52.2007.218
Dilibera per opere da pulizia giornaliera
30 luglio 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2007.218
Data decisione, Autorità:
30.07.2007, TRAM
Titolo:
Dilibera per opere da pulizia giornaliera
CRITERIO DI IDONEITÀ
art. 38 cpv. 3 LCPUBB
art. 40 cpv. 2 RLCPUBB
Incarto n.
52.2007.218
52.2007.220
Lugano
30 luglio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a)
b)
30 giugno 2007 della
__________, ,
2 luglio 2007 della
__________, ,
contro
la decisione 26 giugno 2007 (n. 3173) del Consiglio
di Stato, che:
a.
esclude la __________
dall’aggiudicazione dei lavori di pulizia del palazzo di giustizia per il
biennio 2007/08;
b. aggiudica alla ditta __________ i lavori di
pulizia del palaz-
zo di giustizia per il biennio 2007/08;
viste le risposte:
- 18 luglio 2007
dell'ULSA;
- 19 luglio 2007 __________;
- 23 luglio 2007 del
Dipartimento delle finanze e dell'economia (Sezione della logistica);
al ricorso della __________,
- 19 luglio 2007
dell'ULSA;
- 23 luglio 2007 del
Dipartimento delle finanze e dell'economia (Sezione della logistica);
al ricorso della CO 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 16 marzo
2007 il DFE ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato
secondo la procedura libera, per aggiudicare i lavori di pulizia giornaliera
del palazzo di giustizia di Lugano per il bienno 2007/08 (FU n. 22 pag. 2139).
Il bando di concorso stabiliva che il lavori
sarebbero stati assegnati al miglior offerente, scelto in base ai seguenti
criteri d'aggiudicazione e fattori di ponderazione:
- economicità - prezzo 40%
- attendibilità dell’offerta 40%
- qualità dell’imprenditore 15%
- formazione apprendisti 5%
Fatti
I metodi di valutazione erano precisati dal
capitolato e modulo d’offerta.
Ai concorrenti era inoltre richiesto, sotto
comminatoria d’esclu-sione in caso d’inosservanza, di allegare all’offerta
eventuali referenze.
B. In tempo
utile sono pervenute al committente le offerte di 12 ditte del ramo: Fra queste
v’erano le offerte:
-
della __________ di fr.
237'258.00
-
della __________ di fr.
270'009.90
-
della __________ di fr.
287'167.20
Previa valutazione, con decisione 26 giugno
2007 il Consiglio di Stato ha aggiudicato i lavori alla ditta __________ (in
seguito: __________), classificatasi al primo posto con 84.73 punti;
Con la stessa decisione il committente ha
escluso la __________ (in seguito: __________) dalla gara perché non aveva
prodotto alcuna referenza.
C. Contro il
predetto giudizio, tanto la ditta __________ (in seguito: __________),
classificatasi al sesto posto con 75.33 punti, quanto la ditta __________
insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l’annullamento.
a. La __________ contesta l’esclusione dalla
gara, sottolineando con succinte argomentazioni di aver prodotto tutta la
documentazione richiesta.
b. La __________ contesta invece
l’applicazione dei criteri di aggiudicazione. Non sarebbe ammissibile, obietta,
aggiudicare i lavori ad una ditta sensibilmente più cara, che non offre
maggiori garanzie in fatto di qualità.
D. All'accoglimento
dei ricorsi si oppongono i servizi del Dipartimento delle finanze e
dell'economia (DFE), contestando le tesi delle insorgenti con argomenti che
saranno discussi qui appresso.
La __________ non ha presentato osservazioni.
__________ dopo essersi riservata di
prendere ulteriormente posizione sulle valutazioni operate dal committente è
rimasta passiva.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 LCPubb.
In quanto partecipante alla gara, la __________
è senz'altro legittimata a contestare la decisione di aggiudicazione alla __________.
La __________ è a sua volta abilitata a
contestare la decisione che la estromette dalla gara. La qualità per impugnare
la decisione di aggiudicazione potrà esserle riconosciuta soltanto in caso di
accoglimento del ricorso in quanto rivolto contro la decisione di esclusione.
Entro questi limiti, i ricorsi, tempestivi,
sono ricevibili in ordine;
1.2. Essendo fondate sugli stessi fatti, sostanzialmente
pacifici, le impugnative possono essere evase con un unico giudizio (art. 51 PAmm),
sulla base degli atti (art. 18 PAmm);.
Considerandi
2.
Notoriamente,
le prescrizioni di gara costituiscono la legge stessa del concorso. Esse
vincolano tanto il committente, quanto i concorrenti, che con l'inoltro dell'offerta
manifestano implicitamente la decisione di accettarle (cfr. art. 40 cpv. 2
RLCPubb).
3.
Ricorso __________
3.1
In concreto, la pos. 252.120 del
capitolato d'appalto e modulo d'offerta stabiliva che i concorrenti dovevano
fra l'altro allegare all'offerta:
A) liste referenze per lavori analoghi
(allegare dichiarazione anche in caso di 0 lavori analoghi)
La posizione in oggetto precisava e
sottolineava che:
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla
pos. 252.120 comporta l'esclusione dalla gara
La prescrizione di gara è chiarissima e non
si presta ad interpretazioni di sorta. La sua legittimità non è stata
contestata al momento della pubblicazione del bando: non può dunque essere
rimessa in discussione in sede di ricorso contro la decisione di aggiudicazione
(art. 38 cpv. 3 LCPubb);
3.2
La __________ non ha allegato alla sua
offerta alcuna lista delle referenze, né ha allegato una dichiarazione
attestante che non ne aveva.
La decisione del Consiglio di Stato di escluderla
dalla gara, per quanto severa possa apparire, è dunque perfettamente conforme
al diritto. Una diversa conclusione, che rimettesse in discussione la
legittimità della clausola comminante l'esclusione anche in caso di omessa
allegazione di una dichiarazione attestante la mancanza di referenze,
disattenderebbe manifestamente l’art. 38 cpv. 3 LCPubb, che esclude
espressamente la possibilità di proporre contro le decisioni di aggiudicazione
eccezioni che non sono state sollevate mediante impugnazione del bando.
Il ricorso inoltrato dalla __________ contro
la decisione che la esclude dalla gara va dunque senz'altro respinto.
4.
Ricorso __________
4.1
Il capitolato alla pos. 224.320
stabiliva inoltre che:
L'attendibilità
del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che rientrano nel preventivo del committente.
Le ditte che
superano il preventivo del committente saranno ritenute non giudicabili e saranno
escluse dalla gara d'appalto.
In base ad una
distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal
committente con dei parametri (Pmin
/ f1 / f2 / Pmax) sarà assegnata una nota da 1 a 6 che
diminuirà proporzionalmente rispetto al valore Pr dell'offerta di riferimento calcolata;
Formula: Pr = P0
Pr = prezzo di riferimento
P0 = prezzo medio di tutte le offerte inferiore al
preventivo del committente
Condizioni
per l'attendibilità dei prezzi f1 = 5% f2 = 20%
6.
- Pinf Psup
5.
-
4.
-
3.
-
2.
-
1.
-
Pmin Pr
Pmax
f2
f1 f1 f2
Px < Pmin
N = 1
Pmin
< Px < Pinf N = 1 + 5 . (Px
- Pmin ) : (Pinf - Pmin )
Pinf
< Px < Psup N = 6
Psup
< Px < Pmax
Px = Pmax N
= 1
4.2
Il prezzo (fr. 237'258.00) dell'offerta inoltrata dalla __________,
valutato dal profilo del criterio riferito all'attendibilità secondo le
modalità esposte dalla posizione 224.320 del capitolato, ha conseguito 16.579
punti. Il prezzo dell'offerta presentata dalla __________ (fr.
287'167.20), più vicino a quello preventivato dal committente ed annunciato in
sede di apertura delle offerte (fr. 410'000.00), ha invece ottenuto 40 punti (Δ +: 23.421).
Il calcolo, verificato da questo tribunale,
non presta il fianco a critiche di sorta. La __________ dopo essersi riservata
di sollevare nuove eccezioni dopo aver preso conoscenza degli atti dell'incarto
richiamato da questo tribunale, non sollevato alcuna ulteriore contestazione.
La differenza di punteggio ha permesso alla __________
di recuperare interamente lo svantaggio accumulato in sede di valutazione dell'offerta
in base al criterio riferito al prezzo (Δ -: 14.021; __________: 40 punti, __________: 25.976), superando la __________.
Le generiche contestazioni sollevate da questa ricorrente con riferimento alle
sue qualità (certificato ISO) non permettono di giungere a conclusioni ad essa
più favorevoli.
Anche il criterio dell'attendibilità del
prezzo globale, inserito per assicurare una certa qualità delle prestazioni
richieste, prevenendo l'inoltro di offerte fondate su prezzi eccessivamente
bassi, non può essere rimesso in discussione in sede di ricorso contro
l'aggiudicazione (art. 38 cpv. 3 LCPubb). Con l'inoltro dell'offerta, la __________
ha peraltro implicitamente accettato che fosse valutata in base alle regole
stabilite dal capitolato.
Stando così le cose, anche il ricorso della __________
va senz'altro respinto.
5.
La tassa
di giustizia, commisurata al valore della commessa, è suddivisa fra le ricorrenti
in proporzione al lavoro occasionato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 36, 37, 38 LCPubb; 40 RLCPubb/CIAP;
3, 18, 28, 43, 51, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. I ricorsi
sono respinti.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della ditta __________ nella misura
di fr. 600.- e della ditta __________ nella misura di fr. 400.-.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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