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Decisione

52.2007.242

Costruzione di un portico/terrazza

26 novembre 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti sono chiari ed incontestati. Il

ricorso può dunque essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).

2.2.1. Secondo l’art. 39 cpv. 3 LE, la

distanza tra due edifici su fondi contigui è la somma delle rispettive distanze

dallo stesso confine. A meno che la distanza dal confine dipenda dall'altezza

degli edifici, la distanza tra edifici appartenenti alla stessa zona è dunque

pari al doppio della distanza dal confine fissata dalle norme di zona. Ciò vale

anche nel caso in cui gli edifici sorgano sullo stesso fondo.

2.2. L’art. 56 cpv. 4 NAPR di Vezia,

disciplinante l'edificazione nella zona RAr3, fissa una distanza minima di m

4.50 dal confine e una distanza minima di m 6.00 fra edifici. La distanza tra

edifici è dunque inferiore al doppio della distanza dal confine.

L'insorgente non fornisce alcuna spiegazione

per questa evidente contraddizione interna alla medesima norma. Si può solo escludere

che sia il frutto di una svista, poiché incongruenze analoghe sono

riscontrabili anche in altre prescrizioni di zona (cfr. gli art. 55 per la zona

R3-0.5 e 57 per la zona Ar, dove la distanza minima dal confine è di m 5.00 e

quella tra edifici di m 6.00). La questione può comunque rimanere aperta,

poiché incontestabilmente il controverso manufatto, sorgendo a m 7.27 dalla

casa dei vicini, rispetta ampiamente la distanza minima (m 6.00) tra edifici prescritta

dall'art. 56 cpv. 4 NAPR.

Su questo specifico punto, le tesi del

comune ricorrente si scontrano con il chiarissimo testo della norma, che non

permette di trarre altre conclusioni. Non occorre confrontarsi con l’art. 15 NAPR,

che verso edifici costruiti prima dell'entrata in vigore del PR ad una distanza

dal confine inferiore a quella prescritta dalle norme di zona, dichiara

determinante la situazione dei confini esistente al momento dell'approvazione

del piano.

Resta unicamente da verificare se la

distanza dal confine (m 2.77) inferiore a quella (m 4.50) prescritta dalla

Considerandi

stessa norma, possa giustificare un diniego dalla licenza.

3.3.1

La distanza dal confine è un parametro edilizio che serve

essenzialmente a suddividere tra i fondi la distanza minima tra edifici. A

differenza della distanza minima tra edifici, che è sottratta alla libera

disposizione dei proprietari, la distanza dal confine non è inderogabile. Come

possono liberamente accordarsi per spostare i confini, i proprietari possono

anche accordarsi per suddividere fra loro la distanza tra edifici in modo

diverso da quello fissato dalla legge.

3.2

In quest’ordine di idee, l’art. 16 NAPR

dispone che il municipio può concedere licenze edilizie in deroga alle distanze

dal confine con il consenso del proprietario contiguo ed alla condizione che

restino garantite le distanze minime tra edifici.

Contrariamente a quanto assume il Consiglio

di Stato, la norma non conferisce al municipio un effettivo potere di deroga.

Essa stabilisce soltanto un regime giuridico secondario, che a determinate

condizioni impone all’autorità di scostarsi dalla norma principale (Adelio

Scolari, Diritto amministrativo, II. ed., vol. 1, n. 790 seg.; STA 5 ottobre

2006.

n. 52.2006.259 in re M. e L.). In concreto, se la distanza minima tra edifici

è rispettata, l’accordo tra proprietari di fondi contermini su una diversa

ripartizione delle distanze dal confine è senz’altro sufficiente ai fini del

rilascio della licenza edilizia.

3.3

Nella fattispecie, i vicini hanno dato

il loro consenso ad

un'edificazione ad una distanza dal confine

(m 2.77) inferiore a quella (m 4.50) prescritta dall'art. 56 cpv. 4 NAPR. Tale

consenso basta a legittimare l'opera. La licenza non può essere subordinata ad

ulteriori condizioni.

3.4

Ciononostante, con il giudizio

impugnato il Consiglio di Stato ha rinviato gli atti al municipio, affinché

verifichi se siano dati i presupposti per la concessione di una deroga. Il

divieto della reformatio in peius (art. 65 cpv. 4 PAmm) e quello di

statuire ultra petita (deducibile dall’art. 35 lett. a PAmm) impongono a

questo tribunale di limitarsi a prenderne atto.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. Dato che il

comune non è insorto a tutela di suoi interessi particolari, si prescinde dal

prelievo di una tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 39 LE; 15-16, 55-57 NAPR di Vezia;

3, 18, 35, 65, PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

preleva tassa di giustizia.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

__________;

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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