52.2007.197
La posa di una piccola baracca in legno (6 mq) per il ricovero degli attrezzi necessari alla cura di un vigneto di 10'0000 mq è compatibile con la funzione agricola prevista per la zona di utilizzazio
28 novembre 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2007.197
Data decisione, Autorità:
28.11.2007, TRAM
Titolo:
La posa di una piccola baracca in legno (6 mq) per il ricovero degli attrezzi necessari alla cura di un vigneto di 10'0000 mq è compatibile con la funzione agricola prevista per la zona di utilizzazione
ZONA AGRICOLA
art. 67 LALPT
art. 21 LE
art. 16a LPT
art. 22 LPT
Incarto n.
52.2007.197
Lugano
28 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 giugno 2007 di
RI 1
contro
la decisione 29 maggio 2007 (n. 2669) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 27 marzo 2007 con la quale il CO 1 gli ha negato la licenza
edilizia per la posa di una baracca in legno sul mapp. __________, ubicato in
zona agricola;
viste le risposte:
- 26 giugno 2007 del
Consiglio di Stato;
- 28 giugno 2007 del CO 1;
esperito il sopralluogo;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 è
proprietario dei mapp. __________ di __________ tre fondi contermini di
complessivi mq 10'927 posti in declivio a monte della strada comunale che porta
al nucleo di __________.
Il possedimento è inserito in zona agricola
ed è coltivato a vigna a cura di __________, titolare di un'azienda viticola (__________)
con sede a __________ che lavora complessivamente 15 ha di vigneti distribuiti
sul territorio ticinese.
B. Il 18
gennaio 2007 RI 1 ha chiesto al CO 1CO 2 permesso di posare nella parte inferiore
del mapp. __________ una minuscola baracca in legno di 6 mq (ml 3 x 2; h. ml 2)
per il riparo degli attrezzi agricoli.
Alla domanda si è opposto il Dipartimento
del territorio (DT), annotando che la costruzione non era conforme alla
destinazione agricola del fondo e si poneva in contrasto con l'art. 24 LPT.
Preso atto del preavviso negativo emanato con
forza vincolante dal cantone, il 27 marzo 2007 il CO 1 ha negato la licenza
richiesta.CO 2
F. Il 6
novembre 2007 è stato esperito un sopralluogo in contraddittorio.
Delle risultanze
istruttorie si dirà - ove occorresse - nei considerandi che seguono.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente
e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date dagli art. 21
LE, nonché 43 e 46 PAmm.
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine
e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli
accertamenti esperiti nel corso dell'istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
2.1.
Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con
l'autorizzazione dell'autorità (art. 22 cpv. 1 LPT, 67 cpv. 1 LALPT, 1 cpv. 1
LE). Il rilascio di una licenza edilizia si rende necessario in particolare per
la costruzione, la trasformazione rilevante (ivi compreso il cambiamento di
destinazione) e la demolizione di edifici ed altre opere, come pure per
apportare importanti modifiche alla configurazione del suolo (art. 1 cpv. 2
LE). La licenza edilizia dev'essere concessa se i progetti presentati sono
conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni, di
pianificazione del territorio nonché alle altre norme di diritto pubblico
applicabili alla domanda presentata (art. 2 cpv. 1 LE).
2.2
L'autorizzazione a costruire può
essere rilasciata soltanto se gli edifici o gli impianti sono conformi alla
funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (principio
della conformità funzionale, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT e 67 cpv. 2 LALPT).
Nella zona agricola sono ammessi solo gli
edifici ed impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o
all'orticoltura o che servono all'ampliamento interno di un'azienda agricola
(art. 16a LPT). La conformità alla zona agricola presuppone che gli edifici e
gli impianti siano in concreto obiettivamente necessari, segnatamente quanto a
ubicazione e dimensioni, a uno sfruttamento razionale del suolo, ritenuto che
all'edificazione non devono comunque opporsi interessi pubblici preponderanti (STF
1A.6/2000 del 5 maggio 2000; DTF 125 II 278, consid. 3a e rinvii).
Riguardo a questi principi, in una sentenza
concernente un caso ticinese pubblicata nel 1994 (cfr. RDAT I-1994 n. 25) il
Tribunale federale ha avuto modo di ritenere conforme alla zona agricola un
manufatto di 74 mq destinato al ricovero di attrezzi e macchinari necessari per
la coltivazione di un vigneto di circa 14'000 mq e 6000 ceppi di vite.
3.
Nel caso
di specie, RI 1 intende posare nella parte inferiore del proprio mapp. __________
una minuscola baracca in legno di 6 mq per il riparo degli attrezzi agricoli
occorrenti alla gestione di un vigneto ampio 10'000 mq, impiantato di recente con
criteri tali da consentire una coltivazione in gran parte meccanizzata. La visita
in loco ha permesso di appurare che la casetta, già oggetto di una pregressa
utilizzazione in altri luoghi e costituita da rudimentali tavole in legno,
verrebbe semplicemente posata nella parte inferiore ed incolta del fondo, verso
il confine con la strada comunale che porta a __________. Come spiegato dal
coltivatore del terreno, essa servirebbe per il ricovero degli utensili minuti necessari
al governo ordinario del vigneto, mentre i macchinari indispensabili per i
lavori di maggior importanza verrebbe trasportati in loco di volta in volta
secondo le esigenze del momento. Considerata la natura e l'importanza dell'attività
agricola svolta sui mapp. __________ di __________, la casupola in legno oggetto
del contendere risulta del tutto necessaria e proporzionata agli oggettivi bisogni
che mira a soddisfare. Non si tratta, come sostengono le istanze inferiori, di
un intervento volto ad appagare esigenze di mero comodo. Ragioni organizzative
e di funzionalità giustificano che i piccoli strumenti necessari alla coltivazione
possano trovare spazio in un minuscolo deposito nei pressi del vigneto,
evitando a chi se ne cura continui quanto inutili trasporti di attrezzi. Tanto
più che la persona di cui si parla non è un contadino che abita nelle vicinanze,
ma un viticoltore di grosso calibro insediato a __________, specializzato nella
lavorazione e nella gestione di 15 ha di vigneti sparsi in tutto il territorio
ticinese. Nessun interesse preponderante si oppone peraltro alla posa del
controverso manufatto, che per dimensioni e materiali impiegati non pregiudica il
paesaggio né compromette lo sfruttamento agricolo del fondo.
Conforme alla zona agricola, il manufatto
dedotto in licenza può essere dunque autorizzato in via ordinaria sulla scorta dell'art.
22.
LPT.
4.
In esito
alle considerazioni che precedono il ricorso va accolto, annullando la risoluzione
27.
marzo 2007 del CO 1 assieme a quella del Consiglio di Stato che la conferma
e rinviando gli atti all'autorità comunale affinché rilasci all'istante la
licenza richiesta.
Date le
circostanze, non si preleva tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 16a, 22 LPT; 67 LALPT; 21 LE; 18, 28,
43 e 46 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. le
decisioni 29 maggio 2007 (n. 2669) del Consiglio di Stato e 27 marzo 2007 del CO
1 sono annullate;
1.2. gli atti sono
rinviati al CO 1 affinché rilasci a RI 1 il permesso richiesto.
2. Non si
prelevano spese, né tassa di giudizio.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art.
113 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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