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Decisione

52.2007.221

Revoca della licenza di condurre per la durata di un mese

25 settembre 2007Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è nato il __________ ed ha conseguito la licenza di condurre

veicoli a motore nell'__________ del __________. Dal registro dei provvedimenti

amministrativi emerge che nel 1994 il ricorrente ha subito un ammonimento per aver

circolato a velocità eccessiva (163/153 km/h sul limite di 120 km/h), mentre

nel 2004 gli è stata revocata la licenza di condurre per un mese a seguito di

un'identica infrazione (163/146 km/h sul limite di 100 km/h). Questa misura è

stata scontata dal 10 maggio 2004 al 9 giugno 2004.

B. Il 5

novembre 2005, verso le ore 14.10, il ricorrente, alla guida dell'autovettura __________

targata __________, inoltrandosi in un'intersezione in territorio di __________,

non ha concesso la precedenza ad un veicolo che sopraggiungeva da destra, collidendo

conseguentemente con quest'ultimo.

A seguito

di tali avvenimenti, il 13 gennaio 2006 la Sezione della circolazione di

Camorino ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 300.-, oltre a tasse e

spese di giustizia, rifacendosi in particolare agli art. 36 cpv. 2, 90 cifra 1

LCStr e 14 cpv. 1 ONC. RI 1 ha impugnato tale decisione davanti alla Pretura

penale, la quale ha confermato la sanzione dell'autorità dipartimentale con pronunzia

11 settembre 2006 cresciuta in giudicato.

C. Preso atto

della predetta conclusione penale, il 1° febbraio 2007 la Sezione della

circolazione ha revocato la licenza di condurre del ricorrente per la durata di

un mese (dal 1° marzo 2007 al 31 marzo 2007), autorizzando comunque in tale

periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali F, G e M. La risoluzione

è stata resa sulla base degli art. 16a cpv. 1 lett. a e 2 LCStr, nonché

33 cpv. 1 OAC.

D. Con

giudizio 26 giugno 2007 il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento,

respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1

Ricordato

che l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei

fatti compiuto in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare

dalle constatazioni contenute nel giudizio pretorile e di non potere che

confermare la sussistenza dei reati addebitati all'insorgente. Per finire, l'autorità

di ricorso di prime cure ha reputato adeguata alle circostanze e conforme al

principio della proporzionalità la revoca di un mese inflittagli dalla Sezione

della circolazione.

E. Contro il

predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, postulando l'annullamento della risoluzione impugnata.

Il

ricorrente ripropone essenzialmente le tesi sollevate davanti all'istanza

inferiore, insistendo in particolare nell'affermare che la fattispecie appurata

in sede penale non è per niente conforme alla realtà dei fatti. La sentenza

della Pretura penale non avrebbe tenuto debitamente conto della velocità eccessiva

del veicolo sopraggiungente da destra (comprovata da una dichiarazione

testimoniale scritta) e della scarsa visibilità di cui il ricorrente avrebbe

beneficiato immettendosi nell'intersezione. Oltre a ciò il giudice penale

avrebbe a torto rifiutato di sentire come teste la persona indicatagli dal

ricorrente stesso. RI 1 contesta inoltre di essere l'autore dell'infrazione del

1994 richiamata dal Consiglio di Stato nella querelata decisione.

F. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni

contenute nel giudizio impugnato.

Considerato, in

diritto

1. La

competenze del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2

LALCStr.

La legittimazione attiva del ricorrente,

destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).

Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e

art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile e può essere evaso sulla base degli

atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Per le ragioni che saranno

meglio esposte in appresso, non occorre sentire la teste indicata dal

ricorrente e richiamare dalla Pretura l'intero incarto penale.

Considerandi

2.

In virtù

delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr

(RU 2002 p. 2767 ss.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che dopo

l'entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette

un'infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni della circolazione

stradale (cpv. 1).

Dato che

l'infrazione alla base della misura dedotta in giudizio è stata commessa il 5

novembre 2005, la fattispecie va esaminata alla luce del nuovo diritto, tenendo

presente che in materia di provvedimenti adottati a scopo di ammonimento il

Tribunale cantonale amministrativo statuisce con pieno potere di cognizione,

identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70

PAmm), e quindi può rivedere anche la commisurazione della sanzione. In questa

materia, i limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo

dell'apprezzamento non trovano infatti applicazione siccome contrari alle

prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (RDAT II-2002 n. 80 e rinvii).

3.

3.1.

Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa

competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio

scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisone penale cresciuta in

giudicato (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa). In particolare, tale autorità deve

attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui

quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di un procedura sommaria,

segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di

contravvenzione allestito dall'agente di polizia. Ciò è il caso, in

particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione

rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo

anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre e ciònonostante ha

omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale diritti garantiti alla

difesa o vi ha rinunciato.

In simili

circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo

per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il

principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire,

se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale

procedura (DTF del 31 ottobre 2005, inc. n.6A.29/2005, consid. 4.2).

3.2

In

concreto, a seguito degli eventi occorsi il 5 novembre 2005, la Sezione della

circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 300.-, oltre a tasse e

spese di giustizia, per non avere concesso, ad un'intersezione, la precedenza

al veicolo sopraggiungente da destra, collidendo con quest'ultimo. Tale provvedimento

è stato confermato dalla Pretura penale con sentenza 11 settembre 2006.

Alla luce

della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente

non può più contestare le valutazioni esperite dal giudice penale, che ha ormai

statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni

di unità di giudizio, questo tribunale - al pari delle istanze amministrative

inferiori - è infatti vincolato alla condanna pronunciata l'11 settembre 2006.

Se l'insorgente riteneva che la sanzione penale fosse stata emanata sulla base

di un presupposto fattuale inesatto, oppure ancora se era dell'avviso che

l'audizione testimoniale postulata fosse stata ingiustamente rifiutata, avrebbe

dovuto far capo ai rimedi di diritto indicati nella pronunzia 11 settembre

2006.

L'insorgente è invece rimasto passivo. Ha supinamente accettato quanto

deciso dalla Pretura penale. I motivi che lo hanno spinto a comportarsi in

questo modo non sono rilevanti al fine del presente giudizio, di modo che a

nulla giova invocarli ora.

A ciò sia

aggiunto che il ricorrente poteva sicuramente prevedere che si sarebbe

proceduto ad una revoca della patente nei suoi confronti. In effetti, il rigore

con il quale il legislatore e il Tribunale federale hanno deciso di perseguire

le violazioni della legge federale sulla circolazione stradale è ormai di

dominio pubblico.

In simili evenienze, il principio della

sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione gli estremi

dell'infrazione al fine di eludere la misura amministrativa che si impone. È

quindi inutile assumere in questa sede le prove notificate dall'insorgente. Per

le stesse ragioni era inutile che l'autorità di ricorso di prime cure esperisse

gli accertamenti istruttori postulati, essendo anch'essa condizionata da quanto

accertato in sede penale. Al riguardo va osservato che, contrariamente a quanto

affermato nel gravame, il Governo - seppur in maniera succinta - ha motivato tale

rifiuto al considerando 5. Anche sotto questo aspetto, la decisione resa dall'istanza

inferiore è quindi immune da violazioni di diritto.

4.

Resta ora

da determinare se il ricorrente ha effettivamente commesso un'infrazione lieve

ai sensi dell'art. 16a cpv. 1 LCStr, tale da giustificare l'adozione di

una misura amministrativa.

4.1

Le

infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile

la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre,

oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Nei casi particolarmente

lievi è possibile rinunciare a qualsiasi provvedimento (art. 16a cpv. 4

LCStr).

Per

stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del

singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la

reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua

necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca

non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova

LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza

dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b;

grave art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare,

commette un'infrazione lieve colui che violando le norme della circolazione

provoca un pericolo minimo per la sicurezza altrui e si rende responsabile

soltanto di una colpa leggera (art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr). In tale

evenienza, la persona viene unicamente ammonita, a condizione tuttavia che nei

due anni precedenti non le sia stata revocata la licenza o non siano stati

ordinati provvedimenti amministrativi (art. 16a cpv. 2 LCStr).

4.2

In

concreto, il ricorrente è stato sanzionato con una multa di fr. 300.- ex art.

90.

cifra 1 LCStr (contravvenzione semplice alle norme della circolazione) per non

aver concesso la precedenza ad un veicolo sopraggiungente da destra (art. 36

cpv. 2 LCStr).

È fuor di

dubbio che il ricorrente ha creato un pericolo per la circolazione, atteso come

il suo agire abbia provocato un incidente stradale. Una certa colpa gli è inoltre

addebitabile, visto che, come accertato in sede penale, immettendosi

nell'intersezione ha omesso di prestare la dovuta attenzione al traffico

proveniente da destra. Dal profilo amministrativo sono quindi date tutte le

premesse sancite dall'art. art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr per imputargli un'infrazione

lieve.

4.3

Posta questa premessa, occorre appurare se il provvedimento di revoca della

licenza di condurre non possa essere sostituito con un ammonimento.

Secondo

il casellario cantonale della circolazione, nell'aprile del 2004 il ricorrente ha

subito una revoca della licenza di condurre per aver circolato a velocità

eccessiva. Visto tale precedente, ben si giustifica la revoca di un mese applicata

dalla Sezione della circolazione in applicazione dell'art. 16a LCStr.

L'eccezione

sollevata dall'insorgente, secondo cui l'infrazione del 1994, evocata dal

Consiglio di Stato nella decisione impugnata e risultante dal registro dei

provvedimenti amministrativi, non gli sarebbe ascrivibile, può rimanere

indecisa; ai fini del presente giudizio è rilevante unicamente quella risalente

all'aprile del 2004.

Ne segue

che tenuto conto della lieve infrazione commessa dall'insorgente, della colpa

che gli è imputabile per l'accaduto, del suo precedente e del fatto che non può

invocare con successo una necessità professionale di guidare veicoli a motore, la

revoca di un mese tutelata dal Consiglio di Stato non può che essere

ulteriormente confermata da questo tribunale. Un provvedimento di tale

ampiezza, per quanto severo possa apparire agli occhi del ricorrente, risulta

in ogni modo conforme al diritto in vigore e rispettoso del principio di

proporzionalità.

5.

Sulla

scorta di quanto precede, il ricorso va pertanto respinto e il giudizio

impugnato confermato.

La tassa

di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 16, 16a, 36, 90 LCStr; 33 OAC;

14 ONC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70

PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

,

;

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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