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Decisione

52.2007.206

Impedimento del rappresentante

9 gennaio 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Il

ricorrente RI 1, di professione educatore, ha acquistato nel 1998 uno stabile adibito

a colonia di vacanza (part. 1168), situato a Vira-Gambarogno sui monti di __________,

fuori della zona edificabile. Senza chiedere alcun permesso, dopo aver acquistato

l'immobile, il ricorrente ha costruito alcuni manufatti (corpo servizi per la

cucina, tettoia, ripostiglio) e reso abitabile il sottotetto, che ha dotato di

un abbaino.

Analogamente sollecitato dal municipio, con

domande del 29 ottobre 2001 e del 22 gennaio 2002, il ricorrente, agendo per il

tramite dell'arch. __________, ha chiesto il rilascio del permesso in sanatoria

per le opere eseguite abusivamente. Alla domanda si sono opposti il

Dipartimento del territorio ed i vicini CO 1, qui resistenti.

b. Ravvisata

nelle opere abusive una violazione materiale del diritto edilizio, con decisione

27 agosto 2002 il municipio ha inflitto a RI 1 una sanzione pecuniaria di fr. 141'007.

La decisione è stata notificata direttamente

al ricorrente al suo domicilio in __________. Con atto non datato, redatto in

tedesco, spedito il 9 e pervenuto al Consiglio di Stato l'11 settembre 2002, RI

1 ha comunicato che vi si opponeva e che avrebbe incaricato un avvocato di

"chiarire la situazione". Con ordinanza del 16 seguente, il Servizio

dei ricorsi gli ha assegnato un termine di 15 giorni per inoltrare un ricorso motivato,

redatto in italiano, con allegata la decisione impugnata. Con atto di ricorso

dello stesso giorno, allestito dall'avv. __________, al quale il 12 settembre

2002 aveva conferito il mandato di difendere i suoi interessi, RI 1 si è

aggravato contro la sanzione pecuniaria davanti al Consiglio di Stato.

c. Adeguandosi all'opposizione del

Dipartimento del territorio, con decisione 28 agosto 2002 il municipio ha in

seguito respinto la domanda di costruzione in sanatoria. La decisione è stata

notificata il giorno seguente all'arch. __________, istante in licenza, che il

giorno seguente l'ha trasmessa all'insorgente in __________.

B. L'11

settembre 2002 l'arch. __________ si è rivolto all'avv. __________, concordando,

a suo dire, un appuntamento per il giorno seguente allo scopo di conferirgli il

mandato di interporre ricorso contro la decisione di diniego della licenza in

sanatoria. Appuntamento, al quale non ha tuttavia potuto presentarsi, poiché lo

stesso 11 settembre 2002 è stato ricoverato d'urgenza per una sindrome coronaria

acuta presso l'Ospedale regionale __________ di __________, dove è rimasto

ricoverato sino al 19 seguente.

Il ricorso contro la predetta decisione è

stato inoltrato soltanto lunedì 16 settembre 2002. L'insorgente deduceva la tempestività dell'impugnativa dal fatto di averne ricevuto copia dall'arch.

__________ non prima del 31 agosto 2002. In subordine, qualora l'autorità di ricorso avesse ritenuto che la decisione gli fosse già stata notificata il 29

per il tramite del suo rappresentante, arch. __________, l'insorgente chiedeva

comunque la restituzione in intero del termine d'impugnazione, prevalendosi

dell'improvvisa ospedalizzazione di quest'ultimo.

C. Con

giudizio 29 maggio 2007 il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza di

restituzione in intero e dichiarato irricevibile, siccome tardivo, il ricorso

inoltrato contro la decisione di diniego della licenza edilizia in sanatoria

Il Governo ha anzitutto rilevato che l'arch.

__________, ancorché istante in licenza, non era parte del procedimento di

rilascio del permesso in sanatoria. Già per questo motivo la domanda di

restituzione andrebbe respinta. Essa non avrebbe comunque potuto essere

accolta, poiché l'arch. __________ non avrebbe preso le necessarie precauzioni per

impugnarla tempestivamente, tardando troppo a rivolgersi ad un legale.

Con lo stesso giudizio l'Esecutivo cantonale

ha evaso ai sensi dei considerandi l'impugnativa inoltrata contro la sanzione

pecuniaria, che ha ritenuto prematura in quanto emanata prima che crescesse in

giudicato la decisione di diniego del permesso in sanatoria e senza chiedere

l'avviso del Dipartimento del territorio prescritto dall'art. 47 RLE.

D. Contro il

predetto giudizio, nella misura in cui respinge la doman-da di restituzione in

intero e dichiara irricevibile il ricorso inoltrato contro la decisione di

diniego della licenza in sanatoria, RI 1 si aggrava davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento con conseguente rinvio

degli atti al Consiglio di Stato affinché statuisca nel merito dell'impugnativa.

Rievocati i fatti salienti l'insorgente

sostiene che sarebbero dati i presupposti per la restituzione in intero del

termine di ricorso. L'improvviso ricovero in ospedale del suo rappresentante

costituirebbe un fatto grave, inevitabile, che gli avrebbe impedito di

impugnare tempestivamente la decisione di diniego del permesso in sanatoria.

E. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.

Il municipio si rimette al giudizio del

Tribunale cantonale amministrativo, mentre gli opponenti dichiarano di

rinunciare a prendere posizione.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione

attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente interessato al conseguimento

della licenza in sanatoria, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è

dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). I fatti rilevanti per il giudizio

non sono oggetto di contestazione.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 137 lett. b CPC, al quale rimanda l’art. 12 cpv. 1 PAmm,

un termine scaduto infruttuosamente è restituito se l’istante o il suo

patrocinatore dimostra di essere stato impedito di agire, di comparire o di

chiedere un rinvio perché l’impedimen-to di compiere in tempo utile l’atto

processuale era dovuto a un fatto grave, che non poteva essere evitato. La

domanda di restituzione contro il lasso dei termini va presentata entro 10

giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 139 CPC) all'autorità competente

a statuire sul rispetto del termine.

La restituzione contro il lasso dei termini

è un rimedio eccezionale, volto ad eliminare le conseguenze preclusive

derivanti dall'omissione di atti processuali. Essa mira in sostanza ad evitare

che da un'omissione processuale incolpevole o dovuta a negligenza scusabile

derivino conseguenze eccessive, non giustificate dall'esigenza di assicurare un

ordinato svolgimento del processo (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, ad art. 12 PAmm n. 1 seg.).

L'impedimento deve prodursi in capo alla

parte che avrebbe dovuto agire od al suo patrocinatore e deve essere di natura

tale da rendere impossibile anche il conferimento a terzi di un mandato per

compiere gli atti di procedura necessari (STF 8.2.1999 n.1P.319/1999 in re V.

= RDAT-II 1999 n. 8; DTF 119 II 86 consid. 2a; Marco Borghi, Giurisprudenza

amministrativa ticinese, n. 351).

3.

Nel caso concreto, il 28 agosto 2002, il municipio di Vira-Gamba-rogno

ha deciso di respingere la domanda di costruzione in sanatoria inoltratagli

dall'arch. __________ per opere realizzate senza permesso sul fondo (part. 1168)

di proprietà del ricorrente RI 1. La decisione è stata notificata il giorno

seguente allo stesso arch. __________, nella sua qualità di istante e di

rappresentante del ricorrente. Il termine di ricorso ha quindi iniziato a

decorrere il 30 agosto 2002, sia per il rappresentante, legittimato ad impugnare

il provvedimento in quanto istante in licenza, sia per il suo mandante,

proprietario del fondo edificato abusivamente e qui ricorrente.

L'11 settembre 2002 l'__________ ha preso contatto con l'avv. __________ allo scopo di impugnare davanti al

Consiglio di Stato la decisione in oggetto. A suo dire avrebbe concordato un appuntamento

per il giorno seguente, al quale non ha potuto tuttavia comparire, poiché lo

stesso 11 settembre 2002 è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale per un grave

malore. Evento, questo, che gli avrebbe impedito di rispettare il termine di

ricorso e che giustificherebbe l'accoglimento della domanda di restituzione in

intero.

La tesi non può essere condivisa, poiché

l'improvviso malore dell'arch. __________ non è stato causale per

l'inosservanza del termine. L'11 settembre 2002, l'arch. __________ non si è infatti limitato a concordare un appuntamento con l'avv. __________,

ma alle 10:04 gli ha anche inviato con il fax del suo ufficio (__________) la

decisione da impugnare. L'avv. __________, che il giorno seguente (12) ha

appreso la notizia del ricovero in ospedale dell'arch. __________, disponeva

dunque di sufficienti elementi per impugnare tempestivamente il provvedimento. Il

ritardo non è da ascrivere all'improvvisa ospedalizzazione dell'arch. __________,

ma è da imputare al patrocinatore del ricorrente, che, dopo aver ricevuto per

fax alle 10:04 di mercoledì 11 la decisione da impugnare, rispettivamente alle

12:02 di giovedì 12 la procura debitamente firmata dal ricorrente RI 1, ha atteso sino alle 18.00 di lunedì 16 per inoltrare l'impugnativa. Circostanze, queste, che, pur

emergendo chiaramente dagli atti, il Consiglio di Stato ha omesso di rilevare.

Seppur per motivi completamente diversi da

quelli ritenuti dal Governo, non viola dunque il diritto la decisione di

quest'ultimo di respingere l'istanza di restituzione in intero del termine di

ricorso e di dichiarare irricevibile siccome tardivo il ricorso inoltrato contro

la decisione di diniego della licenza in sanatoria per le opere realizzate

abusivamente sul fondo dell'insorgente.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va di conseguenza respinto.

La tassa di giustizia è a carico

dell'insorgente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 137. 137, 139 CPC; 3, 12, 18,

28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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