52.2007.193
Licenza edilizia per la costruzione di un muro di sostegno. Altezza massima dei muri di sostegno, muri di cinta e terrapieni
17 ottobre 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2007.193
Data decisione, Autorità:
17.10.2007, TRAM
Titolo:
Licenza edilizia per la costruzione di un muro di sostegno. Altezza massima dei muri di sostegno, muri di cinta e terrapieni
ALTEZZA DELLE COSTRUZIONI
MURO DI CINTA
MURO DI SOSTEGNO
art. 1 LE
art. 8 LE
Incarto n.
52.2007.193
Lugano
17 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 giugno 2007 di
RI 1
contro
la decisione 15 maggio 2007 del Consiglio di Stato
(n. 2392) che annulla la licenza edilizia 15 febbraio 2007 rilasciatagli dal
municipio di __________ per la costruzione di un muro di sostegno sulla part.
__________ RFD di __________;
viste le risposte:
- 15 giugno 2007 di __________,
in rappresentanza della CO 1;
- 26 giugno 2007 del Consiglio
di Stato;
- 27 giugno 2007 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il ricorrente RI 1 è proprietario di una casa d’abitazione, situata
a __________, a monte di via __________, su un terreno in pendio (part. __________),
sistemato a terrazzi. La fascia di terreno compresa tra l’edificio ed il
confine ovest del fondo è sorretta da un muro alto un metro e lungo circa 10,
che termina a m 3.50 dal confine.
Il 21 novembre 2006, il ricorrente ha chiesto
al municipio il permesso di:
a. innalzare il predetto muro di m 1.50, prolungandolo verso ovest sino
al confine con il fondo (part. __________), di proprietà della CO 1,
b. costruire lungo quel confine un secondo muro, perpendicolare al
previsto prolungamento e rientrante verso monte,
c. formare un terrapieno a monte dei due muri.
Lungo tutta la corona dei muri verrebbe
inoltre costruita una panchina in lastre di granito, larga m 0.40, alta m 0.50
e sorretta da piccoli pilastri in sasso di m 0.40 x 0.40, distanti m 1.50 l'uno
dall'altro.
Alla domanda si è opposta la CO 1, sostenendo
che l'art. 11 cpv. 1 NAPR non permetterebbe di realizzare terrapieni superiori
a m 1.50 d'altezza.
Il 15 febbraio 2007 il municipio ha
rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione della vicina.
B. Con giudizio 15 maggio 2007, il Consiglio di Stato ha annullato la
licenza, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dalla vicina opponente.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che:
a. il muro di sostegno perpendicolare al confine verso la part. __________
superasse l'altezza massima (m 2.50) prescritta dall'art. 11 cpv. 2 NAPR,
dovendosi computare anche l'altezza della panchina prevista sulla sua sommità,
b. il muro parallelo al confine disattendesse l'altezza massima (m
1.00) prescritta dall'art. 11 cpv. 3 per i muri di cinta;
c. il terrapieno retrostante i muri non fosse conforme all'altezza
massima (m 1.50) prescritta dall'art. 11 cpv. 1 NAPR per i terrapieni.
C. Contro il predetto giudizio, il soccombente si aggrava dinnanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il
ripristino della licenza rilasciatagli dal municipio, dichiarandosi disposto a
sostituire la panchina in lastre di granito con una cinta metallica o una siepe
verde di altezza massima di 1.00 m.
L'insorgente si richiama anzitutto al
principio della parità di trattamento, sostenendo che muri di sostegno
comparabili a quello dedotto in edificazione sorgerebbero su tutto il
territorio comunale e cantonale. Rimprovera poi al Consiglio di Stato di aver
interpretato in maniera errata le NAPR di __________, le quali prevedono espressamente
che i muri di sostegno possono anche sorgere a confine con altri fondi (in tal
caso avrebbero pure una funzione di muro di cinta) rispettando un'altezza massima
di 2.50 m. Rileva infine che le NAPR limitano soltanto l'altezza dei terrapieni
non sorretti da muri di contenimento.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza
formulare osservazioni.
Il municipio condivide invece integralmente
le argomentazioni di fatto e di diritto avanzate nel ricorso, chiedendone
l'accoglimento e la conseguente conferma della licenza edilizia.
La CO 1 si limita a prendere atto del
ricorso di RI 1, aggiungendo unicamente una precisazione in merito alla
conformazione del suo fondo.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, beneficiario della
licenza annullata, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2.L'art. 11 NAPR di __________, volto a disciplinare terrapieni, muri
di contenimento (cfr. titolo marginale), scarpate e muri di cinta, recita:
1. Mediante
Fatti
i lavori di sistemazione esterna, non possono essere alterate le caratteristiche
morfologiche naturali del terreno; in tal senso non possono, in alcun caso,
essere realizzati terrapieni di altezza superiore ai m 1.50 rispetto al profilo
del terreno originario e questo solo nella misura in cui è indispensabile per
il ripristino di altimetrie coordinate con i fondi contigui.
2. I
muri di contenimento (di sostegno o di controriva), dove la situazione
altimetrica del terreno lo richiedesse, possono invece avere un'altezza massima
di m 3.00 dal terreno sistemato; tali muri possono sorgere a confine ad
un'altezza massima di m 2.50; oltre questo livello devono rispettare le
distanze da confine similmente agli edifici. Suddetti muri vanno eseguiti in
calcestruzzo a vista o in pietra naturale.
Oltre questa altezza la proprietà potrà
essere chiusa da reti metalliche, inferriate o siepi a verde fino a un massimo
di 1.00 ml supplementare.
La pendenza del terreno sistemato fra due
muri di contenimento deve essere minore o uguale a 20%.
3. I
muri di cinta potranno per contro avere un'altezza massima di m 1.00; oltre
quest'altezza la proprietà potrà essere chiusa da reti metalliche, inferriate o
siepi per un'altezza massima di m 2.00 (compreso il muro di cinta). Il
municipio può, con l'accordo dei confinanti, concedere deroghe fino ad
un'altezza dei muri di m 2.00.
La norma disciplina tre diversi tipi di
opere: i terrapieni (cpv. 1), i muri di sostegno (cpv. 2) ed i muri di cinta
(cpv. 3), fissando per ciascuna di esse soprattutto l'altezza massima. Dalla
contrapposizione del cpv. 1 con il cpv. 2 emerge chiaramente che il cpv. 1
regola soltanto l'altezza dei terrapieni non sorretti da muri di contenimento.
Non avrebbe in effetti senso permettere muri di contenimento alti sino a 3.00 m
e limitare a m 1.50 l'altezza del terrapieno contenuto verso monte.
Considerandi
3.3.1
Nel caso concreto, il muro che verrebbe innalzato e prolungato
verso ovest sino al confine è alto m 3.00 (cfr. sezioni A-A e B-B). All'altezza
del muro pieno (m 2.50), va infatti aggiunta quella (m 0.50) della panchina
prevista sulla sua sommità, che per la sua struttura determina un ingombro
verticale da computare sull'altezza del manufatto.
Il manufatto è un muro di sostegno. Esso
serve infatti a contenere il terrapieno previsto sul lato verso monte. Con
riserva di quanto si dirà più avanti (cfr. 3.3.) per la panchina collocata in
prossimità del confine, l'altezza del muro (m 3.00) rispetta quella massima
prescritta dall'art. 11 cpv. 2 NAPR.
3.2
Il muro previsto lungo il confine verso
il fondo della CO 1 è pure un muro di contenimento. Anche esso serve infatti a
sorreggere il terrapieno retrostante. Sorgendo a confine serve tuttavia anche
da muro di cinta.
Computando la panchina prevista sulla sua
sommità, anche questo muro è alto m 3.00. La sua altezza supera pertanto di m 0.50
quella massima (m 2.50) consentita dall'art. 11 cpv. 2 NAPR per i muri di
contenimento a confine con fondi di terzi.
Il difetto può comunque essere facilmente
corretto, sopprimendo la panchina e sostituendola con una rete metallica,
un'inferriata o una siepe verde, alte al massimo m 1.00, come ammette esplicitamente
l’art. 11 cpv. 2 NAPR.
3.3
La rete metallica, l'inferriata o la
siepe che verranno semmai sistemate sulla corona del muro di contenimento
previsto lungo il confine verso il fondo della CO 1 dovranno coprire anche la
panchina prevista sul muro di contenimento ad esso contiguo. La panchina del
muro di sostegno rivolto verso valle non potrà, in altri termini, estendersi
sin sull'angolo, insistendo anche sul muro di sostegno previsto sul confine.
3.4
L'altezza del terrapieno a monte dei
muri in oggetto è conforme al diritto. Il limite di m 1.50 fissato dall'art. 11
cpv. 1 NAPR si applica infatti soltanto ai terrapieni non sorretti da muri di
contenimento.
4.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va
dunque accolto, annullando la decisione governativa impugnata e confermando la licenza edilizia 15 febbraio 2007
con gli emendamenti illustrati ai considerandi 3.2 e 3.3.
Ritenuto che soltanto il Consiglio di Stato ha
resistito al ricorso, non si preleva tassa di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 8, 21 LE; 11 NAPR di __________; 3, 18,
28, 43, 46, 60 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 15 maggio 2007 del Consiglio
di Stato (n. 2392) è annullata;
1.2. la licenza edilizia 15 febbraio 2007 è
confermata nei limiti indicati ai considerandi 3.2. e 3.3.
2. Non si
preleva tassa di giustizia.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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