52.2007.206
Impedimento del rappresentante
9 gennaio 2008Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2007.206
Data decisione, Autorità:
09.01.2008, TRAM
Titolo:
Impedimento del rappresentante
RESTITUZIONE IN INTERO DEI TERMINI
art. 12 LPAMM
Incarto n.
52.2007.206
Lugano
9 gennaio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 giugno 2007 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 29 maggio 2007 del Consiglio di Stato
(n. 2679) che respinta l'istanza di restituzione in intero contro il lasso
dei termini inoltrata dall'insorgente dichiara irricevibile il ricorso
interposto contro la decisione 28 agosto 2002 con cui il municipio di
Vira-Gamba-rogno gli ha negato il permesso in sanatoria per opere di trasformazione
eseguite senza permesso su uno stabile situato sui monti di __________, fuori
della zona edificabile;
viste le risposte:
- 26 giugno 2007 del
Consiglio di Stato;
- 8 agosto 2007 del
municipio di Vira-Gambarogno;
- 5 settembre 2007 di CO
1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Il
ricorrente RI 1, di professione educatore, ha acquistato nel 1998 uno stabile adibito
a colonia di vacanza (part. 1168), situato a Vira-Gambarogno sui monti di __________,
fuori della zona edificabile. Senza chiedere alcun permesso, dopo aver acquistato
l'immobile, il ricorrente ha costruito alcuni manufatti (corpo servizi per la
cucina, tettoia, ripostiglio) e reso abitabile il sottotetto, che ha dotato di
un abbaino.
Analogamente sollecitato dal municipio, con
domande del 29 ottobre 2001 e del 22 gennaio 2002, il ricorrente, agendo per il
tramite dell'arch. __________, ha chiesto il rilascio del permesso in sanatoria
per le opere eseguite abusivamente. Alla domanda si sono opposti il
Dipartimento del territorio ed i vicini CO 1, qui resistenti.
b. Ravvisata
nelle opere abusive una violazione materiale del diritto edilizio, con decisione
27 agosto 2002 il municipio ha inflitto a RI 1 una sanzione pecuniaria di fr. 141'007.
La decisione è stata notificata direttamente
al ricorrente al suo domicilio in __________. Con atto non datato, redatto in
tedesco, spedito il 9 e pervenuto al Consiglio di Stato l'11 settembre 2002, RI
1 ha comunicato che vi si opponeva e che avrebbe incaricato un avvocato di
"chiarire la situazione". Con ordinanza del 16 seguente, il Servizio
dei ricorsi gli ha assegnato un termine di 15 giorni per inoltrare un ricorso motivato,
redatto in italiano, con allegata la decisione impugnata. Con atto di ricorso
dello stesso giorno, allestito dall'avv. __________, al quale il 12 settembre
2002 aveva conferito il mandato di difendere i suoi interessi, RI 1 si è
aggravato contro la sanzione pecuniaria davanti al Consiglio di Stato.
c. Adeguandosi all'opposizione del
Dipartimento del territorio, con decisione 28 agosto 2002 il municipio ha in
seguito respinto la domanda di costruzione in sanatoria. La decisione è stata
notificata il giorno seguente all'arch. __________, istante in licenza, che il
giorno seguente l'ha trasmessa all'insorgente in __________.
B. L'11
settembre 2002 l'arch. __________ si è rivolto all'avv. __________, concordando,
a suo dire, un appuntamento per il giorno seguente allo scopo di conferirgli il
mandato di interporre ricorso contro la decisione di diniego della licenza in
sanatoria. Appuntamento, al quale non ha tuttavia potuto presentarsi, poiché lo
stesso 11 settembre 2002 è stato ricoverato d'urgenza per una sindrome coronaria
acuta presso l'Ospedale regionale __________ di __________, dove è rimasto
ricoverato sino al 19 seguente.
Il ricorso contro la predetta decisione è
stato inoltrato soltanto lunedì 16 settembre 2002. L'insorgente deduceva la tempestività dell'impugnativa dal fatto di averne ricevuto copia dall'arch.
__________ non prima del 31 agosto 2002. In subordine, qualora l'autorità di ricorso avesse ritenuto che la decisione gli fosse già stata notificata il 29
per il tramite del suo rappresentante, arch. __________, l'insorgente chiedeva
comunque la restituzione in intero del termine d'impugnazione, prevalendosi
dell'improvvisa ospedalizzazione di quest'ultimo.
C. Con
giudizio 29 maggio 2007 il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza di
restituzione in intero e dichiarato irricevibile, siccome tardivo, il ricorso
inoltrato contro la decisione di diniego della licenza edilizia in sanatoria
Il Governo ha anzitutto rilevato che l'arch.
__________, ancorché istante in licenza, non era parte del procedimento di
rilascio del permesso in sanatoria. Già per questo motivo la domanda di
restituzione andrebbe respinta. Essa non avrebbe comunque potuto essere
accolta, poiché l'arch. __________ non avrebbe preso le necessarie precauzioni per
impugnarla tempestivamente, tardando troppo a rivolgersi ad un legale.
Con lo stesso giudizio l'Esecutivo cantonale
ha evaso ai sensi dei considerandi l'impugnativa inoltrata contro la sanzione
pecuniaria, che ha ritenuto prematura in quanto emanata prima che crescesse in
giudicato la decisione di diniego del permesso in sanatoria e senza chiedere
l'avviso del Dipartimento del territorio prescritto dall'art. 47 RLE.
D. Contro il
predetto giudizio, nella misura in cui respinge la doman-da di restituzione in
intero e dichiara irricevibile il ricorso inoltrato contro la decisione di
diniego della licenza in sanatoria, RI 1 si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento con conseguente rinvio
degli atti al Consiglio di Stato affinché statuisca nel merito dell'impugnativa.
Rievocati i fatti salienti l'insorgente
sostiene che sarebbero dati i presupposti per la restituzione in intero del
termine di ricorso. L'improvviso ricovero in ospedale del suo rappresentante
costituirebbe un fatto grave, inevitabile, che gli avrebbe impedito di
impugnare tempestivamente la decisione di diniego del permesso in sanatoria.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Il municipio si rimette al giudizio del
Tribunale cantonale amministrativo, mentre gli opponenti dichiarano di
rinunciare a prendere posizione.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente interessato al conseguimento
della licenza in sanatoria, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è
dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). I fatti rilevanti per il giudizio
non sono oggetto di contestazione.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 137 lett. b CPC, al quale rimanda l’art. 12 cpv. 1 PAmm,
un termine scaduto infruttuosamente è restituito se l’istante o il suo
patrocinatore dimostra di essere stato impedito di agire, di comparire o di
chiedere un rinvio perché l’impedimen-to di compiere in tempo utile l’atto
processuale era dovuto a un fatto grave, che non poteva essere evitato. La
domanda di restituzione contro il lasso dei termini va presentata entro 10
giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 139 CPC) all'autorità competente
a statuire sul rispetto del termine.
La restituzione contro il lasso dei termini
è un rimedio eccezionale, volto ad eliminare le conseguenze preclusive
derivanti dall'omissione di atti processuali. Essa mira in sostanza ad evitare
che da un'omissione processuale incolpevole o dovuta a negligenza scusabile
derivino conseguenze eccessive, non giustificate dall'esigenza di assicurare un
ordinato svolgimento del processo (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, ad art. 12 PAmm n. 1 seg.).
L'impedimento deve prodursi in capo alla
parte che avrebbe dovuto agire od al suo patrocinatore e deve essere di natura
tale da rendere impossibile anche il conferimento a terzi di un mandato per
compiere gli atti di procedura necessari (STF 8.2.1999 n.1P.319/1999 in re V.
= RDAT-II 1999 n. 8; DTF 119 II 86 consid. 2a; Marco Borghi, Giurisprudenza
amministrativa ticinese, n. 351).
3.
Nel caso concreto, il 28 agosto 2002, il municipio di Vira-Gamba-rogno
ha deciso di respingere la domanda di costruzione in sanatoria inoltratagli
dall'arch. __________ per opere realizzate senza permesso sul fondo (part. 1168)
di proprietà del ricorrente RI 1. La decisione è stata notificata il giorno
seguente allo stesso arch. __________, nella sua qualità di istante e di
rappresentante del ricorrente. Il termine di ricorso ha quindi iniziato a
decorrere il 30 agosto 2002, sia per il rappresentante, legittimato ad impugnare
il provvedimento in quanto istante in licenza, sia per il suo mandante,
proprietario del fondo edificato abusivamente e qui ricorrente.
L'11 settembre 2002 l'__________ ha preso contatto con l'avv. __________ allo scopo di impugnare davanti al
Consiglio di Stato la decisione in oggetto. A suo dire avrebbe concordato un appuntamento
per il giorno seguente, al quale non ha potuto tuttavia comparire, poiché lo
stesso 11 settembre 2002 è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale per un grave
malore. Evento, questo, che gli avrebbe impedito di rispettare il termine di
ricorso e che giustificherebbe l'accoglimento della domanda di restituzione in
intero.
La tesi non può essere condivisa, poiché
l'improvviso malore dell'arch. __________ non è stato causale per
l'inosservanza del termine. L'11 settembre 2002, l'arch. __________ non si è infatti limitato a concordare un appuntamento con l'avv. __________,
ma alle 10:04 gli ha anche inviato con il fax del suo ufficio (__________) la
decisione da impugnare. L'avv. __________, che il giorno seguente (12) ha
appreso la notizia del ricovero in ospedale dell'arch. __________, disponeva
dunque di sufficienti elementi per impugnare tempestivamente il provvedimento. Il
ritardo non è da ascrivere all'improvvisa ospedalizzazione dell'arch. __________,
ma è da imputare al patrocinatore del ricorrente, che, dopo aver ricevuto per
fax alle 10:04 di mercoledì 11 la decisione da impugnare, rispettivamente alle
12:02 di giovedì 12 la procura debitamente firmata dal ricorrente RI 1, ha atteso sino alle 18.00 di lunedì 16 per inoltrare l'impugnativa. Circostanze, queste, che, pur
emergendo chiaramente dagli atti, il Consiglio di Stato ha omesso di rilevare.
Seppur per motivi completamente diversi da
quelli ritenuti dal Governo, non viola dunque il diritto la decisione di
quest'ultimo di respingere l'istanza di restituzione in intero del termine di
ricorso e di dichiarare irricevibile siccome tardivo il ricorso inoltrato contro
la decisione di diniego della licenza in sanatoria per le opere realizzate
abusivamente sul fondo dell'insorgente.
4.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va di conseguenza respinto.
La tassa di giustizia è a carico
dell'insorgente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 137. 137, 139 CPC; 3, 12, 18,
28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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