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Decisione

52.2007.222

Ricorrente che contesta con inconsistenti argomentazioni le decisioni democraticamente adottate da un consesso, dal quale si è deliberatamente allontanato

2 ottobre 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i consiglieri comunali nell'esercizio delle loro funzioni e dei loro diritti.

Abbandonando la seduta per protesta, l'insorgente si è messo dalla parte del torto,

perdendo il diritto di contestare le modalità procedurali con cui il consiglio

comunale ha adottato la decisione di aderire alle proposte di variante del PR

contenute nel MM 4/07. Una diversa conclusione, che permettesse all’insorgente

di contestare con inconsistenti argomentazioni le decisioni democraticamente

Considerandi

adottate da un consesso, dal quale si è deliberatamente allontanato, sarebbe

palesemente contraria al principio della buona fede.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, l'atto inoltrato da RI 1 va quindi dichiarato

irricevibile.

La tassa di giustizia, commisurata per

difetto ai costi amministrativi provocati dal comparente, è posta a suo carico

secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 27, 55, 208, 209 LOC; 3, 18, 28, 60, 61

PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. L'atto

inoltrato da RI 1 è irricevibile.

2. La tassa di

giustizia di fr. 600.- è a carico del comparente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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