Una verifica del merito della
decisione di cui è chiesto il riesame le è per principio preclusa.
3.3. Se l'autorità ritiene invece che le
circostanze si sono nel frattempo sensibilmente modificate o che i fatti o i
mezzi di prova invocati dal richiedente sono tali da giustificare una
riconsiderazione, l'autorità accoglie la domanda, entrando nel merito e rivedendo
il provvedimento dedotto in riesame alla luce delle nuove circostanze o dei
fatti e delle prove addotte a posteriori. La decisione di accoglimento della domanda
di riesame (iudicium rescindens) è in genere implicita nel giudizio (iudicium
rescissorium) che scaturisce dal riesame.
Il riesame può sfociare nella conferma della
decisione riconsiderata o portare ad una nuova decisione, sostitutiva della
decisione riesaminata, a seconda che siano dati o meno i presupposti per la revoca
del provvedimento originario, ovvero a seconda che l'interesse riferito alla
sicurezza giuridica prevalga su quello afferente all'attuazione del diritto
oggettivo o viceversa (Scolari, op. cit. n. 868 seg.).
La decisione che ne scaturisce è comunque
normalmente impugnabile davanti all'autorità di ricorso, che si pronuncia sul
merito del nuovo provvedimento, emanato in sostituzione di quello originario,
verificando se sono dati o meno i presupposti della revoca (Scolari, op. cit.,
n. 1137 e 1142).
4. 4.1. In
concreto, non si può ritenere che le circostanze esistenti al momento della
decisione di decadenza del permesso di domicilio si siano nel frattempo
modificate in misura rilevante e che siano dati i presupposti del riesame.
Innanzitutto il fatto che l'insorgente fosse
finalmente entrato in possesso del passaporto nazionale valido, che il dipartimento
gli aveva richiesto e l'assenza del quale aveva comportato la perdita dell'autorizzazione
di domicilio, non è decisivo ai fini del presente giudizio. Giova infatti ricordare
che, su ricorso, il Consiglio di Stato ha confermato la decadenza del permesso per
altri motivi. Il Governo ha infatti ritenuto che RI 1 adempiva i requisiti
dell'espulsione giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS in quanto aveva dimostrato
di non essersi integrato all'ordinamento elvetico.
Non è di rilievo nemmeno la circostanza
secondo cui egli avrebbe iniziato un'attività lucrativa, in quanto la decisione
dell'autorità non è vincolata dalla conclusione di un contratto di lavoro (art.
8 cpv. 2 ODDS).
Non permette di giungere a conclusioni a lui
più favorevoli l'asserita inesigibilità del suo rientro in Patria, per il fatto
che da tempo starebbe seguendo una terapia metadonica nel nostro Paese. Secondo
il certificato 23.10.06 del dr. med. __________ prodotto con l'istanza di
riesame, la cura è iniziata solo dopo la crescita in giudicato della decisione sulla
decadenza del suo permesso di domicilio ed è in ogni caso terminata alla fine
del mese di luglio 2007. Del resto, nulla impedirebbe al ricorrente di
richiedere un permesso di dimora per motivi di cura, qualora fosse dimostrata
la necessità di proseguire la terapia metadonica esclusivamente in Svizzera.
4.2. Benché non fossero dati gli estremi per
il riesame, il Consiglio di Stato è comunque entrato nel merito della domanda
(v. pto 13 della risoluzione governativa impugnata). Certo, rilevando che non
erano date le premesse, il dipartimento avrebbe dovuto dichiarare irricevibile
l'istanza e non indicare nel dispositivo che era respinta. D'altra parte,
spettava all'Esecutivo cantonale rilevare tale imprecisione. Il giudizio
impugnato non va quindi esente da critiche su questo punto.
Ad ogni buon conto, anche nel caso di un
riesame completo della fattispecie, la richiesta andrebbe in ogni caso respinta.
In effetti, facendosi condannare una dozzina di volte tra il 1997 e il 2006 per
complessivi 34 mesi di detenzione, essenzialmente per reati in materia di
stupefacenti, RI 1 ha dimostrato di non essersi assolutamente integrato nella
nostra società, ciò che fa di lui una persona indesiderata in Svizzera. Del
resto, nemmeno l'insorgente contesta di adempiere le condizioni dell'art. 10
cpv. 1 lett. b LDDS, secondo cui uno straniero può essere espulso dalla
Svizzera o da un cantone, tra l'altro, quando la sua condotta in generale e i
suoi atti permettono di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi
all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (ricorso al Consiglio di Stato,
pag. 2).
Ora, di fronte a così tanti reati di tale
gravità, solo delle relazioni molto solide con il nostro paese permetterebbero
di ritenere l'interesse privato dell'insorgente prevalente su quello pubblico
al suo allontanamento. Orbene, su questo aspetto bisogna considerare che, durante
Fatti
i 15 anni di soggiorno nel nostro Paese, egli non ha mai terminato
l'apprendistato, non si è mai integrato professionalmente e, dal profilo famigliare,
non ha né l'autorità parentale, né l'affidamento della figlia __________, nata
il 13 agosto 1997, la quale vive con la madre. Inoltre, pur avendo lasciato la __________
all'età di 15 anni, in patria il ricorrente ha verosimilmente altri familiari e
possiede senz'altro dei legami sociali e culturali, dal momento che vi è nato e
vi ha trascorso la sua infanzia. Del resto, egli è ancora relativamente giovane:
tornando a vivere nel suo Paese d'origine, non si troverà dunque confrontato a
insormontabili problemi di risocializzazione. Nonostante alcune inevitabili
difficoltà iniziali, il suo rientro appare pertanto tutto sommato esigibile.
Considerandi
Inoltre, per i motivi esposti in precedenza
(consid. 4.1), non permette di mutare il giudizio il fatto che egli non
potrebbe seguire un'eventuale cura metadonica nella __________.
Ne discende che la decisione è conforme al
principio della proporzionalità, anche procedendo a un riesame del caso.
5.
Infine, la
richiesta dell'insorgente volta a ottenere l'ammissione provvisoria ai sensi dell'art.
14.
lett. a cpv. 4 LDDS è irricevibile in questa sede, il Tribunale amministrativo
non essendo competente a chinarsi su tale genere di domanda.
6.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.
La tassa di giudizio segue la soccombenza
(art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 9 cpv. 3, 10 cpv. 1 lett. b, 11
LDDS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.-, sono a carico del ricorrente.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia
proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo
termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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