52.2007.211
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28 febbraio 2008Italiano18 min
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Numero d'incarto:
52.2007.211
Data decisione, Autorità:
28.02.2008, TRAM
Titolo:
Revoca di sicurezza per dipendenza dall'alcol confermata dopo perizia giudiziaria. Periodo di sospensione annullato dal Consiglio di Stato in attesa delle conclusioni penali. Il ricorrente può essere riammesso alla guida se adempie le condizioni che gli erano state imposte (controlli per un anno)
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 14 cpv. 2 let. c LCSTR
art. 16d cpv. 1 let. b LCSTR
art. 16d cpv. 2 LCSTR
art. 17 cpv. 3 LCSTR
Incarto n.
52.2007.211
Lugano
28 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 giugno 2007 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 6 giugno 2007 (n. 2756) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 19 aprile 2007 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento
delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre a tempo
indeterminato;
vista la risposta 3 luglio
2007 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 è nato
il __________ ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore della
categoria B nel gennaio del 1979. Da allora il suo comportamento alla guida è
stato sanzionato a più riprese con provvedimenti amministrativi, segnatamente:
11.1.1991 revoca di 4 mesi per aver circolato
in stato di ebrietà ed essere incorso in un incidente della circolazione;
10.1.1992 ammonimento per eccesso di
velocità;
26.4.2001 revoca di 8 mesi per aver circolato
in contromano sull'autostrada in stato di ebrietà (2.81-3.11 gr. per mille);
8.5.2003 revoca di 2 anni per
circolazione in stato di ebrietà (2.68-2.96 gr. per mille);
24.6.2004 riammissione anticipata al
beneficio della licenza di condurre.
B. L'11
novembre 2006, verso le ore 23.30, RI 1 stava circolando in territorio di
Vacallo alla guida della propria autovettura, allorquando ha invaso la corsia
di contromano delimitata dalla linea di sicurezza, ha travolto un
ciclomotorista e si è quindi allontanato omettendo di conformarsi ai suoi
doveri in caso di infortunio. Rintracciato dalla polizia e sottoposto alla
prova del sangue, gli è stata riscontrata un'alcolemia di 0.81-1.40 g/kg.
Per questi fatti, l'8 febbraio 2007 la Sezione della circolazione gli ha revocato la patente a tempo indeterminato in via preventiva
e cautelativa, ordinandogli nel contempo di sottoporsi ad una perizia presso __________
e ad una valutazione medico-internistica specialistica.
C. Preso atto delle risultanze emergenti dal rapporto peritale 6 aprile
2007 stilato dallo specialista __________ e richiamati gli art. 14 cpv. 2 lett.
c, 16 cpv. 1, 16c cpv. 1 lett. a e b, 16d cpv. 1 lett. b e c e cpv.
2 LCStr, nonché 33 cpv. 4 OAC, con decisione 19 aprile 2007 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore di RI 1 a tempo indeterminato con effetto immediato, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso
prima del mese di maggio 2009. La riammissione alla guida è stata subordinata
alla presentazione di un rapporto di __________ e di un certificato medico internistico
attestanti - dopo un periodo di controllo di almeno 12 mesi - l'avvenuta disintossicazione,
la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica e la totale astinenza da
bevande alcoliche. Quali ulteriori condizioni per la riammissione, l'autorità cantonale
ha esatto un certificato medico psichiatrico di idoneità alla guida ed il
superamento di un esame psico-tecnico.
D. Con
giudizio 6 giugno 2007 il Consiglio di Stato ha "evaso ai sensi dei
considerandi" il ricorso interposto da RI 1 avverso la suddetta
risoluzione.
In sostanza, l'autorità di ricorso di prime
cure ha ritenuto sulla scorta delle risultanze peritali che il ricorrente fosse
effettivamente inidoneo alla guida. Donde la conferma della revoca a tempo
indeterminato e delle condizioni poste per la riammissione alla guida, adeguate
alle circostanze e conformi al principio della proporzionalità. In virtù del
principio dell'unità e della sicurezza del diritto il Governo ha tuttavia implicitamente
annullato il periodo di sospensione collegato con la misura di sicurezza.
Questo aspetto dovrà essere ridefinito dalla Sezione della circolazione non
appena concluso il procedimento penale avviato nei confronti dell'insorgente
per gli eventi occorsi l'11 novembre 2006.
E. Contro il
predetto giudicato governativo, il soccombente si è aggravato davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento unitamente alla
decisione di revoca adottata dalla Sezione della circolazione e la
retrocessione dell'incarto a quest'ultima per l'emanazione di una nuova
risoluzione, previo esperimento di un'altra perizia a cura di persona estranea
ad __________
Contestato di aver circolato in stato di
ebrietà la sera dell'11 novembre 2006, il ricorrente ha rimproverato in
sostanza alle autorità amministrative di essersi fondate acriticamente sulla
sola perizia __________, il quale si è addentrato in diagnosi psichiatriche che
non gli competono per formazione e professione. Le conclusioni del perito sono
state d'altronde ampiamente dibattute dal medico di fiducia dell'esaminato dr.
med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, le cui valutazioni
sono state semplicemente ignorate in ogni stadio del procedimento amministrativo
disattendendo il diritto di essere sentito dell'insorgente, peraltro violato anche
laddove senza motivazione non è stata assunta alcuna delle prove richieste. A
fronte di una simile situazione, RI 1 ha postulato l'esperimento di una nuova perizia neutrale.
F. All'accoglimento
del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella propria
decisione e nelle motivazioni ivi contenute.
G. In fase
istruttoria, il tribunale ha ordinato l'allestimento di una perizia
specialistica per valutare l'idoneità alla guida del ricorrente.
Nel suo referto 29 dicembre 2007 il perito
designato PD Dr. __________ ha reputato che la perizia __________ sia ripercorribile
nelle sue parti essenziali e ben fondata nell'argomentazione. Confermata la
sussistenza di un problema con l'alcol, il perito ha proposto di riammettere il
ricorrente alla guida dopo sei mesi di comprovata astinenza totale dal consumo
di bevande alcoliche e alla condizione di sottoporsi ad ulteriori controlli
ematochimici per la durata di due anni e mezzo o ad un ripetuto esame del
capello.
Tutte le parti hanno rinunciato alla
completazione o alla delucidazione del referto, così come alla presentazione di
conclusioni. RI 1 ha tuttavia fatto sapere di non volersi assoggettare ad esami
del capello stante il costo di tali indagini.
Considerato, in
diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.
La legittimazione attiva del ricorrente,
destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).
Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e 46
cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti, integrati dalle risultanze della perizia
giudiziaria che il Tribunale ha ordinato pendente causa (art. 18 cpv. 1 PAmm).
1.2. Oggetto del ricorso è una revoca della
licenza di condurre adottata a scopo di sicurezza. In un simile contesto, il
potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale
violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo
di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché
alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è
stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
2. L'istruttoria
operata in questa sede e le ampie possibilità di esprimersi che questo tribunale
ha concesso al ricorrente hanno posto rimedio ad ogni eventuale violazione del
diritto di essere sentito posta in essere dalle istanze inferiori.
3. 3.1. La
licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente soffre di una forma di
dipendenza che esclude l'idoneità alla guida (art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1
e 16d cpv. 1 lett. b LCStr) o non dà garanzia, per il suo comportamento,
di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per il prossimo (art. 14 cpv.
2 lett. d e 16d cpv. 1 lett. c LCStr). In tale evenienza, l'autorità
competente deve adottare una misura di sicurezza al fine di proteggere la
circolazione contro i conducenti non idonei e revocare la licenza di condurre
dell'interessato a tempo indeterminato (art. 16d cpv. 1 LCStr). Se il
provvedimento è ordinato per ragioni d'ordine eminentemente medico, il conducente
può richiedere la restituzione della patente non appena l'inidoneità scompare
(art. 17 cpv. 3 LCStr). Negli altri casi, segnatamente allorquando l'inidoneità
viene accertata a seguito di eventi che, come nell'evenienza concreta,
avrebbero provocato una revoca di ammonimento, deve essere invece fissato un
periodo di cosiddetta sospensione, fino alla scadenza della durata minima della
revoca prevista per l'infrazione commessa (art. 16d cpv. 2 LCStr). La
licenza può essere nuovamente rilasciata solo se il periodo di sospensione è trascorso
e il conducente può comprovare che non vi è più inidoneità alla guida (art. 17
cpv. 3 LCStr). Di regola, il conducente dovrà apportare la prova della sua
guarigione dopo un periodo di controllo di almeno un anno (STF 6A.23/2006 del
12 maggio 2006, consid. 2.1.). La revoca di sicurezza comporta pertanto una limitazione
tangibile della libertà personale del conducente colpito dal provvedimento. Proprio
per questo motivo l'autorità competente, prima di adottare una tale misura,
deve analizzare e chiarire d'ufficio la situazione della persona implicata. In
particolare, laddove è ipotizzabile una dipendenza da alcool, deve esaminare le
sue abitudini relative al consumo di bevande alcoliche e, ove occorre, ordinare
l'esperimento di una perizia specialistica (DTF 129 II 82 consid. 2.2.; STF
1C_99/2007 del 13 luglio 2007 consid. 3.1.).
3.2. La revoca
di sicurezza giusta l'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr presuppone una dipendenza.
L'esistenza di una dipendenza dall'alcol è ammessa allorquando la persona
interessata consuma regolarmente delle quantità esagerate di alcolici, tali da
diminuire la sua capacità di condurre veicoli a motore e si rivela incapace di
liberarsi o di controllare questa abitudine per sua propria volontà. In simili
condizioni, l'interessato presenta più di ogni altro automobilista il rischio
di mettersi alla guida in uno stato che non gli permette più di garantire la
sicurezza della circolazione stradale. La nozione di dipendenza ex art. 14 cpv.
2 lett. c e 16d cpv. 1 lett. b LCStr non si identifica pertanto nella
nozione medica di dipendenza da sostanze alcoliche. La nozione giuridica
permette infatti di allontanare dal traffico coloro che, a causa di un consumo
incontrollato di alcool, presentano un pericolo concreto di divenire dipendenti
in senso medico (STF STF 1C_99/2007 del 13 luglio 2007 consid. 3.2 e
giurisprudenza ivi citata). Ne risulta che è sufficiente stabilire se il
conducente è sempre in grado di distinguere adeguatamente la consumazione di
bevande alcoliche dalla guida di un veicolo (STF 6A.23/2006, consid. 2.2.).
Infatti, chi guida deve essere dotato stabilmente di attitudini fisiche e
psichiche sufficienti per condurre con sicurezza un veicolo a motore nel
traffico quotidiano. Tali presupposti devono sussistere in maniera
continuativa. Non devono pertanto essere circoscritti né ad uno spazio
temporale, né ad un fatto specifico (cfr. Gruppo di esperti "Sicurezza
della circolazione stradale", Indizi per l'inidoneità a condurre. Misure.
Ripristino dell'idoneità a condurre, Guida per le autorità amministrative, giudiziarie
e di polizia, 26 aprile 2000, p. 2).
4. RI 1 contesta
recisamente le valutazioni esperite dal perito __________, il quale lo ha
considerato inidoneo alla guida per la presenza vuoi di un potus problematico,
caratterizzato principalmente da un consumo smodato verosimilmente solo occasionale,
vuoi di un disturbo ansioso di rilevanza clinica. A suffragio delle proprie
censure il ricorrente ha prodotto già innanzi al Consiglio di Stato una relazione
dello psichiatra che lo segue da tempo (dr. med. __________), il quale ha in
sostanza rimproverato al perito di essersi addentrato in problematiche e
diagnosi che esulano dal suo campo di attività, cadendo in errore.
Al cospetto di siffatte prese di posizione,
questo Tribunale ha ordinato una perizia specialistica
volta ad accertare l'idoneità alla guida di RI 1, affidandone l'esecuzione al
PD dr. phil. __________, già docente alla facoltà di psicologia dell'Università
di __________ e di __________, nonché psicologo del traffico FSP e membro della
ASPT (Associazione svizzera per la psicologia del traffico).
Nel suo referto del 29 dicembre 2007, basato
sulla lettura e l'analisi dell'intero incarto messogli a disposizione e delle
valutazioni specialistiche sin qui esperite (compresi i rapporti dello psichiatra
di __________), nonché sugli esiti di una investigazione esplorativa specifica,
effettuata sull'interessato il 28 settembre 2007, il perito giudiziario - pur
partendo dal presupposto errato che il suo intervento era stato determinato dal
rigetto di una domanda di riammissione alla guida - ha stabilito che
l'esaminato era effettivamente inidoneo alla guida di veicoli a motore per motivi
alcolcorrelati, nel solco di quanto ritenuto dallo psicologo __________. Circa
le condizioni di riammissione alla guida, il dr. __________ ha suggerito di
retrocedere la licenza di condurre del ricorrente dopo sei mesi di comprovata
astinenza totale dal consumo di bevande alcoliche e alla condizione che egli
accetti di sottoporsi ad ulteriori controlli ematochimici per la durata di due
anni e mezzo o ad un ripetuto esame del capello.
Con riserva di quanto si dirà in seguito sul
periodo di sospensione combinato con la revoca, nel suo complesso la perizia
giudiziaria appare del tutto affidabile e convincente, tanto più che il suo
estensore ha avuto a disposizione approfondite valutazioni specialistiche da
fonti diverse, suscettibili di fornirgli un quadro completo ed esaustivo della
personalità dell'investigato. Il perito designato, persona di particolare competenza
e dotata di vasta esperienza nella specifica materia, ha risposto in modo certo
e puntuale al quesito di fondo sottopostigli dal giudice delegato. Il tribunale
ritiene quindi di poterne senz'altro accreditare le opinioni finali, tanto più
che ad analoghe deduzioni era pervenuto anche lo psicologo del traffico
interpellato dalla Sezione della circolazione nel contesto della procedura di
accertamento che ha proceduto l'adozione della controversa misura di sicurezza.
5. Commentando
Fatti
i risultati della perizia giudiziaria, l'insorgente ne ha condiviso i tratti
salienti supponendo di poter esser riammesso alla guida nel febbraio 2008, come
ventilato dal perito giudiziario. Quest'ultimo ha tuttavia perso di vista la
natura e la portata del cosiddetto periodo di sospensione connesso con una revoca
di sicurezza giusta l'art. 16d cpv. 2 LCStr e laddove si è pronunciato
sulle condizioni di riammissione alla guida ha addirittura trasceso il mandato
conferitogli, limitato all'accertamento dell'idoneità a condurre di RI 1.
5.1. In effetti, la citata norma di legge prevede
in sostanza che allorquando l'inidoneità viene accertata a seguito di eventi
che come nell'evenienza concreta avrebbero provocato una revoca di ammonimento,
nella decisione con la quale si adotta la misura di sicurezza deve essere
fissato un periodo di sospensione, fino alla scadenza della durata minima della
revoca prevista per l'infrazione commessa. Questa nuova regola, voluta dal
legislatore per evitare di avvantaggiare i conducenti colpiti da una revoca di
sicurezza per rapporto a quelli sanzionati con una misura di ammonimento,
impone che il periodo di sospensione abbia la stessa durata della revoca di
ammonimento che all'occorrenza sarebbe stata inflitta al responsabile in luogo
del provvedimento di sicurezza, applicando tutti i criteri di commisurazione
che governano la materia (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr; Mizel, Les nouvelles
dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 p. 361
ss., in particolare p. 406). Il Tribunale cantonale amministrativo ha già avuto
modo di spiegare che la ratio legis dell'art. 16d cpv. 2 LCStr fa sì che
esso abbia una portata pratica solo nei casi particolarmente gravi e di
recidiva, per i quali l'infrazione commessa avrebbe comportato l'adozione di
una revoca di ammonimento di durata importante, superiore al periodo di un anno
normalmente necessario per affrancarsi dalla patologia fondante il provvedimento
di sicurezza (STA 52.2007.6 del 23 febbraio 2007, consid. 2.1.).
5.2. Il Tribunale federale, chinandosi sulla
problematica della figura giuridica della revoca di ammonimento e pur
ritenendola una misura amministrativa a carattere preventivo ed educativo, ha
tuttavia ammesso la sussistenza di un certo carattere penale, facendo più volte
ricorso a istituti tipici del diritto penale (cfr. DTF 133 II 331 consid.
6.4.2., 127 II 300 consid. 3d). La revoca della licenza di condurre a scopo di
ammonimento presuppone in effetti, come la condanna ad una pena, che il conducente
abbia violato una regola della circolazione stradale intenzionalmente o per negligenza.
La durata della revoca dipende prima di tutto dalla gravità della colpa commessa
e va aumentata in caso di recidiva (cfr. DTF 120 Ib 504, consid. 4b e riferimenti).
A norma di legge, per stabilire la durata della revoca devono essere inoltre
considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione,
la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la
sua necessità professionale a fare uso del veicolo (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).
A quest'ultimo proposito giova ricordare che la giurisprudenza federale
Considerandi
riconosce un tale bisogno con estrema riserva e soltanto quando il mezzo
meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato
(DTF 122 II 24 ss. e 123 II 574) o quando il fatto di non poter guidare gli
comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (Schaffhauser,
Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrecht, vol. III, n. 2441 ss.)
5.3
In relazione ai fatti occorsi l'11
novembre 2006, RI 1 rischia una condanna per infrazione grave alle norme della
circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr), guida in stato di inattitudine (art. 91
cpv. 1 LCStr) e inosservanza dei doveri in caso di infortunio (art. 92 cpv. 2
LCStr). Trattasi di tre delitti importanti, che se dovessero essere confermati
in sede penale giustificherebbero senz'altro una revoca di ammonimento, e
quindi un periodo di sospensione ex art. 16d cpv. 2 LCStr, di due anni e
mezzo, come rettamente deciso dalla Sezione della circolazione in applicazione
dei criteri di commisurazione sanciti dall'art. 16 cpv. 3 LCStr (pericolo per
la circolazione, colpa e, in particolare, precedenti). Il Ministero pubblico
tuttavia non si è ancora pronunciato in merito e il Consiglio di Stato,
richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui l'autorità amministrativa
è vincolata agli esiti del procedimento penale (DTF 124 II 103 consid. 1c/bb;
123.
II 97 3c/aa), ha annullato il periodo di sospensione associato alla misura
di sicurezza, ritenendo che lo stesso debba essere ridefinito a conclusione
dell'inchiesta penale in corso. Il Governo ha verosimilmente omesso di valutare
appieno le conseguenze di questa sua determinazione, ma sulla questione non
occorre soffermarsi ulteriormente, poiché questo tribunale non può in ogni modo
riformare la decisione impugnata a danno del ricorrente in quanto vincolato dal
divieto della reformatio in peius (art. 65 cpv. 4 PAmm). Sta di fatto che il
ricorrente potrebbe ritornare presto in possesso della sua licenza e sfuggire in
parte alla revoca che avrebbe dovuto scontare per i gravi accadimenti dell'11
novembre 2006, senza che sia ben chiaro quale genere di provvedimento potrà all'occorrenza
adottare la Sezione della circolazione al termine della procedura penale pendente.
5.4
Resta inteso che il ricorrente
non potrà comunque essere riammesso alla guida prima di aver soddisfatto i
requisiti indicati al punto 1.3. della risoluzione 19 aprile 2007 della Sezione
della circolazione, adeguati alle circostanze, conformi al
diritto e del tutto in linea con la giurisprudenza resa in materia dal
Tribunale federale, rimasta immutata con l'avvento del nuovo diritto (STF
6A.23/2006 del 12 maggio 2006, consid. 2.1.). Sotto questo profilo, la
decisione censurata non procede di certo da un esercizio abusivo del potere di
apprezzamento che la legge riserva all'autorità competente in ordine alla
valutazione dell'adeguatezza dei provvedimenti da adottare al fine di tutelare
la sicurezza della circolazione stradale. All'insorgente può essere nondimeno risparmiato
l'esame psico-tecnico, da considerare superato nell'ambito delle prove affrontate
ai fini dell'esperimento della perizia giudiziaria.
6.
Stante
quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto per permettere la
riforma della decisione impugnata nel senso esposto al considerando precedente.
La tassa
di giustizia è posta a carico del ricorrente nella misura della sua soccombenza.
Le spese di perizia (fr. 1'100.-) gli vanno per contro addossate integralmente,
in quanto del tutto perdente sul tema focale oggetto di intervento peritale (art.
28.
PAmm). All'insorgente, assistito da un legale iscritto nel registro degli
avvocati, sono riconosciute ripetibili commisurate in funzione del successo
assai limitato dell'impugnativa (art. 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c e d, 16 cpv. 1 e 3,
16d cpv. 1 lett. b e c, cpv. 2, 17 cpv. 3 LCStr; 10 LALCStr; 18, 28, 31,
43, 46, 61, 62 e 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 6 giugno 2007 (n. 2756) del
Consiglio di Stato e la risoluzione 19 aprile 2007 (n. 1650) della Sezione
della circolazione sono riformate nel senso che dalle condizioni fissate per la
riammissione alla guida viene stralciato l'obbligo di superare un esame
psico-tecnico.
2.La tassa di giustizia, nella misura di fr. 1'200.-, e le spese peritali,
di fr. 1'100.-, sono poste a carico dell'insorgente.
3.Lo Stato verserà al ricorrente fr. 400.- a titolo di ripetibili.
4. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
5. Intimazione
a:
patr. dall'
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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