52.2007.214
Esclusione di un'offerta reputata a torto incompleta e modificata in maniera sostanziale dopo la sua apertura
17 ottobre 2007Italiano20 min
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Numero d'incarto:
52.2007.214
Data decisione, Autorità:
17.10.2007, TRAM
Titolo:
Esclusione di un'offerta reputata a torto incompleta e modificata in maniera sostanziale dopo la sua apertura
ESCLUSIONE
art. 13 CIAP
art. 15 CIAP
art. 40 RLCPUBB
art. 42 RLCPUBB
Incarto n.
52.2007.214
Lugano
17 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 giugno 2007 della
RI 1,
patrocinata da: avv. PA 1,
contro
la decisione 15 giugno 2007 del CO 1, che ha:
-
escluso la ricorrente
dal concorso per l’aggiudicazione della progettazione, fornitura,
installazione e messa in esercizio di apparecchi frontend con relativo
sistema di backend e
-
deliberato la
commessa alla ditta CO 2
viste le risposte:
- 17 luglio 2007 della
Sezione della mobilità;
- 17 luglio 2007 del CO 1
preso atto della replica 10
agosto 2007 e delle dupliche:
- 30 agosto 2007 del CO 1;
- 31 agosto 2007 della
Sezione della mobilità;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 6 ottobre 2006 un gruppo di imprese di trasporto pubblico ticinesi
e mesolcinesi, costituitesi nel CO 1, ha indetto un pubblico concorso, retto
dal CIAP ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la progettazione,
la fornitura, l'installazione e la messa in esercizio di un sistema di vendita
composto da apparecchi frontend (330 apparecchi di vendita per
conducenti, 70 distributori automatici alle fermate, 90 obliteratori), con
relativo sistema di backend (FU n. 80/2006, p. 6493 ss.).
Fatti
I concorrenti dovevano inoltrare le loro
offerte utilizzando esclusivamente i documenti messi a disposizione dal
committente, in particolare il catalogo dei requisiti (C1), l’elenco dei prezzi
(C2) e le indicazioni dell’offerente (C3), pena l'esclusione dalla gara in caso
di presentazione di atti incompleti (cifra 4.11 e 6.13.1 delle prescrizioni
generali). La struttura base dell’elenco prezzi (C2) doveva essere
obbligatoriamente rispettata. Se necessario, l'offerente poteva inserire
ulteriori dati, utilizzando delle righe aggiuntive adeguatamente contrassegnate
(cifra 6.13.8). Analoga possibilità era data dal catalogo dei requisiti (C1),
che elencava in dettaglio le 633 caratteristiche concretamente richieste per il
sistema di distribuzione da acquistare.
Nell'elenco prezzi (C2) i concorrenti
dovevano indicare i costi di investimento per gli S-POS C (apparecchi di
vendita per i conducenti), gli S-POS-M (distributori automatici alle fermate),
il software e i costi delle prestazioni di servizio durante il periodo di
garanzia. Quale informazione
supplementare, dovevano inoltre esporre i costi di esercizio dopo il periodo di
garanzia (costi di manutenzione e costi pezzi di ricambio sull'arco di 10
anni), a valere quale offerta opzionale, che il consorzio dei committenti si
era riservato di deliberare in un secondo momento.
B. Nel termine
prestabilito sono pervenute al committente le offerte di cinque concorrenti.
Fra queste v’erano quella della ricorrente RI 1 di fr. 7'145'644.-
e quella della CO 2 di fr. 10'002'300.-, rispettivamente
di fr. 8'969'400.- (variante):
valori non comprensivi dei costi d’esercizio annuali dopo il periodo di
garanzia.
In sede di valutazione, il
committente ha chiesto alla RI 1 numerose delucidazioni, invitandola, in particolare,
a fornire:
- una
specifica dettagliata dei costi di esercizio dopo il periodo di garanzia,
strutturata secondo determinate indicazioni del committente;
- una
dettagliata descrizione della cassetta per le banconote protetta contro i furti
(requisito n. 71, pos. 261 del catalogo dei requisiti C1), indicando in quale
posizione dell'elenco prezzi (C2) era contenuto il prezzo del ripiano dei
pagamenti (componente dell'apparecchio di vendita per i
conducenti S-POS C).
Dando seguito alle richieste, la RI 1 ha:
- prodotto
l'analisi dei costi di esercizio compilata secondo le indicazioni del committente,
- inviato al
committente un prospetto commerciale illustrante il prodotto e i relativi
prezzi, facendogli nel contempo presente che nessuna posizione dell’elenco
prezzi contemplava il ripiano per i pagamenti.
Facendo propria la proposta della giuria del concorso, con
decisione 15 giugno 2007 il committente ha aggiudicato la commessa alla CO 2,
escludendo nel contempo l'offerta della RI 1 per aver presentato un'offerta
incompleta, per mancata indicazione del prezzo relativo al ripiano per
pagamenti e cassetto per denaro requisito obbligatorio giusta il punto 3.2.2.
del capitolato di gara e per aver apportato delle modifiche sostanziali
all'offerta (art. 40 e 42 RLCPubb del 20.2.2001).
C. Contro la
predetta decisione la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l’annullamento e postulando l’ammissione della sua offerta.
Eccepita la carenza di motivazione del
provvedimento impugnato, la ricorrente si è anzitutto riservata di replicare
alla risposta della stazione appaltante, dopo aver consultato tutti i documenti
relativi al concorso.
Nel merito, la RI 1 ha recisamente
contestato che la sua offerta sia incompleta. Essa adempirebbe tutti i
requisiti posti dal relativo catalogo ed indicherebbe i costi dei diversi
investimenti attenendosi scrupolosamente alle posizioni previste nell'elenco
prezzi fornito dal committente. Tale elenco non contempla alcuna posizione
riconducibile al ripiano dei pagamenti. Il costo di questa componente sarebbe
compreso in quello complessivo dell'apparecchio S-POS C. Il committente non può
rimproverare ai concorrenti lacune contenute nei moduli da esso stesso confezionati.
Quand'anche fosse realmente incompleta, l'offerta non potrebbe comunque essere
esclusa senza violare il principio di proporzionalità e il divieto di
formalismo eccessivo, dato che la fornitura del ripiano è del tutto secondaria
per rapporto all'importanza ed al complesso della commessa posta a concorso.
D. All'accoglimento
del ricorso si è opposto il committente, contestando in limine la ricevibilità
del ricorso, poiché chiede unicamente l’annullamento della decisione di
esclusione, senza sollecitare anche l’aggiudicazione a favore dell’insorgente.
A suo avviso l'offerta della RI 1 andrebbe
esclusa in quanto incompleta su una parte essenziale della commessa. Il requisito
260 dell'apposito catalogo indicava infatti chiaramente che la fornitura del
ripiano per i pagamenti con cassetto per il denaro era una componente
essenziale del sistema ed il suo costo, per rapporto all'insieme
dell'apparecchio, lo comprova. Nell'elenco prezzi non vi era invero una riga
destinata specificatamente a tale componente, ma la tabella non era esaustiva
ed era appositamente provvista di spazi vuoti che all'occorrenza dovevano essere
riempiti dai concorrenti. La ricorrente, compilando l'elenco dei requisiti, ha
inserito nella posizione relativa al ripiano dei pagamenti l'osservazione "siehe
Preisblatt", ma nell'elenco prezzi non ha poi menzionato nulla a
riguardo. Donde la richiesta di sapere dove era contemplato il prezzo del
ripiano; richiesta, che la RI 1 ha liquidato evasivamente, inviando un
prospetto e un listino prezzi dell'oggetto al fine di completare l'offerta.
La ricorrente, prosegue il committente,
avrebbe peraltro modificato in modo inammissibile la sua offerta, producendo,
dietro richiesta, una nuova tabella dei costi d'esercizio, che sovverte le
cifre esposte inizialmente, aumentando gli oneri di manutenzione e diminuendo
nel contempo le spese dei pezzi di ricambio allo scopo di rendere plausibili i
dati dell'offerta inoltrata.
La ditta aggiudicataria non ha presentato
osservazioni.
E. Con la
replica l’insorgente ha ribadito le tesi sostenute con il ricorso,
confermandosi nelle domande di giudizio.
La fornitura del ripiano dei pagamenti è
stata inequivocabilmente garantita nel catalogo dei requisiti ed il suo prezzo
era evidentemente compreso in quello complessivo del "modulo hardware
dell'apparecchio S-POS C". Se il committente riteneva che il ripiano costituiva
un elemento determinante del sistema, avrebbe dovuto prevedere un'apposita
posizione nell'elenco prezzi. Il committente, soggiunge, avrebbe travisato le risposte
che ha fornito alle domande postegli. L'offerta non è stata modificata. Essa è
e rimane quella inoltrata, debitamente compilata in tutti i suoi elementi essenziali.
Nemmeno la tabella dei costi di esercizio
prodotta su richiesta del committente avrebbe modificato l'offerta iniziale.
L'elenco prezzi messo a disposizione dei concorrenti suddivideva i costi
d'esercizio in due sole categorie, ovvero i costi di manutenzione e i costi dei
pezzi di ricambio per un periodo d'esercizio di 10 anni. Modificando
l'articolazione prevista dall'elenco prezzi, l'analisi richiesta dal
committente in sede di valutazione delle offerte l'avrebbe costretta a
suddividere in maniera diversa i costi esposti inizialmente, poiché
nell'offerta originaria erano state esplicitamente indicate solo spese di
manutenzione relative ad un supporto telefonico di primo livello ed il costo
dei pezzi di ricambio per gli apparecchi S-POS M era stato calcolato in maniera
forfetaria con riferimento al valore della fornitura. La nuova configurazione
dei costi su base annua, sottopostale dal committente, le avrebbe imposto un cambiamento
della struttura dell'offerta. Il risultato finale rimarrebbe comunque
invariato.
F. Con la
duplica il committente ha avversato le argomentazioni della ricorrente, ribadendo
la legittimità dell'esclusione per tutte le ragioni indicate nel rapporto di
valutazione.
Considerato, in
diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 DLACIAP.
In quanto partecipante al concorso, la RI 1
è senz'altro legittimata ad impugnare la decisione in oggetto nella misura in
cui la esclude dall'aggiudicazione (art. 43 PAmm). In caso di annullamento del
provvedimento di estromissione, sarà abilitata a contestare anche il
provvedimento di aggiudicazione. Questo dovrà anzi essere senz'altro annullato,
poiché adottato senza tener conto dell’offerta della RI 1. Le eccezioni di
irricevibiltà sollevate dal committente vanno disattese. Chiedendo di annullare
integralmente la decisione in esame, ovvero il provvedimento che la esclude
dalla gara e quello che aggiudica la commessa alla CO 2 la ricorrente ha in
effetti implicitamente sollecitato una nuova decisione che tenga conto anche
della sua offerta, che non essendo stata valutata, non è, per il momento, in
grado di conseguire l'aggiudicazione.
Il ricorso, tempestivamente (art. 15 cpv. 2
CIAP) proposto contro un atto impugnabile, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. Tanto nei
concorsi retti dalla LCPubb, quanto in quelli governati dal CIAP, l'offerta
deve essere completa e corrispondere alle condizioni poste dal bando di
concorso, rispettivamente dalle indicazioni del capitolato (cfr. art. 26
LCPubb, 40 RLCPubb/CIAP). Essa deve insomma essere tale da permettere al
committente di procedere immediatamente all’aggiudicazione. Offerte incomplete
o che divergono dalle prescrizioni di gara devono per principio essere escluse.
Lo esige il principio della parità di trattamento, che vincola tanto il
committente, quanto i concorrenti alle regole di gara prestabilite
(Galli/Lehmann/ Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz,
Zurigo 1996, n. 409 e 438). La difformità può consistere tanto nella mancata
compilazione di posizioni del capitolato, quanto nell'offerta di prestazioni
che non corrispondono alle condizioni fissate dalla documentazione del
concorso.
Al fine di garantire la parità di
trattamento tra i concorrenti ed evitare che il committente possa di fatto
modificare a posteriori l'oggetto della commessa definito dal bando e dagli
atti di gara, è di principio vietato apportare correzioni alle offerte una
volta trascorso il termine utile per inoltrarle. Eccezioni a questa regola sono
ammesse soltanto in caso di involontari errori di forma, a condizione che
l'emendamento non esplichi effetti discriminatori nei confronti degli altri
concorrenti. Il committente ha inoltre la facoltà di chiedere ai concorrenti
spiegazioni e delucidazioni. Anche in questo caso, vanno comunque salvaguardati
il principio della parità di trattamento tra i concorrenti e quello della trasparenza.
Non ogni piccola difformità comporta
l'esclusione dell'offerta difettosa. Il diritto del committente di estromettere
offerte non conformi è limitato dal principio di proporzionalità e dal divieto
di formalismo eccessivo. Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che
soprattutto laddove è in gioco la realizzazione di importanti e complesse opere
pubbliche, è pressoché inevitabile che si verifichino errori o imprecisioni
nella compilazione delle offerte. Per tale ragione, in questi casi la
conformità delle offerte per rapporto alle prescrizioni di gara deve essere
esaminata secondo criteri non eccessivamente restrittivi (DTF 12 aprile 2002 in
re consorzio C+B = RDAT II 2002 n. 47 e rimandi). L'estromissione dell’offerta
non si giustifica se la difformità riguarda una condizione marginale o comunque
irrilevante ai fini dell’aggiu-dicazione. È invece d'obbligo se il difetto
concerne una condizione essenziale, posta dalla legge o contenuta nelle
prescrizioni di gara, che è atta ad esplicare effetti sulla decisione di
aggiudicazione (STA 08.09.06 n. 52.6.219 consid. 2.1).
3. Mancata
indicazione del prezzo del ripiano dei pagamenti e del cassetto per denaro
3.1. Nel caso concreto, le prescrizioni
vincolanti del concorso stabilivano tra l'altro che per la stesura dell'offerta
il concorrente doveva utilizzare esclusivamente i documenti messi a disposizione
dal consorzio, in particolare gli allegati C1, C2 e C3, pena l'esclusione dalla
gara in caso di presentazione di atti incompleti (doc. A, prescrizioni
generali, cifra 4.11 e 6.13.1). Per quanto concerne il catalogo dei requisiti
(allegato C1), le regole ribadivano che il documento doveva essere compilato in
ogni sua parte (doc. A cifra 6.13.6.). Nello spazio previsto a margine di ogni
posizione i concorrenti potevano fornire indicazioni supplementari.
Analogamente, anche l'elenco prezzi (C2) doveva essere compilato in ogni sua
parte, mantenendo la struttura base del foglio Excel fornito dal committente.
Se l'offerente aveva necessità di inserire ulteriori dati, poteva utilizzare
delle righe aggiuntive contrassegnandole adeguatamente (doc. A cifra 6.13.8).
3.2. Il catalogo dei requisiti (allegato C1)
degli atti d’appalto elencava nel dettaglio le caratteristiche e le componenti
del sistema di distribuzione messo a concorso. I concorrenti dovevano fra
l'altro indicare se il prodotto offerto era conforme o meno ai singoli
requisiti. Alla posizione 70, requisito binario 260, il catalogo chiedeva ai concorrenti
di indicare se per l'apparecchio S-POS C è offerto un ripiano dei pagamenti
e un cassetto per il denaro del resto.
La RI 1 ha risposto affermativamente alla
domanda, iscrivendo la lettera "j" (= ja) nell'apposita
colonna ed aggiungendo nell’ap-posita finca "Hinweise des Anbieters"
la nota "siehe Preisblatt". Essa ha altresì compilato
integralmente l'elenco prezzi (C2), compresa la posizione dedicata
all'apparecchio S-POS C.
Dal profilo formale, l'offerta della
ricorrente è stata allestita in modo ineccepibile. Tutte le caselle del
catalogo dei requisiti e dell'elenco prezzi sono state compilate secondo le
prescrizioni.
A dispetto dell'annotazione "siehe
Preisblatt", apposta a margine della posizione 70 del catalogo dei
requisiti, relativa al ripiano dei pagamenti, nell'elenco prezzi la RI 1 non ha
tuttavia fatto alcun accenno a questa componente dell’apparecchio S-POS C. L'elenco
prezzi, strutturato in modo non congruente con il catalogo dei requisiti, non
prevedeva invero alcuna specifica posizione per questo elemento. Esso permetteva
comunque ai concorrenti di integrarlo con voci supplementari. La ricorrente non
ha tuttavia colto questa opportunità per fornire quelle indicazioni complementari
che l'annotazione "siehe Preisblatt" inserita a margine della
posizione 70 del catalogo dei requisiti lasciava presagire. Interpellata in
proposito dal committente, la RI 1 si è limitata ad assicurare che l'offerta
comprendeva il ripiano dei pagamenti e che il relativo prezzo non emergeva
dall'elenco prezzi, poiché tale elenco non contemplava una posizione specifica
per il ripiano dei pagamenti.
In questa sede la ricorrente ha spiegato che
l'annotazione "siehe Preisblatt" serviva in sostanza ad
indicare che il prezzo del ripiano per i pagamenti era compreso nel prezzo
complessivo dell'apparecchio S-POS C. Apparecchio, che in base all'elenco
prezzi risulta composto da una serie di elementi, fra i quali tuttavia il
ripiano dei pagamenti non figura. Le spiegazioni fornite dalla RI 1 con il
ricorso e con la replica non chiariscono lo scopo dell'annotazione "siehe
Preisblatt"; annotazione, che, in assenza di corrispondenti riscontri,
ha indotto il committente a chiedere delucidazioni. Esse non permettono invero
di capire per qual recondito motivo la ricorrente abbia inserito nella
posizione n. 70 del catalogo dei requisiti relativa al ripiano dei pagamenti
un’annotazione che rinviava all’elenco prezzi, allorché tale elenco non lo
contemplava. Tanto meno si capisce per qual motivo l'annotazione "siehe
Preisblatt" sia stata apposta soltanto alla posizione riguardante il
ripiano dei pagamenti e non anche alle posizione relative ad altre componenti
dell’apparecchio S-POS C, come ad esempio la cassetta per le banconote,
prevista dalla posizione immediatamente successiva (pos. n. 71) del catalogo
dei requisiti e parimenti non contemplata dall’elenco prezzi.
Gli atti non consentono di escludere al di
là di ogni ragionevole dubbio che l’annotazione "siehe Preisblatt"
fosse in realtà volta a segnalare che il prezzo del ripiano dei pagamenti
sarebbe stato esposto nell’elenco prezzi quale posizione supplementare. La
prima risposta, data dalla RI 1 per e-mail alla domanda di delucidazioni
rivoltale del committente (Da im Preisblatt weder eine Preisposition noch
ein Mengengerüst für den Zahltisch vorgesehen war, senden wir Ihnen die entsprechende
Information im Anhang mit Mengenstaffelung), avvalora almeno in parte
questo sospetto. Essa non consente tuttavia di accreditare la tesi del
committente secondo cui l'offerta sarebbe incompleta siccome mancante
dell'indicazione del prezzo del ripiano dei pagamenti.
Qualunque sia stato lo scopo
dell'annotazione "siehe Preisblatt" figurante a lato della
posizione 70 del catalogo dei requisiti, il tenore letterale dell’offerta,
l’assenza di qualsiasi riscontro all’an-notazione in sede di elenco prezzi e
soprattutto le esplicite conferme, fornite dall'insorgente in merito al fatto
che l'offerta comprendeva anche il ripiano dei pagamenti e che il prezzo di
questo elemento era parte integrante del prezzo globale dell’apparec-chio S-POS
C, impediscono in ogni caso di sostenere che l'offerta non sia completa siccome
mancante dell'indicazione del prezzo del ripiano dei pagamenti e della cassetta
per le banconote.
Da questo profilo, la decisione di escludere
l'offerta della RI 1 dall'aggiudicazione non può dunque essere confermata.
4. Costi
d'esercizio dopo la scadenza dei termini di garanzia
4.1. Il capitolato d'oneri stabiliva che sono
parte dell'oggetto dell'acquisto, oltre alle prestazioni di realizzazione,
anche le prestazioni necessarie in fase di garanzia. Al fine di ottimizzare ulteriormente
l'esercizio, le imprese di trasporto di __________ prevedono di affidare i
lavori di manutenzione e riparazione ad un'organizzazione propria. Agli
offerenti è richiesto di presentare un'offerta opzionale relativa alla manutenzione
hardware e software per la fase di esercizio successiva alla scadenza dei termini
di garanzia. Il consorzio di committenti si riserva di decidere in un secondo
momento se usufruire effettivamente di tale opzione e in quale misura.
L'elenco prezzi comprendeva un'apposita
tabella per i costi d'esercizio dopo il periodo di garanzia strutturata come
segue:
Costi annuali ricorrenti
Opzione
Prezzo anno
Totale anno
Costi contrattuali di manutenzione
opzionali
Totale costi di manutenzione
Pezzi di ricambio necessari per periodo
d'esercizio di 10 anni
Opzione
Durata
garanzia
Pezzi
necessari
Prezzo
unitario
Somma
Pezzi di ricambio necessari per S-POS C
Totale
Pezzi di ricambio necessari per S-POS M
Totale
Totale costi pezzi di ricambio
Totale complessivo (compresi costi p.a.
durante 10 anni)
Ulteriori sviluppi
Tariffa oraria
Capo progetto
Programmatore software
Tecnico
4.2. La ricorrente ha allegato alla sua
offerta una tabella compilata come segue:
Costi annuali ricorrenti
Opzione
Prezzo anno
Totale anno
Totale 10 anni
Costi contrattuali di manutenzione
opzionali
Manutenzione tel. supp. e Bug Fix frontend
(app. S-POS M)
42'000
Manutenzione tel. supp. e Bug fix backend
21'000
Manutenzione tel. supp. e Bug Fix S-POS C
13'000
Totale costi di manutenzione
76'000 760'000
Pezzi di ricambio necessari per periodo
d'esercizio di 10 anni
Opzione
Durata
garanzia
Pezzi
necessari
Prezzo
unitario
Somma
Totale 10 anni
Pezzi di ricambio necessari per S-POS C
Testa di stampa (330 app.)
5
199'980
199'980
Totale
199'980
199'980
Pezzi di ricambio necessari per S-POS M
Forfait 5% costi d'investimento
1
9
80'500
724'500
Totale
724'500
Totale costi pezzi di ricambio 924'480
Totale complessivo (compresi costi p.a.
durante 10 anni) 1'684'480
Ulteriori sviluppi
Tariffa oraria
Capo progetto
195.00
Programmatore software
145.00
Tecnico
120.00
In sede di esame delle offerte, il
committente ha chiesto alla RI 1 di specificare i costi d’esercizio dopo la
scadenza del periodo di garanzia in base ad una tabella strutturata come segue:
Betriebsjahr
1
Considerandi
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Wartungsleistungen für
S-POS C
Wartungsleistungen für
S-POS M
Während 10 Jahren benötigte Ersatzteile
für 330 S-POS C
Während 10 Jahren benötigte Ersatzteile
für 70 S-POS M
Pflegeleistung für SW für S-POS C
Pflegeleistung für SW für S-POS M
Pflegeleistung für Backendsystem
Pflegeleistung für Backendsystem
2.
nd Level Support
La ricorrente ha compilato la tabella
richiestale, indicando al committente che sull'arco di 10 anni i costi
d'esercizio dopo garanzia sarebbero ammontati a fr. 1'684'820.61. La differenza
per rapporto ai costi indicati dalla tabella allegata all'offerta ammonta
dunque a fr. 340.61.
Il committente ha ravvisato in questa
analisi un'inammissibile modifica dell'offerta inoltrata, che trarrebbe
necessariamente seco la sua esclusione. La RI 1 avrebbe in particolare ridotto
il costo dei pezzi di ricambio, aumentando il costo delle altre prestazioni
ricorrenti, travasando costi da una categoria all'altra. La tesi non può
essere condivisa.
4.3
Le esigenze del committente per quanto riguarda le prestazioni
di servizio dopo garanzia erano dettagliatamente descritte dal modello di
contratto allegato C 41.2 della documentazione di gara. La tabella dei costi
d'esercizio dopo il termine di garanzia, allegata all'elenco prezzi, non
enumerava tuttavia tutte le singole prestazioni previste da tale documento, ma
si limitava a raggrupparle in tre categorie, due delle quali riconducibili di
due diversi tipi di apparecchio (S-POS C e S-POS M), lasciando al concorrente
un'ampia libertà di definire ulteriori sottocategorie.
La RI 1 ha esposto i costi d'esercizio dopo garanzia secondo
le modalità che emergono dalla tabella sopra riprodotta, che ha allegato alla
sua offerta. Essa si è in particolare limitata ad esporre i costi annui dei
contratti di manutenzione e quelli globali delle parti di ricambio per gli
apparecchi S-POS C (testa stampante per 330 apparecchi fr. 199'980.00),
rispettivamente per gli apparecchi S-POS M (calcolati a forfait in fr.
724'500.00). In sede di valutazione delle offerte, essa li ha poi suddivisi in
base alla tabella, strutturata in modo più analitico, che le aveva sottoposto
il committente.
Fondandosi sul confronto dei dati esposti nelle due tabelle,
il committente rimprovera all'insorgente di aver modificato l'offerta,
travasando costi per pezzi di ricambio nei costi di manutenzione.
Anche questo addebito è ingiustificato. È semmai il committente
che ha modificato il quadro delle prescrizioni di gara, elaborando in sede
d'esame delle offerte una tabella dei costi d'esercizio dopo garanzia,
strutturata in modo analitico, nella quale dovevano essere inseriti i dati di
una tabella che era stata invece strutturata in modo relativamente
indifferenziato. Il committente ha in effetti omesso di elencare in dettaglio
nella tabella dei costi d'esercizio allegata all'elenco prezzi tutte le
prestazioni previste dal contratto relativo a questo servizio (allegato C 41.2).
Ha quindi lasciato ai concorrenti una certa libertà in ordine alla definizione
delle sottocategorie in cui raggruppare tali costi. Di conseguenza, non può
rimproverare alla ricorrente di aver modificato l'offerta per aver scomposto in
un certo modo delle categorie di costi definite soltanto per sommi capi al fine
di inserire i dati ivi raggruppati nelle categorie previste dalla tabella
strutturata in modo analitico che le aveva sottoposto in sede d'esame delle
offerte. L'offerta rimane quella che è stata inoltrata.
5.
Sulla
scorta di quanto precede il ricorso deve essere accolto, annullando la decisione
impugnata nella misura in cui concerne l'esclusione dalla gara della RI 1 e l'aggiudicazione
della commessa alla CO 2. Gli atti sono rinviati al committente, affinché
statuisca nuovamente sulle offerte di queste due concorrenti: le uniche rimaste
in lizza.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico del consorzio committente, unica parte che ha resistito al
ricorso (art. 28 e 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost.; 1, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 17
CIAP; 4 DLACIAP; 40, 56 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 26, 28, 31, 43, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 15
giugno 2007 del CO 1 è annullata;
1.2. gli atti sono
rinviati al committente per nuova delibera previa valutazione dell'offerta
della RI 1.
2. La tassa di
giustizia di fr. 6'000.- è posta a carico del committente, che verserà alla
ricorrente identico importo a titolo di ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro
il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non
sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo
termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale (art. 113 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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