52.2007.202
Vizio di convocazione del consiglio comunale
28 novembre 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2007.202
Data decisione, Autorità:
28.11.2007, TRAM
Titolo:
Vizio di convocazione del consiglio comunale
CONSIGLIO COMUNALE
art. 51 LOC
art. 211 let. a LOC
Incarto n.
52.2007.202
Lugano
28 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 giugno 2007 di
RI 1
contro
la decisione 29 maggio 2007 del Consiglio di Stato
(n. 2663) che respinge il gravame inoltrato dall'insorgente contro le
risoluzioni adottate nel corso della seduta del 19 ottobre 2006 dal __________;
viste le risposte:
- 22 giugno 2007 della
Sezione degli enti locali;
- 26 giugno 2007 del
Consiglio di Stato;
- 3 luglio 2007 di CO 1;
- 3 luglio 2007 del CO 2;
preso atto della replica 25 luglio 2007 del ricorrente
e delle dupliche:
-
30 luglio 2007 della
Sezione degli enti locali;
-
6 agosto 2007 di CO 1;
-
16 agosto 2007 del CO 2;
-
21 agosto 2007 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Riunitosi
in seduta ordinaria il 22 marzo 2006, il consiglio comunale di __________ ha
adottato una serie di risoluzioni, tra cui anche quella relativa
all'accettazione delle dimissioni presentate dal consigliere __________.
Tutte queste decisioni sono tuttavia state
impugnate da un consigliere comunale davanti al Consiglio di Stato, il quale
con giudizio del 22 agosto 2006 ha dichiarato il gravame irricevibile. Contro quest'ultima
pronuncia è poi stato interposto un ulteriore ricorso dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo (inc. n. 52.2006.275).
B. Pendente tale
procedimento, il 25 settembre 2006 il presidente del consiglio comunale ha
convocato per l'11 ottobre successivo una seduta ordinaria del legislativo. A
causa di presunte irregolarità nei termini di convocazione, la seduta è stata
annullata e riconvocata per il 19 ottobre 2006. Il 14 ottobre 2006 una consigliera
comunale ha segnalato al municipio e alla Sezione degli enti locali che il
subentrante del consigliere dimissionario __________ non era stato convocato
alla seduta. Sia l'autorità cantonale, che l'esecutivo comunale hanno ritenuto
corretto tale modo d'agire, visto che a quel tempo le dimissioni di __________
non erano ancora cresciute in giudicato.
Il 19 ottobre 2006 ha dunque avuto luogo la
prevista seduta del legislativo. In apertura dei lavori il consigliere comunale
RI 1, dopo avere rilevato la mancata convocazione di __________, ha censurato
la violazione dell'art. 51 LOC e ha chiesto che la seduta fosse annullata. La
proposta è stata respinta con 14 voti contrari e 3 favorevoli.
C. RI 1 si è
rivolto con un ricorso al Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento delle
risoluzioni adottate dal consiglio comunale nel corso della seduta del 19
ottobre precedente, con conseguente invito al presidente del legislativo di
riconvocare, nel rispetto dell'art. 51 LOC, tutti i consiglieri in carica,
previo invio dei messaggi all'ordine del giorno.
Il 23 gennaio 2007 il Governo cantonale ha dichiarato il gravame irricevibile,
in quanto, nella misura in cui l'impugnativa era stata interposta avverso la
mancata convocazione di un consigliere comunale, la medesima era rivolta contro
un atto di competenza del presidente del legislativo, anziché contro una
decisione impugnabile adottata da un organo comunale, ai sensi dell'art. 208
cpv. 1 LOC.
Adito dallo stesso RI 1, il 10 aprile 2007 il Tribunale cantonale
amministrativo ha annullato detto giudizio e ha rinviato gli atti al Governo affinché
entrasse nel merito del gravame.
Il Consiglio di Stato ha quindi statuito il 29 maggio 2007 sul medesimo,
respingendolo. Pur riconoscendo che la mancata convocazione di __________ alla
seduta del 19 ottobre 2006 aveva comportato una disattenzione dell'art. 51 cpv.
1 LOC, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che tale vizio non aveva avuto alcuna
conseguenza sull'esito delle deliberazioni, in quanto le stesse erano tutte state
adottate con delle larghe maggioranze di voti.
D. Avverso questo giudizio, RI 1 insorge ora nuovamente davanti al
Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. Ribadisce che la
mancata convocazione di __________ alla seduta del 19 ottobre 2006 del
legislativo costituisce una grave violazione delle regole sancite dall'art. 51
LOC. Contesta che tale vizio sia stato ininfluente sulle deliberazioni adottate
nell'occasione dal consiglio comunale. A questo proposito rileva come al
consigliere __________ sia stata preclusa la possibilità di essere eletto
nell'ufficio presidenziale e di formulare eventuali proposte di candidatura per
il medesimo, nonché di partecipare ai dibattiti e alle deliberazioni. Aggiunge
che, nella misura in cui l'ufficio presidenziale è stato eletto in modo irregolare,
le risoluzioni che sono seguite sono state adottate secondo una procedura viziata
per quanto concerne la direzione della seduta, l'accertamento e la certificazione
dei risultati delle votazioni e la relativa pubblicazione all'albo comunale, per
cui le stesse sono da annullare.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il municipio che il
presidente del consiglio comunale, con argomenti di cui si dirà, per quanto
necessario, in seguito.
In sede di replica e di duplica le parti si
sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione
attiva dell'insorgente, destinatario del giudizio impugnato, e la tempestività
del gravame sono incontestabilmente date in virtù degli art. 208 LOC, nonché 43
e 46 PAmm. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Considerandi
2.
Giusta
l'art. 51 LOC, le sessioni ordinarie e straordinarie del consiglio comunale sono
convocate dal presidente d'intesa con il municipio, con avviso all'albo
comunale e comunicazione personale scritta ad ogni consigliere comunale con
l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno (cpv. 1). La
convocazione deve avvenire con un preavviso di sette giorni salvo in caso di
urgenza, da riconoscersi dal municipio e dal presidente (cpv. 2).
Giusta l'art. 211 lett. a LOC, tutte le
decisioni degli organi comunali sono annullabili quando fossero state violate
le norme di legge per la convocazione e quando tale violazione fosse stata
influente sulle deliberazioni.
La
comunicazione personale dell’avviso di convocazione del consiglio comunale costituisce
dunque una formalità, la cui disattenzione può, in determinate circostanze,
ripercuotersi sulla validità degli atti adottati da quest’ultimo organo.
3.
Dato per
acquisito che la mancata convocazione di __________ alla seduta del __________
del 19 ottobre 2006 ha effettivamente comportato la violazione dell'art. 51
cpv. 1 LOC, la presente lite verte unicamente attorno alla questione di sapere
se tale circostanza abbia influito o meno sulle decisioni che sono state adottate
in quell'occasione da tale organismo.
Ora, tale quesito deve essere risolto negativamente. Come giustamente rilevato
dal Consiglio di Stato nel suo giudizio, il fatto che tutte le risoluzioni, ivi
comprese quelle relative all'elezione dei membri dell'ufficio presidenziale,
siano state adottate con delle larghe maggioranze, che non avrebbero potuto
essere sovvertite neppure con il voto del consigliere __________, permette di
affermare che la mancata convocazione di quest'ultimo alla predetta seduta è stata
ininfluente sull'esito delle varie decisioni che sono state prese in
quell'occasione, ragione per la quale non ricorrono gli estremi previsti
dall'art. 211 lett. a LOC per procedere al loro annullamento.
Certo, il ricorrente ha ragione allorquando afferma che la partecipazione ai
lavori assembleari di un consigliere comunale non si limita al solo esercizio
del suo diritto di voto sui singoli oggetti all'ordine del giorno, ma comprende
anche la facoltà per quest'ultimo di partecipare attivamente al dibattito che
si svolge in sala e di esprimere quindi le proprie opinioni. Tuttavia sapere in
che misura la persona che non è stata convocata avrebbe potuto influire in
questo modo sulle scelte praticate dal legislativo è una questione che attiene
alla pura speculazione. Nulla permette dunque di affermare che la composizione
dell'ufficio presidenziale eletto il 19 ottobre 2006 sarebbe stata diversa se __________
fosse stato presente a tale seduta con la possibilità durante la medesima di
formulare delle proposte di candidatura. Tanto meno si può affermare che la sua
mancata convocazione gli abbia precluso il diritto di essere eletto in tale
ufficio. Se gli altri consiglieri avessero voluto, avrebbero in effetti potuto
votarlo, indipendentemente dalla sua presenza in aula o meno. In ogni caso a
quel tempo egli era dimissionario, per cui si può seriamente dubitare che egli
fosse intenzionato a candidarsi per tale carica e, se del caso, che gli altri
consiglieri fossero disposti a votarlo. Non può dunque essere condivisa la tesi
secondo cui l'ufficio presidenziale sarebbe stato nell'occasione costituito
irregolarmente.
4.
Stante
tutto quanto precede, il ricorso dev'essere respinto e la decisione impugnata
confermata.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art.
28.
PAmm). In assenza di un'effettiva necessità di patrocinio, nessuna indennità
a titolo di ripetibili può essere accordata al resistente CO 1 (art. 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 51, 208, 211 LOC; 3, 18, 28, 31, 43,
46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. Non si
assegnano ripetibili.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla
sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
;
,;
a.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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