52.2007.212
Licenza di piano di quartiere
17 settembre 2007Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2007.212
Data decisione, Autorità:
17.09.2007, TRAM
Titolo:
Licenza di piano di quartiere
PUBBLICAZIONE
art. 6 cpv. 1 LE
art. 17 LE
art. 21 LE
Incarto n.
52.2007.212
Lugano
17 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 giugno 2007 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 6 giugno 2007 del Consiglio di Stato
(n. 2742) che annulla la licenza edilizia 9 febbraio 2007 del CO 6 che
rilascia alla RI 1 la licenza di piano di quartiere ed il permesso di
costruire un complesso immobiliare denominato __________ (part. 132);
viste le risposte:
- 5 luglio 2007 della CO
2;
- 6 luglio 2007 di CO 1,
- 11 luglio 2007 del
Consiglio di Stato;
- 11 luglio 2007 di CO 3;
- 11 luglio 2007 di CO 5;
- 25 luglio 2007 del CO 6;
- 17 agosto 2007 di CO 4;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Il 18
maggio 2005 il CO 6 ha rilasciato alla ricorrente RI 1 una licenza edilizia per
realizzare un piano di quartiere sul terreno dell’ex-birreria __________ (part.
132).
Con decisione 4 ottobre 2005 il Consiglio di
Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo le impugnative contro di esso
inoltrate da diversi opponenti. La decisione è stata confermata da questo tribunale
con sentenza 1° febbraio 2006.
b. All’inizio di settembre del 2006 la
ricorrente ha inoltrato all’autorità comunale una nuova domanda di costruzione,
denominata “variante piano di quartiere __________” per costruire sul
fondo in questione un complesso immobiliare. Nel termine di pubblicazione
diversi vicini, fra cui i resistenti, si sono opposti all’intervento.
Raccolto il preavviso del Dipartimento del
territorio, il 9 febbraio 2007 il municipio ha rilasciato la licenza di piano
di quartiere ed il permesso di realizzarlo.
B. Con
giudizio 6 giugno 2007 il Consiglio di Stato ha annullato anche il nuovo permesso,
accogliendo le impugnative contro di esso inoltrate dagli opponenti. Gli atti
sono stati rinviati al municipio, affinché ripetesse l’intera procedura di
rilascio del permesso, ripubblicando la domanda di costruzione.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che la
pubblicazione della domanda fosse irrimediabilmente viziata, perché l’avviso
esposto all'albo e notificato ai confinanti sarebbe stato carente e fuorviante.
In particolare, esso avrebbe:
-
omesso di indicare che la domanda era volta a
conseguire tanto la licenza di piano di quartiere, quanto il permesso di costruzione;
-
indicato che si trattava di una “variante”,
mentre in realtà si era in presenza di una nuova domanda.
La ripetizione della pubblicazione si
giustificherebbe al fine di garantire il corretto esercizio del diritto di
opposizione ad eventuali ulteriori interessati che avessero rinunciato a far
valere i loro diritti siccome sviati dai summenzionati difetti dell’avviso di
pubblicazione.
C. Contro il
predetto giudizio, la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l’annullamento.
Rievocati i fatti salienti, la ricorrente
contesta con dovizia di argomenti le tesi del giudizio impugnato, ravvisandovi
un palese eccesso di formalismo.
D. All’accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Il
municipio e l’opponente CO 5 si rimettono invece al giudizio del Tribunale
cantonale amministrativo, rinunciando a loro volta a presentare osservazioni.
A favore della conferma della decisione
governativa impugnata si pronunciano gli opponenti CO 2, CO 1 ed CO 3,
contestando le tesi dell’insorgente con argomenti che per quanto necessario
saranno discussi nei seguenti considerandi. Gli opponenti CO 4 chiedono dal
canto loro che il ricorso sia dichiarato irricevibile, siccome proposto contro
una decisione incidentale, che non è atta ad arrecare danno alla ricorrente.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La
legittimazione attiva dell’insorgente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). I fatti sottoposti al
giudizio di questo tribunale non sono controversi.
2.2.1. Secondo l’art. 44 PAmm, decisioni pregiudiziali e incidentali
possono essere impugnate se provocano al ricorrente un danno non altrimenti
riparabile. Sono fra l’altro incidentali le decisioni che non dirimono
definitivamente il contenzioso, ponendo termine al procedimento (M. Borghi/G.
Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 44 PAmm n. 1
seg.).
2.2. In concreto, la decisione con cui il
Consiglio di Stato ha rinviato gli atti al municipio affinché ripeta la
procedura ab initio, è stata adottata esclusivamente per motivi di
carattere procedurale. Non ponendo termine al procedimento, poiché la domanda
di costruzione rimane comunque pendente, il provvedimento è di natura incidentale.
È dunque impugnabile soltanto nella misura in cui arreca all’insorgente un
danno irreparabile.
Ferma questa premessa, non v’è chi non veda,
come, nelle particolari circostanze del caso concreto, tenuto specialmente
conto degli antefatti, l’obbligo di ripetere ab initio l’intera
Considerandi
procedura ritardi sensibilmente l'evasione di una domanda di costruzione inoltrata
un anno fa, danneggiando in modo praticamente irrimediabile gli interessi
economici della ricorrente. Contro la decisione di rinvio è pertanto dato ricorso.
3.
3.1.
Giusta l’art. 6 cpv. 1 LE, il municipio pubblica la domanda di costruzione
presso la cancelleria comunale. Della pubblicazione, soggiunge il cpv. 3 della
norma, è dato avviso negli albi comunali ed ai proprietari confinanti. L'avviso
di pubblicazione della domanda di costruzione, precisa l’art. 17 cpv. 1 RLE,
deve contenere: (a) il nome della persona che chiede la licenza e del proprietario
del fondo; (b) il genere dell'opera; (c) l'esatta destinazione degli edifici o
impianti; (d) il nome locale, il numero di mappa e la descrizione del fondo;
(e) la richiesta di deroghe; (f) il periodo della pubblicazione e gli orari in
cui può essere presa conoscenza degli atti; (g) il termine per le opposizioni.
La denominazione dei lavori progettati e la
destinazione devono essere il più possibile precise. Queste indicazioni sono
sufficientemente precise quando appaiono atte ad attirare l’attenzione di terzi
interessati sull’intervento oggetto della domanda, inducendoli ad approfondire
la conoscenza del progetto, prendendone concretamente visione presso la
cancelleria comunale (Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 6 LE, n.
782.
e riferimenti). Nel determinarsi se prendere o meno conoscenza dettagliata del
progetto, i potenziali interessati devono fare uso della diligenza richiesta
dalle circostanze, in particolare dalle indicazioni contenute nell’avviso di
pubblicazione. Nel dubbio sulla portata effettiva di indicazioni sommarie e
generiche i potenziali opponenti sono per principio tenuti ad esperire
opportune verifiche, consultando gli atti della domanda di costruzione presso
la cancelleria comunale.
3.3
Nel caso concreto, l’intenzione della
ricorrente di edificare un complesso immobiliare residenziale e commerciale sul
terreno dell’ex-birreria di __________ è stata abbondantemente palesata dalla
demolizione degli stabili preesistenti, dalla posa di antenne (modine) e dalla
domanda di costruzione sfociata nel procedimento contenzioso, di cui si è detto
sopra, al quale la stampa ha dato ampio risalto. Considerate l’ubicazione
centrale e l’impor-tanza del complesso progettato, ben si può affermare che la
vicenda relativa a questo intervento fosse, almeno per sommi capi, di pubblica
notorietà. Altrettanto risalto, soprattutto a livello di stampa, è stato dato
all’insuccesso della precedente domanda di costruzione inoltrata dalla RI 1 ed
all’an-nullamento della licenza edilizia 18 maggio 2005 rilasciatale
dall’autorità comunale.
Il 2 ottobre 2006 il municipio ha esposto
all’albo un avviso di pubblicazione recante l’intestazione “piano di
quartiere (variante)”. Alla voce “genere dell’opera” (cifra 3), l’avviso
specificava che si trattava di una Variante al piano di quartiere “__________”
mapp. 132 RFD __________. Copia dell’avviso è stata notificata ai
proprietari confinanti, diversi dei quali si sono tempestivamente opposti e
compaiono qui come resistenti.
Ora, non v’è chi non veda come, chiunque si
sentisse in qualche modo toccato dalla prevista edificazione del terreno
dell’ex-birreria, vedendo quell’avviso, non potesse rimanere passivo senza che
questo suo atteggiamento fosse interpretato come disinteressamento e rinuncia
ad opporsi al progetto. A fronte di quell'avviso, qualsiasi potenziale
interessato non poteva ragionevolmente ritenere che, rinunciando ad esperire
qualsiasi ulteriore verifica, avrebbe comunque avuto ancora modo di opporsi
all'edificazione del terreno. Nelle circostanze concrete, anche se fosse stato
indotto dall'avviso a ritenere che si trattava di una semplice variante ad un
piano di quartiere già approvato e che la domanda non comprendeva anche la
licenza per realizzarlo, chiunque fosse eventualmente interessato ad opporsi all’edifica-zione
di quel terreno non poteva esimersi, senza violare i suoi doveri di diligenza,
dall'esperire opportune verifiche, consultando i piani pubblicati presso la
cancelleria comunale. Già per il fatto che la variante veniva pubblicata, non
poteva non rendersi conto che la modifica doveva comunque essere di una certa
importanza (cfr. art. 16 LE).
La formulazione dell’avviso di pubblicazione
era invero imprecisa, poiché non menzionava che l’istante in licenza chiedeva anche
il permesso di realizzare il piano di quartiere. Imprecisa era pure
l’indicazione che si trattava di una variante, allorché si era in presenza di
una nuova domanda. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, queste
manchevolezze erano tuttavia del tutto inidonee ad indurre eventuali opponenti
a rinunciare a consultare i piani presso la cancelleria comunale senza perdere
nel contempo il diritto di opporsi al progetto. Chi voleva opporsi
all’intervento si è comunque opposto, indipendentemente dal fatto che l’avviso
non menzionasse che la domanda di costruzione non sollecitava soltanto il
rilascio della licenza di piano di quartiere, ma anche il rilascio del permesso
per realizzarlo.
La mancata indicazione della domanda di
rilascio del permesso di costruzione correlato al piano di quartiere non era
certamente atta ad indurre chi fosse realmente intenzionato ad opporsi al
progetto a desistere da un’opposizione al piano di quartiere, riservandosi di
contestare semmai in un secondo tempo eventuali incongruenze del progetto
definitivo con il piano di quartiere approvato. Nemmeno l’indicazione variante,
di per sé erronea, può aver indotto eventuali interessati a rinunciare ad opporsi
al progetto, rassegnandosi al fatto che fosse già stato approvato. Chi avesse frainteso
l’indicazione in questo modo, non poteva comunque esimersi dal controllare
quali fossero i cambiamenti apportati, che di per sé avrebbero anche potuto essere
particolarmente importanti.
Non sussiste pertanto alcuna esigenza di
ripetere la pubblicazione al fine di tutelare il diritto di opposizione di
ulteriori, potenziali interessati, che si sono in ogni caso dimostrati
negligenti, rinunciando ad acclarare i limiti dell’intervento.
3.4
Ritenuto che i difetti dell’avviso di
pubblicazione non hanno comunque pregiudicato i resistenti nell’esercizio dei
loro diritti di difesa, il ricorso va dunque accolto, annullando il giudizio
governativo impugnato, siccome viziato da formalismo eccessivo. Gli atti sono
rinviati al Consiglio di Stato, affinché statuisca nel merito delle impugnative
inoltrategli dagli opponenti.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
suddivise fra gli opponenti che hanno resistito all’impugnativa.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 21 LE; 17 RLE; 3, 18, 28, 31, 60,
61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 6 giugno 2007 del Consiglio di
Stato (n. 2742) è annullata;
1.2.
gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato,
affinché statuisca nel merito dei ricorsi inoltratigli dagli opponenti.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'200.- è suddivisa fra i resistenti CO 2 (fr. 300.-), CO 1
(fr. 300.-) CO 3 (fr. 300.-) e CO 4 (fr. 300.-), che a titolo di ripetibili
rifonderanno alla ricorrente complessivamente fr. 1'600.-, suddivisi fra loro
nelle stesse proporzioni.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico,
entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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