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Decisione

52.2007.202

Vizio di convocazione del consiglio comunale

28 novembre 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Riunitosi

in seduta ordinaria il 22 marzo 2006, il consiglio comunale di __________ ha

adottato una serie di risoluzioni, tra cui anche quella relativa

all'accettazione delle dimissioni presentate dal consigliere __________.

Tutte queste decisioni sono tuttavia state

impugnate da un consigliere comunale davanti al Consiglio di Stato, il quale

con giudizio del 22 agosto 2006 ha dichiarato il gravame irricevibile. Contro quest'ultima

pronuncia è poi stato interposto un ulteriore ricorso dinanzi al Tribunale

cantonale amministrativo (inc. n. 52.2006.275).

B. Pendente tale

procedimento, il 25 settembre 2006 il presidente del consiglio comunale ha

convocato per l'11 ottobre successivo una seduta ordinaria del legislativo. A

causa di presunte irregolarità nei termini di convocazione, la seduta è stata

annullata e riconvocata per il 19 ottobre 2006. Il 14 ottobre 2006 una consigliera

comunale ha segnalato al municipio e alla Sezione degli enti locali che il

subentrante del consigliere dimissionario __________ non era stato convocato

alla seduta. Sia l'autorità cantonale, che l'esecutivo comunale hanno ritenuto

corretto tale modo d'agire, visto che a quel tempo le dimissioni di __________

non erano ancora cresciute in giudicato.

Il 19 ottobre 2006 ha dunque avuto luogo la

prevista seduta del legislativo. In apertura dei lavori il consigliere comunale

RI 1, dopo avere rilevato la mancata convocazione di __________, ha censurato

la violazione dell'art. 51 LOC e ha chiesto che la seduta fosse annullata. La

proposta è stata respinta con 14 voti contrari e 3 favorevoli.

C. RI 1 si è

rivolto con un ricorso al Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento delle

risoluzioni adottate dal consiglio comunale nel corso della seduta del 19

ottobre precedente, con conseguente invito al presidente del legislativo di

riconvocare, nel rispetto dell'art. 51 LOC, tutti i consiglieri in carica,

previo invio dei messaggi all'ordine del giorno.

Il 23 gennaio 2007 il Governo cantonale ha dichiarato il gravame irricevibile,

in quanto, nella misura in cui l'impugnativa era stata interposta avverso la

mancata convocazione di un consigliere comunale, la medesima era rivolta contro

un atto di competenza del presidente del legislativo, anziché contro una

decisione impugnabile adottata da un organo comunale, ai sensi dell'art. 208

cpv. 1 LOC.

Adito dallo stesso RI 1, il 10 aprile 2007 il Tribunale cantonale

amministrativo ha annullato detto giudizio e ha rinviato gli atti al Governo affinché

entrasse nel merito del gravame.

Il Consiglio di Stato ha quindi statuito il 29 maggio 2007 sul medesimo,

respingendolo. Pur riconoscendo che la mancata convocazione di __________ alla

seduta del 19 ottobre 2006 aveva comportato una disattenzione dell'art. 51 cpv.

1 LOC, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che tale vizio non aveva avuto alcuna

conseguenza sull'esito delle deliberazioni, in quanto le stesse erano tutte state

adottate con delle larghe maggioranze di voti.

D. Avverso questo giudizio, RI 1 insorge ora nuovamente davanti al

Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. Ribadisce che la

mancata convocazione di __________ alla seduta del 19 ottobre 2006 del

legislativo costituisce una grave violazione delle regole sancite dall'art. 51

LOC. Contesta che tale vizio sia stato ininfluente sulle deliberazioni adottate

nell'occasione dal consiglio comunale. A questo proposito rileva come al

consigliere __________ sia stata preclusa la possibilità di essere eletto

nell'ufficio presidenziale e di formulare eventuali proposte di candidatura per

il medesimo, nonché di partecipare ai dibattiti e alle deliberazioni. Aggiunge

che, nella misura in cui l'ufficio presidenziale è stato eletto in modo irregolare,

le risoluzioni che sono seguite sono state adottate secondo una procedura viziata

per quanto concerne la direzione della seduta, l'accertamento e la certificazione

dei risultati delle votazioni e la relativa pubblicazione all'albo comunale, per

cui le stesse sono da annullare.

E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il municipio che il

presidente del consiglio comunale, con argomenti di cui si dirà, per quanto

necessario, in seguito.

In sede di replica e di duplica le parti si

sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione

attiva dell'insorgente, destinatario del giudizio impugnato, e la tempestività

del gravame sono incontestabilmente date in virtù degli art. 208 LOC, nonché 43

e 46 PAmm. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

Giusta

l'art. 51 LOC, le sessioni ordinarie e straordinarie del consiglio comunale sono

convocate dal presidente d'intesa con il municipio, con avviso all'albo

comunale e comunicazione personale scritta ad ogni consigliere comunale con

l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno (cpv. 1). La

convocazione deve avvenire con un preavviso di sette giorni salvo in caso di

urgenza, da riconoscersi dal municipio e dal presidente (cpv. 2).

Giusta l'art. 211 lett. a LOC, tutte le

decisioni degli organi comunali sono annullabili quando fossero state violate

le norme di legge per la convocazione e quando tale violazione fosse stata

influente sulle deliberazioni.

La

comunicazione personale dell’avviso di convocazione del consiglio comunale costituisce

dunque una formalità, la cui disattenzione può, in determinate circostanze,

ripercuotersi sulla validità degli atti adottati da quest’ultimo organo.

3.

Dato per

acquisito che la mancata convocazione di __________ alla seduta del __________

del 19 ottobre 2006 ha effettivamente comportato la violazione dell'art. 51

cpv. 1 LOC, la presente lite verte unicamente attorno alla questione di sapere

se tale circostanza abbia influito o meno sulle decisioni che sono state adottate

in quell'occasione da tale organismo.

Ora, tale quesito deve essere risolto negativamente. Come giustamente rilevato

dal Consiglio di Stato nel suo giudizio, il fatto che tutte le risoluzioni, ivi

comprese quelle relative all'elezione dei membri dell'ufficio presidenziale,

siano state adottate con delle larghe maggioranze, che non avrebbero potuto

essere sovvertite neppure con il voto del consigliere __________, permette di

affermare che la mancata convocazione di quest'ultimo alla predetta seduta è stata

ininfluente sull'esito delle varie decisioni che sono state prese in

quell'occasione, ragione per la quale non ricorrono gli estremi previsti

dall'art. 211 lett. a LOC per procedere al loro annullamento.

Certo, il ricorrente ha ragione allorquando afferma che la partecipazione ai

lavori assembleari di un consigliere comunale non si limita al solo esercizio

del suo diritto di voto sui singoli oggetti all'ordine del giorno, ma comprende

anche la facoltà per quest'ultimo di partecipare attivamente al dibattito che

si svolge in sala e di esprimere quindi le proprie opinioni. Tuttavia sapere in

che misura la persona che non è stata convocata avrebbe potuto influire in

questo modo sulle scelte praticate dal legislativo è una questione che attiene

alla pura speculazione. Nulla permette dunque di affermare che la composizione

dell'ufficio presidenziale eletto il 19 ottobre 2006 sarebbe stata diversa se __________

fosse stato presente a tale seduta con la possibilità durante la medesima di

formulare delle proposte di candidatura. Tanto meno si può affermare che la sua

mancata convocazione gli abbia precluso il diritto di essere eletto in tale

ufficio. Se gli altri consiglieri avessero voluto, avrebbero in effetti potuto

votarlo, indipendentemente dalla sua presenza in aula o meno. In ogni caso a

quel tempo egli era dimissionario, per cui si può seriamente dubitare che egli

fosse intenzionato a candidarsi per tale carica e, se del caso, che gli altri

consiglieri fossero disposti a votarlo. Non può dunque essere condivisa la tesi

secondo cui l'ufficio presidenziale sarebbe stato nell'occasione costituito

irregolarmente.

4.

Stante

tutto quanto precede, il ricorso dev'essere respinto e la decisione impugnata

confermata.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art.

28.

PAmm). In assenza di un'effettiva necessità di patrocinio, nessuna indennità

a titolo di ripetibili può essere accordata al resistente CO 1 (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 51, 208, 211 LOC; 3, 18, 28, 31, 43,

46, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. Non si

assegnano ripetibili.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

,;

a.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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