52.2007.242
Costruzione di un portico/terrazza
26 novembre 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2007.242
Data decisione, Autorità:
26.11.2007, TRAM
Titolo:
Costruzione di un portico/terrazza
DIASTANZA TRA EDIFICI
DISTANZA DAL CONFINE
art. 39 LE
Incarto n.
52.2007.242
Lugano
26 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Gabriele Fossati, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 19 luglio 2007 del
Comune di Vezia,
contro
la decisione 11 luglio 2007 del Consiglio di Stato
(n. 3726), che accoglie l’impugnativa presentata da CO 1 avverso la
risoluzione 31 maggio 2007 con cui il municipio di Vezia ha negato la licenza
edilizia a posteriori per la costruzione di un portico/terrazza sulla particella
n. 435, ordinando nel contempo la demolizione dell’opera;
viste le risposte:
- 6 agosto 2007 di CO 1;
- 21 agosto 2007 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 24
gennaio 2006, il municipio di Vezia ha rilasciato ai resistenti CO 1 il
permesso di costruire una casa d'abitazione su un terreno (part. 435) situato
nella zona mista (RAr3). Scostandosi dai piani approvati, i resistenti hanno
costruito a ridosso della facciata sud-ovest un manufatto lungo m 6.17, largo m
3.09 ed alto m 2.39, distante m 2.77 dal confine verso la part. 704.
Il 27 aprile 2007, i resistenti hanno
chiesto il permesso in sanatoria per l'opera abusiva, che hanno configurato
come un portico/terrazza destinato al deposito degli attrezzi da giardino.
B. Con
decisione 31 maggio 2007, il municipio ha negato la licenza in sanatoria, ritenendo
che l'opera, sorgendo a m 2.77 dal confine verso la part. 704, rispettivamente
a m 7.27 dalla casa d'abitazione che sorge su questo fondo, non rispettasse né
la distanza dal confine (m 4.50), né quella tra edifici (m 9.00) prescritte
dalle NAPR. Con la stessa decisione, l'autorità comunale ha quindi ordinato la
demolizione del manufatto abusivo.
C. Con
giudizio 11 luglio 2007, il Consiglio di Stato ha annullato la predetta
decisione, accogliendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dai qui
resistenti.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che la
costruzione rispettasse la distanza minima di m 6.00 tra edifici prescritta
dall'art. 56 cpv. 4 NAPR. Il fatto che non rispetti invece la distanza minima
(m 4.50) dal confine prescritta dalla medesima norma, non osterebbe senz'altro
al rilascio della licenza, poiché il municipio può derogarvi con il consenso
del vicino. Gli atti sono stati di conseguenza rinviati al municipio, affinché
verifichi se siano dati i presupposti per la concessione di una deroga.
D. Contro il
predetto giudizio, il comune di Vezia insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo il ripristino della decisione annullata.
L'insorgente sostiene in pratica che la
distanza tra edifici deve necessariamente corrispondere al doppio della
distanza dal confine. La distanza tra edifici nella zona RAr3 sarebbe quindi di
m 9.00 e non di m 6.00 come erroneamente ritenuto dal Consiglio di Stato.
E. Il ricorso
è avversato sia dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, sia da CO
1, che contestano succintamente le tesi dell'insorgente.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 cpv. 1 LE), la
legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono
incontestabilmente date. Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Nella misura in cui si pronuncia sulla
distanza tra edifici, il giudizio censurato è finale. È dunque impugnabile
anche se rinvia gli atti al municipio per nuova decisione.
Fatti
I fatti sono chiari ed incontestati. Il
ricorso può dunque essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
2.2.1. Secondo l’art. 39 cpv. 3 LE, la
distanza tra due edifici su fondi contigui è la somma delle rispettive distanze
dallo stesso confine. A meno che la distanza dal confine dipenda dall'altezza
degli edifici, la distanza tra edifici appartenenti alla stessa zona è dunque
pari al doppio della distanza dal confine fissata dalle norme di zona. Ciò vale
anche nel caso in cui gli edifici sorgano sullo stesso fondo.
2.2. L’art. 56 cpv. 4 NAPR di Vezia,
disciplinante l'edificazione nella zona RAr3, fissa una distanza minima di m
4.50 dal confine e una distanza minima di m 6.00 fra edifici. La distanza tra
edifici è dunque inferiore al doppio della distanza dal confine.
L'insorgente non fornisce alcuna spiegazione
per questa evidente contraddizione interna alla medesima norma. Si può solo escludere
che sia il frutto di una svista, poiché incongruenze analoghe sono
riscontrabili anche in altre prescrizioni di zona (cfr. gli art. 55 per la zona
R3-0.5 e 57 per la zona Ar, dove la distanza minima dal confine è di m 5.00 e
quella tra edifici di m 6.00). La questione può comunque rimanere aperta,
poiché incontestabilmente il controverso manufatto, sorgendo a m 7.27 dalla
casa dei vicini, rispetta ampiamente la distanza minima (m 6.00) tra edifici prescritta
dall'art. 56 cpv. 4 NAPR.
Su questo specifico punto, le tesi del
comune ricorrente si scontrano con il chiarissimo testo della norma, che non
permette di trarre altre conclusioni. Non occorre confrontarsi con l’art. 15 NAPR,
che verso edifici costruiti prima dell'entrata in vigore del PR ad una distanza
dal confine inferiore a quella prescritta dalle norme di zona, dichiara
determinante la situazione dei confini esistente al momento dell'approvazione
del piano.
Resta unicamente da verificare se la
distanza dal confine (m 2.77) inferiore a quella (m 4.50) prescritta dalla
Considerandi
stessa norma, possa giustificare un diniego dalla licenza.
3.3.1
La distanza dal confine è un parametro edilizio che serve
essenzialmente a suddividere tra i fondi la distanza minima tra edifici. A
differenza della distanza minima tra edifici, che è sottratta alla libera
disposizione dei proprietari, la distanza dal confine non è inderogabile. Come
possono liberamente accordarsi per spostare i confini, i proprietari possono
anche accordarsi per suddividere fra loro la distanza tra edifici in modo
diverso da quello fissato dalla legge.
3.2
In quest’ordine di idee, l’art. 16 NAPR
dispone che il municipio può concedere licenze edilizie in deroga alle distanze
dal confine con il consenso del proprietario contiguo ed alla condizione che
restino garantite le distanze minime tra edifici.
Contrariamente a quanto assume il Consiglio
di Stato, la norma non conferisce al municipio un effettivo potere di deroga.
Essa stabilisce soltanto un regime giuridico secondario, che a determinate
condizioni impone all’autorità di scostarsi dalla norma principale (Adelio
Scolari, Diritto amministrativo, II. ed., vol. 1, n. 790 seg.; STA 5 ottobre
2006.
n. 52.2006.259 in re M. e L.). In concreto, se la distanza minima tra edifici
è rispettata, l’accordo tra proprietari di fondi contermini su una diversa
ripartizione delle distanze dal confine è senz’altro sufficiente ai fini del
rilascio della licenza edilizia.
3.3
Nella fattispecie, i vicini hanno dato
il loro consenso ad
un'edificazione ad una distanza dal confine
(m 2.77) inferiore a quella (m 4.50) prescritta dall'art. 56 cpv. 4 NAPR. Tale
consenso basta a legittimare l'opera. La licenza non può essere subordinata ad
ulteriori condizioni.
3.4
Ciononostante, con il giudizio
impugnato il Consiglio di Stato ha rinviato gli atti al municipio, affinché
verifichi se siano dati i presupposti per la concessione di una deroga. Il
divieto della reformatio in peius (art. 65 cpv. 4 PAmm) e quello di
statuire ultra petita (deducibile dall’art. 35 lett. a PAmm) impongono a
questo tribunale di limitarsi a prenderne atto.
4.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. Dato che il
comune non è insorto a tutela di suoi interessi particolari, si prescinde dal
prelievo di una tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 39 LE; 15-16, 55-57 NAPR di Vezia;
3, 18, 35, 65, PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
preleva tassa di giustizia.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
__________;
;
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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