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Decisione

52.2007.212

Licenza di piano di quartiere

17 settembre 2007Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Il 18

maggio 2005 il CO 6 ha rilasciato alla ricorrente RI 1 una licenza edilizia per

realizzare un piano di quartiere sul terreno dell’ex-birreria __________ (part.

132).

Con decisione 4 ottobre 2005 il Consiglio di

Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo le impugnative contro di esso

inoltrate da diversi opponenti. La decisione è stata confermata da questo tribunale

con sentenza 1° febbraio 2006.

b. All’inizio di settembre del 2006 la

ricorrente ha inoltrato all’autorità comunale una nuova domanda di costruzione,

denominata “variante piano di quartiere __________” per costruire sul

fondo in questione un complesso immobiliare. Nel termine di pubblicazione

diversi vicini, fra cui i resistenti, si sono opposti all’intervento.

Raccolto il preavviso del Dipartimento del

territorio, il 9 febbraio 2007 il municipio ha rilasciato la licenza di piano

di quartiere ed il permesso di realizzarlo.

B. Con

giudizio 6 giugno 2007 il Consiglio di Stato ha annullato anche il nuovo permesso,

accogliendo le impugnative contro di esso inoltrate dagli opponenti. Gli atti

sono stati rinviati al municipio, affinché ripetesse l’intera procedura di

rilascio del permesso, ripubblicando la domanda di costruzione.

In sostanza, il Governo ha ritenuto che la

pubblicazione della domanda fosse irrimediabilmente viziata, perché l’avviso

esposto all'albo e notificato ai confinanti sarebbe stato carente e fuorviante.

In particolare, esso avrebbe:

-

omesso di indicare che la domanda era volta a

conseguire tanto la licenza di piano di quartiere, quanto il permesso di costruzione;

-

indicato che si trattava di una “variante”,

mentre in realtà si era in presenza di una nuova domanda.

La ripetizione della pubblicazione si

giustificherebbe al fine di garantire il corretto esercizio del diritto di

opposizione ad eventuali ulteriori interessati che avessero rinunciato a far

valere i loro diritti siccome sviati dai summenzionati difetti dell’avviso di

pubblicazione.

C. Contro il

predetto giudizio, la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l’annullamento.

Rievocati i fatti salienti, la ricorrente

contesta con dovizia di argomenti le tesi del giudizio impugnato, ravvisandovi

un palese eccesso di formalismo.

D. All’accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Il

municipio e l’opponente CO 5 si rimettono invece al giudizio del Tribunale

cantonale amministrativo, rinunciando a loro volta a presentare osservazioni.

A favore della conferma della decisione

governativa impugnata si pronunciano gli opponenti CO 2, CO 1 ed CO 3,

contestando le tesi dell’insorgente con argomenti che per quanto necessario

saranno discussi nei seguenti considerandi. Gli opponenti CO 4 chiedono dal

canto loro che il ricorso sia dichiarato irricevibile, siccome proposto contro

una decisione incidentale, che non è atta ad arrecare danno alla ricorrente.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La

legittimazione attiva dell’insorgente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso,

tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). I fatti sottoposti al

giudizio di questo tribunale non sono controversi.

2.2.1. Secondo l’art. 44 PAmm, decisioni pregiudiziali e incidentali

possono essere impugnate se provocano al ricorrente un danno non altrimenti

riparabile. Sono fra l’altro incidentali le decisioni che non dirimono

definitivamente il contenzioso, ponendo termine al procedimento (M. Borghi/G.

Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 44 PAmm n. 1

seg.).

2.2. In concreto, la decisione con cui il

Consiglio di Stato ha rinviato gli atti al municipio affinché ripeta la

procedura ab initio, è stata adottata esclusivamente per motivi di

carattere procedurale. Non ponendo termine al procedimento, poiché la domanda

di costruzione rimane comunque pendente, il provvedimento è di natura incidentale.

È dunque impugnabile soltanto nella misura in cui arreca all’insorgente un

danno irreparabile.

Ferma questa premessa, non v’è chi non veda,

come, nelle particolari circostanze del caso concreto, tenuto specialmente

conto degli antefatti, l’obbligo di ripetere ab initio l’intera

Considerandi

procedura ritardi sensibilmente l'evasione di una domanda di costruzione inoltrata

un anno fa, danneggiando in modo praticamente irrimediabile gli interessi

economici della ricorrente. Contro la decisione di rinvio è pertanto dato ricorso.

3.

3.1.

Giusta l’art. 6 cpv. 1 LE, il municipio pubblica la domanda di costruzione

presso la cancelleria comunale. Della pubblicazione, soggiunge il cpv. 3 della

norma, è dato avviso negli albi comunali ed ai proprietari confinanti. L'avviso

di pubblicazione della domanda di costruzione, precisa l’art. 17 cpv. 1 RLE,

deve contenere: (a) il nome della persona che chiede la licenza e del proprietario

del fondo; (b) il genere dell'opera; (c) l'esatta destinazione degli edifici o

impianti; (d) il nome locale, il numero di mappa e la descrizione del fondo;

(e) la richiesta di deroghe; (f) il periodo della pubblicazione e gli orari in

cui può essere presa conoscenza degli atti; (g) il termine per le opposizioni.

La denominazione dei lavori progettati e la

destinazione devono essere il più possibile precise. Queste indicazioni sono

sufficientemente precise quando appaiono atte ad attirare l’attenzione di terzi

interessati sull’intervento oggetto della domanda, inducendoli ad approfondire

la conoscenza del progetto, prendendone concretamente visione presso la

cancelleria comunale (Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 6 LE, n.

782.

e riferimenti). Nel determinarsi se prendere o meno conoscenza dettagliata del

progetto, i potenziali interessati devono fare uso della diligenza richiesta

dalle circostanze, in particolare dalle indicazioni contenute nell’avviso di

pubblicazione. Nel dubbio sulla portata effettiva di indicazioni sommarie e

generiche i potenziali opponenti sono per principio tenuti ad esperire

opportune verifiche, consultando gli atti della domanda di costruzione presso

la cancelleria comunale.

3.3

Nel caso concreto, l’intenzione della

ricorrente di edificare un complesso immobiliare residenziale e commerciale sul

terreno dell’ex-birreria di __________ è stata abbondantemente palesata dalla

demolizione degli stabili preesistenti, dalla posa di antenne (modine) e dalla

domanda di costruzione sfociata nel procedimento contenzioso, di cui si è detto

sopra, al quale la stampa ha dato ampio risalto. Considerate l’ubicazione

centrale e l’impor-tanza del complesso progettato, ben si può affermare che la

vicenda relativa a questo intervento fosse, almeno per sommi capi, di pubblica

notorietà. Altrettanto risalto, soprattutto a livello di stampa, è stato dato

all’insuccesso della precedente domanda di costruzione inoltrata dalla RI 1 ed

all’an-nullamento della licenza edilizia 18 maggio 2005 rilasciatale

dall’autorità comunale.

Il 2 ottobre 2006 il municipio ha esposto

all’albo un avviso di pubblicazione recante l’intestazione “piano di

quartiere (variante)”. Alla voce “genere dell’opera” (cifra 3), l’avviso

specificava che si trattava di una Variante al piano di quartiere “__________”

mapp. 132 RFD __________. Copia dell’avviso è stata notificata ai

proprietari confinanti, diversi dei quali si sono tempestivamente opposti e

compaiono qui come resistenti.

Ora, non v’è chi non veda come, chiunque si

sentisse in qualche modo toccato dalla prevista edificazione del terreno

dell’ex-birreria, vedendo quell’avviso, non potesse rimanere passivo senza che

questo suo atteggiamento fosse interpretato come disinteressamento e rinuncia

ad opporsi al progetto. A fronte di quell'avviso, qualsiasi potenziale

interessato non poteva ragionevolmente ritenere che, rinunciando ad esperire

qualsiasi ulteriore verifica, avrebbe comunque avuto ancora modo di opporsi

all'edificazione del terreno. Nelle circostanze concrete, anche se fosse stato

indotto dall'avviso a ritenere che si trattava di una semplice variante ad un

piano di quartiere già approvato e che la domanda non comprendeva anche la

licenza per realizzarlo, chiunque fosse eventualmente interessato ad opporsi all’edifica-zione

di quel terreno non poteva esimersi, senza violare i suoi doveri di diligenza,

dall'esperire opportune verifiche, consultando i piani pubblicati presso la

cancelleria comunale. Già per il fatto che la variante veniva pubblicata, non

poteva non rendersi conto che la modifica doveva comunque essere di una certa

importanza (cfr. art. 16 LE).

La formulazione dell’avviso di pubblicazione

era invero imprecisa, poiché non menzionava che l’istante in licenza chiedeva anche

il permesso di realizzare il piano di quartiere. Imprecisa era pure

l’indicazione che si trattava di una variante, allorché si era in presenza di

una nuova domanda. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, queste

manchevolezze erano tuttavia del tutto inidonee ad indurre eventuali opponenti

a rinunciare a consultare i piani presso la cancelleria comunale senza perdere

nel contempo il diritto di opporsi al progetto. Chi voleva opporsi

all’intervento si è comunque opposto, indipendentemente dal fatto che l’avviso

non menzionasse che la domanda di costruzione non sollecitava soltanto il

rilascio della licenza di piano di quartiere, ma anche il rilascio del permesso

per realizzarlo.

La mancata indicazione della domanda di

rilascio del permesso di costruzione correlato al piano di quartiere non era

certamente atta ad indurre chi fosse realmente intenzionato ad opporsi al

progetto a desistere da un’opposizione al piano di quartiere, riservandosi di

contestare semmai in un secondo tempo eventuali incongruenze del progetto

definitivo con il piano di quartiere approvato. Nemmeno l’indicazione variante,

di per sé erronea, può aver indotto eventuali interessati a rinunciare ad opporsi

al progetto, rassegnandosi al fatto che fosse già stato approvato. Chi avesse frainteso

l’indicazione in questo modo, non poteva comunque esimersi dal controllare

quali fossero i cambiamenti apportati, che di per sé avrebbero anche potuto essere

particolarmente importanti.

Non sussiste pertanto alcuna esigenza di

ripetere la pubblicazione al fine di tutelare il diritto di opposizione di

ulteriori, potenziali interessati, che si sono in ogni caso dimostrati

negligenti, rinunciando ad acclarare i limiti dell’intervento.

3.4

Ritenuto che i difetti dell’avviso di

pubblicazione non hanno comunque pregiudicato i resistenti nell’esercizio dei

loro diritti di difesa, il ricorso va dunque accolto, annullando il giudizio

governativo impugnato, siccome viziato da formalismo eccessivo. Gli atti sono

rinviati al Consiglio di Stato, affinché statuisca nel merito delle impugnative

inoltrategli dagli opponenti.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono

suddivise fra gli opponenti che hanno resistito all’impugnativa.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 21 LE; 17 RLE; 3, 18, 28, 31, 60,

61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 6 giugno 2007 del Consiglio di

Stato (n. 2742) è annullata;

1.2.

gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato,

affinché statuisca nel merito dei ricorsi inoltratigli dagli opponenti.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'200.- è suddivisa fra i resistenti CO 2 (fr. 300.-), CO 1

(fr. 300.-) CO 3 (fr. 300.-) e CO 4 (fr. 300.-), che a titolo di ripetibili

rifonderanno alla ricorrente complessivamente fr. 1'600.-, suddivisi fra loro

nelle stesse proporzioni.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico,

entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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