52.2007.221
Revoca della licenza di condurre per la durata di un mese
25 settembre 2007Italiano11 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2007.221
Data decisione, Autorità:
25.09.2007, TRAM
Titolo:
Revoca della licenza di condurre per la durata di un mese
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 16a cpv. 1 LCSTR
Incarto n.
52.2007.221
Lugano
25 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Matteo Cassina, Raffaello Balerna
segretario:
Massimiliano Cometta, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 luglio 2007 di
RI 1
patrocinato dall' PA 1
contro
la decisione 26 giugno 2007 (n. 3112) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 1° febbraio 2007 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato
la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di un mese;
vista la risposta 11 luglio
2007 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 è nato il __________ ed ha conseguito la licenza di condurre
veicoli a motore nell'__________ del __________. Dal registro dei provvedimenti
amministrativi emerge che nel 1994 il ricorrente ha subito un ammonimento per aver
circolato a velocità eccessiva (163/153 km/h sul limite di 120 km/h), mentre
nel 2004 gli è stata revocata la licenza di condurre per un mese a seguito di
un'identica infrazione (163/146 km/h sul limite di 100 km/h). Questa misura è
stata scontata dal 10 maggio 2004 al 9 giugno 2004.
B. Il 5
novembre 2005, verso le ore 14.10, il ricorrente, alla guida dell'autovettura __________
targata __________, inoltrandosi in un'intersezione in territorio di __________,
non ha concesso la precedenza ad un veicolo che sopraggiungeva da destra, collidendo
conseguentemente con quest'ultimo.
A seguito
di tali avvenimenti, il 13 gennaio 2006 la Sezione della circolazione di
Camorino ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 300.-, oltre a tasse e
spese di giustizia, rifacendosi in particolare agli art. 36 cpv. 2, 90 cifra 1
LCStr e 14 cpv. 1 ONC. RI 1 ha impugnato tale decisione davanti alla Pretura
penale, la quale ha confermato la sanzione dell'autorità dipartimentale con pronunzia
11 settembre 2006 cresciuta in giudicato.
C. Preso atto
della predetta conclusione penale, il 1° febbraio 2007 la Sezione della
circolazione ha revocato la licenza di condurre del ricorrente per la durata di
un mese (dal 1° marzo 2007 al 31 marzo 2007), autorizzando comunque in tale
periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali F, G e M. La risoluzione
è stata resa sulla base degli art. 16a cpv. 1 lett. a e 2 LCStr, nonché
33 cpv. 1 OAC.
D. Con
giudizio 26 giugno 2007 il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1
Ricordato
che l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei
fatti compiuto in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare
dalle constatazioni contenute nel giudizio pretorile e di non potere che
confermare la sussistenza dei reati addebitati all'insorgente. Per finire, l'autorità
di ricorso di prime cure ha reputato adeguata alle circostanze e conforme al
principio della proporzionalità la revoca di un mese inflittagli dalla Sezione
della circolazione.
E. Contro il
predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, postulando l'annullamento della risoluzione impugnata.
Il
ricorrente ripropone essenzialmente le tesi sollevate davanti all'istanza
inferiore, insistendo in particolare nell'affermare che la fattispecie appurata
in sede penale non è per niente conforme alla realtà dei fatti. La sentenza
della Pretura penale non avrebbe tenuto debitamente conto della velocità eccessiva
del veicolo sopraggiungente da destra (comprovata da una dichiarazione
testimoniale scritta) e della scarsa visibilità di cui il ricorrente avrebbe
beneficiato immettendosi nell'intersezione. Oltre a ciò il giudice penale
avrebbe a torto rifiutato di sentire come teste la persona indicatagli dal
ricorrente stesso. RI 1 contesta inoltre di essere l'autore dell'infrazione del
1994 richiamata dal Consiglio di Stato nella querelata decisione.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni
contenute nel giudizio impugnato.
Considerato, in
diritto
1. La
competenze del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
LALCStr.
La legittimazione attiva del ricorrente,
destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).
Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e
art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile e può essere evaso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Per le ragioni che saranno
meglio esposte in appresso, non occorre sentire la teste indicata dal
ricorrente e richiamare dalla Pretura l'intero incarto penale.
Considerandi
2.
In virtù
delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr
(RU 2002 p. 2767 ss.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che dopo
l'entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette
un'infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni della circolazione
stradale (cpv. 1).
Dato che
l'infrazione alla base della misura dedotta in giudizio è stata commessa il 5
novembre 2005, la fattispecie va esaminata alla luce del nuovo diritto, tenendo
presente che in materia di provvedimenti adottati a scopo di ammonimento il
Tribunale cantonale amministrativo statuisce con pieno potere di cognizione,
identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70
PAmm), e quindi può rivedere anche la commisurazione della sanzione. In questa
materia, i limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo
dell'apprezzamento non trovano infatti applicazione siccome contrari alle
prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (RDAT II-2002 n. 80 e rinvii).
3.
3.1.
Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa
competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio
scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisone penale cresciuta in
giudicato (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa). In particolare, tale autorità deve
attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui
quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di un procedura sommaria,
segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di
contravvenzione allestito dall'agente di polizia. Ciò è il caso, in
particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione
rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo
anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre e ciònonostante ha
omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale diritti garantiti alla
difesa o vi ha rinunciato.
In simili
circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo
per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il
principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire,
se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale
procedura (DTF del 31 ottobre 2005, inc. n.6A.29/2005, consid. 4.2).
3.2
In
concreto, a seguito degli eventi occorsi il 5 novembre 2005, la Sezione della
circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 300.-, oltre a tasse e
spese di giustizia, per non avere concesso, ad un'intersezione, la precedenza
al veicolo sopraggiungente da destra, collidendo con quest'ultimo. Tale provvedimento
è stato confermato dalla Pretura penale con sentenza 11 settembre 2006.
Alla luce
della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente
non può più contestare le valutazioni esperite dal giudice penale, che ha ormai
statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni
di unità di giudizio, questo tribunale - al pari delle istanze amministrative
inferiori - è infatti vincolato alla condanna pronunciata l'11 settembre 2006.
Se l'insorgente riteneva che la sanzione penale fosse stata emanata sulla base
di un presupposto fattuale inesatto, oppure ancora se era dell'avviso che
l'audizione testimoniale postulata fosse stata ingiustamente rifiutata, avrebbe
dovuto far capo ai rimedi di diritto indicati nella pronunzia 11 settembre
2006.
L'insorgente è invece rimasto passivo. Ha supinamente accettato quanto
deciso dalla Pretura penale. I motivi che lo hanno spinto a comportarsi in
questo modo non sono rilevanti al fine del presente giudizio, di modo che a
nulla giova invocarli ora.
A ciò sia
aggiunto che il ricorrente poteva sicuramente prevedere che si sarebbe
proceduto ad una revoca della patente nei suoi confronti. In effetti, il rigore
con il quale il legislatore e il Tribunale federale hanno deciso di perseguire
le violazioni della legge federale sulla circolazione stradale è ormai di
dominio pubblico.
In simili evenienze, il principio della
sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione gli estremi
dell'infrazione al fine di eludere la misura amministrativa che si impone. È
quindi inutile assumere in questa sede le prove notificate dall'insorgente. Per
le stesse ragioni era inutile che l'autorità di ricorso di prime cure esperisse
gli accertamenti istruttori postulati, essendo anch'essa condizionata da quanto
accertato in sede penale. Al riguardo va osservato che, contrariamente a quanto
affermato nel gravame, il Governo - seppur in maniera succinta - ha motivato tale
rifiuto al considerando 5. Anche sotto questo aspetto, la decisione resa dall'istanza
inferiore è quindi immune da violazioni di diritto.
4.
Resta ora
da determinare se il ricorrente ha effettivamente commesso un'infrazione lieve
ai sensi dell'art. 16a cpv. 1 LCStr, tale da giustificare l'adozione di
una misura amministrativa.
4.1
Le
infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile
la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre,
oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Nei casi particolarmente
lievi è possibile rinunciare a qualsiasi provvedimento (art. 16a cpv. 4
LCStr).
Per
stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del
singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la
reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua
necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca
non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova
LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza
dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b;
grave art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare,
commette un'infrazione lieve colui che violando le norme della circolazione
provoca un pericolo minimo per la sicurezza altrui e si rende responsabile
soltanto di una colpa leggera (art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr). In tale
evenienza, la persona viene unicamente ammonita, a condizione tuttavia che nei
due anni precedenti non le sia stata revocata la licenza o non siano stati
ordinati provvedimenti amministrativi (art. 16a cpv. 2 LCStr).
4.2
In
concreto, il ricorrente è stato sanzionato con una multa di fr. 300.- ex art.
90.
cifra 1 LCStr (contravvenzione semplice alle norme della circolazione) per non
aver concesso la precedenza ad un veicolo sopraggiungente da destra (art. 36
cpv. 2 LCStr).
È fuor di
dubbio che il ricorrente ha creato un pericolo per la circolazione, atteso come
il suo agire abbia provocato un incidente stradale. Una certa colpa gli è inoltre
addebitabile, visto che, come accertato in sede penale, immettendosi
nell'intersezione ha omesso di prestare la dovuta attenzione al traffico
proveniente da destra. Dal profilo amministrativo sono quindi date tutte le
premesse sancite dall'art. art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr per imputargli un'infrazione
lieve.
4.3
Posta questa premessa, occorre appurare se il provvedimento di revoca della
licenza di condurre non possa essere sostituito con un ammonimento.
Secondo
il casellario cantonale della circolazione, nell'aprile del 2004 il ricorrente ha
subito una revoca della licenza di condurre per aver circolato a velocità
eccessiva. Visto tale precedente, ben si giustifica la revoca di un mese applicata
dalla Sezione della circolazione in applicazione dell'art. 16a LCStr.
L'eccezione
sollevata dall'insorgente, secondo cui l'infrazione del 1994, evocata dal
Consiglio di Stato nella decisione impugnata e risultante dal registro dei
provvedimenti amministrativi, non gli sarebbe ascrivibile, può rimanere
indecisa; ai fini del presente giudizio è rilevante unicamente quella risalente
all'aprile del 2004.
Ne segue
che tenuto conto della lieve infrazione commessa dall'insorgente, della colpa
che gli è imputabile per l'accaduto, del suo precedente e del fatto che non può
invocare con successo una necessità professionale di guidare veicoli a motore, la
revoca di un mese tutelata dal Consiglio di Stato non può che essere
ulteriormente confermata da questo tribunale. Un provvedimento di tale
ampiezza, per quanto severo possa apparire agli occhi del ricorrente, risulta
in ogni modo conforme al diritto in vigore e rispettoso del principio di
proporzionalità.
5.
Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso va pertanto respinto e il giudizio
impugnato confermato.
La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 16, 16a, 36, 90 LCStr; 33 OAC;
14 ONC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
,
;
;
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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