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Decisione

52.2007.239

Ricorso contro ricovero coatto in una struttura protetta. La sospensione della procedura fino a una determinata data non rende il gravame privo di oggetto una volta scaduto il provvedimento processual

8 agosto 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

52.2007.239

Data decisione, Autorità:

08.08.2007, TRAM

Titolo:

Ricorso contro ricovero coatto in una struttura protetta. La sospensione della procedura fino a una determinata data non rende il gravame privo di oggetto una volta scaduto il provvedimento processuale

DIRITTO DI ESSERE SENTITO

RICOVERO COATTO ORDINARIO

art. 397a CC

art. 9 COST

art. 29 COST

art. 50 LASP

art. 54 LASP

Incarto n.

52.2007.239

Lugano

8 agosto 2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 19 luglio 2007 di

RI 1,

contro

la decisione 12 luglio 2007 (n. PS.2007.43) della

Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica, che ha

stralciato dai ruoli per "intervenuto decorso del termine di sospensione"

l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 4 maggio 2007

con la quale la commissione tutoria regionale (CTR) __________ di __________

ha disposto il suo collocamento coatto presso la __________ di __________;

viste le risposte:

- 27 luglio 2007 della

Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica;

- 31 luglio 2007 della CO

2

- 2 agosto 2007 della CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che RI 1

è un quarantaduenne del __________ affetto da uno scompenso psicotico con gravi

disturbi alimentari, a seguito dei quali è stato ripetutamente ricoverato in

strutture ospedaliere internistiche e in cliniche psichiatriche; in

particolare, il 14 dicembre 2005 è stato trasferito nel reparto cure intense del__________

ed in seguito collocato alla __________, ove il suo quadro psicopatologico è

lentamente migliorato;

che dopo

esser stato rilasciato sulla scorta di un ben preciso ed articolato progetto di

dimissione, rivelatosi fallimentare (rientro al domicilio dei famigliari,

ripresa parziale del lavoro di operatore ecologico, appuntamenti regolari e

trattamento ambulatoriale presso il __________ di __________, frequentazione

del Centro diurno per lo svolgimento di attività risocializzanti), nel giugno

del 2006 RI 1 è stato nuovamente internato alla __________ e ospedalizzato a

due riprese stante un aggravamento delle sue condizioni di salute psico-fisica;

che a

fronte di questi accadimenti, il 4 maggio 2007 la CTR __________ di __________ - preso atto della necessità di una sistemazione in una

struttura protetta - ha deciso di collocare RI 1 presso la CO 2 (__________);

che

mediante ricorso 12 maggio 2007 RI 1 è insorto contro questa misura privativa

della libertà a scopo di assistenza dinanzi alla Commissione giuridica in

materia sociopsichiatrica (CGASP), contestando l'adeguatezza della struttura

prescelta dalla __________ su indicazione dei medici curanti della __________;

che il 6

giugno 2007 il ricorrente è stato sentito nell'ambito dell'udienza conciliativa

Considerandi

prevista dall'art. 54 cpv. 2 LASP; in tale occasione l'interessato ha dato il

suo consenso alla sospensione del ricorso fino al 27 giugno 2007, accettando

nel contempo di essere trasferito alla CO 2 per verificare l'idoneità del collocamento

e la possibilità di seguire proficuamente un programma di reinserimento in

vista della ripresa di una vita autonoma;

che dal

verbale di udienza si evince inoltre che se la CGASP non fosse stata riconvocata

entro il suddetto periodo, il ricorso sarebbe stato stralciato dai ruoli poiché

divenuto privo di oggetto;

che con

scritto 2 luglio 2007 RI 1 ha confermato alla CGASP di opporsi all'internamento

disposto contro la sua volontà e di voler rientrare al proprio domicilio per

condurre una vita privata e lavorativa normale;

che con

decisione 12 luglio 2007 la CGASP ha stralciato il ricorso dai ruoli "per

intervenuto decorso del termine di sospensione", adducendo tra l'altro che

la missiva 2 luglio 2007 dell'insorgente era pervenuta tardivamente "rispetto

al termine fissato all'udienza per la decadenza della procedura relativa al

ricorso 12 maggio 2007"; nel contempo, la stessa autorità ha risolto di

trasmettere alla CTR __________ lo scritto 2 luglio 2007 del ricorrente,

affinché venisse trattato alla stregua di una domanda di rilascio;

che il 19

luglio 2007 RI 1 ha impugnato tale giudizio davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, ribadendo la sua avversione a qualsiasi misura restrittiva

della libertà; per il suo bene - ha soggiunto - bisognerebbe lasciarlo tornare

a casa e permettergli di riprendere il lavoro;

che la CGASP si è rimessa al giudizio del tribunale, mentre la __________ si è premurata di produrre

tutta la documentazione relativa al collocamento del ricorrente presso le sue

strutture; la CTR __________, dal canto suo, ha ricordato che tutti i provvedimenti

adottati nei confronti dell'insorgente sono supportati da pareri medici;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del

ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 3 e

52.

LASP, nonché 43 e 46 PAmm;

che il

gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli

atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che nella

misura in cui il ricorrente impugna la pronunzia 12 luglio 2007 con la quale la CGASP si è limitata a stralciare dai ruoli la procedura davanti ad essa pendente, la materia

dell'odierno contendere si concentra esclusivamente sulla legittimità di tale provvedimento;

contrariamente a quanto auspica il ricorrente, questo tribunale non può esprimersi

circa il controverso collocamento presso CO 2, questione di merito sulla quale la CGASP non si è nemmeno pronunciata;

che in

occasione dell'udienza conciliativa tenutasi il 6 giugno 2007 RI 1 ha accettato che la procedura di ricorso rimanesse sospesa fino al 27 giugno 2007, acconsentendo

nel contempo di soggiornare a CO 2 per verificare l'idoneità di tale collocamento;

la CGASP ha peraltro segnalato all'insorgente che se non fosse stata riconvocata

entro il suddetto periodo, essa avrebbe stralciato il gravame dai ruoli ritenendolo

privo di oggetto;

che perché una causa diventi priva di

oggetto o di interesse giuridico (cioè senza interesse legittimo) è necessario

che non sussista più alcuna utilità concreta ed attuale all'emanazione della

sentenza; deve essersi insomma creata una situazione tale da eliminare il

contrasto che aveva provocato il contenzioso e da escludere, oggettivamente, la

necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (cfr.

per analogia, Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 351 m. 35-38);

che la desistenza è un atto di procedura

unilaterale indirizzato al giudice, con il quale il ricorrente comunica in modo

inequivocabile ed esplicito di recedere dall'impugnativa;

che nel caso di specie, non v'è dubbio che la CGASP poteva sospendere la procedura ricorsuale per dar modo all'insorgente di saggiare di

persona l'idoneità del collocamento presso CO 2; del tutto inconciliabile con

le garanzie processuali sancite dal nostro ordinamento legale si avvera per

contro, in assenza di un esplicito, incondizionato atto di desistenza del

ricorrente, la presunzione secondo cui il gravame sarebbe divenuto privo di

oggetto il 27 giugno 2007, ultimo giorno di sospensione della causa;

che il 12

luglio 2007 la CGASP non poteva dunque stralciare la procedura per "intervenuto

decorso del termine di sospensione", termine avente funzione meramente ordinatoria

del procedimento, che in quanto tale avrebbe anche potuto essere prorogato ad

istanza dell'interessato (cfr. Bovay, Procédure administrative, p. 378 ss.);

che tanto

più che l'insorgente non solo non ha mai inequivocabilmente ritirato il ricorso,

ma con scritto 2 luglio 2007 ha manifestato intenzioni di segno nettamente opposto,

confermando al giudice di prime cure di opporsi all'internamento disposto

contro la sua volontà e di voler rientrare al proprio domicilio per condurre

una vita privata e lavorativa normale;

che stralciando la causa in simili evenienze,

la CGASP ha violato il principio della buona fede ed il diritto di essere

sentito del ricorrente (art. 9 e 29 Cost.; 54 cpv. 3 LASP);

che stando così le cose, il gravame va

accolto e gli atti retrocessi alla CGASP affinché entri nel merito del ricorso 12

maggio 2007 di RI 1;

che non si preleva tassa di giustizia (art.

50.

cpv. 4 LASP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 9, 29 Cost.; 397a ss. CC; 50, 54 LASP;

3, 18, 60, 61 e 65 PAmm,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 12

luglio 2007 (PS.2007.43) della CGASP è annullata;

1.2. gli atti sono

rinviati alla CGASP affinché entri nel merito del ricorso 12 maggio 2007 di RI

1.

2. Non si

preleva tassa di giudizio.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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