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Decisione

52.2007.227

Esecuzione sostitutiva di un ordine di rimozione

12 febbraio 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

52.2007.227

Lugano

12 febbraio 2008

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Katia Baggi Fiala, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 11 luglio 2007 di

RI 1

contro

la decisione 26 giugno 2007 del Consiglio di Stato

(n. 3120) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la

decisione 27 marzo 2007 con cui la Sezione forestale cantonale ha affidato

alla ditta __________, l'esecuzione sostitutiva della rimozione completa

degli impianti a fune metallica, indicando che le relative spese, anticipate

dall'Ente pubblico, sarebbero state poste a carico dell'insorgente con separata

decisione;

viste le risposte:

- 27 luglio 2007 del

Dipartimento del territorio, Sezione forestale;

- 21 agosto 2007 del

Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il 31

dicembre 2003 è giunta a scadenza la concessione d'esercizio per 5 impianti a

fune metallica, situati a __________, in località, rilasciata dall'Ufficio

forestale 8° circondario a RI 1, qui ricorrente;

che il 31 dicembre 2004 è pure giunta a

scadenza la concessione rilasciata al ricorrente per un analogo impianto posto in

zona, __________;

che, sollecitato dall'Ufficio forestale, il

10 gennaio 2005 il ricorrente si è impegnato a rimuovere gli impianti entro

e non oltre il 31 marzo 2005;

che durante un sopralluogo, l'Ufficio

forestale ha constatato che i cavi degli impianti erano stati tagliati ed

abbandonati in loco, creando una situazione di pericolo per persone ed animali;

che con decisione 4 marzo 2005 la Sezione forestale ha ordinato a RI 1 lo smantellamento completo degli impianti in oggetto

entro il 15 aprile 2005, con la comminatoria dell'avvio di una procedura

amministrativa in caso di inosservanza;

che, non avendo il ricorrente provveduto ad

eliminare i fili abbandonati, la Sezione forestale ha prorogato al 31 marzo

2006 il termine per l'esecuzione dell'ordine di rimozione impartitogli, con la

comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato in caso di

inosservanza;

che RI 1 ha lasciato trascorrere infruttuoso anche questo termine;

che il 27 marzo 2007 la Sezione forestale (per il tramite dell'ufficio forestale dell'8° circondario) ha avvertito il

ricorrente che a partire dal 2 maggio 2007 la ditta __________, avrebbe provveduto

alla rimozione completa degli impianti a fune metallica in oggetto, indicando

che le spese dell'esecuzione sostitutiva, anticipate dall'Ente pubblico, gli sarebbero

state accollate con separata decisione;

che, contro questa decisione, l'11 aprile

2007 RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato;

che il 2 maggio 2007 l'Ufficio forestale ha

effettuato un nuovo sopralluogo, constatando che i fili erano stati asportati

solo in minima parte (cfr. risposta 2 maggio 2007 della Sezione forestale al

Consiglio di Stato);

che con scritto 18 maggio 2007, indirizzato al

Servizio ricorsi, il ricorrente ha postulato un sopralluogo in contraddittorio

per verificare sul posto la situazione; egli dichiarava di aver fatto asportare

tutti i fili dei tratti e;

che, su richiesta del Servizio ricorsi, il 6

giungo 2007 la Sezione forestale ha esperito l'ennesimo sopralluogo, in assenza

del ricorrente (alla presenza del segretario comunale di __________);

che, contrariamente a quanto asserito dal

ricorrente, a mente della Sezione forestale i lavori di sgombero non potevano

ancora ritenersi terminati (cfr. documentazione fotografica 6 giugno 2007,

estratto carta nazionale con l'indicazione delle tratte di filo ancora

abbandonate, risposta 13 giugno 2007 della Sezione forestale al Consiglio di

Stato);

che le risultanze di tale sopralluogo e la

relativa documentazione è stata trasmessa al ricorrente con scritto 18 giugno

2007;

che con giudizio 26 giugno 2007 il Consiglio

di Stato ha respinto il ricorso interposto da RI 1 contro la predetta

risoluzione, non potendosi rimettere in discussione un provvedimento d'esecuzione

di una decisione cresciuta in giudicato formale;

che, dopo aver evidenziato che il ricorrente

non contesta la validità della decisione ma si limita a richiedere un ulteriore

proroga del termine per poter eseguire l'ordine impartitogli, il Consiglio

Considerandi

di Stato ha ritenuto che, in concreto, al momento della decisione impugnata, la

rimozione avrebbe già dovuto essere eseguita;

che, a mente del Consiglio di Stato, qualora

il ricorrente avesse nel frattempo rimosso parte dei fili non rende in ogni

caso priva d'oggetto la decisione impugnata, ma potrà semmai ripercuotersi sui

costi che gli verranno addebitati in seguito;

che, prima di venire a conoscenza della

decisione governativa, con scritto 30 giugno 2007 indirizzato al Governo RI 1

dichiarava di aver nel frattempo rimosso tutti i fili ancora presenti, contestando

nel contempo che quelli ritrovati dalla Sezione forestale il 6 giugno 2007 in località __________ appartengano ad uno degli impianti di sua proprietà (n. 8.424.025);

che contro il predetto giudizio governativo il

soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone

l'annullamento; egli ribadisce di aver eliminato tutti gli impianti in oggetto,

pur ammettendo di non aver rispettato i termini impartiti dalla Sezione forestale;

che RI 1 ha riproposto la tesi secondo cui parte dei cavi non sarebbe di sua proprietà, lamentandosi nel contempo di non

essere mai stato convocato ai sopralluoghi e di aver ricevuto una planimetria

dettagliata della zona (con l'indicazione dei fili da rimuovere) solo pochi

giorni prima dell'emanazione della decisione governativa;

che all'accoglimento del ricorso si oppone

il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni;

che la Sezione forestale, dopo aver eseguito l'ennesimo sopralluogo (cfr. documentazione fotografica 20 luglio 2007), conferma

che alcuni fili sono ancora abbandonati nella zona; a differenza di quanto

indicato dal ricorrente, il filo n. 8.424.025 è di sua proprietà;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 24a Legge sulle

funi metalliche, RL 7.4.4.1), la legittimazione attiva del ricorrente e la

tempestività del ricorso sono certe: il ricorso è pertanto ricevibile in ordine

e può essere deciso sulla scorta degli atti;

che non spetta a questo tribunale porre

rimedio alle eventuali carenze istruttorie poste in essere dall'istanza

inferiore (art. 65 cpv. 2 PAmm);

che, giusta l'art. 34 cpv. 1 PAmm,

l'autorità amministrativa esegue le proprie decisioni; ove non si tratti del

pagamento di una somma di denaro, l'esecuzione forzata, soggiunge la norma, ha

luogo d'ufficio a spese dell'obbligato o mediante coercizione diretta nei suoi

confronti (cpv. 3);

che le spese sostenute per eseguire d'ufficio

una decisione alla quale l'obbligato si è rifiutato di dar seguito sono

successivamente accertate dall'autorità mediante provvedimento impugnabile

quantomeno per quel che concerne l'adeguatezza (M. Borghi / G. Corti, Compendio

di procedura amministrativa ticinese, ad art. 34 PAmm n. 6);

che riservati i casi d'urgenza, l'esecuzione

d'ufficio presuppone anzitutto l'esistenza di una prima decisione, detta di

base, debitamente cresciuta in giudicato, che accerti o imponga un obbligo

a carico dell'amministrato; l'intervento sostitutivo dell'autorità, confrontata

con la renitenza dell'obbligato, implica inoltre una seconda decisione, detta di

esecuzione, che, constatato l'inadempimento nonostante diffida, disponga

l'esecuzione d'ufficio da parte dell'ente pubblico (Borghi/Corti, op. cit., n.

5);

che la legittimità dell'obbligo posto a

carico dell'amministrato va di principio contestata mediante ricorso contro la

decisione di base, che lo accerta o lo impone;

che contro la successiva decisione di

esecuzione, che impone l'intervento sostitutivo dell'autorità per il rifiuto

dell'amministrato di ottemperarvi, l'obbligo in quanto tale non può più essere

rimesso in discussione; censurabile è soltanto la legittimità del provvedimento

esecutivo in quanto tale;

che in concreto il 10 gennaio 2005 il

ricorrente si è personalmente impegnato a smontare gli impianti in oggetto;

che, dopo aver constatato che RI 1 aveva

tagliato i fili abbandonandoli sul posto, con decisione 4 marzo 2005 (di

base) la Sezione forestale gli ha ordinato di procedere allo smantellamento

completo degli stessi entro il 15 aprile 2005;

che, non avendo dato seguito all'ordine

impartitogli, il 12 dicembre 2005 il ricorrente è stato invano diffidato ad

eseguirlo;

che in concreto, il ricorrente non ha mai

contestato e non contesta neppure in questa sede, la validità della decisione di

base di rimozione degli impianti di sua proprietà (; egli ne ha però procrastinato

l'esecuzione, costringendo la Sezione forestale a recarsi svariate volte in

loco per accertarne l'effettiva esecuzione;

che, pur non avendo rispettato i termini

impartiti dalla Sezione forestale, l'insorgente dichiara di aver finalmente

ottemperato all'ordine;

che contestata dal ricorrente, in questa

sede, è unicamente la questione di sapere se i fili ritrovati dalla Sezione

forestale durante l'ultimo sopralluogo sono tutti effettivamente da ricollegare

agli impianti a fune metallica in questione;

che, sia con la decisione di base che con la

susseguente d'esecuzione, la Sezione forestale ha ordinato al ricorrente la

rimozione degli impianti n.;

che la stessa autorità ha eseguito diversi

sopralluoghi senza però mai coinvolgere il ricorrente; con scritto 18 giugno

2007.

gli è stata trasmessa una planimetria con l'indicazione esatta del luogo

in cui sono stati ritrovati i fili abbandonati;

che, senza dar modo al ricorrente di

prendere posizione sulle rilevanze di quest'ultimo sopralluogo il Consiglio di

Stato ha confermato l'ordine di esecuzione respingendo il gravame di RI 1;

che il diritto di essere sentito, sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., non comprende solo quello di esprimersi prima

che una decisione sia presa, ma anche quello di fornire le prove sui fatti rilevanti

per il giudizio e di ottenere una decisione motivata (M. Borghi/G. Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 18 PAmm);

che, in concreto il Consiglio di Stato si è

fondato sulla risposta 13 giugno 2007 della Sezione forestale e delle

risultanze del sopralluogo 6 giugno 2007, esperito in assenza del ricorrente;

che la palese violazione del diritto di

essere sentito, posta in essere dall'autorità di ricorso, invalida il giudizio

che ha adottato;

che non essendo compito specifico di questo

tribunale porre rimedio alle carenze istruttorie poste in essere dalle istanze

inferiori, il ricorso di RI 1 va di conseguenza parzialmente accolto,

annullando il giudizio governativo impugnato nella misura in cui conferma la

decisione esecutiva;

che dato l'esito, si prescinde dal prelievo

di una tassa di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 29 cpv. 2 Cost., 24a Legge sulle funi

metalliche, 18, 28, 34, 60, 61, 62, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 26 giugno 2007 (n. 3120) del

Consiglio di Stato è annullata.

1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di

Stato, affinché, ripetuti in contraddittorio gli accertamenti, statuisca nuovamente

sul ricorso inoltratogli.

2. Non si

prelevano né tasse né spese di giustizia.

3. Intimazione

a:

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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