52.2007.222
Ricorrente che contesta con inconsistenti argomentazioni le decisioni democraticamente adottate da un consesso, dal quale si è deliberatamente allontanato
2 ottobre 2007Italiano7 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2007.222
Data decisione, Autorità:
02.10.2007, TRAM
Titolo:
Ricorrente che contesta con inconsistenti argomentazioni le decisioni democraticamente adottate da un consesso, dal quale si è deliberatamente allontanato
CONSIGLIO CONSORTILE
art. 208 LOC
Incarto n.
52.2007.222
Lugano
2 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 luglio 2007 di
RI 1
contro
la decisione 26 giugno 2007 del Consiglio di Stato
(n. 3118) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 28 marzo 2007 con cui il consiglio comunale di __________ ha adottato
alcune varianti di PR;
viste le risposte:
- 25 luglio 2007 del
municipio di Chiasso;
- 25 luglio 2007 del CO 1;
- 21 agosto 2007 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 28 marzo
2007 il consiglio comunale di __________ si è riunito in seduta ordinaria per
discutere e deliberare fra l'altro sul MM n. 4/07, con cui il municipio
proponeva di adottare alcune varianti di PR.
All'inizio della seduta, il consigliere
comunale RI 1, qui ricorrente, ha chiesto al presidente del consesso di porre
fine ai lavori alle 2330 per impegni connessi alla campagna elettorale in corso
per le elezioni cantonali. Secondo il verbale sottoposto per approvazione al
legislativo nella seguente seduta del 14 maggio 2007, il presidente avrebbe
risposto: Sono d'accordo. Stando al verbale approvato, previa rettifica
apportata su proposta della consigliera comunale __________, la risposta sarebbe
invece stata: È d'accordo sul principio; si vedrà nel corso della seduta.
In base alla registrazione della seduta del 28 marzo 2007, il presidente ha
risposto: Non ci sono problemi; discuteremo eventualmente più tardi per
l'aggiornamento.
B. Nel corso
del dibattito sulla trattanda relativa al MM n. 4/07, il ricorrente ha nuovamente
chiesto al presidente di terminare la seduta alle 2330. Considerata la discussione
in corso, il presidente ha proposto di concludere l'esame del messaggio. In segno
di protesta, il consigliere RI 1 e gli altri membri del suo gruppo hanno abbandonato
la sala. Con 27 voti favorevoli, nessun contrario e 2 astenuti, il consiglio comunale
ha poi risolto di aggiornare la seduta dopo l'evasione della trattanda relativa
al MM 4/07, che è stato in seguito adottato a larga maggioranza. La seduta è
stata chiusa alle 23.40.
Contro le decisioni adottate sul messaggio
in questione, RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone
l'annullamento.
C. Con
giudizio 26 giugno 2007 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, ritenendo
che la decisione del presidente del consiglio comunale fosse immune da violazioni
del diritto.
D. Contro il
predetto giudizio, il soccombente ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo
un atto con il quale chiede che questo tribunale prenda visione della documentazione
allegata. Rifacendosi al verbale sottoposto per approvazione al legislativo
comunale nella seduta del 14 maggio 2007, l'insorgente rileva che il presidente
avrebbe accolto la sua richiesta di terminare la seduta del 28 marzo 2007 alle
2330. Pone inoltre in evidenza alcune incongruenze della verbalizzazione.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio ed il presidente del consiglio comunale, chiedendo che il ricorso sia
dichiarato irricevibile, subordinatamente respinto.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC. La
legittimazione attiva dell'insorgente, cittadino attivo di __________, è certa
(art. 209 lett. a LOC). Nella misura in cui concerne modalità di adozione di varianti
di PR, l'atto tempestivamente inoltrato da RI 1 a questo tribunale sarebbe di
per sé proponibile come ricorso (RDAT II-1999 n. 20).
2. In
concreto, RI 1 non chiede tuttavia né di annullare, né di riformare il giudizio
governativo che è all'origine dell'atto inoltrato a questo tribunale. Egli non
chiede nemmeno di annullare o di modificare le decisioni prese dal consiglio
comunale sul MM 4/07 nel corso della seduta del 28 marzo 2007. Il comparente si
limita infatti a chiedere che questo Tribunale prenda visione della documentazione
allegata, ovvero dell'originale del verbale della seduta del consiglio
comunale del 28 marzo 2007, distribuito ai consiglieri comunali prima della
seduta del 14 maggio 2007, dal quale risulta che il presidente si è dichiarato
d'accordo con la sua proposta di terminare la seduta alle 2330 (pag. 3). Con
l'atto inoltrato, il comparente mette soltanto in discussione le modalità di
registrazione delle discussioni che si svolgono durante le sedute del consiglio
comunale. Dall'atto non trapela la benché minima intenzione di contestare la
legittimità delle decisioni prese a larga maggioranza dal legislativo comunale in
occasione di quella seduta, dopo che il comparente l'ha abbandonata in segno di
protesta contro la decisione del presidente del consesso di portare a termine
l'esame della trattanda in discussione. Stando così le cose, non v'è dunque
spazio per procedere ad un esame del merito dell'atto inoltrato da RI 1.
3. Anche
volendo considerarlo proponibile come ricorso, l'atto inoltrato da RI 1 non sarebbe
comunque in grado di scalfire la legittimità procedurale delle decisioni adottate
dal consiglio comunale sulle varianti di PR proposte dal MM 4/07.
Anche se si ammettesse che il presidente del
legislativo abbia inizialmente aderito senza riserve alla proposta del
consigliere RI 1 di terminare la seduta alle 2330, nulla impediva allo stesso
presidente di rinvenire sulla decisione iniziale, al fine di consentire al legislativo
comunale di portare a termine la discussione iniziata e deliberare sul
messaggio sottopostogli dal municipio. Nelle circostanze concrete, la decisione
del presidente di continuare l'esame del messaggio oltre le 2330, di per sé non
impugnabile autonomamente, oltre a rispondere alle intenzioni del consesso, che
l'ha fatta propria a schiacciante maggioranza, non ha in effetti illecitamente pregiudicato
Fatti
i consiglieri comunali nell'esercizio delle loro funzioni e dei loro diritti.
Abbandonando la seduta per protesta, l'insorgente si è messo dalla parte del torto,
perdendo il diritto di contestare le modalità procedurali con cui il consiglio
comunale ha adottato la decisione di aderire alle proposte di variante del PR
contenute nel MM 4/07. Una diversa conclusione, che permettesse all’insorgente
di contestare con inconsistenti argomentazioni le decisioni democraticamente
Considerandi
adottate da un consesso, dal quale si è deliberatamente allontanato, sarebbe
palesemente contraria al principio della buona fede.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, l'atto inoltrato da RI 1 va quindi dichiarato
irricevibile.
La tassa di giustizia, commisurata per
difetto ai costi amministrativi provocati dal comparente, è posta a suo carico
secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 27, 55, 208, 209 LOC; 3, 18, 28, 60, 61
PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. L'atto
inoltrato da RI 1 è irricevibile.
2. La tassa di
giustizia di fr. 600.- è a carico del comparente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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