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Decisione

52.2007.243

Commesse pubbliche - criterio di aggiudicazione formazione apprendisti

2 ottobre 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i concorrenti che versano in questa particolare situazione.

L'ULSA si rimette invece al giudizio del

Tribunale cantonale amministrativo, rilevando che le richieste di formare

apprendisti inoltrate alla Divisione della formazione professionale non

potevano essere accolte perché la CO 2. non disponeva di personale qualificato

per impartire una formazione adeguata.

Ad identica conclusione perviene la CO 1.

E. Con la

replica la RI 1 conferma le considerazioni e le domande formulate con il ricorso.

Preso atto delle osservazioni dell'ULSA, con

la duplica la CO 1 sollecita l'accoglimento dell'impugnativa.

La CO 2 postula a sua volta il rigetto del

ricorso, rilevando di disporre del personale qualificato, ma non delle

strutture considerate necessarie per assicurare la formazione di apprendisti.

Fa presente di aver ricevuto l'11 settembre 2007 l'autorizzazione a formare

apprendisti di commercio.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb. In quanto partecipante alla gara, l'insorgente è senz'altro legittimata

a contestare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm). Il ricorso,

tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Non occorre richiamare dalla

Divisione della formazione professionale gli atti relativi alle richieste

inoltrate dalla resistente C.P.A.. Per sua stessa ammissione, è infatti certo

che al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte, non

disponeva delle strutture che la legge federale sulla formazione professionale (LFPr)

considera necessarie per assicurare un'adeguata formazione agli apprendisti.

Considerandi

2.

La tabella di valutazione del criterio d'aggiudicazione relativo

alla formazione di apprendisti, elaborata dal centro di consulenza LCPubb e

richiamata dalla documentazione di gara, prevede un punteggio variabile a

seconda del rapporto fra il numero di dipendenti ed il numero di apprendisti.

Il punteggio minimo (1.00) è dato alle ditte con oltre 75 dipendenti. Il

punteggio massimo (6.00) è invece assegnato alle ditte che hanno pochi dipendenti,

ma in proporzione un numero elevato di apprendisti. Alle ditte che non hanno

apprendisti in formazione viene comunque assegnato il seguente punteggio,

differenziato a seconda del numero di dipendenti:

Dipendenti

1.

4.

11.

13.

21.

36.

51.

75.

3.

7.

12.

20.

35.

50.

75.

>75

0.

apprendisti

3.00

2.75

2.50

2.25

2.0

1.75

1-.25

1.00

Per non penalizzare i concorrenti, che non riescono

ad occupare per mancanza di interessati i posti di formazione per apprendisti

messi a disposizione, la tabella prevede di aumentare di un punto il punteggio

spettante alle ditte senza apprendisti

(A) 0 apprendisti, malgrado posti disponibili

4.00

3.75

3.50

3.25

3.00

2.75

2.25

2.00

Il beneficio spetta evidentemente soltanto

alle ditte che, pur adempiendo tutte le condizioni fissate dalla legge per

assumere apprendisti, non riescono ad occuparli per mancanza di interessati. In

tal senso va interpretata l'indicazione A: richiesta, senza successo, per

formare apprendisti negli ultimi 12 mesi, che contrassegna questa

particolare categoria di concorrenti prevista dalla tabella in oggetto. Presupposto

indispensabile per beneficiare del particolare punteggio previsto per questa

categoria di concorrenti è il possesso dell'autorizzazione ad assumere apprendisti

prevista dall'art. 16 del regolamento della legge sull’orientamento scolastico

e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform) del 20

ottobre 1998. La semplice richiesta di rilascio dell'autorizzazione non è

sufficiente. È necessario che la ditta sia riconosciuta quale azienda

formatrice.

Una diversa conclusione permetterebbe

altrimenti a qualsiasi azienda senza apprendisti di beneficiare comunque di un

punteggio superiore facendo semplicemente richiesta di essere autorizzata a

formare apprendisti.

3.

Nel caso

concreto, la CO 2 ha 9 dipendenti e non ha apprendisti. Al momento della

scadenza del termine per l'inoltro delle offerte non era in possesso di alcuna

autorizzazione a formare apprendisti. Le sue richieste di riconoscimento quale

azienda formatrice non erano state accolte per mancanza delle strutture

considerate necessarie ai fini di tale riconoscimento. L'autorizzazione a formare

apprendisti costruttori delle vie di traffico non le era stata rilasciata perché

la ditta non dispone di macchinari pesanti e deve noleggiarli presso terzi. La

domanda di rilascio dell'autorizzazione a formare apprendisti disegnatori del

genio civile era rimasta in sospeso, mentre quella per formare apprendisti

impiegati di commercio le è stata rilasciata soltanto l'11 settembre 2007.

Ne discende che all'offerta della CO 2, in

base al criterio relativo alla formazione degli apprendisti, spettavano 2.5

punti, che rapportati al fattore di ponderazione prestabilito (5/6), corrispondono

a 2.08 punti. All'offerta della RI 1 (13 apprendisti per 58 dipendenti) andava

invece assegnato il punteggio massimo (6.00) previsto dalla tabella del centro

di consulenza LCPubb, che rapportato al fattore di ponderazione prescritto

corrisponde a 5 punti. La classifica finale, debitamente corretta, è dunque la

seguente:

ditta

Prezzo

Referenze

Apprendisti

Totale

RI 1

57.70

35.00

5.00

97.70

CO 2.

60.00

35.00

2.50

97.08

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando

la decisione impugnata ed aggiudicando direttamente la commessa alla ricorrente

(art. 41 cpv. 1 seconda frase LCPubb).

La tassa di giustizia è posta a carico della

CO 2., in quanto unica resistente, secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 32, 36, 37, 41 LCPubb; 3, 18, 28, 60,

61, 65 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 10 luglio 2007della CO 1 è

annullata;

1.2.

la commessa in oggetto è aggiudicata alla RI 1.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è a carico della resistente CO 2.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82

seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

,

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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