52.2007.210
Divieto di guidare veicoli a motore su territorio svizzero a tempo indeterminato
3 settembre 2007Italiano12 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
52.2007.210
Data decisione, Autorità:
03.09.2007, TRAM
Titolo:
Divieto di guidare veicoli a motore su territorio svizzero a tempo indeterminato
INIDONEITÀ CARATTERIALE
art. 16c cpv. 1 let. c LCSTR
art. 16d cpv. 1 let. b LCSTR
Incarto n.
52.2007.210
Lugano
3 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Massimiliano Cometta, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 giugno 2007 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 6 giugno 2007 (n. 2752) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 19 aprile 2007 con cui la Sezione della circolazione gli ha vietato
di guidare veicoli a motore su territorio svizzero a tempo indeterminato con
effetto immediato, fissando il riesame dopo un periodo di controllo di 12
mesi;
vista la risposta del 3
luglio 2007 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1, classe 1965, è un cittadino italiano residente
a __________, che lavora come operaio presso la ditta __________.
B. Il 20
febbraio 2007 il ricorrente è stato sorpreso dalla polizia nel parcheggio di
Via __________ a __________, mentre a bordo della vettura Yundai di proprietà
di sua madre era intento a preparare delle dosi di eroina da poi iniettarsi.
Sulla scorta del verbale di polizia stilato in quell'occasione e dell’asserito
utilizzo quotidiano di stupefacenti (eroina) da parte dell'insorgente, la
Sezione della circolazione ha risolto di interdire a RI 1 la guida di veicoli a
motore su territorio svizzero a tempo indeterminato, subordinando la
riammissione alla guida alla presentazione di un certificato medico attestante l'astinenza
dall'utilizzo di sostanze stupefacenti per un periodo non inferiore a 12 mesi.
C. Con
decisione 6 giugno 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1.
Il Governo, dopo aver ricordato i principi
giurisprudenziali in materia di inidoneità alla guida a causa di dipendenza
psicofisica ex art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr, ha ritenuto che il ricorrente non avesse
dato prova di essere in grado di troncare in modo duraturo e totale il consumo
di droga, motivo per cui il divieto amministrativo di guidare su suolo svizzero
era più che giustificato.
D. Il 14 giugno
2007, il ricorrente è stato interrogato dal Sostituto procuratore pubblico __________
nell'ambito del procedimento penale avviato nei suoi confronti per ripetuta
infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale e ripetuta contravvenzione
alla legge federale sugli stupefacenti, rilasciando delle nuove dichiarazioni
inerenti i fatti che lo avevano visto protagonista il 20 febbraio 2007.
E. Contro la risoluzione
governativa del 6 giugno 2007, il soccombente si aggrava ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in via principale l'annullamento
del provvedimento emanato dalla Sezione della circolazione e, in via subordinata,
la riforma dello stesso nel senso di imporgli unicamente l'obbligo di
presentare settimanalmente alla Sezione della circolazione un rapporto medico
attestante la sua astensione dall'utilizzo di stupefacenti.
Sulla
scorta del verbale d'interrogatorio rilasciato davanti al Sostituto procuratore
pubblico __________, RI 1 contesta ciò che egli stesso ha dichiarato il 20
febbraio 2007 alla polizia cantonale, con particolare riferimento alla
frequenza ed al quantitativo di eroina consumato tra il dicembre del 2006 ed il
febbraio del 2007. Soggiunge che da marzo del 2007 segue una cura a base di
metadone. Rileva poi come la misura amministrativa adottata nei suoi confronti non
sia stata correttamente preceduta da una perizia che accertasse la sua
dipendenza. Sottolinea, da ultimo, come la conferma del provvedimento da parte
di questo tribunale gli creerebbe non pochi disagi per ciò che concerne gli
spostamenti giornalieri verso il posto di lavoro.
F. All'accoglimento
del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2
LALCstr. La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente
toccato dal provvedimento impugnato, è data (art. 43 PAmm).
Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr, 46
cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti, senza procedere all'assunzione delle prove notificate dall'insorgente,
insuscettibili di apportare al tribunale la conoscenza di ulteriori elementi
rilevanti per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm). Per le ragioni che saranno
meglio esposte in appresso, non occorre in particolare sottoporre il ricorrente
ad una perizia per valutare la sua idoneità alla guida.
1.2. Oggetto del ricorso è un divieto di
condurre veicoli a motore su territorio svizzero a scopo di sicurezza. In un
simile contesto, il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla
verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento
erroneo di un fatto, e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm),
nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze
inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
Considerandi
2.
Giusta
l'art. 8 della Convenzione internazionale per la circolazione degli autoveicoli
del 24 aprile 1926 (RS 0.741.11), sottoscritta sia dalla Svizzera che
dall'Italia, i conducenti di autoveicoli sono tenuti a conformarsi alle leggi
ed ai regolamenti dello Stato in cui circolano. Ai sensi dell'art. 45 cpv. 1
OAC, l'uso di una licenza di condurre straniera può essere vietato in virtù
delle stesse disposizioni applicabili alla revoca di una licenza di condurre
svizzera (RTiD II-2005 n. 41).
3.
3.1. La
licenza di condurre deve essere revocata se il conducente soffre di una forma
di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida (art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv.
1.
e 16d cpv. 1 lett. b LCStr). In tale evenienza, l'autorità competente
deve adottare una misura di sicurezza al fine di proteggere la circolazione
contro i conducenti non idonei e revocare la licenza di condurre dell'interessato
a tempo indeterminato (art. 16d cpv. 1 LCStr). Se il provvedimento è
ordinato per ragioni d'ordine eminentemente medico, il conducente può chiedere
la restituzione della patente non appena l'inidoneità scompare (art. 17 cpv. 3
LCStr). Negli altri casi, segnatamente allorquando l'inidoneità viene accertata
a seguito di eventi che avrebbero provocato una revoca di ammonimento, deve
invece essere fissato un periodo di cosiddetta sospensione, fino alla scadenza
della durata minima della revoca prevista per l'infrazione commessa (art. 16d
cpv. 2 LCStr). La licenza può essere nuovamente rilasciata solo se il periodo
di sospensione è trascorso e il conducente può comprovare che non vi è più inidoneità
alla guida (art. 17 cpv. 3 LCStr). Di regola, il conducente dovrà apportare la
prova della sua guarigione dopo un'astinenza controllata di almeno un anno (STF
6A.23/2006 del 12 maggio 2006, consid. 2.1.).
3.2
La
revoca di sicurezza della licenza di condurre a cagione di tossicomania presuppone
che sussista una dipendenza. Il Tribunale federale (DTF 127 II 122 consid. 3c)
reputa affetto da tossicodipendenza l'individuo che presenta più di qualsiasi
altra persona il rischio di mettersi al volante di un veicolo in uno stato –
durevole o temporaneo – pericoloso per la circolazione. Nell'interesse della
sicurezza del traffico stradale deve essere assimilato alla tossicodipendenza
anche il consumo regolare di stupefacenti, qualora, per quantità e frequenza,
esso sia suscettibile di diminuire l'attitudine alla guida dell'interessato.
L'inidoneità può essere ammessa in particolare allorquando una persona non è
più in grado di scindere l'uso della droga dalla guida di un veicolo a motore,
o se vi è un rischio importante che si ponga al volante sotto l'effetto pieno
di sostanze stupefacenti (DTF 124 II 559 consid. 3d).
In casi
limite o nel dubbio, l'autorità cantonale è tenuta ad ordinare una perizia medica
(STF 6A.26/2005 del 30 novembre 2005 e giurisprudenza ivi citata).
3.3
Nell'evenienza concreta, sia la Sezione della circolazione sia il Consiglio di
Stato hanno fondato la revoca della licenza di condurre disposta nei confronti
del ricorrente sui contenuti del verbale 20 febbraio 2007 redatto dalla polizia
cantonale. Le dichiarazioni rilasciate dal ricorrente in quell'occasione non
lasciavano effettivamente alcun dubbio circa la sua totale dipendenza dalla
droga e non giustificavano l'esperimento di una perizia. Egli aveva infatti ammesso
che, dopo un primo periodo di consumo di stupefacenti iniziato nel 1990 e
terminato nel 1996, nel 2004 aveva ripreso a fare un uso quotidiano di eroina (due
assunzioni al giorno, per un totale di 0,3 grammi di eroina).
Sentito il
14.
giugno 2007 dal Sostituto procuratore pubblico, l'insorgente, accompagnato dal
suo difensore, ha in parte ritrattato le sue dichiarazioni del 20 febbraio 2007.
Ha precisato innanzi tutto di aver ripreso ad assumere eroina nel settembre del
2004, di essere poi riuscito, con l'aiuto dei Servizi sociali di __________, a
smettere e di aver ricominciato nel dicembre del 2006. Fino a febbraio del
2007, avrebbe consumato eroina a giorni alterni, con una frequenza di due volte
al giorno. Ha quantificato il suo dispendio mensile tra eroina e metadone in 200.-
€, e non in 450.- € come dichiarato il 20 febbraio 2007 alla
polizia cantonale. Per finire, ha sottolineato come nel marzo scorso egli si
sia rivolto nuovamente ai servizi sociali di __________, sottoponendosi ad una
cura metadonica.
Sulla
scorta di queste nuove asserzioni, il ricorrente ritiene ora necessaria un
perizia circa la propria idoneità alla guida. Implicitamente, egli contesta la
presenza di una tossicodipendenza. A torto.
Intanto
mette conto di osservare che ben più credibili appaiono le dichiarazioni rilasciate
il 20 febbraio scorso immediatamente dopo il fermo di polizia, allorquando egli
- con ogni probabilità -ignorava ancora le conseguenze giuridiche del suo
agire. Alla versione dei fatti, data più di quattro mesi dopo davanti al Sostituto
procuratore ed al suo patrocinatore, non può essere attribuita la stessa genuinità
ed attendibilità. Non si può infatti escludere a priori che tale resoconto sia
stato impostato in maniera tale da alleggerire il più possibile la sua situazione
dal profilo penale.
Posta
questa premessa, leggendo quanto dichiarato dall'insorgente il 20 febbraio
2007, non si può che giungere alla conclusione che è soggetto ad una dipendenza
da stupefacenti tale da renderlo inidoneo alla guida di un'autovettura.
Ad ogni buon
conto, le affermazioni contenute nel verbale 14 giugno 2007 non migliorano
comunque la sua posizione. Da esse emerge un rapporto quasi ciclico con il
consumo di eroina; egli alterna infatti fasi di astinenza con fasi di acuto
utilizzo di sostanze stupefacenti. Oltre a ciò, egli stesso non fa mistero di essersi
messo più volte al volante sotto l'influsso di eroina, dimostrando così una totale
incapacità di scindere il consumo di stupefacenti dalla guida di un veicolo a
motore.
Il quadro
generale che scaturisce dalla lettura dei verbali del 20 febbraio e del 14
giugno 2007 lascia trasparire con sufficiente chiarezza un legame tra l'insorgente
e la droga, tale da rendere superflua qualsiasi perizia volta a verificare
l'idoneità alla guida dell'interessato. Non cambia lo stato delle cose il fatto
che lo scorso mese di marzo l'insorgente abbia iniziato un trattamento psico-socio-sanitario
presso l'__________ di __________. Tale circostanza, pur dimostrando una
possibile evoluzione positiva della situazione, non è sufficiente a garantire
costantemente la sicurezza della circolazione stradale. Obiettivo, quest'ultimo,
certamente meglio tutelato da un divieto di circolare su territorio elvetico a
tempo indeterminato.
4.
Il
ricorrente sembra invocare la necessità di condurre veicoli a motore per
recarsi sul posto di lavoro. Tale esigenza può tuttavia essere esaminata
soltanto nell'ambito di una misura a scopo di ammonimento (cfr. art. 16 cpv. 3
LCStr). Non viene per contro tenuta in considerazione in vista dell'adozione di
un provvedimento di sicurezza, dove si deve statuire essenzialmente in merito
all'idoneità o meno di una persona alla guida di veicoli (Michel Perrin,
Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi, Friborgo 1982, pag. 195). In
un contesto come quello di cui trattasi, si avvera dunque improponibile.
5.
Per quanto
attiene alla proposta di riforma del provvedimento amministrativo avanzata dal
ricorrente nell'impugnativa, va osservato che egli si trova confrontato con un
problema di tossicodipendenza che dura ormai da molti anni. In tali condizioni
solo il tempo potrà confermare l'esistenza di un reale cambiamento nei suoi
rapporti con il mondo della droga.
Da quanto
esposto discende che la controversa misura di sicurezza a tempo indeterminato e
le condizioni poste per la riammissione alla guida su territorio elvetico
risultano adeguate alle circostanze, esistendo un rapporto ragionevole tra il
risultato prefisso e le restrizioni imposte. La misura si avvera idonea e necessaria
per raggiungere lo scopo di interesse pubblico dettato dalla sicurezza della
circolazione stradale. La decisione censurata non procede di certo da un
esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità
competente in ordine alla valutazione dell'adeguatezza dei provvedimenti da adottare
a tal fine.
6.
Alla luce
di quanto procede, il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata
confermata.
La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 8 della Convezione internazionale per
la circolazione degli autoveicoli; 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 16c
cpv. 1 lett. c, 16d cpv. 1 lett. b e cpv. 2, 17 cpv. 3 LCStr; 33 cpv. 4,
45 cpv. 1 OAC; 10 LALCStr; 1, 18, 28, 43, 46, 61 e 62 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.-, sono poste a carico dell'insorgente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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