52.2007.219
Posa di un pannello pubblicitario. Diritto intertemporale (LImp 2000 - LImp 2007)
30 luglio 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
52.2007.219
Data decisione, Autorità:
30.07.2007, TRAM
Titolo:
Posa di un pannello pubblicitario. Diritto intertemporale (LImp 2000 - LImp 2007)
AUTORIZZAZIONE
art. 9 cpv. 2 LIMPUBB
Incarto n.
52.2007.219
Lugano
30 luglio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 luglio 2007 del
RI 1
contro
la decisione 14 giugno 2007 dell’Area del supporto e
del coordinamento che autorizza la CO 1 a posare tre pannelli pubblicitari a __________
su due fondi situati fuori della zona edificabile (part. 218 e 221);
viste le risposte:
- 18 luglio 2007 dell’Area
del supporto e del coordinamento;
- 20 luglio 2007 della __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 4
aprile 2006 la __________ (__________) ha chiesto al municipio di __________ il
permesso di posare tre pannelli pubblicitari di cm 271.5 x 168, su due fondi
situati a __________ fuori della zona edificabile (part. 218 e 221);
che con decisione 14 aprile 2006 il
municipio ha respinto la domanda, richiamandosi all'art. 8 LImp 2000, che
permette di negare l'autorizzazione in caso di sovrabbondanza di impianti pubblicitari;
che con giudizio 3 ottobre 2006 il Consiglio
di Stato ha accolto il ricorso inoltrato dalla __________ contro la predetta
decisione, che ha dichiarato nulla per incompetenza del municipio a statuire su
domande riguardanti impianti situati fuori della zona edificabile;
che con decisione 14 giugno 2007 l'Area del
supporto e del coordinamento ha rilasciato l'autorizzazione richiesta,
escludendo che fosse dato un sovraffollamento;
che contro la predetta decisione il comune
di __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l’annullamento;
che, secondo l'insorgente, gli impianti
sarebbero ubicati all'interno della segnalazione di località; rivendica dunque
la competenza a statuire sulla domanda e ripropone l'eccezione di sovrabbondanza
di impianti pubblicitari;
che all’accoglimento del ricorso si sono
opposte l’Area del supporto e del coordinamento e la __________, contestando le
tesi dell’in-sorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi
nei seguenti considerandi;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire su ricorsi proposti
contro decisioni rette dalla legge sugli impianti pubblicitari è data dall'art.
Fatti
9 cpv. 2 della legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007 (LImp
2007) entrata in vigore il 20 aprile di quest'anno (BU 2007, 135);
che analoga competenza era data dagli art.
18 cpv. 2 e 19 della legge sugli impianti pubblicitari del 28 febbraio 2000 (LImp
2000);
che, trattandosi di impianti che in linea di
massima soggiacciono all'obbligo del permesso di costruzione secondo l'art. 22
cpv. 1 LPT (DTF 118 Ib 52, consid. 2a; BVR 1999, 122; Peter Hänni, Planungs-
Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, IV. ed., n. 290 nota 42; Christian
Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, Zurigo 1991, n. 198 seg.), il comune è
legittimato a ricorrere in forza dell'art. 21 LE;
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in
ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che la __________ ha chiesto il permesso di
posare i controversi impianti pubblicitari prima che fosse abrogata la LImp
2000;
che la domanda è stata tuttavia decisa un
paio di mesi dopo l'entrata in vigore della nuova legge (LImp 2007); si pone
pertanto la questione di sapere se sia applicabile le vecchia o la nuova legge;
che, in assenza di specifiche disposizioni
transitorie, occorre far capo alle regole generali di diritto intertemporale;
che secondo queste regole occorre procedere
ad una ponderazione degli interessi contrapposti;
che per principio, l'applicazione del
diritto anteriore si giustifica quando l'esigenza di tutelare la fiducia in esso
Considerandi
riposta dal privato prevale sull'interesse pubblico all'applicazione del nuovo
diritto (Adelio Scolari, Diritto amministrativo, II. ed., n. 262 seg.);
che nell'ambito del rilascio di permessi è
di regola applicabile il diritto vigente al momento della decisione sulla
domanda (René Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrecht-sprechung,
Erg. Bd., n. 15 B IIa; Scolari, op. cit., n. 265);
che, in ambito procedurale, in assenza di
esplicite disposizioni che dichiarino ulteriormente applicabile il diritto
anteriore, i procedimenti pendenti soggiacciono immediatamente al nuovo diritto
(DTF 115 II 40 seg; René Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Erg. Bd., n. 15 B III f);
che secondo la LImp 2000 competente a statuire
su domande di rilascio del permesso per posare impianti pubblicitari situati fuori
della zona edificabile definita dal PR era il Dipartimento del territorio (art.
4.
LImp 2000), la cui decisione era deducibile al Tribunale cantonale
amministrativo (art. 19 cpv. 2 LImp 2000);
che la LImp 2007, in vigore da quasi due
mesi al momento della decisione sulla domanda, ha attribuito questa specifica
competenza al Consiglio di Stato (art. 3 cpv. 1 LImp 2007);
che, in assenza di contrarie disposizioni
transitorie, spettava dunque al Consiglio di Stato e non all'Area del supporto
e del coordinamento del Dipartimento del territorio statuire sulla domanda
inoltrata dalla __________ per posare due impianti pubblicitari su terreni
situati fuori della zona edificabile;
che il ricorso va dunque accolto, annullando
l'autorizzazione impugnata, siccome emanata da un'istanza che al momento della
decisione non era più competente;
che gli atti vanno trasmessi al Consiglio di
Stato, affinché proceda nei suoi incombenti;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 19 LImp 2000; 3, 9 LImp 2007; 3, 4,
18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§ Di conseguenza:
1.1.
la decisione 14 giugno 2007 dell Area del
supporto e del coordinamento è annullata;
1.2.
gli atti sono trasmessi al Consiglio di Stato
per competenza.
2. Non si
preleva tassa di giustizia.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
3. Intimazione
a:
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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