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Decisione

52.2007.197

La posa di una piccola baracca in legno (6 mq) per il ricovero degli attrezzi necessari alla cura di un vigneto di 10'0000 mq è compatibile con la funzione agricola prevista per la zona di utilizzazio

28 novembre 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è

proprietario dei mapp. __________ di __________ tre fondi contermini di

complessivi mq 10'927 posti in declivio a monte della strada comunale che porta

al nucleo di __________.

Il possedimento è inserito in zona agricola

ed è coltivato a vigna a cura di __________, titolare di un'azienda viticola (__________)

con sede a __________ che lavora complessivamente 15 ha di vigneti distribuiti

sul territorio ticinese.

B. Il 18

gennaio 2007 RI 1 ha chiesto al CO 1CO 2 permesso di posare nella parte inferiore

del mapp. __________ una minuscola baracca in legno di 6 mq (ml 3 x 2; h. ml 2)

per il riparo degli attrezzi agricoli.

Alla domanda si è opposto il Dipartimento

del territorio (DT), annotando che la costruzione non era conforme alla

destinazione agricola del fondo e si poneva in contrasto con l'art. 24 LPT.

Preso atto del preavviso negativo emanato con

forza vincolante dal cantone, il 27 marzo 2007 il CO 1 ha negato la licenza

richiesta.CO 2

F. Il 6

novembre 2007 è stato esperito un sopralluogo in contraddittorio.

Delle risultanze

istruttorie si dirà - ove occorresse - nei considerandi che seguono.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente

e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date dagli art. 21

LE, nonché 43 e 46 PAmm.

Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine

e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli

accertamenti esperiti nel corso dell'istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

2.1.

Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con

l'autorizzazione dell'autorità (art. 22 cpv. 1 LPT, 67 cpv. 1 LALPT, 1 cpv. 1

LE). Il rilascio di una licenza edilizia si rende necessario in particolare per

la costruzione, la trasformazione rilevante (ivi compreso il cambiamento di

destinazione) e la demolizione di edifici ed altre opere, come pure per

apportare importanti modifiche alla configurazione del suolo (art. 1 cpv. 2

LE). La licenza edilizia dev'essere concessa se i progetti presentati sono

conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni, di

pianificazione del territorio nonché alle altre norme di diritto pubblico

applicabili alla domanda presentata (art. 2 cpv. 1 LE).

2.2

L'autorizzazione a costruire può

essere rilasciata soltanto se gli edifici o gli impianti sono conformi alla

funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (principio

della conformità funzionale, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT e 67 cpv. 2 LALPT).

Nella zona agricola sono ammessi solo gli

edifici ed impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o

all'orticoltura o che servono all'ampliamento interno di un'azienda agricola

(art. 16a LPT). La conformità alla zona agricola presuppone che gli edifici e

gli impianti siano in concreto obiettivamente necessari, segnatamente quanto a

ubicazione e dimensioni, a uno sfruttamento razionale del suolo, ritenuto che

all'edificazione non devono comunque opporsi interessi pubblici preponderanti (STF

1A.6/2000 del 5 maggio 2000; DTF 125 II 278, consid. 3a e rinvii).

Riguardo a questi principi, in una sentenza

concernente un caso ticinese pubblicata nel 1994 (cfr. RDAT I-1994 n. 25) il

Tribunale federale ha avuto modo di ritenere conforme alla zona agricola un

manufatto di 74 mq destinato al ricovero di attrezzi e macchinari necessari per

la coltivazione di un vigneto di circa 14'000 mq e 6000 ceppi di vite.

3.

Nel caso

di specie, RI 1 intende posare nella parte inferiore del proprio mapp. __________

una minuscola baracca in legno di 6 mq per il riparo degli attrezzi agricoli

occorrenti alla gestione di un vigneto ampio 10'000 mq, impiantato di recente con

criteri tali da consentire una coltivazione in gran parte meccanizzata. La visita

in loco ha permesso di appurare che la casetta, già oggetto di una pregressa

utilizzazione in altri luoghi e costituita da rudimentali tavole in legno,

verrebbe semplicemente posata nella parte inferiore ed incolta del fondo, verso

il confine con la strada comunale che porta a __________. Come spiegato dal

coltivatore del terreno, essa servirebbe per il ricovero degli utensili minuti necessari

al governo ordinario del vigneto, mentre i macchinari indispensabili per i

lavori di maggior importanza verrebbe trasportati in loco di volta in volta

secondo le esigenze del momento. Considerata la natura e l'importanza dell'attività

agricola svolta sui mapp. __________ di __________, la casupola in legno oggetto

del contendere risulta del tutto necessaria e proporzionata agli oggettivi bisogni

che mira a soddisfare. Non si tratta, come sostengono le istanze inferiori, di

un intervento volto ad appagare esigenze di mero comodo. Ragioni organizzative

e di funzionalità giustificano che i piccoli strumenti necessari alla coltivazione

possano trovare spazio in un minuscolo deposito nei pressi del vigneto,

evitando a chi se ne cura continui quanto inutili trasporti di attrezzi. Tanto

più che la persona di cui si parla non è un contadino che abita nelle vicinanze,

ma un viticoltore di grosso calibro insediato a __________, specializzato nella

lavorazione e nella gestione di 15 ha di vigneti sparsi in tutto il territorio

ticinese. Nessun interesse preponderante si oppone peraltro alla posa del

controverso manufatto, che per dimensioni e materiali impiegati non pregiudica il

paesaggio né compromette lo sfruttamento agricolo del fondo.

Conforme alla zona agricola, il manufatto

dedotto in licenza può essere dunque autorizzato in via ordinaria sulla scorta dell'art.

22.

LPT.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono il ricorso va accolto, annullando la risoluzione

27.

marzo 2007 del CO 1 assieme a quella del Consiglio di Stato che la conferma

e rinviando gli atti all'autorità comunale affinché rilasci all'istante la

licenza richiesta.

Date le

circostanze, non si preleva tassa di giudizio (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 16a, 22 LPT; 67 LALPT; 21 LE; 18, 28,

43 e 46 PAmm,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. le

decisioni 29 maggio 2007 (n. 2669) del Consiglio di Stato e 27 marzo 2007 del CO

1 sono annullate;

1.2. gli atti sono

rinviati al CO 1 affinché rilasci a RI 1 il permesso richiesto.

2. Non si

prelevano spese, né tassa di giudizio.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art.

113 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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