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Decisione

52.2007.211

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 febbraio 2008Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i risultati della perizia giudiziaria, l'insorgente ne ha condiviso i tratti

salienti supponendo di poter esser riammesso alla guida nel febbraio 2008, come

ventilato dal perito giudiziario. Quest'ultimo ha tuttavia perso di vista la

natura e la portata del cosiddetto periodo di sospensione connesso con una revoca

di sicurezza giusta l'art. 16d cpv. 2 LCStr e laddove si è pronunciato

sulle condizioni di riammissione alla guida ha addirittura trasceso il mandato

conferitogli, limitato all'accertamento dell'idoneità a condurre di RI 1.

5.1. In effetti, la citata norma di legge prevede

in sostanza che allorquando l'inidoneità viene accertata a seguito di eventi

che come nell'evenienza concreta avrebbero provocato una revoca di ammonimento,

nella decisione con la quale si adotta la misura di sicurezza deve essere

fissato un periodo di sospensione, fino alla scadenza della durata minima della

revoca prevista per l'infrazione commessa. Questa nuova regola, voluta dal

legislatore per evitare di avvantaggiare i conducenti colpiti da una revoca di

sicurezza per rapporto a quelli sanzionati con una misura di ammonimento,

impone che il periodo di sospensione abbia la stessa durata della revoca di

ammonimento che all'occorrenza sarebbe stata inflitta al responsabile in luogo

del provvedimento di sicurezza, applicando tutti i criteri di commisurazione

che governano la materia (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr; Mizel, Les nouvelles

dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 p. 361

ss., in particolare p. 406). Il Tribunale cantonale amministrativo ha già avuto

modo di spiegare che la ratio legis dell'art. 16d cpv. 2 LCStr fa sì che

esso abbia una portata pratica solo nei casi particolarmente gravi e di

recidiva, per i quali l'infrazione commessa avrebbe comportato l'adozione di

una revoca di ammonimento di durata importante, superiore al periodo di un anno

normalmente necessario per affrancarsi dalla patologia fondante il provvedimento

di sicurezza (STA 52.2007.6 del 23 febbraio 2007, consid. 2.1.).

5.2. Il Tribunale federale, chinandosi sulla

problematica della figura giuridica della revoca di ammonimento e pur

ritenendola una misura amministrativa a carattere preventivo ed educativo, ha

tuttavia ammesso la sussistenza di un certo carattere penale, facendo più volte

ricorso a istituti tipici del diritto penale (cfr. DTF 133 II 331 consid.

6.4.2., 127 II 300 consid. 3d). La revoca della licenza di condurre a scopo di

ammonimento presuppone in effetti, come la condanna ad una pena, che il conducente

abbia violato una regola della circolazione stradale intenzionalmente o per negligenza.

La durata della revoca dipende prima di tutto dalla gravità della colpa commessa

e va aumentata in caso di recidiva (cfr. DTF 120 Ib 504, consid. 4b e riferimenti).

A norma di legge, per stabilire la durata della revoca devono essere inoltre

considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione,

la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la

sua necessità professionale a fare uso del veicolo (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

A quest'ultimo proposito giova ricordare che la giurisprudenza federale

Considerandi

riconosce un tale bisogno con estrema riserva e soltanto quando il mezzo

meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato

(DTF 122 II 24 ss. e 123 II 574) o quando il fatto di non poter guidare gli

comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (Schaffhauser,

Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrecht, vol. III, n. 2441 ss.)

5.3

In relazione ai fatti occorsi l'11

novembre 2006, RI 1 rischia una condanna per infrazione grave alle norme della

circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr), guida in stato di inattitudine (art. 91

cpv. 1 LCStr) e inosservanza dei doveri in caso di infortunio (art. 92 cpv. 2

LCStr). Trattasi di tre delitti importanti, che se dovessero essere confermati

in sede penale giustificherebbero senz'altro una revoca di ammonimento, e

quindi un periodo di sospensione ex art. 16d cpv. 2 LCStr, di due anni e

mezzo, come rettamente deciso dalla Sezione della circolazione in applicazione

dei criteri di commisurazione sanciti dall'art. 16 cpv. 3 LCStr (pericolo per

la circolazione, colpa e, in particolare, precedenti). Il Ministero pubblico

tuttavia non si è ancora pronunciato in merito e il Consiglio di Stato,

richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui l'autorità amministrativa

è vincolata agli esiti del procedimento penale (DTF 124 II 103 consid. 1c/bb;

123.

II 97 3c/aa), ha annullato il periodo di sospensione associato alla misura

di sicurezza, ritenendo che lo stesso debba essere ridefinito a conclusione

dell'inchiesta penale in corso. Il Governo ha verosimilmente omesso di valutare

appieno le conseguenze di questa sua determinazione, ma sulla questione non

occorre soffermarsi ulteriormente, poiché questo tribunale non può in ogni modo

riformare la decisione impugnata a danno del ricorrente in quanto vincolato dal

divieto della reformatio in peius (art. 65 cpv. 4 PAmm). Sta di fatto che il

ricorrente potrebbe ritornare presto in possesso della sua licenza e sfuggire in

parte alla revoca che avrebbe dovuto scontare per i gravi accadimenti dell'11

novembre 2006, senza che sia ben chiaro quale genere di provvedimento potrà all'occorrenza

adottare la Sezione della circolazione al termine della procedura penale pendente.

5.4

Resta inteso che il ricorrente

non potrà comunque essere riammesso alla guida prima di aver soddisfatto i

requisiti indicati al punto 1.3. della risoluzione 19 aprile 2007 della Sezione

della circolazione, adeguati alle circostanze, conformi al

diritto e del tutto in linea con la giurisprudenza resa in materia dal

Tribunale federale, rimasta immutata con l'avvento del nuovo diritto (STF

6A.23/2006 del 12 maggio 2006, consid. 2.1.). Sotto questo profilo, la

decisione censurata non procede di certo da un esercizio abusivo del potere di

apprezzamento che la legge riserva all'autorità competente in ordine alla

valutazione dell'adeguatezza dei provvedimenti da adottare al fine di tutelare

la sicurezza della circolazione stradale. All'insorgente può essere nondimeno risparmiato

l'esame psico-tecnico, da considerare superato nell'ambito delle prove affrontate

ai fini dell'esperimento della perizia giudiziaria.

6.

Stante

quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto per permettere la

riforma della decisione impugnata nel senso esposto al considerando precedente.

La tassa

di giustizia è posta a carico del ricorrente nella misura della sua soccombenza.

Le spese di perizia (fr. 1'100.-) gli vanno per contro addossate integralmente,

in quanto del tutto perdente sul tema focale oggetto di intervento peritale (art.

28.

PAmm). All'insorgente, assistito da un legale iscritto nel registro degli

avvocati, sono riconosciute ripetibili commisurate in funzione del successo

assai limitato dell'impugnativa (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c e d, 16 cpv. 1 e 3,

16d cpv. 1 lett. b e c, cpv. 2, 17 cpv. 3 LCStr; 10 LALCStr; 18, 28, 31,

43, 46, 61, 62 e 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza, la decisione 6 giugno 2007 (n. 2756) del

Consiglio di Stato e la risoluzione 19 aprile 2007 (n. 1650) della Sezione

della circolazione sono riformate nel senso che dalle condizioni fissate per la

riammissione alla guida viene stralciato l'obbligo di superare un esame

psico-tecnico.

2.La tassa di giustizia, nella misura di fr. 1'200.-, e le spese peritali,

di fr. 1'100.-, sono poste a carico dell'insorgente.

3.Lo Stato verserà al ricorrente fr. 400.- a titolo di ripetibili.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

5. Intimazione

a:

patr. dall'

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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