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Decisione

52.2007.204

Guida in stato di ebrietà non qualificata. Ordine di sottoporsi ad un controllo medico-internistico per verificare l'idoneità alla guida dell'interessato

10 agosto 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è nato

il __________ 19__________ ed ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a

motore nel giugno del 19__________. In seguito è stato oggetto dei seguenti

provvedimenti amministrativi:

__________ __________ 19__________: revoca

di 5 mesi per aver circolato in stato di ebrietà (2.74 - 3.13 g/kg);

__________ __________ 19__________: revoca

di sicurezza a tempo indeterminato per dedizione al bere accertata a seguito di

un delitto di guida in stato di ebbrezza (2.66 - 3.08 g/kg) __________

Il __________ __________ 20__________ RI 1 è

stato riammesso al beneficio della licenza di condurre.

B. L'__________

__________ 20__________ la gerente di un esercizio pubblico di __________ ha

chiamato la polizia per denunciare la presenza nel locale di un avventore alticcio

che creava disturbo. Intervenendo in loco, verso le ore 13.40 gli agenti hanno incrociato

una vettura sportiva guidata da RI 1, senza sapere che questi era la persona

interessata dalla segnalazione. Chiarita la situazione e rintracciato il

conducente nella sua abitazione di vacanza a __________, alle 14.40 i

poliziotti lo hanno sottoposto ad una prova etanografica, risultata positiva

nella misura di 1.93 g/kg. Il medico che l'ha successivamente visitato presso

l'Ospedale __________ di __________ non ha invece riscontrato particolari segni

apparenti di ebrietà, mentre il prelievo del sangue effettuato presso lo stesso

nosocomio alle ore 15.50 ha evidenziato un'alcolemia media di 2.61 g/kg. RI 1 ha giustificato tale esito dell'esame ematico affermando di aver sorbito 5 dl di vino bianco e 1 dl di grappa una volta raggiunta la propria residenza a __________, cosicché

il tasso alcolemico al momento critico (ore 13.40) è stato stabilito per finire

in 0.76 - 1.37 g/kg.

C. Informata

di questi fatti, il __________ __________ 20__________ la Sezione della circolazione ha prospettato a RI 1 l'adozione di una misura amministrativa di

revoca della licenza di condurre. Raccolte le osservazioni dell'interessato,

con decisione __________ __________ 20__________ l'autorità cantonale gli ha

imposto un'accurata valutazione medico-internistica ad opera di un

professionista abilitato all'esercizio della professione in Svizzera e la

presentazione, entro 10 giorni, di un certificato contenente i risultati degli

esami e un giudizio circa la sua idoneità alla guida.

D. Con sentenza

29 maggio 2007 il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento,

respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

In

sostanza, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto che il controllo

medico imposto al ricorrente al fine di escludere una sua dipendenza dal

consumo di bevande alcoliche nell'interesse della sicurezza della circolazione

fosse legittimo ed adeguato.

E. Contro il

predetto giudicato governativo RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che venga annullato unitamente agli accertamenti

medici ordinati dalla Sezione della circolazione.

Eccepita

una violazione del suo diritto di essere sentito, il ricorrente ha riproposto,

sviluppandole ulteriormente, le argomentazioni addotte senza successo davanti

alla precedente istanza. Ha ribadito dunque che il provvedimento impostogli è

contemporaneamente lesivo della dignità umana, della libertà personale e del

principio della proporzionalità, oltre che privo di una sufficiente base legale.

La decisione del Consiglio di Stato - ha soggiunto - si fonda su accertamenti

errati ed arbitrari, in particolare per quanto attiene all'ampiezza del tasso

alcolemico determinante, e ignora le contestazioni puntuali sollevate in

risposta alla diffida di revoca notificatagli dalla Sezione della circolazione.

F. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del

ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 10 cpv. 2

LALCStr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 10 cpv. 3

LALCStr.

Considerandi

II

ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli

atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2.

RI 1 si

duole di una violazione del suo diritto di essere sentito. Manifestamente a torto.

Ricevuta

la diffida di revoca, egli ha avuto modo di consultare gli atti e di presentare

le proprie considerazioni in merito. Inoltrata senza successo una domanda volta

a procrastinare la presentazione del certificato medico richiestogli e dopo

aver comunicato alla Sezione della circolazione di aver effettuato le analisi

imposte, l'insorgente ha impugnato il provvedimento dipartimentale davanti al

Consiglio di Stato, contestandolo in modo congruo e completo. Non ha potuto

invero replicare alla risposta di causa inoltrata dalla Sezione della

circolazione, ma non vi erano le premesse per controbattere (art. 49 cpv. 3

PAmm), poiché la memoria telegrafica dell'autorità cantonale e l'incarto

allegato non contenevano assolutamente nulla che non gli fosse già perfettamente

noto, né apportavano fatti nuovi e rilevanti ai fini del giudizio (Borghi/Corti,

Compendio di procedura amministrativa, ad art. 20 n. 5).

La sentenza qui impugnata non è carente

nella motivazione. Se non ha affrontato tutte le censure proposte

dall'insorgente, ha comunque toccato ogni aspetto fattuale e giuridico oggettivamente

influente per l'esito del contenzioso, tenendo in debita considerazione gli

argomenti significativi esposti nel gravame.

D'altra parte, il ricorrente si è

adeguatamente aggravato contro il giudicato governativo davanti a questo

tribunale, dopo aver nuovamente compulsato tutto l'incarto che lo concerne. Quand'anche

fosse sussistita, la lesione della garanzia di natura formale ch'egli ha denunciato

è stata quindi ampiamente sanata (Knapp, Précis de droit administratif, n. 665;

Grisel, Traité de droit administratif, p. 379; DTF 126 I 68 consid. 2, 118 Ib

269.

consid. 3a).

3.

3.1. A

norma dei combinati art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 16d cpv. 1 lett.

b LCStr, la licenza di condurre deve essere revocata se il conducente soffre di

una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida. Le revoche a scopo

di sicurezza servono a proteggere la circolazione contro i conducenti non

idonei. Sono ordinate se il conducente non è idoneo a condurre veicoli a motore

per ragioni mediche o psichiche, per il vizio del bere o tossicomania, o altre

incapacità, segnatamente di natura caratteriale. In tal caso, la licenza viene

ritirata a tempo indeterminato (art. 16d cpv. 1 LCStr).

3.2

La revoca

di sicurezza giusta l'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr presuppone una dipendenza.

L'esistenza di una dipendenza dall'alcol è ammessa allorquando la persona

interessata consuma quantità esagerate di alcolici, tali da diminuire la sua capacità

di condurre veicoli a motore e si rivela incapace di liberarsi o di controllare

questa abitudine per sua propria volontà. In simili condizioni, l'interessato

presenta più di ogni altro automobilista il rischio di mettersi alla guida in

uno stato che non gli permette più di garantire la sicurezza della circolazione

stradale. La nozione di dipendenza ex art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv.

1.

lett. b LCStr non si identifica pertanto nella nozione medica di dipendenza da

sostanze alcoliche. La nozione giuridica permette infatti di allontanare dal

traffico coloro che, a causa di un consumo incontrollato di alcool, presentano

un pericolo concreto di divenire dipendenti in senso medico (STF 1C.99/2007 del

13.

luglio 2007, consid. 3.2. e giurisprudenza ivi citata). Ne risulta che è

sufficiente stabilire se il conducente è sempre in grado di scindere sufficientemente

la consumazione di bevande alcoliche dalla guida di un veicolo (STF 6A.23/2006

del 12 maggio 2006, consid. 2.2.). Infatti, chi guida deve essere dotato

stabilmente di attitudini fisiche e psichiche sufficienti per condurre con sicurezza

un veicolo a motore nel traffico quotidiano. L'idoneità a condurre non deve pertanto

essere circoscritta né ad uno spazio temporale, né ad un fatto specifico (cfr.

Gruppo di esperti "Sicurezza della circolazione stradale", Indizi per

l'inidoneità a condurre. Misure. Ripristino dell'idoneità a condurre, Guida per

le autorità amministrative, giudiziarie e di polizia, 26 aprile 2000, pag. 2).

3.3

La

revoca di sicurezza comporta una limitazione tangibile della personalità del

conducente colpito dal provvedimento. L'autorità competente è quindi tenuta ad

analizzare d'ufficio e con particolare circospezione la situazione della

persona interessata, decidendo volta per volta la natura e l'estensione degli esami

necessari, che in taluni casi possono comprendere anche l'allestimento di una

vera e propria perizia medica (DTF 129 II 82 consid. 2.2.).

Di

regola, l'inidoneità alla guida per dipendenza dall'alcool deve essere

accertata in primo luogo disponendo un esame medico, accompagnato da analisi di

laboratorio (misurazioni dei marker dell'assunzione cronica di alcool, CDT in

particolare), e dalla raccolta di informazioni sulle abitudini di consumo del

conducente, segnatamente sulla frequenza, la quantità e le circostanze del

potus, così come sulla personalità del soggetto (cfr., sull'argomento, 129 II

82.

consid. 6.2.2.; STF 6A.23/2006 del 12 maggio 2006, consid. 2.1; vedi inoltre

Michiels/Gache, Dépendance et statut de conducteur, in RDAF 2004, p. 319 ss.).

4.

Nell'evenienza

concreta, la Sezione della circolazione ha ritenuto necessario imporre al

ricorrente un controllo medico-internistico, con l'obbligo di presentare un

certificato attestante l'assenza di sintomi riconducibili ad una dipendenza da

alcool e la sua idoneità alla guida. Preso atto dei precedenti dell'insorgente e

di quanto accaduto l'__________ __________ 20__________, il Consiglio di Stato

ha tutelato tale provvedimento nell'ottica di preservare la sicurezza del

traffico. Da parte sua, il ricorrente contesta tale conclusione, adducendo l'assenza

di qualsiasi presupposto atto a legittimare le misure investigative ordinate

dalla Sezione della circolazione.

Gli eventi occorsi l'__________ __________

20__________ impongono invece che la situazione di RI 1 venga esplorata con

cura. I suoi trascorsi di persona dedita al bere e il fatto che attualmente sia

in grado di assorbire in breve tempo e in ogni momento della giornata fortissime

quantità di alcool senza denotare agli occhi di un medico segni evidenti di

ebbrezza obbligano la Sezione della circolazione ad approfondire l'intensità

del rapporto che egli sembra nuovamente intrattenere con gli alcolici e, all'occorrenza,

le conseguenze di tale legame dal profilo della sua idoneità alla guida.

Questo, evidentemente, nel preminente interesse della sicurezza della

circolazione stradale e a prescindere dalla sussistenza o meno di reati legati alla

guida di veicoli a motore sotto l'influsso marcato di bevande alcoliche.

Alla luce

della giurisprudenza federale dinanzi evocata, occorre effettivamente che l'interessato

venga sottoposto perlomeno ad un esame medico ed a qualche analisi di

laboratorio, in modo da accertare se in questo momento è nuovamente affetto dal

vizio del bere al punto da accusare una dipendenza suscettibile di pregiudicare

la sua idoneità alla guida. Vi sono tutte le premesse per agire in tal senso. L'alcolemia

superiore ai 2.50 g/kg riscontrata nel suo corpo l'__________ __________ scorso

- sintomatica di una dipendenza (STF 1C.99/2007 del 13 luglio 2007, consid.

3.3

e rinvii) - è stata provata in modo corretto ed inoppugnabile (vedi art.

55.

LCStr, 2 cpv. 2bis ONC, 138 ss. OAC e direttive USTRA 26 aprile 2000). La

semplice visita medica e gli esami che la competente autorità cantonale ha ordinato

sulla scorta degli art. 14 LCStr e 11b lett. a OAC si avverano mezzo

appropriato e non particolarmente incisivo per raccogliere dati utili nel

contesto di un processo inteso a determinare se sussistono ancora le condizioni

legali per il rilascio della licenza di condurre dell'insorgente. Il

provvedimento è talmente blando da rispettare pienamente il principio di proporzionalità

e non incide in modo intollerabile né sulla dignità umana, né sulla libertà

personale dell'interessato. Tanto più che la Sezione della circolazione ha rinunciato a revocargli la patente a titolo preventivo e cautelativo in applicazione

dell'art. 30 OAC, con il risultato di permettere a RI 1 di eludere controlli

che avrebbero dovuto essere effettuati tempestivamente e che esperiti in un

prossimo futuro potrebbero anche sfociare in risultati non del tutto affidabili.

5.

Sulla

scorta di quanto precede, il ricorso va pertanto respinto.

La tassa

di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi

motivi,

visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 16d

cpv. 1 lett. b, 31 cpv. 2, 55 LCStr; 2 ONC; 11b, 138 ss. OAC; 10 LALCStr; 18,

28, 43, 46 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1.

Il ricorso

è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'200.- è a carico del ricorrente.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

4.

Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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