52.2007.21
Lo scritto in cui un municipio declina la propria responsabilità per i danni causati ad alcune proprietà private in seguito ad una fuoriuscita di liquame da una canalizzazione fognaria non costituisce
25 gennaio 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2007.21
Data decisione, Autorità:
25.01.2007, TRAM
Titolo:
Lo scritto in cui un municipio declina la propria responsabilità per i danni causati ad alcune proprietà private in seguito ad una fuoriuscita di liquame da una canalizzazione fognaria non costituisce una decisione amministrativa.
DECISIONE AMMINISTRATIVA
art. 5 PA
Incarto n.
52.2007.21
Lugano
25 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo
Anastasi
assistito dal
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 gennaio 2007 di
RI 1
contro
la decisione 9 gennaio 2007 (n. 147) del Consiglio
di Stato, che ha dichiarato irricevibile il gravame presentato dal ricorrente
contro la determinazione del CO 1 di non assumere la responsabilità per i
danni causati da un'alluvione;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che a
seguito di un'alluvione avvenuta il 3 ottobre 2006, la fuoriuscita di acque
luride dall'impianto fognario del comune di __________ ha comportato
l'allagamento di numerosi scantinati, tra cui quello del ricorrente;
che, richiamata la "circolare
alluvione" dei servizi tecnici comunali, con scritti del 25 ottobre e
del 16 novembre 2006 il municipio ha in sostanza dichiarato di declinare qualsiasi
Considerandi
responsabilità per i danni subiti dalle proprietà private;
che contro tali prese di posizione il
ricorrente è insorto davanti al Consiglio di Stato, che ha dichiarato
irricevibile il gravame, ritenuto che esse non costituissero delle decisioni
amministrative impugnabili;
che avverso il suddetto giudicato
governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che il municipio:
·
assuma i costi per i danni provocati alla sua
proprietà,
·
risani la canalizzazione fognaria e rinunci sino
ad allora a riscuotere i relativi tributi pubblici (tasse e contributi di miglioria);
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale
amministrativo (art. 208 LOC), la legittimazione del ricorrente (art. 43
PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1 PAmm) sono certe;
che il ricorso è dunque ricevibile in ordine
e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che ai sensi dell'art. 48 PAmm l'autorità di
ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve
motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o
manifestamente infondato;
che per principio possono formare oggetto di
ricorso soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti adottati dall'autorità iure
imperii, in casi concreti ed individuali, per costituire, modificare o
sopprimere diritti od obblighi degli amministrati fondati sul diritto pubblico
o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (art. 55 cpv. 1
PAmm; RDAT II-1994, n. 8 e 16; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, N. 4 ad art. 1 PAmm; Scolari, Diritto amministrativo parte generale,
2a ed. N. 200);
che con gli scritti 25 ottobre e 16 novembre
2006.
in contestazione, il municipio nega in sostanza di dover rispondere in
materia civile per il danno patito dal ricorrente;
che tali esternazioni non costituiscono dunque
delle decisioni amministrative secondo la nozione più sopra illustrata;
che non si tratta in particolare di un
provvedimento adottato de iure imperii; del resto, nemmeno il ricorrente
lo sostiene;
che, conformemente alla legge sulla
responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24
ottobre 1988 (RL 2.6.1.1.), le pretese di risarcimento vantate dall'insorgente
potranno semmai essere fatte valere davanti al giudice civile competente;
che, visto quanto precede, il ricorso va
dunque respinto;
che la tassa di giustizia e le spese seguono
la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 5 PA; 208 LOC; 18, 28, 43, 46, 48, 60,
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2.La tassa di giustizia e le spese di fr. 200.– sono poste a carico
del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Il presidente Il
segretario
del Tribunale cantonale amministrativo
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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