52.2007.226
Licenza edilizia: tetto a semiarco
13 settembre 2007Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2007.226
Data decisione, Autorità:
13.09.2007, TRAM
Titolo:
Licenza edilizia: tetto a semiarco
ALTEZZA DELLE COSTRUZIONI
art. 21 LE
art. 40 LE
art. 43 RLE
Incarto n.
52.2007.226
Lugano
13 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 luglio 2007 della
RI 1,
,
patrocinata da: PA 2, ,
contro
la decisione 26 giugno 2007 del Consiglio di Stato
(3110) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
licenza edilizia 26 gennaio 2007, rilasciata dal CO 4 ad CO 1, CO 2 e CO 3
per la costruzione di uno stabile d'appartamenti (part. 1937);
viste le risposte:
- 17 luglio 2007 del CO 4;
- 21 agosto 2007 del
Consiglio di Stato;
- 4 settembre 2007 di CO
1, CO 2 e CO 3;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Nel corso
del mese di settembre del 2006, CO 1, CO 2 e CO 3 hanno chiesto al CO 4 il
permesso di costruire uno stabile di 51 appartamenti, con una pianta a forma di
"L", su un terreno (part. 1937) situato in località __________ (zona
R5).
Il progetto prevede di coprire l'immobile
con un tetto in parte piano (terrazza) ed in parte ad arco (cfr. schema);
parte, sotto la quale verrebbero ricavati degli appartamenti. I piani fanno
stato di un'altezza di m 16.50 al massimo, misurata al filo di gronda della
parte piana del tetto adibita a terrazza.
SEZIONE
m 16.50
FACCIATA
Alla domanda di costruzione si è opposta la RI
1, che sorge su un fondo contermine, la quale ha contestato l'altezza
dell'edificio ed il trasferimento di quantità edificatorie da un fondo vicino
(part. 125), costituito da una strada.
Raccolto l'avviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 26 gennaio 2006 il municipio ha rilasciato la licenza
richiesta, subordinandola alla condizione che lo sviluppo del sesto piano
rientrasse nell'ipotetico ingombro di un tetto a falde avente una pendenza
massima del 50%.
B. Con
giudizio 26 giugno 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.
Disattese le censure sollevate
dall'insorgente con riferimento all'altezza dell'immobile, il Governo ha
ritenuto che nemmeno il trasferimento di quantità edificatorie dalla vicina strada
si ponesse in contrasto con il diritto.
C. Contro il
predetto giudizio, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
In questa sede, l'insorgente si limita a
contestare l'altezza dell'immobile, negando in sostanza che si possa inserire
un attico nella parte sottostante il tetto arcuato.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. Il
municipio si riconferma invece nelle tesi sviluppate in precedenza.
Considerandi
CO 1, CO 2 e CO 3 contestano a loro volta in
dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno
discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1.
1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE) e la legittimazione
attiva dell'insorgente, proprietaria di un fondo contermine e già opponente,
sono certe.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
1.2
Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). I fatti non sono contestati.
2.2.1
L'altezza degli edifici è misurata dal terreno sistemato al
filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto (art. 40 cpv. 1 LE).
Determinate è l'ingombro verticale degli edifici. L'altezza è dunque misurata
in corrispondenza delle facciate. Salvo contraria disposizione dell'ordinamento
edilizio comunale, l'altezza dei tetti a falde e degli eventuali timpani
sottostanti non è presa in considerazione. Gli attici sono invece computati
nell'altezza (art. 43 RLE). Le loro facciate, anche se arretrate rispetto a
quelle dello stabile sottostante, determinano infatti un ingombro verticale
chiaramente percettibile, che viene di conseguenza computato sullo sviluppo
verticale delle facciate sottostanti.
2.2
Nel caso concreto, il municipio ed il
Consiglio di Stato hanno con tutta evidenza preso in considerazione soltanto
l'altezza delle facciate nord ed est, sulle quali appoggia il piede del tetto a
semiarco che ricopre gli appartamenti del 6° piano; piano, che gli stessi
resistenti definiscono attico. Lo sviluppo verticale dell'immobile sui lati sud
ed ovest, che si affacciano sul giardino, è stato invece ignorato.
Ora, l'altezza di queste facciate non va
misurata soltanto sino al filo di gronda delle terrazze del piano attico. A
quest'altezza (m 16.50) deve essere aggiunta quella (m 2.50) del corpo
ricoperto dal tetto a semiarco, che su questi lati presenta una facciata munita
di finestre, arretrata di circa 3 m dal parapetto delle terrazze.
Ne risulta che su questi due versanti,
l'altezza dell'immobile è di m 19.00. Essa supera dunque abbondantemente quella
massima (m 16.50) prescritta dall'art. 41 NAPR di __________.
2.3
Il difetto non è comunque tale da
giustificare l'annullamento della licenza. Ad esso può infatti essere
facilmente posto rimedio, subordinando la licenza alla condizione di sopprimere
il piano attico e di coprire l'edificio con un tetto piano situato alla quota
di m 231.50 s/m.
3.
Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso può essere accolto, annullando il
giudizio governativo impugnato e riformando nei termini sopra indicati il
permesso in contestazione, siccome lesivi del diritto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono a
carico dei resistenti secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 40, 41 LE; 43 RLE; 41 NAPR di __________;
3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 26 giugno 2007 del Consiglio di
Stato (3110) è annullata;
1.2.
la licenza edilizia 26 gennaio 2007 è confermata
alla condizione che venga soppresso il piano attico e l'edificio sia coperto da
un tetto piano situato alla quota di m 231.50 s/m.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico dei resistenti in solido, che rifonderanno
fr. 1'000.- alla ricorrente a titolo di ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
,
,
,;
,
,
,
,
,
,
,;
,;
,;
,.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster