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Decisione

52.2007.224

Autorizzazione per la posa di un pannello pubblicitario

29 luglio 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

9 cpv. 2 della legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007 (LImp

2007) entrata in vigore il 20 aprile di quest'anno (BU 2007, 135);

che analoga competenza era data dagli art.

18 cpv. 2 e 19 della legge sugli impianti pubblicitari del 28 febbraio 2000 (LImp

2000);

che almeno nella misura in cui il comune

lamenta il mancato assoggettamento della domanda inoltrata dalla CO 1 alla

procedura di rilascio del permesso di costruzione, la legittimazione attiva

dell'insorgente è indubitabilmente data dall'art. 21 LE;

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in

ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

che la CO 1 ha chiesto il permesso di posare

il controverso impianto pubblicitario prima che fosse abrogata la LImp 2000;

che la domanda è stata tuttavia decisa un

paio di mesi dopo l'entrata in vigore della nuova legge (LImp 2007); si pone

pertanto la questione di sapere se sia applicabile le vecchia o la nuova legge;

che, in assenza di specifiche disposizioni

transitorie, occorre far capo alle regole generali di diritto intertemporale;

che secondo queste regole occorre procedere

ad una ponderazione degli interessi contrapposti;

che per principio, l'applicazione del

diritto anteriore si giustifica quando l'esigenza di tutelare la fiducia in

esso riposta dal privato prevale sull'interesse pubblico all'applicazione del

Considerandi

nuovo diritto (Adelio Scolari, Diritto amministrativo, II. ed., n. 262 seg.);

che nell'ambito del rilascio di permessi è di

regola applicabile il diritto vigente al momento della decisione sulla domanda

(René Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrecht-sprechung, Erg. Bd.,

n. 15 B IIa; Scolari, op. cit., n. 265);

che, in ambito procedurale, in assenza di

esplicite disposizioni che dichiarino ulteriormente applicabile il diritto

anteriore, i procedimenti pendenti soggiacciono immediatamente al nuovo diritto

(DTF 115 II 40 seg; René Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Erg. Bd., n. 15 B III f);

che secondo la LImp 2000 competente a

statuire su domande di rilascio del permesso per posare impianti pubblicitari

situati fuori della zona edificabile definita dal PR era il Dipartimento del

territorio (art. 4 LImp 2000), la cui decisione era deducibile al Tribunale

cantonale amministrativo (art. 19 cpv. 2 LImp 2000);

che la LImp 2007, in vigore al momento della

decisione sulla domanda, ha attribuito questa specifica competenza al Consiglio

di Stato (art. 3 cpv. 1 LImp 2007);

che, in assenza di contrarie disposizioni

transitorie, spettava dunque al Consiglio di Stato e non all'Area del supporto

e del coordinamento del Dipartimento del territorio statuire sulla domanda

inoltrata dalla CO 1 per posare un impianto pubblicitario su un terreno situato

fuori della zona edificabile;

che il ricorso va dunque accolto, annullando

l'autorizzazione impugnata, siccome emanata da un'istanza che al momento della

decisione non era più competente;

che gli atti vanno trasmessi al Consiglio di

Stato, affinché proceda nei suoi incombenti;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo

di una tassa di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 19 LImp 2000; 3, 9 LImp 2007; 3, 4,

18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§ Di conseguenza:

1.1.

la decisione 26 giugno 2007 dell Area del

supporto e del coordinamento è annullata;

1.2.

gli atti sono trasmessi al Consiglio di Stato

per competenza.

2. Non si

preleva tassa di giustizia.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4 Intimazione

a:

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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