52.2007.227
Esecuzione sostitutiva di un ordine di rimozione
12 febbraio 2008Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2007.227
Data decisione, Autorità:
12.02.2008, TRAM
Titolo:
Esecuzione sostitutiva di un ordine di rimozione
ACCERTAMENTO DEI FATTI
ESECUZIONE SOSTITUTIVA
art. 34 agg. 65 LPAMM
Incarto n.
Fatti
52.2007.227
Lugano
12 febbraio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Katia Baggi Fiala, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 11 luglio 2007 di
RI 1
contro
la decisione 26 giugno 2007 del Consiglio di Stato
(n. 3120) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 27 marzo 2007 con cui la Sezione forestale cantonale ha affidato
alla ditta __________, l'esecuzione sostitutiva della rimozione completa
degli impianti a fune metallica, indicando che le relative spese, anticipate
dall'Ente pubblico, sarebbero state poste a carico dell'insorgente con separata
decisione;
viste le risposte:
- 27 luglio 2007 del
Dipartimento del territorio, Sezione forestale;
- 21 agosto 2007 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 31
dicembre 2003 è giunta a scadenza la concessione d'esercizio per 5 impianti a
fune metallica, situati a __________, in località, rilasciata dall'Ufficio
forestale 8° circondario a RI 1, qui ricorrente;
che il 31 dicembre 2004 è pure giunta a
scadenza la concessione rilasciata al ricorrente per un analogo impianto posto in
zona, __________;
che, sollecitato dall'Ufficio forestale, il
10 gennaio 2005 il ricorrente si è impegnato a rimuovere gli impianti entro
e non oltre il 31 marzo 2005;
che durante un sopralluogo, l'Ufficio
forestale ha constatato che i cavi degli impianti erano stati tagliati ed
abbandonati in loco, creando una situazione di pericolo per persone ed animali;
che con decisione 4 marzo 2005 la Sezione forestale ha ordinato a RI 1 lo smantellamento completo degli impianti in oggetto
entro il 15 aprile 2005, con la comminatoria dell'avvio di una procedura
amministrativa in caso di inosservanza;
che, non avendo il ricorrente provveduto ad
eliminare i fili abbandonati, la Sezione forestale ha prorogato al 31 marzo
2006 il termine per l'esecuzione dell'ordine di rimozione impartitogli, con la
comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato in caso di
inosservanza;
che RI 1 ha lasciato trascorrere infruttuoso anche questo termine;
che il 27 marzo 2007 la Sezione forestale (per il tramite dell'ufficio forestale dell'8° circondario) ha avvertito il
ricorrente che a partire dal 2 maggio 2007 la ditta __________, avrebbe provveduto
alla rimozione completa degli impianti a fune metallica in oggetto, indicando
che le spese dell'esecuzione sostitutiva, anticipate dall'Ente pubblico, gli sarebbero
state accollate con separata decisione;
che, contro questa decisione, l'11 aprile
2007 RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato;
che il 2 maggio 2007 l'Ufficio forestale ha
effettuato un nuovo sopralluogo, constatando che i fili erano stati asportati
solo in minima parte (cfr. risposta 2 maggio 2007 della Sezione forestale al
Consiglio di Stato);
che con scritto 18 maggio 2007, indirizzato al
Servizio ricorsi, il ricorrente ha postulato un sopralluogo in contraddittorio
per verificare sul posto la situazione; egli dichiarava di aver fatto asportare
tutti i fili dei tratti e;
che, su richiesta del Servizio ricorsi, il 6
giungo 2007 la Sezione forestale ha esperito l'ennesimo sopralluogo, in assenza
del ricorrente (alla presenza del segretario comunale di __________);
che, contrariamente a quanto asserito dal
ricorrente, a mente della Sezione forestale i lavori di sgombero non potevano
ancora ritenersi terminati (cfr. documentazione fotografica 6 giugno 2007,
estratto carta nazionale con l'indicazione delle tratte di filo ancora
abbandonate, risposta 13 giugno 2007 della Sezione forestale al Consiglio di
Stato);
che le risultanze di tale sopralluogo e la
relativa documentazione è stata trasmessa al ricorrente con scritto 18 giugno
2007;
che con giudizio 26 giugno 2007 il Consiglio
di Stato ha respinto il ricorso interposto da RI 1 contro la predetta
risoluzione, non potendosi rimettere in discussione un provvedimento d'esecuzione
di una decisione cresciuta in giudicato formale;
che, dopo aver evidenziato che il ricorrente
non contesta la validità della decisione ma si limita a richiedere un ulteriore
proroga del termine per poter eseguire l'ordine impartitogli, il Consiglio
Considerandi
di Stato ha ritenuto che, in concreto, al momento della decisione impugnata, la
rimozione avrebbe già dovuto essere eseguita;
che, a mente del Consiglio di Stato, qualora
il ricorrente avesse nel frattempo rimosso parte dei fili non rende in ogni
caso priva d'oggetto la decisione impugnata, ma potrà semmai ripercuotersi sui
costi che gli verranno addebitati in seguito;
che, prima di venire a conoscenza della
decisione governativa, con scritto 30 giugno 2007 indirizzato al Governo RI 1
dichiarava di aver nel frattempo rimosso tutti i fili ancora presenti, contestando
nel contempo che quelli ritrovati dalla Sezione forestale il 6 giugno 2007 in località __________ appartengano ad uno degli impianti di sua proprietà (n. 8.424.025);
che contro il predetto giudizio governativo il
soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento; egli ribadisce di aver eliminato tutti gli impianti in oggetto,
pur ammettendo di non aver rispettato i termini impartiti dalla Sezione forestale;
che RI 1 ha riproposto la tesi secondo cui parte dei cavi non sarebbe di sua proprietà, lamentandosi nel contempo di non
essere mai stato convocato ai sopralluoghi e di aver ricevuto una planimetria
dettagliata della zona (con l'indicazione dei fili da rimuovere) solo pochi
giorni prima dell'emanazione della decisione governativa;
che all'accoglimento del ricorso si oppone
il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni;
che la Sezione forestale, dopo aver eseguito l'ennesimo sopralluogo (cfr. documentazione fotografica 20 luglio 2007), conferma
che alcuni fili sono ancora abbandonati nella zona; a differenza di quanto
indicato dal ricorrente, il filo n. 8.424.025 è di sua proprietà;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 24a Legge sulle
funi metalliche, RL 7.4.4.1), la legittimazione attiva del ricorrente e la
tempestività del ricorso sono certe: il ricorso è pertanto ricevibile in ordine
e può essere deciso sulla scorta degli atti;
che non spetta a questo tribunale porre
rimedio alle eventuali carenze istruttorie poste in essere dall'istanza
inferiore (art. 65 cpv. 2 PAmm);
che, giusta l'art. 34 cpv. 1 PAmm,
l'autorità amministrativa esegue le proprie decisioni; ove non si tratti del
pagamento di una somma di denaro, l'esecuzione forzata, soggiunge la norma, ha
luogo d'ufficio a spese dell'obbligato o mediante coercizione diretta nei suoi
confronti (cpv. 3);
che le spese sostenute per eseguire d'ufficio
una decisione alla quale l'obbligato si è rifiutato di dar seguito sono
successivamente accertate dall'autorità mediante provvedimento impugnabile
quantomeno per quel che concerne l'adeguatezza (M. Borghi / G. Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, ad art. 34 PAmm n. 6);
che riservati i casi d'urgenza, l'esecuzione
d'ufficio presuppone anzitutto l'esistenza di una prima decisione, detta di
base, debitamente cresciuta in giudicato, che accerti o imponga un obbligo
a carico dell'amministrato; l'intervento sostitutivo dell'autorità, confrontata
con la renitenza dell'obbligato, implica inoltre una seconda decisione, detta di
esecuzione, che, constatato l'inadempimento nonostante diffida, disponga
l'esecuzione d'ufficio da parte dell'ente pubblico (Borghi/Corti, op. cit., n.
5);
che la legittimità dell'obbligo posto a
carico dell'amministrato va di principio contestata mediante ricorso contro la
decisione di base, che lo accerta o lo impone;
che contro la successiva decisione di
esecuzione, che impone l'intervento sostitutivo dell'autorità per il rifiuto
dell'amministrato di ottemperarvi, l'obbligo in quanto tale non può più essere
rimesso in discussione; censurabile è soltanto la legittimità del provvedimento
esecutivo in quanto tale;
che in concreto il 10 gennaio 2005 il
ricorrente si è personalmente impegnato a smontare gli impianti in oggetto;
che, dopo aver constatato che RI 1 aveva
tagliato i fili abbandonandoli sul posto, con decisione 4 marzo 2005 (di
base) la Sezione forestale gli ha ordinato di procedere allo smantellamento
completo degli stessi entro il 15 aprile 2005;
che, non avendo dato seguito all'ordine
impartitogli, il 12 dicembre 2005 il ricorrente è stato invano diffidato ad
eseguirlo;
che in concreto, il ricorrente non ha mai
contestato e non contesta neppure in questa sede, la validità della decisione di
base di rimozione degli impianti di sua proprietà (; egli ne ha però procrastinato
l'esecuzione, costringendo la Sezione forestale a recarsi svariate volte in
loco per accertarne l'effettiva esecuzione;
che, pur non avendo rispettato i termini
impartiti dalla Sezione forestale, l'insorgente dichiara di aver finalmente
ottemperato all'ordine;
che contestata dal ricorrente, in questa
sede, è unicamente la questione di sapere se i fili ritrovati dalla Sezione
forestale durante l'ultimo sopralluogo sono tutti effettivamente da ricollegare
agli impianti a fune metallica in questione;
che, sia con la decisione di base che con la
susseguente d'esecuzione, la Sezione forestale ha ordinato al ricorrente la
rimozione degli impianti n.;
che la stessa autorità ha eseguito diversi
sopralluoghi senza però mai coinvolgere il ricorrente; con scritto 18 giugno
2007.
gli è stata trasmessa una planimetria con l'indicazione esatta del luogo
in cui sono stati ritrovati i fili abbandonati;
che, senza dar modo al ricorrente di
prendere posizione sulle rilevanze di quest'ultimo sopralluogo il Consiglio di
Stato ha confermato l'ordine di esecuzione respingendo il gravame di RI 1;
che il diritto di essere sentito, sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., non comprende solo quello di esprimersi prima
che una decisione sia presa, ma anche quello di fornire le prove sui fatti rilevanti
per il giudizio e di ottenere una decisione motivata (M. Borghi/G. Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 18 PAmm);
che, in concreto il Consiglio di Stato si è
fondato sulla risposta 13 giugno 2007 della Sezione forestale e delle
risultanze del sopralluogo 6 giugno 2007, esperito in assenza del ricorrente;
che la palese violazione del diritto di
essere sentito, posta in essere dall'autorità di ricorso, invalida il giudizio
che ha adottato;
che non essendo compito specifico di questo
tribunale porre rimedio alle carenze istruttorie poste in essere dalle istanze
inferiori, il ricorso di RI 1 va di conseguenza parzialmente accolto,
annullando il giudizio governativo impugnato nella misura in cui conferma la
decisione esecutiva;
che dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 29 cpv. 2 Cost., 24a Legge sulle funi
metalliche, 18, 28, 34, 60, 61, 62, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 26 giugno 2007 (n. 3120) del
Consiglio di Stato è annullata.
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di
Stato, affinché, ripetuti in contraddittorio gli accertamenti, statuisca nuovamente
sul ricorso inoltratogli.
2. Non si
prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Intimazione
a:
;
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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