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Decisione

52.2007.21

Lo scritto in cui un municipio declina la propria responsabilità per i danni causati ad alcune proprietà private in seguito ad una fuoriuscita di liquame da una canalizzazione fognaria non costituisce

25 gennaio 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

52.2007.21

Data decisione, Autorità:

25.01.2007, TRAM

Titolo:

Lo scritto in cui un municipio declina la propria responsabilità per i danni causati ad alcune proprietà private in seguito ad una fuoriuscita di liquame da una canalizzazione fognaria non costituisce una decisione amministrativa.

DECISIONE AMMINISTRATIVA

art. 5 PA

Incarto n.

52.2007.21

Lugano

25 gennaio

2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente del Tribunale cantonale

amministrativo

Lorenzo

Anastasi

assistito dal

segretario:

Flavio Canonica, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 23 gennaio 2007 di

RI 1

contro

la decisione 9 gennaio 2007 (n. 147) del Consiglio

di Stato, che ha dichiarato irricevibile il gravame presentato dal ricorrente

contro la determinazione del CO 1 di non assumere la responsabilità per i

danni causati da un'alluvione;

richiamato l'art. 48 PAmm;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che a

seguito di un'alluvione avvenuta il 3 ottobre 2006, la fuoriuscita di acque

luride dall'impianto fognario del comune di __________ ha comportato

l'allagamento di numerosi scantinati, tra cui quello del ricorrente;

che, richiamata la "circolare

alluvione" dei servizi tecnici comunali, con scritti del 25 ottobre e

del 16 novembre 2006 il municipio ha in sostanza dichiarato di declinare qualsiasi

Considerandi

responsabilità per i danni subiti dalle proprietà private;

che contro tali prese di posizione il

ricorrente è insorto davanti al Consiglio di Stato, che ha dichiarato

irricevibile il gravame, ritenuto che esse non costituissero delle decisioni

amministrative impugnabili;

che avverso il suddetto giudicato

governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che il municipio:

·

assuma i costi per i danni provocati alla sua

proprietà,

·

risani la canalizzazione fognaria e rinunci sino

ad allora a riscuotere i relativi tributi pubblici (tasse e contributi di miglioria);

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale

amministrativo (art. 208 LOC), la legittimazione del ricorrente (art. 43

PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1 PAmm) sono certe;

che il ricorso è dunque ricevibile in ordine

e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che ai sensi dell'art. 48 PAmm l'autorità di

ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve

motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o

manifestamente infondato;

che per principio possono formare oggetto di

ricorso soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti adottati dall'autorità iure

imperii, in casi concreti ed individuali, per costituire, modificare o

sopprimere diritti od obblighi degli amministrati fondati sul diritto pubblico

o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (art. 55 cpv. 1

PAmm; RDAT II-1994, n. 8 e 16; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa

ticinese, N. 4 ad art. 1 PAmm; Scolari, Diritto amministrativo parte generale,

2a ed. N. 200);

che con gli scritti 25 ottobre e 16 novembre

2006.

in contestazione, il municipio nega in sostanza di dover rispondere in

materia civile per il danno patito dal ricorrente;

che tali esternazioni non costituiscono dunque

delle decisioni amministrative secondo la nozione più sopra illustrata;

che non si tratta in particolare di un

provvedimento adottato de iure imperii; del resto, nemmeno il ricorrente

lo sostiene;

che, conformemente alla legge sulla

responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24

ottobre 1988 (RL 2.6.1.1.), le pretese di risarcimento vantate dall'insorgente

potranno semmai essere fatte valere davanti al giudice civile competente;

che, visto quanto precede, il ricorso va

dunque respinto;

che la tassa di giustizia e le spese seguono

la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 5 PA; 208 LOC; 18, 28, 43, 46, 48, 60,

61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2.La tassa di giustizia e le spese di fr. 200.– sono poste a carico

del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Il presidente Il

segretario

del Tribunale cantonale amministrativo

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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