52.2007.204
Guida in stato di ebrietà non qualificata. Ordine di sottoporsi ad un controllo medico-internistico per verificare l'idoneità alla guida dell'interessato
10 agosto 2007Italiano12 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
52.2007.204
Data decisione, Autorità:
10.08.2007, TRAM
Titolo:
Guida in stato di ebrietà non qualificata. Ordine di sottoporsi ad un controllo medico-internistico per verificare l'idoneità alla guida dell'interessato
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
art. 16 cpv. 1 LCSTR
art. 16d cpv. 1 let. b LCSTR
art. 11b let. a OAC
art. 11b ONCS
Incarto n.
52.2007.204
Lugano
10 agosto
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 giugno 2007 di
RI 1,
patrocinato da: avv. PA 1,
contro
la decisione 29 maggio 2007 (n. 2678) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 20 aprile 2007 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio
giuridico, gli ha imposto la presentazione di un certificato medico internistico
attestante l'assenza di sintomatologie riferibili ad abuso di bevande
alcoliche e la sua idoneità alla guida;
vista la risposta 26 giugno
2007 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 è nato
il __________ 19__________ ed ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a
motore nel giugno del 19__________. In seguito è stato oggetto dei seguenti
provvedimenti amministrativi:
__________ __________ 19__________: revoca
di 5 mesi per aver circolato in stato di ebrietà (2.74 - 3.13 g/kg);
__________ __________ 19__________: revoca
di sicurezza a tempo indeterminato per dedizione al bere accertata a seguito di
un delitto di guida in stato di ebbrezza (2.66 - 3.08 g/kg) __________
Il __________ __________ 20__________ RI 1 è
stato riammesso al beneficio della licenza di condurre.
B. L'__________
__________ 20__________ la gerente di un esercizio pubblico di __________ ha
chiamato la polizia per denunciare la presenza nel locale di un avventore alticcio
che creava disturbo. Intervenendo in loco, verso le ore 13.40 gli agenti hanno incrociato
una vettura sportiva guidata da RI 1, senza sapere che questi era la persona
interessata dalla segnalazione. Chiarita la situazione e rintracciato il
conducente nella sua abitazione di vacanza a __________, alle 14.40 i
poliziotti lo hanno sottoposto ad una prova etanografica, risultata positiva
nella misura di 1.93 g/kg. Il medico che l'ha successivamente visitato presso
l'Ospedale __________ di __________ non ha invece riscontrato particolari segni
apparenti di ebrietà, mentre il prelievo del sangue effettuato presso lo stesso
nosocomio alle ore 15.50 ha evidenziato un'alcolemia media di 2.61 g/kg. RI 1 ha giustificato tale esito dell'esame ematico affermando di aver sorbito 5 dl di vino bianco e 1 dl di grappa una volta raggiunta la propria residenza a __________, cosicché
il tasso alcolemico al momento critico (ore 13.40) è stato stabilito per finire
in 0.76 - 1.37 g/kg.
C. Informata
di questi fatti, il __________ __________ 20__________ la Sezione della circolazione ha prospettato a RI 1 l'adozione di una misura amministrativa di
revoca della licenza di condurre. Raccolte le osservazioni dell'interessato,
con decisione __________ __________ 20__________ l'autorità cantonale gli ha
imposto un'accurata valutazione medico-internistica ad opera di un
professionista abilitato all'esercizio della professione in Svizzera e la
presentazione, entro 10 giorni, di un certificato contenente i risultati degli
esami e un giudizio circa la sua idoneità alla guida.
D. Con sentenza
29 maggio 2007 il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
In
sostanza, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto che il controllo
medico imposto al ricorrente al fine di escludere una sua dipendenza dal
consumo di bevande alcoliche nell'interesse della sicurezza della circolazione
fosse legittimo ed adeguato.
E. Contro il
predetto giudicato governativo RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato unitamente agli accertamenti
medici ordinati dalla Sezione della circolazione.
Eccepita
una violazione del suo diritto di essere sentito, il ricorrente ha riproposto,
sviluppandole ulteriormente, le argomentazioni addotte senza successo davanti
alla precedente istanza. Ha ribadito dunque che il provvedimento impostogli è
contemporaneamente lesivo della dignità umana, della libertà personale e del
principio della proporzionalità, oltre che privo di una sufficiente base legale.
La decisione del Consiglio di Stato - ha soggiunto - si fonda su accertamenti
errati ed arbitrari, in particolare per quanto attiene all'ampiezza del tasso
alcolemico determinante, e ignora le contestazioni puntuali sollevate in
risposta alla diffida di revoca notificatagli dalla Sezione della circolazione.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del
ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 10 cpv. 2
LALCStr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 10 cpv. 3
LALCStr.
Considerandi
II
ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.
RI 1 si
duole di una violazione del suo diritto di essere sentito. Manifestamente a torto.
Ricevuta
la diffida di revoca, egli ha avuto modo di consultare gli atti e di presentare
le proprie considerazioni in merito. Inoltrata senza successo una domanda volta
a procrastinare la presentazione del certificato medico richiestogli e dopo
aver comunicato alla Sezione della circolazione di aver effettuato le analisi
imposte, l'insorgente ha impugnato il provvedimento dipartimentale davanti al
Consiglio di Stato, contestandolo in modo congruo e completo. Non ha potuto
invero replicare alla risposta di causa inoltrata dalla Sezione della
circolazione, ma non vi erano le premesse per controbattere (art. 49 cpv. 3
PAmm), poiché la memoria telegrafica dell'autorità cantonale e l'incarto
allegato non contenevano assolutamente nulla che non gli fosse già perfettamente
noto, né apportavano fatti nuovi e rilevanti ai fini del giudizio (Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa, ad art. 20 n. 5).
La sentenza qui impugnata non è carente
nella motivazione. Se non ha affrontato tutte le censure proposte
dall'insorgente, ha comunque toccato ogni aspetto fattuale e giuridico oggettivamente
influente per l'esito del contenzioso, tenendo in debita considerazione gli
argomenti significativi esposti nel gravame.
D'altra parte, il ricorrente si è
adeguatamente aggravato contro il giudicato governativo davanti a questo
tribunale, dopo aver nuovamente compulsato tutto l'incarto che lo concerne. Quand'anche
fosse sussistita, la lesione della garanzia di natura formale ch'egli ha denunciato
è stata quindi ampiamente sanata (Knapp, Précis de droit administratif, n. 665;
Grisel, Traité de droit administratif, p. 379; DTF 126 I 68 consid. 2, 118 Ib
269.
consid. 3a).
3.
3.1. A
norma dei combinati art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 16d cpv. 1 lett.
b LCStr, la licenza di condurre deve essere revocata se il conducente soffre di
una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida. Le revoche a scopo
di sicurezza servono a proteggere la circolazione contro i conducenti non
idonei. Sono ordinate se il conducente non è idoneo a condurre veicoli a motore
per ragioni mediche o psichiche, per il vizio del bere o tossicomania, o altre
incapacità, segnatamente di natura caratteriale. In tal caso, la licenza viene
ritirata a tempo indeterminato (art. 16d cpv. 1 LCStr).
3.2
La revoca
di sicurezza giusta l'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr presuppone una dipendenza.
L'esistenza di una dipendenza dall'alcol è ammessa allorquando la persona
interessata consuma quantità esagerate di alcolici, tali da diminuire la sua capacità
di condurre veicoli a motore e si rivela incapace di liberarsi o di controllare
questa abitudine per sua propria volontà. In simili condizioni, l'interessato
presenta più di ogni altro automobilista il rischio di mettersi alla guida in
uno stato che non gli permette più di garantire la sicurezza della circolazione
stradale. La nozione di dipendenza ex art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv.
1.
lett. b LCStr non si identifica pertanto nella nozione medica di dipendenza da
sostanze alcoliche. La nozione giuridica permette infatti di allontanare dal
traffico coloro che, a causa di un consumo incontrollato di alcool, presentano
un pericolo concreto di divenire dipendenti in senso medico (STF 1C.99/2007 del
13.
luglio 2007, consid. 3.2. e giurisprudenza ivi citata). Ne risulta che è
sufficiente stabilire se il conducente è sempre in grado di scindere sufficientemente
la consumazione di bevande alcoliche dalla guida di un veicolo (STF 6A.23/2006
del 12 maggio 2006, consid. 2.2.). Infatti, chi guida deve essere dotato
stabilmente di attitudini fisiche e psichiche sufficienti per condurre con sicurezza
un veicolo a motore nel traffico quotidiano. L'idoneità a condurre non deve pertanto
essere circoscritta né ad uno spazio temporale, né ad un fatto specifico (cfr.
Gruppo di esperti "Sicurezza della circolazione stradale", Indizi per
l'inidoneità a condurre. Misure. Ripristino dell'idoneità a condurre, Guida per
le autorità amministrative, giudiziarie e di polizia, 26 aprile 2000, pag. 2).
3.3
La
revoca di sicurezza comporta una limitazione tangibile della personalità del
conducente colpito dal provvedimento. L'autorità competente è quindi tenuta ad
analizzare d'ufficio e con particolare circospezione la situazione della
persona interessata, decidendo volta per volta la natura e l'estensione degli esami
necessari, che in taluni casi possono comprendere anche l'allestimento di una
vera e propria perizia medica (DTF 129 II 82 consid. 2.2.).
Di
regola, l'inidoneità alla guida per dipendenza dall'alcool deve essere
accertata in primo luogo disponendo un esame medico, accompagnato da analisi di
laboratorio (misurazioni dei marker dell'assunzione cronica di alcool, CDT in
particolare), e dalla raccolta di informazioni sulle abitudini di consumo del
conducente, segnatamente sulla frequenza, la quantità e le circostanze del
potus, così come sulla personalità del soggetto (cfr., sull'argomento, 129 II
82.
consid. 6.2.2.; STF 6A.23/2006 del 12 maggio 2006, consid. 2.1; vedi inoltre
Michiels/Gache, Dépendance et statut de conducteur, in RDAF 2004, p. 319 ss.).
4.
Nell'evenienza
concreta, la Sezione della circolazione ha ritenuto necessario imporre al
ricorrente un controllo medico-internistico, con l'obbligo di presentare un
certificato attestante l'assenza di sintomi riconducibili ad una dipendenza da
alcool e la sua idoneità alla guida. Preso atto dei precedenti dell'insorgente e
di quanto accaduto l'__________ __________ 20__________, il Consiglio di Stato
ha tutelato tale provvedimento nell'ottica di preservare la sicurezza del
traffico. Da parte sua, il ricorrente contesta tale conclusione, adducendo l'assenza
di qualsiasi presupposto atto a legittimare le misure investigative ordinate
dalla Sezione della circolazione.
Gli eventi occorsi l'__________ __________
20__________ impongono invece che la situazione di RI 1 venga esplorata con
cura. I suoi trascorsi di persona dedita al bere e il fatto che attualmente sia
in grado di assorbire in breve tempo e in ogni momento della giornata fortissime
quantità di alcool senza denotare agli occhi di un medico segni evidenti di
ebbrezza obbligano la Sezione della circolazione ad approfondire l'intensità
del rapporto che egli sembra nuovamente intrattenere con gli alcolici e, all'occorrenza,
le conseguenze di tale legame dal profilo della sua idoneità alla guida.
Questo, evidentemente, nel preminente interesse della sicurezza della
circolazione stradale e a prescindere dalla sussistenza o meno di reati legati alla
guida di veicoli a motore sotto l'influsso marcato di bevande alcoliche.
Alla luce
della giurisprudenza federale dinanzi evocata, occorre effettivamente che l'interessato
venga sottoposto perlomeno ad un esame medico ed a qualche analisi di
laboratorio, in modo da accertare se in questo momento è nuovamente affetto dal
vizio del bere al punto da accusare una dipendenza suscettibile di pregiudicare
la sua idoneità alla guida. Vi sono tutte le premesse per agire in tal senso. L'alcolemia
superiore ai 2.50 g/kg riscontrata nel suo corpo l'__________ __________ scorso
- sintomatica di una dipendenza (STF 1C.99/2007 del 13 luglio 2007, consid.
3.3
e rinvii) - è stata provata in modo corretto ed inoppugnabile (vedi art.
55.
LCStr, 2 cpv. 2bis ONC, 138 ss. OAC e direttive USTRA 26 aprile 2000). La
semplice visita medica e gli esami che la competente autorità cantonale ha ordinato
sulla scorta degli art. 14 LCStr e 11b lett. a OAC si avverano mezzo
appropriato e non particolarmente incisivo per raccogliere dati utili nel
contesto di un processo inteso a determinare se sussistono ancora le condizioni
legali per il rilascio della licenza di condurre dell'insorgente. Il
provvedimento è talmente blando da rispettare pienamente il principio di proporzionalità
e non incide in modo intollerabile né sulla dignità umana, né sulla libertà
personale dell'interessato. Tanto più che la Sezione della circolazione ha rinunciato a revocargli la patente a titolo preventivo e cautelativo in applicazione
dell'art. 30 OAC, con il risultato di permettere a RI 1 di eludere controlli
che avrebbero dovuto essere effettuati tempestivamente e che esperiti in un
prossimo futuro potrebbero anche sfociare in risultati non del tutto affidabili.
5.
Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso va pertanto respinto.
La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi
motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 16d
cpv. 1 lett. b, 31 cpv. 2, 55 LCStr; 2 ONC; 11b, 138 ss. OAC; 10 LALCStr; 18,
28, 43, 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1.
Il ricorso
è respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'200.- è a carico del ricorrente.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
4.
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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