52.2007.243
Commesse pubbliche - criterio di aggiudicazione formazione apprendisti
2 ottobre 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2007.243
Data decisione, Autorità:
02.10.2007, TRAM
Titolo:
Commesse pubbliche - criterio di aggiudicazione formazione apprendisti
PROCEDURA
art. 36 LCPUBB
Incarto n.
52.2007.243
Lugano
2 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 luglio 2007 della
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione 10 luglio 2007della CO 1 che aggiudica
alla CO 2 le opere di pavimentazione esterne relative all'ampliamento della casa
per anziani __________;
viste le risposte:
- 13 agosto 2007 della;
- 6 settembre 2007
dell'ULSA;
- 7 settembre 2007 della
CO 2;
vista la replica 18 settembre
2007 della RI 1 e le dupliche:
- 20 settembre 2007 della CO
1;
- 28 settembre 2007 della CO
2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 2 marzo
2007 la CO 1 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato
secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere di pavimentazione esterne
relative all'ampliamento della casa per anziani __________.
Il bando fissava i seguenti criteri
d'aggiudicazione e fattori di ponderazione:
- aspetto
economico 60%
- referenze 35%
- formazione
apprendisti 5%
Per la valutazione del criterio relativo
alla formazione degli apprendisti, la documentazione di gara rinviava alle
prescrizioni elaborate dal centro di consulenza LCPubb.
B. In tempo
utile sono state inoltrate nove offerte. Fra queste v'erano quella della resistente
CO 2 di fr. 166'828.00 e quella ricorrente RI 1 di fr. 169'976.85.
Il 25 maggio 2007 il progettista ha
allestito la seguente graduatoria:
ditta
Prezzo
Referenze
Apprendisti
Totale
RI 1
57.70
35.00
6.00
98.70
CO 2
60.00
35.00
2.50
97.70
Il 20 giugno 2007 il progettista ha tuttavia
modificato il rapporto come segue:
ditta
Prezzo
Referenze
Apprendisti
Totale
RI 1
60.00
35.00
3.50
98.50
RI 1
57.70
35.00
5.00
97.70
La modifica era dovuta alle richieste di
assumere apprendisti che la CO 2 aveva in precedenza inoltrato alla Divisione della
formazione professionale.
Con decisione 10 luglio 2007 la CO 1 ha
aggiudicato la commessa alla CO 2.
C. Contro
questa decisione la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullata e che le opere le siano aggiudicate.
L'insorgente rileva che la CO 2. non dispone
né delle premesse, né dell'autorizzazione a formare apprendisti. Andrebbe
quindi considerata alla stregua di una ditta senza apprendisti.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone la CO 2, rilevando di aver chiesto, senza successo, alla
Divisione della formazione professionale di poter formare apprendisti. Meriterebbe
dunque il punteggio previsto dalla tabella del centro di consulenza LCPubb per
Fatti
i concorrenti che versano in questa particolare situazione.
L'ULSA si rimette invece al giudizio del
Tribunale cantonale amministrativo, rilevando che le richieste di formare
apprendisti inoltrate alla Divisione della formazione professionale non
potevano essere accolte perché la CO 2. non disponeva di personale qualificato
per impartire una formazione adeguata.
Ad identica conclusione perviene la CO 1.
E. Con la
replica la RI 1 conferma le considerazioni e le domande formulate con il ricorso.
Preso atto delle osservazioni dell'ULSA, con
la duplica la CO 1 sollecita l'accoglimento dell'impugnativa.
La CO 2 postula a sua volta il rigetto del
ricorso, rilevando di disporre del personale qualificato, ma non delle
strutture considerate necessarie per assicurare la formazione di apprendisti.
Fa presente di aver ricevuto l'11 settembre 2007 l'autorizzazione a formare
apprendisti di commercio.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. In quanto partecipante alla gara, l'insorgente è senz'altro legittimata
a contestare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm). Il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Non occorre richiamare dalla
Divisione della formazione professionale gli atti relativi alle richieste
inoltrate dalla resistente C.P.A.. Per sua stessa ammissione, è infatti certo
che al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte, non
disponeva delle strutture che la legge federale sulla formazione professionale (LFPr)
considera necessarie per assicurare un'adeguata formazione agli apprendisti.
Considerandi
2.
La tabella di valutazione del criterio d'aggiudicazione relativo
alla formazione di apprendisti, elaborata dal centro di consulenza LCPubb e
richiamata dalla documentazione di gara, prevede un punteggio variabile a
seconda del rapporto fra il numero di dipendenti ed il numero di apprendisti.
Il punteggio minimo (1.00) è dato alle ditte con oltre 75 dipendenti. Il
punteggio massimo (6.00) è invece assegnato alle ditte che hanno pochi dipendenti,
ma in proporzione un numero elevato di apprendisti. Alle ditte che non hanno
apprendisti in formazione viene comunque assegnato il seguente punteggio,
differenziato a seconda del numero di dipendenti:
Dipendenti
1.
4.
11.
13.
21.
36.
51.
75.
3.
7.
12.
20.
35.
50.
75.
>75
0.
apprendisti
3.00
2.75
2.50
2.25
2.0
1.75
1-.25
1.00
Per non penalizzare i concorrenti, che non riescono
ad occupare per mancanza di interessati i posti di formazione per apprendisti
messi a disposizione, la tabella prevede di aumentare di un punto il punteggio
spettante alle ditte senza apprendisti
(A) 0 apprendisti, malgrado posti disponibili
4.00
3.75
3.50
3.25
3.00
2.75
2.25
2.00
Il beneficio spetta evidentemente soltanto
alle ditte che, pur adempiendo tutte le condizioni fissate dalla legge per
assumere apprendisti, non riescono ad occuparli per mancanza di interessati. In
tal senso va interpretata l'indicazione A: richiesta, senza successo, per
formare apprendisti negli ultimi 12 mesi, che contrassegna questa
particolare categoria di concorrenti prevista dalla tabella in oggetto. Presupposto
indispensabile per beneficiare del particolare punteggio previsto per questa
categoria di concorrenti è il possesso dell'autorizzazione ad assumere apprendisti
prevista dall'art. 16 del regolamento della legge sull’orientamento scolastico
e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform) del 20
ottobre 1998. La semplice richiesta di rilascio dell'autorizzazione non è
sufficiente. È necessario che la ditta sia riconosciuta quale azienda
formatrice.
Una diversa conclusione permetterebbe
altrimenti a qualsiasi azienda senza apprendisti di beneficiare comunque di un
punteggio superiore facendo semplicemente richiesta di essere autorizzata a
formare apprendisti.
3.
Nel caso
concreto, la CO 2 ha 9 dipendenti e non ha apprendisti. Al momento della
scadenza del termine per l'inoltro delle offerte non era in possesso di alcuna
autorizzazione a formare apprendisti. Le sue richieste di riconoscimento quale
azienda formatrice non erano state accolte per mancanza delle strutture
considerate necessarie ai fini di tale riconoscimento. L'autorizzazione a formare
apprendisti costruttori delle vie di traffico non le era stata rilasciata perché
la ditta non dispone di macchinari pesanti e deve noleggiarli presso terzi. La
domanda di rilascio dell'autorizzazione a formare apprendisti disegnatori del
genio civile era rimasta in sospeso, mentre quella per formare apprendisti
impiegati di commercio le è stata rilasciata soltanto l'11 settembre 2007.
Ne discende che all'offerta della CO 2, in
base al criterio relativo alla formazione degli apprendisti, spettavano 2.5
punti, che rapportati al fattore di ponderazione prestabilito (5/6), corrispondono
a 2.08 punti. All'offerta della RI 1 (13 apprendisti per 58 dipendenti) andava
invece assegnato il punteggio massimo (6.00) previsto dalla tabella del centro
di consulenza LCPubb, che rapportato al fattore di ponderazione prescritto
corrisponde a 5 punti. La classifica finale, debitamente corretta, è dunque la
seguente:
ditta
Prezzo
Referenze
Apprendisti
Totale
RI 1
57.70
35.00
5.00
97.70
CO 2.
60.00
35.00
2.50
97.08
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando
la decisione impugnata ed aggiudicando direttamente la commessa alla ricorrente
(art. 41 cpv. 1 seconda frase LCPubb).
La tassa di giustizia è posta a carico della
CO 2., in quanto unica resistente, secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 36, 37, 41 LCPubb; 3, 18, 28, 60,
61, 65 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 10 luglio 2007della CO 1 è
annullata;
1.2.
la commessa in oggetto è aggiudicata alla RI 1.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è a carico della resistente CO 2.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82
seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4. Intimazione
a:
;
,
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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