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Decisione

52.2007.226

Licenza edilizia: tetto a semiarco

13 settembre 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel corso

del mese di settembre del 2006, CO 1, CO 2 e CO 3 hanno chiesto al CO 4 il

permesso di costruire uno stabile di 51 appartamenti, con una pianta a forma di

"L", su un terreno (part. 1937) situato in località __________ (zona

R5).

Il progetto prevede di coprire l'immobile

con un tetto in parte piano (terrazza) ed in parte ad arco (cfr. schema);

parte, sotto la quale verrebbero ricavati degli appartamenti. I piani fanno

stato di un'altezza di m 16.50 al massimo, misurata al filo di gronda della

parte piana del tetto adibita a terrazza.

SEZIONE

m 16.50

FACCIATA

Alla domanda di costruzione si è opposta la RI

1, che sorge su un fondo contermine, la quale ha contestato l'altezza

dell'edificio ed il trasferimento di quantità edificatorie da un fondo vicino

(part. 125), costituito da una strada.

Raccolto l'avviso favorevole del

Dipartimento del territorio, il 26 gennaio 2006 il municipio ha rilasciato la licenza

richiesta, subordinandola alla condizione che lo sviluppo del sesto piano

rientrasse nell'ipotetico ingombro di un tetto a falde avente una pendenza

massima del 50%.

B. Con

giudizio 26 giugno 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,

respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.

Disattese le censure sollevate

dall'insorgente con riferimento all'altezza dell'immobile, il Governo ha

ritenuto che nemmeno il trasferimento di quantità edificatorie dalla vicina strada

si ponesse in contrasto con il diritto.

C. Contro il

predetto giudizio, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento.

In questa sede, l'insorgente si limita a

contestare l'altezza dell'immobile, negando in sostanza che si possa inserire

un attico nella parte sottostante il tetto arcuato.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. Il

municipio si riconferma invece nelle tesi sviluppate in precedenza.

Considerandi

CO 1, CO 2 e CO 3 contestano a loro volta in

dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno

discussi nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE) e la legittimazione

attiva dell'insorgente, proprietaria di un fondo contermine e già opponente,

sono certe.

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile

in ordine.

1.2

Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). I fatti non sono contestati.

2.2.1

L'altezza degli edifici è misurata dal terreno sistemato al

filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto (art. 40 cpv. 1 LE).

Determinate è l'ingombro verticale degli edifici. L'altezza è dunque misurata

in corrispondenza delle facciate. Salvo contraria disposizione dell'ordinamento

edilizio comunale, l'altezza dei tetti a falde e degli eventuali timpani

sottostanti non è presa in considerazione. Gli attici sono invece computati

nell'altezza (art. 43 RLE). Le loro facciate, anche se arretrate rispetto a

quelle dello stabile sottostante, determinano infatti un ingombro verticale

chiaramente percettibile, che viene di conseguenza computato sullo sviluppo

verticale delle facciate sottostanti.

2.2

Nel caso concreto, il municipio ed il

Consiglio di Stato hanno con tutta evidenza preso in considerazione soltanto

l'altezza delle facciate nord ed est, sulle quali appoggia il piede del tetto a

semiarco che ricopre gli appartamenti del 6° piano; piano, che gli stessi

resistenti definiscono attico. Lo sviluppo verticale dell'immobile sui lati sud

ed ovest, che si affacciano sul giardino, è stato invece ignorato.

Ora, l'altezza di queste facciate non va

misurata soltanto sino al filo di gronda delle terrazze del piano attico. A

quest'altezza (m 16.50) deve essere aggiunta quella (m 2.50) del corpo

ricoperto dal tetto a semiarco, che su questi lati presenta una facciata munita

di finestre, arretrata di circa 3 m dal parapetto delle terrazze.

Ne risulta che su questi due versanti,

l'altezza dell'immobile è di m 19.00. Essa supera dunque abbondantemente quella

massima (m 16.50) prescritta dall'art. 41 NAPR di __________.

2.3

Il difetto non è comunque tale da

giustificare l'annullamento della licenza. Ad esso può infatti essere

facilmente posto rimedio, subordinando la licenza alla condizione di sopprimere

il piano attico e di coprire l'edificio con un tetto piano situato alla quota

di m 231.50 s/m.

3.

Sulla

scorta di quanto precede, il ricorso può essere accolto, annullando il

giudizio governativo impugnato e riformando nei termini sopra indicati il

permesso in contestazione, siccome lesivi del diritto.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono a

carico dei resistenti secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 40, 41 LE; 43 RLE; 41 NAPR di __________;

3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 26 giugno 2007 del Consiglio di

Stato (3110) è annullata;

1.2.

la licenza edilizia 26 gennaio 2007 è confermata

alla condizione che venga soppresso il piano attico e l'edificio sia coperto da

un tetto piano situato alla quota di m 231.50 s/m.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è a carico dei resistenti in solido, che rifonderanno

fr. 1'000.- alla ricorrente a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

,

,

,;

,

,

,

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,;

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,.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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