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Decisione

52.2007.193

Licenza edilizia per la costruzione di un muro di sostegno. Altezza massima dei muri di sostegno, muri di cinta e terrapieni

17 ottobre 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori di sistemazione esterna, non possono essere alterate le caratteristiche

morfologiche naturali del terreno; in tal senso non possono, in alcun caso,

essere realizzati terrapieni di altezza superiore ai m 1.50 rispetto al profilo

del terreno originario e questo solo nella misura in cui è indispensabile per

il ripristino di altimetrie coordinate con i fondi contigui.

2. I

muri di contenimento (di sostegno o di controriva), dove la situazione

altimetrica del terreno lo richiedesse, possono invece avere un'altezza massima

di m 3.00 dal terreno sistemato; tali muri possono sorgere a confine ad

un'altezza massima di m 2.50; oltre questo livello devono rispettare le

distanze da confine similmente agli edifici. Suddetti muri vanno eseguiti in

calcestruzzo a vista o in pietra naturale.

Oltre questa altezza la proprietà potrà

essere chiusa da reti metalliche, inferriate o siepi a verde fino a un massimo

di 1.00 ml supplementare.

La pendenza del terreno sistemato fra due

muri di contenimento deve essere minore o uguale a 20%.

3. I

muri di cinta potranno per contro avere un'altezza massima di m 1.00; oltre

quest'altezza la proprietà potrà essere chiusa da reti metalliche, inferriate o

siepi per un'altezza massima di m 2.00 (compreso il muro di cinta). Il

municipio può, con l'accordo dei confinanti, concedere deroghe fino ad

un'altezza dei muri di m 2.00.

La norma disciplina tre diversi tipi di

opere: i terrapieni (cpv. 1), i muri di sostegno (cpv. 2) ed i muri di cinta

(cpv. 3), fissando per ciascuna di esse soprattutto l'altezza massima. Dalla

contrapposizione del cpv. 1 con il cpv. 2 emerge chiaramente che il cpv. 1

regola soltanto l'altezza dei terrapieni non sorretti da muri di contenimento.

Non avrebbe in effetti senso permettere muri di contenimento alti sino a 3.00 m

e limitare a m 1.50 l'altezza del terrapieno contenuto verso monte.

Considerandi

3.3.1

Nel caso concreto, il muro che verrebbe innalzato e prolungato

verso ovest sino al confine è alto m 3.00 (cfr. sezioni A-A e B-B). All'altezza

del muro pieno (m 2.50), va infatti aggiunta quella (m 0.50) della panchina

prevista sulla sua sommità, che per la sua struttura determina un ingombro

verticale da computare sull'altezza del manufatto.

Il manufatto è un muro di sostegno. Esso

serve infatti a contenere il terrapieno previsto sul lato verso monte. Con

riserva di quanto si dirà più avanti (cfr. 3.3.) per la panchina collocata in

prossimità del confine, l'altezza del muro (m 3.00) rispetta quella massima

prescritta dall'art. 11 cpv. 2 NAPR.

3.2

Il muro previsto lungo il confine verso

il fondo della CO 1 è pure un muro di contenimento. Anche esso serve infatti a

sorreggere il terrapieno retrostante. Sorgendo a confine serve tuttavia anche

da muro di cinta.

Computando la panchina prevista sulla sua

sommità, anche questo muro è alto m 3.00. La sua altezza supera pertanto di m 0.50

quella massima (m 2.50) consentita dall'art. 11 cpv. 2 NAPR per i muri di

contenimento a confine con fondi di terzi.

Il difetto può comunque essere facilmente

corretto, sopprimendo la panchina e sostituendola con una rete metallica,

un'inferriata o una siepe verde, alte al massimo m 1.00, come ammette esplicitamente

l’art. 11 cpv. 2 NAPR.

3.3

La rete metallica, l'inferriata o la

siepe che verranno semmai sistemate sulla corona del muro di contenimento

previsto lungo il confine verso il fondo della CO 1 dovranno coprire anche la

panchina prevista sul muro di contenimento ad esso contiguo. La panchina del

muro di sostegno rivolto verso valle non potrà, in altri termini, estendersi

sin sull'angolo, insistendo anche sul muro di sostegno previsto sul confine.

3.4

L'altezza del terrapieno a monte dei

muri in oggetto è conforme al diritto. Il limite di m 1.50 fissato dall'art. 11

cpv. 1 NAPR si applica infatti soltanto ai terrapieni non sorretti da muri di

contenimento.

4.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va

dunque accolto, annullando la decisione governativa impugnata e confermando la licenza edilizia 15 febbraio 2007

con gli emendamenti illustrati ai considerandi 3.2 e 3.3.

Ritenuto che soltanto il Consiglio di Stato ha

resistito al ricorso, non si preleva tassa di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 8, 21 LE; 11 NAPR di __________; 3, 18,

28, 43, 46, 60 segg. PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 15 maggio 2007 del Consiglio

di Stato (n. 2392) è annullata;

1.2. la licenza edilizia 15 febbraio 2007 è

confermata nei limiti indicati ai considerandi 3.2. e 3.3.

2. Non si

preleva tassa di giustizia.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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