Lexipedia

Decisione

52.2007.214

Esclusione di un'offerta reputata a torto incompleta e modificata in maniera sostanziale dopo la sua apertura

17 ottobre 2007Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I concorrenti dovevano inoltrare le loro

offerte utilizzando esclusivamente i documenti messi a disposizione dal

committente, in particolare il catalogo dei requisiti (C1), l’elenco dei prezzi

(C2) e le indicazioni dell’offerente (C3), pena l'esclusione dalla gara in caso

di presentazione di atti incompleti (cifra 4.11 e 6.13.1 delle prescrizioni

generali). La struttura base dell’elenco prezzi (C2) doveva essere

obbligatoriamente rispettata. Se necessario, l'offerente poteva inserire

ulteriori dati, utilizzando delle righe aggiuntive adeguatamente contrassegnate

(cifra 6.13.8). Analoga possibilità era data dal catalogo dei requisiti (C1),

che elencava in dettaglio le 633 caratteristiche concretamente richieste per il

sistema di distribuzione da acquistare.

Nell'elenco prezzi (C2) i concorrenti

dovevano indicare i costi di investimento per gli S-POS C (apparecchi di

vendita per i conducenti), gli S-POS-M (distributori automatici alle fermate),

il software e i costi delle prestazioni di servizio durante il periodo di

garanzia. Quale informazione

supplementare, dovevano inoltre esporre i costi di esercizio dopo il periodo di

garanzia (costi di manutenzione e costi pezzi di ricambio sull'arco di 10

anni), a valere quale offerta opzionale, che il consorzio dei committenti si

era riservato di deliberare in un secondo momento.

B. Nel termine

prestabilito sono pervenute al committente le offerte di cinque concorrenti.

Fra queste v’erano quella della ricorrente RI 1 di fr. 7'145'644.-

e quella della CO 2 di fr. 10'002'300.-, rispettivamente

di fr. 8'969'400.- (variante):

valori non comprensivi dei costi d’esercizio annuali dopo il periodo di

garanzia.

In sede di valutazione, il

committente ha chiesto alla RI 1 numerose delucidazioni, invitandola, in particolare,

a fornire:

- una

specifica dettagliata dei costi di esercizio dopo il periodo di garanzia,

strutturata secondo determinate indicazioni del committente;

- una

dettagliata descrizione della cassetta per le banconote protetta contro i furti

(requisito n. 71, pos. 261 del catalogo dei requisiti C1), indicando in quale

posizione dell'elenco prezzi (C2) era contenuto il prezzo del ripiano dei

pagamenti (componente dell'apparecchio di vendita per i

conducenti S-POS C).

Dando seguito alle richieste, la RI 1 ha:

- prodotto

l'analisi dei costi di esercizio compilata secondo le indicazioni del committente,

- inviato al

committente un prospetto commerciale illustrante il prodotto e i relativi

prezzi, facendogli nel contempo presente che nessuna posizione dell’elenco

prezzi contemplava il ripiano per i pagamenti.

Facendo propria la proposta della giuria del concorso, con

decisione 15 giugno 2007 il committente ha aggiudicato la commessa alla CO 2,

escludendo nel contempo l'offerta della RI 1 per aver presentato un'offerta

incompleta, per mancata indicazione del prezzo relativo al ripiano per

pagamenti e cassetto per denaro requisito obbligatorio giusta il punto 3.2.2.

del capitolato di gara e per aver apportato delle modifiche sostanziali

all'offerta (art. 40 e 42 RLCPubb del 20.2.2001).

C. Contro la

predetta decisione la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l’annullamento e postulando l’ammissione della sua offerta.

Eccepita la carenza di motivazione del

provvedimento impugnato, la ricorrente si è anzitutto riservata di replicare

alla risposta della stazione appaltante, dopo aver consultato tutti i documenti

relativi al concorso.

Nel merito, la RI 1 ha recisamente

contestato che la sua offerta sia incompleta. Essa adempirebbe tutti i

requisiti posti dal relativo catalogo ed indicherebbe i costi dei diversi

investimenti attenendosi scrupolosamente alle posizioni previste nell'elenco

prezzi fornito dal committente. Tale elenco non contempla alcuna posizione

riconducibile al ripiano dei pagamenti. Il costo di questa componente sarebbe

compreso in quello complessivo dell'apparecchio S-POS C. Il committente non può

rimproverare ai concorrenti lacune contenute nei moduli da esso stesso confezionati.

Quand'anche fosse realmente incompleta, l'offerta non potrebbe comunque essere

esclusa senza violare il principio di proporzionalità e il divieto di

formalismo eccessivo, dato che la fornitura del ripiano è del tutto secondaria

per rapporto all'importanza ed al complesso della commessa posta a concorso.

D. All'accoglimento

del ricorso si è opposto il committente, contestando in limine la ricevibilità

del ricorso, poiché chiede unicamente l’annullamento della decisione di

esclusione, senza sollecitare anche l’aggiudicazione a favore dell’insorgente.

A suo avviso l'offerta della RI 1 andrebbe

esclusa in quanto incompleta su una parte essenziale della commessa. Il requisito

260 dell'apposito catalogo indicava infatti chiaramente che la fornitura del

ripiano per i pagamenti con cassetto per il denaro era una componente

essenziale del sistema ed il suo costo, per rapporto all'insieme

dell'apparecchio, lo comprova. Nell'elenco prezzi non vi era invero una riga

destinata specificatamente a tale componente, ma la tabella non era esaustiva

ed era appositamente provvista di spazi vuoti che all'occorrenza dovevano essere

riempiti dai concorrenti. La ricorrente, compilando l'elenco dei requisiti, ha

inserito nella posizione relativa al ripiano dei pagamenti l'osservazione "siehe

Preisblatt", ma nell'elenco prezzi non ha poi menzionato nulla a

riguardo. Donde la richiesta di sapere dove era contemplato il prezzo del

ripiano; richiesta, che la RI 1 ha liquidato evasivamente, inviando un

prospetto e un listino prezzi dell'oggetto al fine di completare l'offerta.

La ricorrente, prosegue il committente,

avrebbe peraltro modificato in modo inammissibile la sua offerta, producendo,

dietro richiesta, una nuova tabella dei costi d'esercizio, che sovverte le

cifre esposte inizialmente, aumentando gli oneri di manutenzione e diminuendo

nel contempo le spese dei pezzi di ricambio allo scopo di rendere plausibili i

dati dell'offerta inoltrata.

La ditta aggiudicataria non ha presentato

osservazioni.

E. Con la

replica l’insorgente ha ribadito le tesi sostenute con il ricorso,

confermandosi nelle domande di giudizio.

La fornitura del ripiano dei pagamenti è

stata inequivocabilmente garantita nel catalogo dei requisiti ed il suo prezzo

era evidentemente compreso in quello complessivo del "modulo hardware

dell'apparecchio S-POS C". Se il committente riteneva che il ripiano costituiva

un elemento determinante del sistema, avrebbe dovuto prevedere un'apposita

posizione nell'elenco prezzi. Il committente, soggiunge, avrebbe travisato le risposte

che ha fornito alle domande postegli. L'offerta non è stata modificata. Essa è

e rimane quella inoltrata, debitamente compilata in tutti i suoi elementi essenziali.

Nemmeno la tabella dei costi di esercizio

prodotta su richiesta del committente avrebbe modificato l'offerta iniziale.

L'elenco prezzi messo a disposizione dei concorrenti suddivideva i costi

d'esercizio in due sole categorie, ovvero i costi di manutenzione e i costi dei

pezzi di ricambio per un periodo d'esercizio di 10 anni. Modificando

l'articolazione prevista dall'elenco prezzi, l'analisi richiesta dal

committente in sede di valutazione delle offerte l'avrebbe costretta a

suddividere in maniera diversa i costi esposti inizialmente, poiché

nell'offerta originaria erano state esplicitamente indicate solo spese di

manutenzione relative ad un supporto telefonico di primo livello ed il costo

dei pezzi di ricambio per gli apparecchi S-POS M era stato calcolato in maniera

forfetaria con riferimento al valore della fornitura. La nuova configurazione

dei costi su base annua, sottopostale dal committente, le avrebbe imposto un cambiamento

della struttura dell'offerta. Il risultato finale rimarrebbe comunque

invariato.

F. Con la

duplica il committente ha avversato le argomentazioni della ricorrente, ribadendo

la legittimità dell'esclusione per tutte le ragioni indicate nel rapporto di

valutazione.

Considerato, in

diritto

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 DLACIAP.

In quanto partecipante al concorso, la RI 1

è senz'altro legittimata ad impugnare la decisione in oggetto nella misura in

cui la esclude dall'aggiudicazione (art. 43 PAmm). In caso di annullamento del

provvedimento di estromissione, sarà abilitata a contestare anche il

provvedimento di aggiudicazione. Questo dovrà anzi essere senz'altro annullato,

poiché adottato senza tener conto dell’offerta della RI 1. Le eccezioni di

irricevibiltà sollevate dal committente vanno disattese. Chiedendo di annullare

integralmente la decisione in esame, ovvero il provvedimento che la esclude

dalla gara e quello che aggiudica la commessa alla CO 2 la ricorrente ha in

effetti implicitamente sollecitato una nuova decisione che tenga conto anche

della sua offerta, che non essendo stata valutata, non è, per il momento, in

grado di conseguire l'aggiudicazione.

Il ricorso, tempestivamente (art. 15 cpv. 2

CIAP) proposto contro un atto impugnabile, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2. Tanto nei

concorsi retti dalla LCPubb, quanto in quelli governati dal CIAP, l'offerta

deve essere completa e corrispondere alle condizioni poste dal bando di

concorso, rispettivamente dalle indicazioni del capitolato (cfr. art. 26

LCPubb, 40 RLCPubb/CIAP). Essa deve insomma essere tale da permettere al

committente di procedere immediatamente all’aggiudicazione. Offerte incomplete

o che divergono dalle prescrizioni di gara devono per principio essere escluse.

Lo esige il principio della parità di trattamento, che vincola tanto il

committente, quanto i concorrenti alle regole di gara prestabilite

(Galli/Lehmann/ Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz,

Zurigo 1996, n. 409 e 438). La difformità può consistere tanto nella mancata

compilazione di posizioni del capitolato, quanto nell'offerta di prestazioni

che non corrispondono alle condizioni fissate dalla documentazione del

concorso.

Al fine di garantire la parità di

trattamento tra i concorrenti ed evitare che il committente possa di fatto

modificare a posteriori l'oggetto della commessa definito dal bando e dagli

atti di gara, è di principio vietato apportare correzioni alle offerte una

volta trascorso il termine utile per inoltrarle. Eccezioni a questa regola sono

ammesse soltanto in caso di involontari errori di forma, a condizione che

l'emendamento non esplichi effetti discriminatori nei confronti degli altri

concorrenti. Il committente ha inoltre la facoltà di chiedere ai concorrenti

spiegazioni e delucidazioni. Anche in questo caso, vanno comunque salvaguardati

il principio della parità di trattamento tra i concorrenti e quello della trasparenza.

Non ogni piccola difformità comporta

l'esclusione dell'offerta difettosa. Il diritto del committente di estromettere

offerte non conformi è limitato dal principio di proporzionalità e dal divieto

di formalismo eccessivo. Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che

soprattutto laddove è in gioco la realizzazione di importanti e complesse opere

pubbliche, è pressoché inevitabile che si verifichino errori o imprecisioni

nella compilazione delle offerte. Per tale ragione, in questi casi la

conformità delle offerte per rapporto alle prescrizioni di gara deve essere

esaminata secondo criteri non eccessivamente restrittivi (DTF 12 aprile 2002 in

re consorzio C+B = RDAT II 2002 n. 47 e rimandi). L'estromissione dell’offerta

non si giustifica se la difformità riguarda una condizione marginale o comunque

irrilevante ai fini dell’aggiu-dicazione. È invece d'obbligo se il difetto

concerne una condizione essenziale, posta dalla legge o contenuta nelle

prescrizioni di gara, che è atta ad esplicare effetti sulla decisione di

aggiudicazione (STA 08.09.06 n. 52.6.219 consid. 2.1).

3. Mancata

indicazione del prezzo del ripiano dei pagamenti e del cassetto per denaro

3.1. Nel caso concreto, le prescrizioni

vincolanti del concorso stabilivano tra l'altro che per la stesura dell'offerta

il concorrente doveva utilizzare esclusivamente i documenti messi a disposizione

dal consorzio, in particolare gli allegati C1, C2 e C3, pena l'esclusione dalla

gara in caso di presentazione di atti incompleti (doc. A, prescrizioni

generali, cifra 4.11 e 6.13.1). Per quanto concerne il catalogo dei requisiti

(allegato C1), le regole ribadivano che il documento doveva essere compilato in

ogni sua parte (doc. A cifra 6.13.6.). Nello spazio previsto a margine di ogni

posizione i concorrenti potevano fornire indicazioni supplementari.

Analogamente, anche l'elenco prezzi (C2) doveva essere compilato in ogni sua

parte, mantenendo la struttura base del foglio Excel fornito dal committente.

Se l'offerente aveva necessità di inserire ulteriori dati, poteva utilizzare

delle righe aggiuntive contrassegnandole adeguatamente (doc. A cifra 6.13.8).

3.2. Il catalogo dei requisiti (allegato C1)

degli atti d’appalto elencava nel dettaglio le caratteristiche e le componenti

del sistema di distribuzione messo a concorso. I concorrenti dovevano fra

l'altro indicare se il prodotto offerto era conforme o meno ai singoli

requisiti. Alla posizione 70, requisito binario 260, il catalogo chiedeva ai concorrenti

di indicare se per l'apparecchio S-POS C è offerto un ripiano dei pagamenti

e un cassetto per il denaro del resto.

La RI 1 ha risposto affermativamente alla

domanda, iscrivendo la lettera "j" (= ja) nell'apposita

colonna ed aggiungendo nell’ap-posita finca "Hinweise des Anbieters"

la nota "siehe Preisblatt". Essa ha altresì compilato

integralmente l'elenco prezzi (C2), compresa la posizione dedicata

all'apparecchio S-POS C.

Dal profilo formale, l'offerta della

ricorrente è stata allestita in modo ineccepibile. Tutte le caselle del

catalogo dei requisiti e dell'elenco prezzi sono state compilate secondo le

prescrizioni.

A dispetto dell'annotazione "siehe

Preisblatt", apposta a margine della posizione 70 del catalogo dei

requisiti, relativa al ripiano dei pagamenti, nell'elenco prezzi la RI 1 non ha

tuttavia fatto alcun accenno a questa componente dell’apparecchio S-POS C. L'elenco

prezzi, strutturato in modo non congruente con il catalogo dei requisiti, non

prevedeva invero alcuna specifica posizione per questo elemento. Esso permetteva

comunque ai concorrenti di integrarlo con voci supplementari. La ricorrente non

ha tuttavia colto questa opportunità per fornire quelle indicazioni complementari

che l'annotazione "siehe Preisblatt" inserita a margine della

posizione 70 del catalogo dei requisiti lasciava presagire. Interpellata in

proposito dal committente, la RI 1 si è limitata ad assicurare che l'offerta

comprendeva il ripiano dei pagamenti e che il relativo prezzo non emergeva

dall'elenco prezzi, poiché tale elenco non contemplava una posizione specifica

per il ripiano dei pagamenti.

In questa sede la ricorrente ha spiegato che

l'annotazione "siehe Preisblatt" serviva in sostanza ad

indicare che il prezzo del ripiano per i pagamenti era compreso nel prezzo

complessivo dell'apparecchio S-POS C. Apparecchio, che in base all'elenco

prezzi risulta composto da una serie di elementi, fra i quali tuttavia il

ripiano dei pagamenti non figura. Le spiegazioni fornite dalla RI 1 con il

ricorso e con la replica non chiariscono lo scopo dell'annotazione "siehe

Preisblatt"; annotazione, che, in assenza di corrispondenti riscontri,

ha indotto il committente a chiedere delucidazioni. Esse non permettono invero

di capire per qual recondito motivo la ricorrente abbia inserito nella

posizione n. 70 del catalogo dei requisiti relativa al ripiano dei pagamenti

un’annotazione che rinviava all’elenco prezzi, allorché tale elenco non lo

contemplava. Tanto meno si capisce per qual motivo l'annotazione "siehe

Preisblatt" sia stata apposta soltanto alla posizione riguardante il

ripiano dei pagamenti e non anche alle posizione relative ad altre componenti

dell’apparecchio S-POS C, come ad esempio la cassetta per le banconote,

prevista dalla posizione immediatamente successiva (pos. n. 71) del catalogo

dei requisiti e parimenti non contemplata dall’elenco prezzi.

Gli atti non consentono di escludere al di

là di ogni ragionevole dubbio che l’annotazione "siehe Preisblatt"

fosse in realtà volta a segnalare che il prezzo del ripiano dei pagamenti

sarebbe stato esposto nell’elenco prezzi quale posizione supplementare. La

prima risposta, data dalla RI 1 per e-mail alla domanda di delucidazioni

rivoltale del committente (Da im Preisblatt weder eine Preisposition noch

ein Mengengerüst für den Zahltisch vorgesehen war, senden wir Ihnen die entsprechende

Information im Anhang mit Mengenstaffelung), avvalora almeno in parte

questo sospetto. Essa non consente tuttavia di accreditare la tesi del

committente secondo cui l'offerta sarebbe incompleta siccome mancante

dell'indicazione del prezzo del ripiano dei pagamenti.

Qualunque sia stato lo scopo

dell'annotazione "siehe Preisblatt" figurante a lato della

posizione 70 del catalogo dei requisiti, il tenore letterale dell’offerta,

l’assenza di qualsiasi riscontro all’an-notazione in sede di elenco prezzi e

soprattutto le esplicite conferme, fornite dall'insorgente in merito al fatto

che l'offerta comprendeva anche il ripiano dei pagamenti e che il prezzo di

questo elemento era parte integrante del prezzo globale dell’apparec-chio S-POS

C, impediscono in ogni caso di sostenere che l'offerta non sia completa siccome

mancante dell'indicazione del prezzo del ripiano dei pagamenti e della cassetta

per le banconote.

Da questo profilo, la decisione di escludere

l'offerta della RI 1 dall'aggiudicazione non può dunque essere confermata.

4. Costi

d'esercizio dopo la scadenza dei termini di garanzia

4.1. Il capitolato d'oneri stabiliva che sono

parte dell'oggetto dell'acquisto, oltre alle prestazioni di realizzazione,

anche le prestazioni necessarie in fase di garanzia. Al fine di ottimizzare ulteriormente

l'esercizio, le imprese di trasporto di __________ prevedono di affidare i

lavori di manutenzione e riparazione ad un'organizzazione propria. Agli

offerenti è richiesto di presentare un'offerta opzionale relativa alla manutenzione

hardware e software per la fase di esercizio successiva alla scadenza dei termini

di garanzia. Il consorzio di committenti si riserva di decidere in un secondo

momento se usufruire effettivamente di tale opzione e in quale misura.

L'elenco prezzi comprendeva un'apposita

tabella per i costi d'esercizio dopo il periodo di garanzia strutturata come

segue:

Costi annuali ricorrenti

Opzione

Prezzo anno

Totale anno

Costi contrattuali di manutenzione

opzionali

Totale costi di manutenzione

Pezzi di ricambio necessari per periodo

d'esercizio di 10 anni

Opzione

Durata

garanzia

Pezzi

necessari

Prezzo

unitario

Somma

Pezzi di ricambio necessari per S-POS C

Totale

Pezzi di ricambio necessari per S-POS M

Totale

Totale costi pezzi di ricambio

Totale complessivo (compresi costi p.a.

durante 10 anni)

Ulteriori sviluppi

Tariffa oraria

Capo progetto

Programmatore software

Tecnico

4.2. La ricorrente ha allegato alla sua

offerta una tabella compilata come segue:

Costi annuali ricorrenti

Opzione

Prezzo anno

Totale anno

Totale 10 anni

Costi contrattuali di manutenzione

opzionali

Manutenzione tel. supp. e Bug Fix frontend

(app. S-POS M)

42'000

Manutenzione tel. supp. e Bug fix backend

21'000

Manutenzione tel. supp. e Bug Fix S-POS C

13'000

Totale costi di manutenzione

76'000 760'000

Pezzi di ricambio necessari per periodo

d'esercizio di 10 anni

Opzione

Durata

garanzia

Pezzi

necessari

Prezzo

unitario

Somma

Totale 10 anni

Pezzi di ricambio necessari per S-POS C

Testa di stampa (330 app.)

5

199'980

199'980

Totale

199'980

199'980

Pezzi di ricambio necessari per S-POS M

Forfait 5% costi d'investimento

1

9

80'500

724'500

Totale

724'500

Totale costi pezzi di ricambio 924'480

Totale complessivo (compresi costi p.a.

durante 10 anni) 1'684'480

Ulteriori sviluppi

Tariffa oraria

Capo progetto

195.00

Programmatore software

145.00

Tecnico

120.00

In sede di esame delle offerte, il

committente ha chiesto alla RI 1 di specificare i costi d’esercizio dopo la

scadenza del periodo di garanzia in base ad una tabella strutturata come segue:

Betriebsjahr

1

Considerandi

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Wartungsleistungen für

S-POS C

Wartungsleistungen für

S-POS M

Während 10 Jahren benötigte Ersatzteile

für 330 S-POS C

Während 10 Jahren benötigte Ersatzteile

für 70 S-POS M

Pflegeleistung für SW für S-POS C

Pflegeleistung für SW für S-POS M

Pflegeleistung für Backendsystem

Pflegeleistung für Backendsystem

2.

nd Level Support

La ricorrente ha compilato la tabella

richiestale, indicando al committente che sull'arco di 10 anni i costi

d'esercizio dopo garanzia sarebbero ammontati a fr. 1'684'820.61. La differenza

per rapporto ai costi indicati dalla tabella allegata all'offerta ammonta

dunque a fr. 340.61.

Il committente ha ravvisato in questa

analisi un'inammissibile modifica dell'offerta inoltrata, che trarrebbe

necessariamente seco la sua esclusione. La RI 1 avrebbe in particolare ridotto

il costo dei pezzi di ricambio, aumentando il costo delle altre prestazioni

ricorrenti, travasando costi da una categoria all'altra. La tesi non può

essere condivisa.

4.3

Le esigenze del committente per quanto riguarda le prestazioni

di servizio dopo garanzia erano dettagliatamente descritte dal modello di

contratto allegato C 41.2 della documentazione di gara. La tabella dei costi

d'esercizio dopo il termine di garanzia, allegata all'elenco prezzi, non

enumerava tuttavia tutte le singole prestazioni previste da tale documento, ma

si limitava a raggrupparle in tre categorie, due delle quali riconducibili di

due diversi tipi di apparecchio (S-POS C e S-POS M), lasciando al concorrente

un'ampia libertà di definire ulteriori sottocategorie.

La RI 1 ha esposto i costi d'esercizio dopo garanzia secondo

le modalità che emergono dalla tabella sopra riprodotta, che ha allegato alla

sua offerta. Essa si è in particolare limitata ad esporre i costi annui dei

contratti di manutenzione e quelli globali delle parti di ricambio per gli

apparecchi S-POS C (testa stampante per 330 apparecchi fr. 199'980.00),

rispettivamente per gli apparecchi S-POS M (calcolati a forfait in fr.

724'500.00). In sede di valutazione delle offerte, essa li ha poi suddivisi in

base alla tabella, strutturata in modo più analitico, che le aveva sottoposto

il committente.

Fondandosi sul confronto dei dati esposti nelle due tabelle,

il committente rimprovera all'insorgente di aver modificato l'offerta,

travasando costi per pezzi di ricambio nei costi di manutenzione.

Anche questo addebito è ingiustificato. È semmai il committente

che ha modificato il quadro delle prescrizioni di gara, elaborando in sede

d'esame delle offerte una tabella dei costi d'esercizio dopo garanzia,

strutturata in modo analitico, nella quale dovevano essere inseriti i dati di

una tabella che era stata invece strutturata in modo relativamente

indifferenziato. Il committente ha in effetti omesso di elencare in dettaglio

nella tabella dei costi d'esercizio allegata all'elenco prezzi tutte le

prestazioni previste dal contratto relativo a questo servizio (allegato C 41.2).

Ha quindi lasciato ai concorrenti una certa libertà in ordine alla definizione

delle sottocategorie in cui raggruppare tali costi. Di conseguenza, non può

rimproverare alla ricorrente di aver modificato l'offerta per aver scomposto in

un certo modo delle categorie di costi definite soltanto per sommi capi al fine

di inserire i dati ivi raggruppati nelle categorie previste dalla tabella

strutturata in modo analitico che le aveva sottoposto in sede d'esame delle

offerte. L'offerta rimane quella che è stata inoltrata.

5.

Sulla

scorta di quanto precede il ricorso deve essere accolto, annullando la decisione

impugnata nella misura in cui concerne l'esclusione dalla gara della RI 1 e l'aggiudicazione

della commessa alla CO 2. Gli atti sono rinviati al committente, affinché

statuisca nuovamente sulle offerte di queste due concorrenti: le uniche rimaste

in lizza.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono

poste a carico del consorzio committente, unica parte che ha resistito al

ricorso (art. 28 e 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 29 Cost.; 1, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 17

CIAP; 4 DLACIAP; 40, 56 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 26, 28, 31, 43, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 15

giugno 2007 del CO 1 è annullata;

1.2. gli atti sono

rinviati al committente per nuova delibera previa valutazione dell'offerta

della RI 1.

2. La tassa di

giustizia di fr. 6'000.- è posta a carico del committente, che verserà alla

ricorrente identico importo a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro

il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non

sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo

termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale (art. 113 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster