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Decisione

52.2007.191

Pubblico concorso per la fornitura di medicinali. Ricorso contro il complemento del bando e ricorso contro l'aggiudicazione; se il ricorrente non partecipa al concorso, il ricorso contro l'aggiudicazi

23 luglio 2007Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I concorrenti

dovevano compilare la lista dei medicinali oggetto della commessa, indicando il

prezzo di acquisto senza IVA per ogni singolo prodotto. Non era previsto che

indicassero anche il prezzo complessivo dei medicamenti elencati.

Essi dovevano

inoltre compilare un formulario, fornendo le seguenti indicazioni:

Prestazioni

generali

-

Prestazioni di ripresa per

riga

tramite comanda automatica

Preparazione per riga di ordine.............................fr.............

-

Prestazioni di consegna

- Consegna in sede durante i giorni feriali............................

- Consegna

durante il servizio festivo...................................

- Termine di consegna (in ore) dalla comanda

automatica

- Durante i giorni feriali (comanda

effettuata

entro le ore

1100)................................................................

- Durante i giorni festivi (comanda effettuata

entro le ore

1600)................................................................

Bonus

prestazioni

Cifra d'affari

annuale ca fr. 150'000.- ...........................%..........

2.3.2. Con il "complemento", la

FCA ha inviato ai concorrenti la seguente tabella di valutazione del criterio

dell'economicità:

A

B

C

D

E

F

Criterio 1: economicità 50%

prezzo netto

medicamenti

prestazioni

per riga

bonus

prestazioni

6

ditta

nota

15

10

5

7

SOMMA ((D7*D$6)+(E7*E$6)+(F7*F$6))/30

8

SOMMA ((D8*D$6)+(E8*E$6)+(F8*F$6))/30

9

SOMMA ((D9*D$6)+(E9*E$6)+(F9*F$6))/30

.......omissis.......

18

nota 5

minor prezzo

minor costo prestazioni

per riga

miglior bonus

19

nota 4

scalare

20

nota 3

scalare

21

nota 2

scalare

22

nota 1

scalare

23

nota 0

costo superiore al minor costo del 50%

Da questa tabella emerge che la committente,

con il "complemento", non si è limitata a modificare l'assetto dei

criteri principali, ma ha anche assegnato un fattore di ponderazione ai sottocriteri

prezzo netto dei medicamenti (colonna D: 15%), prestazioni per riga

(colonna E: 10%) e bonus prestazioni (colonna F: 5%), nei quali

già il bando suddivideva il criterio dell'economicità. Dalla stessa tabella si

può inoltre evincere che la FCA si riproponeva di assegnare alle offerte note

varianti da 0 a 5, per ciascuno dei tre sottocriteri (minor prezzo netto dei

medicamenti, minori prestazioni per riga, miglior bonus).

Per la valutazione dei restanti due criteri miglior

servizio durante i giorni feriali e miglior servizio durante i giorni festivi,

con lo stesso "complemento", la committente ha inviato ai concorrenti

due ulteriori tabelle così configurate:

A

B

C

D

E

Criterio 2: miglior servizio durante i giorni feriali

30%

Consegna

In sede

Considerandi

Termine di

consegna in ore

5.

ditta

nota

10.

10.

6.

SOMMA ((D6*D$5)+(E6*E$5)/20

7.

SOMMA ((D7*D$5)+(E7*E$5)/20

8.

SOMMA ((D8*D$5)+(E8*E$5)/20

.......omissis.......

Termine di consegna per comande effettuate

entro le ore 1100

consegna in sede

17.

nota 5

SI

entro 3 ore

18.

nota 4

entro 4 ore

19.

nota 3

entro 5 ore

20.

nota 2

entro 6 ore

21.

nota 1

entro 7 ore

22.

nota 0

NO

entro 8 ore e oltre

Da queste altre due tabelle si può desumere che

i due sottocriteri (consegna in sede e termine di consegna in ore)

già previsti dal formulario Prestazioni generali sono considerati

equivalenti.

2.4

2.4.1

La ricorrente rileva anzitutto che la

tabella riassuntiva delle tabelle di valutazione dei singoli criteri riporta

due finche (idoneità e validità) di cui non si capisce il significato. Il rilievo

è sterile. Le due finche sono in realtà intestate idoneità (fornitore) e

validità (offerta). Sono dunque destinate soltanto a registrare se il fornitore

è idoneo, ovvero se adempie i criteri d'idoneità (nessuno perché la committente

non ne ha fissati), rispettivamente se l'offerta è formalmente valida, ovvero

se adempie i requisiti formali enunciati dal bando (attestazioni comprovanti il

pagamento degli oneri sociali).

2.4.2

Secondo la RI 1 la tabella di

valutazione del criterio dell'economicità sarebbe incomprensibile dalla

riga 18 alla riga 23. L'eccezione è infondata. È infatti piuttosto evidente che

la griglia è unicamente destinata ad attribuire alle offerte le note relative ai

sottocriteri minor prezzo netto, minor costo prestazioni per riga e miglior bonus,

da elaborare in seguito secondo la formula SOMMA ((D7*D$6)+(E7*E$6)+(F7*F$6))/30 prevista alle righe da 7 in avanti, che la

ricorrente dichiara di aver capito e di condividere. Formula che non riserva

alla committente alcuna discrezionalità.

Analoghe considerazioni valgono per le

tabelle relative alla valutazione dei criteri miglior

servizio durante i giorni feriali e miglior servizio durante i giorni festivi,

che la ricorrente dichiara di non capire nella parte riguardante l'attribuzione

delle note in base ai sottocriteri consegna in sede e termine di

consegna in ore. Per maggior chiarezza sarebbe invero stato auspicabile che

la committente esplicitasse le modalità di valutazione delle offerte nell'ambito

di un capitolato. La soluzione prescelta, sebbene discutibile dal profilo della

trasparenza, resiste tuttavia alle critiche della ricorrente.

2.4.3

L'insorgente obietta poi che gli atti

di gara non permetterebbero di stabilire se con il sottocriterio minor prezzo

netto dei medicamenti la committente abbia inteso considerare la somma

complessiva dei prezzi unitari dei singoli medicamenti o si riproponesse invece

di procedere ad una valutazione distinta a seconda dei farmaci (per esempio

secondo il loro maggiore o minore utilizzo). L'obiezione è infondata, poiché l'assenza

di qualsiasi indicazione di quantitativi per ogni singolo farmaco può soltanto

significare che la FCA intendeva valutare la somma complessiva dei singoli

farmaci riportati dall'elenco che i concorrenti erano tenuti a compilare.

La stessa ricorrente riconosce che se vale

la prima ipotesi, come è il caso, nessun concorrente viene avvantaggiato.

2.4.4

La ricorrente contesta in seguito il

sottocriterio bonus prestazioni, rilevando che la specifica cifra

d'affari annuale circa fr. 150'000.-, oltre ad essere resa incerta

dall'avverbio circa, si pone in contraddizione con la cifra d'affari

annuale (fr. 300'000.-), prospettata dal bando (cifra 8). Non si capirebbe se

viene richiesto il bonus per una cifra d'affari di circa fr. 150'000.- o

per una cifra d'affari uguale o superiore a fr. 150'000.-. Il bonus,

prosegue, avrebbe semmai senso solo per una cifra d'affari superiore al valore

complessivo della commessa prospettato dal bando di concorso (fr. 300'000.-).

Nemmeno queste

censure possono essere accolte. La prescrizione di gara va interpretata secondo

il suo tenore letterale. I concorrenti dovevano dunque limitarsi ad indicare lo

sconto che erano disposti a concedere per una cifra d'affari di circa

150'000.-fr. all'anno. Essi dovevano esporre soltanto lo sconto percentuale.

Non dovevano anche indicare la cifra d'affari al quale lo riferivano.

L'avverbio circa non era quindi in grado di esplicare effetti di sorta. Irrilevante

è pure la discrepanza tra la cifra d'affari ritenuta dalla committente per

determinare lo sconto (fr. 150'000-.-) e quella annua prospettata dal bando

(fr. 300'000.-). Nulla impediva invero alla resistente di adottare un valore

medio. Il fatto che sarebbe stato eventualmente preferibile riferirsi alla

cifra d'affari annua prevista non rende illegittima la scelta operata dalla

FCA.

Parimenti

incontestabile è il fatto che lo sconto possa vanificare gli sforzi intrapresi

dai concorrenti per minimizzare i prezzi dei singoli medicamenti. La

concessione di sconti è per sua natura atta a relativizzare la minimizzazione

dei prezzi. Non per questo è tuttavia illegittima.

2.4.5

Prive di

fondamento sono infine le censure sollevate dall'insorgente con riferimento

alla possibilità effettuare una scelta globale o parziale, rispettivamente

di suddividere la delibera fra più concorrenti. Contrariamente a quanto

assume la ricorrente, la facoltà concessa ai concorrenti di introdurre offerte

parziali e la corrispondente riserva di suddividere la commessa fra più concorrenti

non viola né il principio di trasparenza, né quello della libera concorrenza,

né la parità di trattamento. Si tratta di riserve del tutto usuali nell'ambito

dell'aggiudicazione di commesse pubbliche.

3.

Ricorso

contro la decisione di aggiudicazione

Dovendosi respingere il ricorso inoltrato

dalla RI 1 contro gli elementi del bando (documentazione di gara), l'impugnativa

inoltrata contro la decisione di aggiudicazione va dichiarata irricevibile,

poiché l'insorgente, non avendo inoltrato alcuna offerta, non è legittimata a

contestare il provvedimento.

4.

La tassa

di giustizia, commisurata tenendo debitamente conto del valore complessivo

della commessa (< 0.5 mio), ma anche della scarsezza d'informazioni fornite

dalla documentazione di gara, è a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 10, 14 RLCPubb/CIAP;

3, 18, 28, 31, 51, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. 1.1. Il

ricorso 11 giugno 2007 (a) è respinto.

1.2. Il

ricorso 19 giugno 1007 (b) è irricevibile.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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