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Decisione

52.2007.19

Revoca licenza edilizia per la realizzaizone della sottotappa di un piano di quartiere

27 febbraio 2007Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i fondi dedotti in edificazione e il Dipartimento del territorio nel suo avviso

aveva rilevato che per questo impianto occorreva una nuova domanda.

L’autorimessa sarebbe un elemento essenziale del piano di quartiere, che senza

di essa perderebbe le qualità che avevano giustificato la concessione di

deroghe. La revoca del permesso per il posteggio renderebbe inevitabile anche

la revoca della licenza per l’edificio residenziale, che senza posteggi non potrebbe

essere autorizzato.

D. Con

giudizio 19 dicembre 2006, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di

revoca, respingendo l’impugnativa contro di essa inoltrata dal RI 1. Il ricorso

interposto contro la clausola che subordinava la licenza revocata alla

presentazione di un programma di realizzazione del piano di quartiere è invece

stato stralciato dai ruoli siccome diventato privo d’oggetto.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che la

licenza revocata fosse stata rilasciata in contrasto insanabile con il diritto

formale e sostanziale. Il posteggio, in particolare, non sarebbe conforme alle

indicazioni del piano di quartiere approvato, che risulterebbe gra-vemente

carente soprattutto per la mancanza di un programma di realizzazione vincolante.

E. Contro il

predetto giudizio, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla decisione di revoca

della licenza ed a quella che subordina tale licenza alla presentazione di un

programma per la realizzazione del piano di quartiere.

Le asserite disattenzioni, argomenta, sarebbero

di natura meramente formale e non giustificherebbero la revoca dell’intero permesso.

Semmai soltanto della licenza per il posteggio, che costituisce comunque un

impianto provvisorio d’importanza limitata, insuscettibile di sovvertire

l’impostazione del piano di quartiere. La revoca della licenza, sottolinea,

costituirebbe un provvedimento manifestamente ingiustificato, segnatamente dal

profilo della proporzionalità.

Lesiva del diritto sarebbe pure la clausola

che subordina la licenza alla presentazione di un programma di attuazione del

piano di quartiere. Questa clausola non riguarderebbe la licenza, ma il piano

di quartiere, che manterrebbe la sua validità fintanto che rimane in vigore il

PR in base al quale è stato autorizzato.

La fissazione di un simile programma sarebbe

contraria al principio di proporzionalità, non potendosi prevedere quale sarà

lo sviluppo futuro del RI 1.

F. All’accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il

municipio, contestando in dettaglio le tesi dell’insorgente con argomenti che

saranno discussi qui appresso. Il piano di quartiere, obietta in particolare

l’autorità comunale, sarebbe scaduto per decorrenza del termine biennale di

validità delle licenze edilizie fissato dall’art. 14 cpv. 1 LE. Il progetto

approvato con la licenza revocata, conclude, non sarebbe infine conforme alle

indicazioni di tale piano.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La

legittimazione attiva dell’insorgente personalmente e direttamente toccato dal

giudizio censurato è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque

ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Non è invero dato di capire

a cosa dovrebbe servire la perizia genericamente chiesta dal municipio.

Considerandi

2.

Revoca

della licenza edilizia 17 marzo 2006

2.1

Giusta l’art. 18 cpv. 1 LE, la licenza

edilizia concessa in contrasto con le prescrizioni del diritto pubblico, o che

viene a contrastare con esse al momento della sua utilizzazione, può essere

revocata.

La revoca di un atto amministrativo dipende

in genere dal confronto di due interessi antitetici: quello all'attuazione del

diritto oggettivo e quello riferito alla sicurezza giuridica (Adelio Scolari,

Commentario, IIa ed., ad art. 18 LE, n. 901 seg; Diritto amministrativo, II. ed.,

parte generale, n. 871 seg.). L’atto è revocabile se l’interesse all’attuazione

del principio di legalità prevale sull'interesse contrapposto. L'interesse alla

sicurezza giuridica osta invece alla revoca: (a) se l'atto ha creato diritti

soggettivi a favore del destinatario, (b) se la decisione è stata emanata in

esito ad un procedimento nel quale gli interessi pubblici e privati sono stati

esaurientemente esaminati e valutati, (c) l'interessato abbia in buona fede

fatto uso dei diritti conferitigli o accertati (DTF 121 II consid. 1a/aa;

RDAT 2000 II n. 38 consid. 2.1.; Max Imboden/ René Rhinow,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., n. 41 B II e rimandi).

2.2

Va verificata l'applicazione dei

suddetti principi al caso concreto.

2.2.1

Il municipio ha giustificato la

revoca della licenza, rilevando anzitutto che la domanda di costruzione non

menzionava la part. 87, destinata ad accogliere il posteggio provvisorio, fra

quelle dedotte in edificazione. La necessità di una domanda separata per quest’opera,

allega, è stata rilevata anche dall’autorità cantonale. La giustificazione

addotta non è sicuramente atta a legittimare il provvedimento.

I piani allegati alla domanda di costruzione

indicavano in effetti chiaramente che il posteggio sarebbe stato realizzato sul

fondo in questione. Non lasciavano spazio a dubbi di sorta circa la natura,

l’ubicazione e l’estensione dell’impianto. Il fatto che il municipio abbia rilasciato

la licenza senza attenersi alla condizione di presentare una nuova domanda per

il posteggio, fissata dalla Divisione delle costruzioni nel preavviso, non

permette comunque di concludere che l’interesse all’attuazione del diritto

procedurale prevalga su quello del ricorrente alla sicurezza del diritto.

Il dipartimento, d’altronde, non solo non ha

impugnato la licenza rilasciata dall’autorità comunale senza attenersi al suo

preavviso, ma persino in sede di osservazioni al ricorso inoltrato dal RI 1 al

Consiglio di Stato contro la revoca ha rinunciato a chiedere il rigetto

dell’impugnativa.

2.2.2

Al fine di giustificare la revoca

della licenza per la sottotappa B3, l’autorità comunale ha in seguito rilevato

che il posteggio provvisorio previsto lungo via __________ non è conforme al

contenuto del piano di quartiere approvato, che in questo luogo (part. 87)

prevede la costruzione di uno stabile d’apparta-menti sopra un’autorimessa

interrata. Impianto, quest’ultimo, che per la sua funzione centrale nell’economia

del piano di quartiere costituisce l’elemento sul quale si fondano gli abbuoni

concessi.

Nemmeno questa giustificazione è atta a

suffragare la revoca della licenza. Il piccolo posteggio, non previsto dal

piano di quartiere, è infatti destinato a soddisfare soltanto transitoriamente

le necessità dell’istituto scolastico nell’attesa che venga realizzata la

sottotappa B1. Non sostituisce dunque né l’autorimessa interrata, né l’edificio

sovrastante. Tanto meno pregiudica la realizzazione di queste opere.

Il vero problema posto dalle modalità di

realizzazione del piano di quartiere scelte dal ricorrente non sta nella

costruzione del posteggio provvisorio lungo via __________, ma nella realizzazione

della sottotappa B3 prima delle sottotappe B1 e B2. Nemmeno in questa sede il

municipio sostiene tuttavia che il piano di quartiere approvato vincoli il RI 1

a realizzare le varie sottotappe della fase B iniziando dalla B1 per finire con

la B3. Dopo aver ammesso che lo stabile residenziale della sottotappa B3 venga

realizzato prima delle opere previste dalle altre due sottotappe (B1 e B2), il

municipio non può revocare il permesso accordato prevalendosi di un’asserita

illegittimità della licenza relativa ad un piccolo posteggio previsto sul terreno

destinato alla sottotappa B1. La pretestuosità di una simile giustificazione appare

evidente.

Se fossero effettivamente esistiti validi

motivi per rinvenire sulla decisione presa, la revoca avrebbe d’altronde dovuto

rimanere circoscritta al posteggio provvisorio e non estendersi anche allo

stabile residenziale contemplato dalla sottotappa B3 del piano di quartiere. Ma

la revoca non si giustifica nemmeno entro questi limiti, poiché il posteggio è

stato previsto quale opera provvisoria nell’attesa che siano realizzate le fasi

B1 e B2. Anche da questo profilo, l’interesse del ricorrente alla sicurezza del

diritto ed alla tutela dall’affidamento riposto nella licenza per piano di

quartiere accordatagli nel 2002 prevale nettamente sull’interesse generale

all’attuazione del diritto oggettivo. Invano osserva il municipio che fintanto

che non verrà realizzata la sottotappa B1 il posteggio provvisorio non è

conforme alle indicazioni del piano di quartiere. Qualsiasi piano di quartiere,

come del resto qualsiasi intervento edilizio, nella fase di realizzazione non è

conforme al progetto approvato fintanto che non viene portato a termine. La

transitoria difformità, circoscritta alla fase di realizzazione dell’o-pera,

non costituisce tuttavia un valido motivo per revocare il permesso. Una revoca

può semmai entrare in considerazione se l’opera, nonostante diffida, non viene

portata a compimento nei termini usuali.

Anche da questo profilo, l’interesse del

ricorrente alla sicurezza del diritto ed alla fiducia riposta nel permesso accordatogli

prevale chiaramente sull’interesse all’attuazione del diritto oggettivo, che

comunque potrebbe al massimo giustificare la revoca della licenza soltanto

nella misura in cui è riferita al posteggio provvisorio.

2.2.3

Da respingere è pure l’eccezione che

il municipio solleva con riferimento al termine biennale di validità delle

licenze edilizie sancito dall’art. 14 cpv. 1 LE, prevalente - a suo avviso - sull'art.

21.

cpv. 3 RLALPT.

A norma dell'art. 14 cpv. 1 LE, la licenza

edilizia decade se i lavori non vengono iniziati entro due anni da quando è

cresciuta in giudicato. Per l’art. 21 cpv. 3 RLALPT 3, invece, il piano di quartiere

approvato mantiene la sua validità fino a quando il piano regolatore da cui

dipende resta in vigore.

Ora, è vero che la licenza di piano di

quartiere è rilasciata in base alla procedura di rilascio del permesso di

costruzione (art. 56 cpv. 3 LALPT). Di regola, la licenza di piano di quartiere

non è tuttavia una licenza edilizia che consente al beneficiario di iniziare immediatamente

i lavori. È soltanto un'autorizzazione-quadro, che per tradursi in una

realizzazione concreta, deve ancora essere integrata da ulteriori licenze

edilizie. Appare dunque assai dubbio che si possa ragionevolmente sostenere, in

forza della prevalenza della norma di legge (art. 14 cpv. 1 LE) su quella di

regolamento (art. 21 cpv. 3 RLALPT), che anche la licenza di piano di quartiere

decada se i lavori non vengono iniziati entro due anni dalla sua crescita in

giudicato (cfr. Matea Pessina, Il piano di quartiere nel diritto della

pianificazione del territorio ticinese, RDAT 1997 II pag. 296).

La questione non deve tuttavia essere

ulteriormente esaminata, poiché anche da questo profilo, l'affidamento riposto

dal ricorrente nell'esplicita indicazione, conforme all'art. 21 cpv. 3 RLALPT,

contenuta nella licenza di piano di quartiere appare maggiormente degno di

tutela dell'interesse generale all'attuazione di una norma del diritto

oggettivo di dubbia applicabilità.

2.2.4

Infondate sono anche le obiezioni

sollevate dal municipio in relazione alla conformità del progetto approvato

dalla licenza 17 marzo 2006 con il contenuto del piano di quartiere.

Le quote, le volumetrie e la destinazione

d'uso dello stabile previsto sulla parte alta del terreno dedotto in

edificazione corrispondono con sufficiente approssimazione ai contenuti della

sottotappa B3 del piano di quartiere approvato. La decisione di revoca della

licenza non accenna a particolari difformità od incongruenze che giustificherebbero

un simile provvedimento. In sede di risposta al ricorso del RI 1 il municipio

sostiene che la licenza andrebbe revocata anche per questo motivo. Non precisa

tuttavia quali elementi del progetto approvato con la licenza successivamente

revocata divergerebbero dal contenuto del piano di quartiere in misura tale da

legittimare un simile provvedimento alla luce dei principi applicabili in tema

di revoche.

In tali circostanze, non essendo ravvisabili

particolari momenti di contrasto fra il piano di quartiere approvato e la

successiva elaborazione progettuale, nemmeno da questo profilo risultano dati i

presupposti per legittimare il provvedimento impugnato.

2.3

In quanto riferito alla decisione di

revoca della licenza il ricorso appare dunque fondato.

3.

Condizione

della licenza 17 marzo 2006

Considerato che la decisione di revoca della

licenza gli appariva fondata, con il giudizio qui impugnato, il Consiglio di

Stato ha dichiarato privo d'oggetto il ricorso interposto dal RI 1 contro la

condizione di tale licenza, che ne subordinava l'efficacia alla presentazione

di un programma di attuazione vincolante.

Con l'annullamento della decisione di revoca

della licenza, la decisione di stralcio dai ruoli perde la sua giustificazione.

Con il ricorso qui in esame il RI 1 chiede

che la condizione in parola sia annullata. Non essendo tuttavia il Consiglio di

Stato entrato nel merito dell'impugnativa interposta contro tale provvedimento,

l'annullamento della decisione di stralcio dai ruoli comporta inevitabilmente

il rinvio degli atti all'istanza inferiore affinché statuisca sulla prima delle

impugnative inoltrategli dal RI 1.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente

accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e la decisione di revoca

della licenza, rispettivamente rinviando gli atti al Consiglio di Stato

affinché si pronunci nel merito del ricorso inoltratogli dal RI 1 contro la

condizione di presentare un programma vincolante di attuazione del piano di

quartiere, alla quale il municipio ha subordinato la licenza edilizia 17 marzo

2006.

rilasciata per la realizzazione della sottotappa B3.

Dato l'esito e considerato che il comune non

è comparso a difesa di suoi interessi particolari, si prescinde dal prelievo di

una tassa di giustizia. Nella misura in cui non sono compensate, le ripetibili

di entrambe le istanze, commisurate al lavoro occasionato ed ai valori in

discussione, sono poste a carico del comune secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 56 LALPT; 21 RLALPT; 14, 21 LE; 3, 18,

28, 31, 60, 61, 65 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 19 dicembre 2006 del Consiglio di

Stato (n. 6352) e la decisione 13 giugno 2006 del municipio di CO 1 sono

annullate;

1.2.

gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato

affinché statuisca sul ricorso 5 aprile 2006 inoltratogli dal RI 1 contro la

condizione 2b della licenza edilizia 17 marzo 2006 rilasciata all'insorgente.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Il comune rifonderà al ricorrente fr. 3'000.- a

titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. municipio

di Sorengo, 6924 Sorengo,

1 patrocinato da: avv. Claudio Cereghetti,

6903 Lugano,

2. Dipartimento

del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,

3. Consiglio

di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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