52.2007.238
Ordine di inabitabilità
29 ottobre 2007Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2007.238
Data decisione, Autorità:
29.10.2007, TRAM
Titolo:
Ordine di inabitabilità
ACCERTAMENTO DEI FATTI
IGIENE
art. 6 CEDU
art. 29 COST
art. 107 LOC
art. 65 cpv. 2 LPAMM
art. 38 LSAN
art. 24 RALOC
art. 15 RISA
Incarto n.
52.2007.238
Lugano
29 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Gabriele Fossati, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 luglio 2007 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 26 giugno 2007 del Consiglio di Stato
(n. 3141) che dichiara irricevibile, rispettivamente respinge, le impugnative
presentate dalla ricorrente avverso la risoluzione 10 maggio 2007 con cui il CO
2 ha decretato l’inabitabilità dell’appartamento n. 211 presso il blocco 2
dello stabile ubicato sul fondo;
viste le risposte:
- 30 luglio 2007 di CO 1,
dr. med.;
- 3 agosto 2007 del;
- 21 agosto 2007 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 10
maggio 2007, il CO 2 ha dichiarato inabitabile l’appartamento occupato da RI 1
nel blocco 2 dello stabile esistente sul fondo n. __________, una palazzina di
8 appartamenti di proprietà della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.
Questo provvedimento ha fatto seguito ad un sopralluogo esperito in data 4
maggio 2007 dal medico delegato dr. CO 1, il quale aveva escluso l’abitabilità
dell’appartamento sulla base delle seguenti constatazioni:
Questo appartamento, facente parte di
moderne strutture abitative plurifamiliari, appare subito tenuto in condizioni
di pulizia e d’igiene molto precarie. In effetti in tutti i locali, dove sono
depositati alla rinfusa masserizie, libri, dipinti, fogli di giornali, ecc.,
regna sui pavimenti una notevole sporcizia.
Fatti
I locali nello stato maggiormente
precario sono la cucina e il locale-bagno.
In cucina, dove vivono rinchiusi 3 gatti,
si evidenziano un sudiciume ed una sporcizia sia sul pavimento che sul lavandino
che sulle sedie e tavolo.
Ciò che però è più urtante e stomachevole
sono i cattivi odori (puzze) che ne fuoriescono e questo malgrado in quel
momento le finestre dell’appartamento fossero aperte.
Il locale bagno è cosparso di sudiciume e
di incostrazioni ovunque, con probabilmente anche delle perdite di acqua
sanitaria sul pavimento (infiltrazioni in altri locali? In piani inferiori?).
In alcuni locali i fili elettrici
pendenti dal soffitto sono scoperti, ciò che può causare grave danno
all’incolumità delle persone.
La decisione municipale, fondata sugli art.
107 LOC, 24 RALOC, 38 Lsan e 15 RISA, stabiliva che un eventuale ricorso al
Consiglio di Stato non avrebbe fruito dell’effetto sospensivo.
B. Contro il
provvedimento del municipio, RI 1 si è rivolta a due riprese al Consiglio di
Stato, dapprima il 23 maggio 2007 e quindi, per il tramite della sua
patrocinatrice, il 25 maggio 2007. Il Governo ha considerato gli scritti come
due gravami distinti.
Pur riconoscendo un certo disordine
nell’appartamento da lei locato, l’insorgente ha contestato che si trovasse
nelle pessime condizioni descritte dal rapporto medico. Tesi confortata da un
certificato allestito in data 21 maggio 2007 dal dr. __________, suo medico
curante. Da qui la richiesta formulata all’autorità di ricorso di procedere ad
un nuovo sopralluogo, considerato anche che quello svolto il 4 maggio 2007
sarebbe stato viziato da alcune carenze formali (preavviso troppo breve e
mancata indicazione dei motivi dello stesso). RI 1 ha inoltre sollevato la violazione
di svariati diritti costituzionali (fra cui il rispetto della sfera privata e
la garanzia della proprietà) ed escluso l’esistenza di un pericolo tale da
giustificare il diniego dell’effetto sospensivo al ricorso, pertanto domandato
al Consiglio di Stato. Ha infine richiesto di essere ammessa al beneficio
dell’assistenza giudiziaria.
C. Con giudizio
26 giugno 2007, il Consiglio di Stato ha respinto i gravami, confermando il
provvedimento impugnato e negando a RI 1 l’assistenza giudiziaria. Preso atto del
sopralluogo svolto dal dr. CO 1, il Governo ha ritenuto senz’altro comprovate le
condizioni (base legale, interesse pubblico e proporzionalità) in grado di
giustificare la limitazione del diritto al rispetto della sfera privata
dell’insorgente, prodotta dalla misura decisa dal municipio.
D. Contro il predetto giudizio, RI 1 si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, domandando l’annullamento della decisione del Governo
ed il ripristino dell’abitabilità dell’appartamento. Chiede inoltre,
nuovamente, il conferimento dell’effetto sospensivo al ricorso (accordato da
questo tribunale, quale misura provvisionale, il 18 luglio 2007) e l’ammissione
all’assistenza giudiziaria.
Secondo
l’insorgente, il Consiglio di Stato ha disatteso il suo diritto di essere sentita,
il divieto di un trattamento arbitrario e le garanzie procedurali, omettendo di
effettuare il sopralluogo da lei richiesto. Tale atto istruttorio era
indispensabile per valutare fondamento e proporzionalità del provvedimento
impugnato, soprattutto alla luce del certificato 21 maggio 2007 del dr. __________,
prodotto dalla ricorrente ed attestante lo stato di pulizia dell’appartamento.
Questo documento dimostrava (o quantomeno doveva indurre il Governo a
verificare la circostanza) che, a prescindere da come si presentava al momento
dell’ispezione del dr. CO 1, l’appartamento era stato riportato in condizioni
igieniche soddisfacenti, certamente non più tali da giustificare l’ordine di
inabitabilità. Ciò sarebbe ulteriormente comprovato dai nuovi documenti (una
fattura per lavori da elettricista, due dichiarazioni testimoniali scritte ed
alcune fotografie) esibiti in questa sede.
E. All’accoglimento del ricorso si oppongono tanto il Consiglio di
Stato, che non formula osservazioni, quanto il municipio, che richiama la presa
di posizione precedentemente espressa all’indirizzo del Governo. Il dr. CO 1
conferma da parte sua i contenuti del rapporto del sopralluogo 4 maggio 2007.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo risulta dall’art. 208 cpv. 1
LOC, la legittimazione attiva della ricorrente, pacifica, dagli art. 209 LOC e
43 PAmm. Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 1, 13 e 46 cpv. 1 PAmm), è
pertanto ricevibile in ordine e può essere esaminato sulla base degli atti
(art. 18 cpv. 1 PAmm). Ad eventuali carenze istruttorie potrà se del caso
essere posto rimedio annullando il giudizio impugnato e rinviando gli atti
all’istanza inferiore per nuova decisione, previo completamento degli
accertamenti (art. 65 cpv. 2 PAmm).
Considerandi
2.
D’ingresso va rilevato che la decisione del Consiglio di Stato non
risulta corretta nella misura in cui ha ritenuto gli scritti 23 e 25 maggio
2007.
due distinti ricorsi. Gli stessi andavano invece considerati come un unico
atto ricorsuale, in cui le argomentazioni proposte il 25 maggio 2007 servivano
a completare la lettera 23 maggio 2007, l’impugnativa vera e propria. Ciò è
stato pure espressamente precisato all’autorità di prime cure dalla patrocinatrice
della ricorrente in data 4 giugno 2007. Il Governo non aveva pertanto ragione
di trattare i due scritti separatamente (pur se decisi con un solo giudizio),
né tantomeno di dichiarare il primo di essi irricevibile. Le sue innegabili
carenze di forma sono state in effetti sanate dal successivo allegato, senza
che si sia nemmeno reso necessario procedere al rinvio ed alla comminatoria previsti
dall’art. 9 PAmm.
Il vizio
formale della decisione impugnata non è comunque di rilevanza pratica, dal momento
che non ha pregiudicato in alcun modo la posizione dell’insorgente.
3.
3.1
La natura ed i
limiti del diritto di essere sentito sono innanzitutto determinati dalle
normative procedurali cantonali. Se queste risultano insufficienti, valgono le
garanzie minime dedotte dagli art. 29 Cost e 6 CEDU, norme che assicurano
all’interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un
procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantiscono pure il
diritto di partecipare all’assunzione delle prove, di conoscere i risultati
delle stesse, di determinarsi al riguardo e di avanzare offerte di prova
rilevanti (DTF 126 I 16, 124 I 51, 122 I 112, 120 Ib 383). In Ticino, la
procedura amministrativa è retta dal principio inquisitorio. In virtù di questo
principio, l’autorità amministrativa deve accertare d’ufficio gli elementi
suscettibili di determinare la decisione ed assumere di propria iniziativa le
prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi, senza essere
vincolata dalle domande di prova delle parti (art. 18 cpv. 1 PAmm). In
quest’ambito, all’autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto
apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quei mezzi offerti dalle
parti, la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo
chiarimento rilevante per il giudizio (Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 18 n. 1b). In base alla valutazione anticipata
delle prove esibite, l’autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere
quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (DTF
112.
Ia 109; RDAT 1990 n. 43).
3.2
Procedendo ad una valutazione
anticipata delle prove, il Consiglio di Stato non ha dato seguito alla
richiesta di effettuare un sopralluogo formulata dall’insorgente, ritenendo che
questo mezzo non avrebbe portato ad avere ulteriori elementi utili per il
giudizio. A sostegno della sua tesi, il Governo si è rifatto al rapporto del
dr. CO 1 ed allo scritto 11 aprile 2007 della Commissione tutoria regionale n.
2, illustrante i problemi di pulizia già riscontrati nella precedente
abitazione occupata da RI 1. Ha inoltre constatato come la ricorrente non
avesse presentato alcuna prova atta a suffragare un miglioramento nello stato
igienico dei locali.
Al contrario di quanto riportato nella
decisione impugnata, la ricorrente ha in realtà prodotto un certificato
allestito il 21 maggio 2007 dal suo medico curante, nel quale si può leggere:
Ho visitato in data odierna la Signora RI 1
nel suo appartamento in Residenza __________. L’appartamento si presenta pulito
e non vi sono odori sgradevoli o maleodoranti.
Questo ulteriore documento, di cui nella
sentenza governativa non vi è accenno, non è stato preso in considerazione dal
Consiglio di Stato; nemmeno alla luce dello stesso ha ritenuto verosimile che
da un sopralluogo potessero emergere delle circostanze favorevoli alla
ricorrente. A torto. Le constatazioni del dr. CO 1 lasciavano infatti
soprattutto intendere delle carenze nell’appartamento a livello di ordine e
pulizia, ma non di carattere tecnico o strutturale. Non risultavano in altre
parole tali da escludere a priori la possibilità che la ricorrente, nel pur
ristretto arco di due settimane e mezzo (ovvero tra l’ispezione del medico delegato
e quella del dr. __________), vi potesse avere davvero posto rimedio, - magari
anche solo parzialmente - come il certificato del medico curante induce a
pensare. Questo documento, scarno ma pur sempre redatto da un professionista
appartenente alla Federazione dei medici svizzeri, avrebbe pertanto dovuto
spingere il Consiglio di Stato a verificare una simile eventualità (che se
comprovata avrebbe messo effettivamente in discussione necessità e proporzionalità
della misura impugnata) con l’esperimento del postulato sopralluogo. Un atto
istruttorio supplementare tanto più indicato dalla gravità del provvedimento in
esame e, dunque, dallo specifico interesse della ricorrente.
La censura relativa alla lesione del diritto
di essere sentita è quindi fondata; alla luce degli atti, il Governo avrebbe
dovuto accogliere la richiesta di esperire un sopralluogo presentata da RI 1.
Non spettando a questo tribunale colmare le lacune istruttorie poste in essere
dal Consiglio di Stato, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata
ed il rinvio degli atti all’istanza inferiore per nuovo giudizio, previo completamento
degli accertamenti. Va per contro respinta la richiesta di decretare fin d’ora il
ripristino dell’abitabilità dell’appartamento, dipendendo ancora quest’eventualità
dall’esito del complemento istruttorio del Consiglio di Stato.
4.
Da quanto precede, il
ricorso va parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo e
ritornando gli atti al Consiglio di Stato affinché, esperiti i necessari accertamenti,
renda una nuova decisione.
Dato l’esito si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia e delle spese (art. 28 PAmm). Lo Stato del Cantone
Ticino rifonderà alla ricorrente, assistita da un legale, un’adeguata indennità
per ripetibili (art. 31 PAmm). Con l’assegnazione di ripetibili all’insorgente
la domanda di assistenza giudiziaria per questa sede diviene priva d’oggetto.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 29 Cost; 107, 208, 209 LOC; 24
RALOC; 38 Lsan; 15 RISA; 3, 9, 10, 13, 18, 31, 43, 46, 65 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
La decisione 26 giugno 2007 del Consiglio di
Stato (n. 3141) è annullata.
1.2.
Gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per
nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Non si
preleva tassa di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente
fr. 300.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster