52.2007.244
Bando di concorso per prestazioni professionali (centrale termica). Modifica bando
13 agosto 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2007.244
Data decisione, Autorità:
13.08.2007, TRAM
Titolo:
Bando di concorso per prestazioni professionali (centrale termica). Modifica bando
BANDO
art. 32 LCPUBB
Incarto n.
52.2007.244
52.2007.245
Lugano
13 agosto
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi (a) 20 luglio 2007 e (b) 23
luglio 2007 di
a.
b.
RI 1, ,
__________,
contro
la decisione 12 luglio 2007 dell'EOC che indice un
pubblico concorso per aggiudicare le prestazioni professionali relative alla
progettazione ed alla direzione dei lavori di costruzione di centrali per la
produzione del calore e del freddo;
viste le risposte:
- 31 luglio 2007 dello __________;
- 9 agosto 2007 dell'EOC;
al ricorso di RI 1;
31 luglio 2007 di RI 1;
- 9 agosto 2007 dell'EOC;
al ricorso dello __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Con
decisione 12 luglio 2007 (FU n. 56/2007 pag. 5794 seg.) l'EOC ha indetto un
pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera,
per aggiudicare le prestazioni professionali relative alla progettazione ed
alla direzione dei lavori di costruzione di centrali per la produzione del
calore e del freddo.
Il capitolato d'oneri (pos. A.5.1.)
stabiliva i seguenti criteri d'aggiudicazione:
- prezzo 50%
- referenze
centrali produzione freddo 10%
- referenze
centrali produzione calore 20%
- struttura del
concorrente 8%
- analisi del
mandato 7%
- apprendisti
5%
Il capitolato (pos.
A.5.2.2. e A.5.2.3.) precisava che sarebbero state
ritenute valide come referenze le realizzazioni in esercizio, rispondenti
cumulativamente alle seguenti caratteristiche:
-
strutture realizzate in
Svizzera
-
potenze maggiori o
uguali a 1 MW, con più di un apparecchio di produzione (centrali produzione
freddo), rispettivamente 4 MW, con più di un generatore (centrali produzione
caldo)
-
messa in servizio dopo
il 1995
Le referenze, specificava ancora il
capitolato, sarebbero state valutate con note varianti da 1 (0 referenze) a 6
(5 referenze).
B. Contro il
bando in oggetto sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo i
concorrenti menzionati in epigrafe, chiedendone l'annullamento.
Con succinta motivazione, entrambi gli
insorgenti contestano la potenza minima fissata dal committente quale
condizione di ammissibilità delle referenze, giudicandola eccessivamente alta.
In Ticino, obiettano, sarebbero estremamente rari gli oggetti realizzati con
simili potenze. La potenza, d’altro canto, non costituirebbe un valido criterio
per valutare le difficoltà di progettazione dell'impianto e le capacità del concorrente.
C. In sede di
risposta l'EOC ha spiegato i motivi che l’hanno indotto ad operare queste
scelte, dichiarandosi comunque disposto a ridurre le potenze minime richieste a
2 MW (centrali produzione caldo), rispettivamente 0.6 MW (centrali produzione
freddo).
Considerato, in
diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall’art. 36 cpv. LCPubb. Entrambi i ricorrenti, attivi nel settore della
progettazione di impianti termici, sono legittimati ad impugnare il bando. I
ricorsi, tempestivi, sono ricevibili in ordine.
Considerandi
1.2
Avendo il medesimo oggetto le
impugnative possono essere evase con un unico giudizio (art. 51 PAmm), sulla
base degli atti (art. 18 PAmm). Nemmeno i ricorrenti sollecitano l'assunzione
di prove.
2.
2.1.
Giusta l'art. 32 cpv 1 LCPubb il committente aggiudica la commessa a favore
dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali
il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il
servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la
compatibilità ambientale e il valore tecnico; i criteri di aggiudicazione
soggiunge la norma, devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine
di importanza (cpv. 2). Nella definizione dei criteri d'aggiudicazione e dei
relativi fattori di ponderazione il committente fruisce di una certa latitudine
di giudizio, che è tenuto ad esercitare in funzione delle particolarità della
commessa oggetto della gara. I criteri d'aggiudicazione devono comunque essere
fissati sulla base di parametri valutabili in modo oggettivo e rispettare i
principi generali che governano la materia. Non devono in particolare
ostacolare un’efficace concorrenza (art. 1 lett. b LCPubb).
Nella misura in cui è espressione della
latitudine di giudizio che la legge riconosce al committente, la scelta dei
criteri d'aggiudicazione da questi operata può essere sindacata da parte dell'autorità
di ricorso soltanto nella misura nei limiti della violazione del diritto (art.
61.
PAmm). Censurabili, da questo profilo, sono dunque soltanto quei criteri che
si fondano su considerazioni estranee alla materia, che operano distinzioni
ingiustificate e discriminatorie o che non permettono di esprimere un giudizio
ponderato sulla bontà dell'offerta. Analoga latitudine di giudizio va riconosciuta
al committente in ordine alla definizione del peso che intende attribuire ai
singoli criteri d'aggiudicazione mediante fattori di ponderazione. Circoscritto
alla violazione del diritto è pure il potere di cognizione di questo tribunale
in caso di contestazione di tali parametri di valutazione. Censurabili, da
questo profilo, sono soltanto quei fattori che scaturiscono da un esercizio scorretto
del margine discrezionale che la legislazione sulle commesse pubbliche riserva
al committente in ordine alla definizione del peso che intende attribuire loro.
Il controllo dell'opportunità è escluso (art. 38 cpv. 2 LCPubb; STA 15.11.2005
n. 52.2005.341 in re M.).
2.2
La decisione di fissare una potenza
minima quale condizione di ammissibilità delle referenze, per quanto opinabile
possa apparire ai ricorrenti, non lede affatto il diritto. Intanto il limite in
contestazione corrisponde a circa un terzo della potenza degli impianti da
progettare. Anche l'EOC riconosce che la potenza degli impianti non costituisce
necessariamente un elemento atto a valutarne la complessità. Si tratta
nondimeno di un fattore oggettivo che fornisce almeno una certa indicazione al
riguardo.
Il fatto che soltanto pochi studi ticinesi
sarebbero in grado di presentare referenze ammissibili non costituisce
un’inammissibile limitazione della concorrenza: la gara non è in effetti
riservata agli studi ticinesi, ma è aperta a tutti i professionisti svizzeri od
esteri, che soddisfano i requisiti di idoneità.
Il capitolato considera d’altro canto le
referenze alla stregua di criteri d’aggiudicazione e non di criteri d’idoneità.
Anche i concorrenti privi di referenze possono dunque partecipare alla gara. Il
fatto che siano costretti a comprimere il prezzo per compensare le referenze
mancanti non rappresenta di per sé un ostacolo alla concorrenza, suscettibile
di invalidare il limite fissato dal committente.
3.
In sede di
risposta ai ricorsi, il committente ha comunque aderito parzialmente alle
censure sollevate dai ricorrenti, abbassando in larga misura le potenze minime
richieste. La parziale adesione alle impugnative non implica comunque
l’annullamento della gara. Il controverso limite era contenuto nel capitolato.
Esso può dunque aver indotto a desistere dalla partecipazione soltanto coloro
che hanno richiesto la documentazione di gara. Dato che il termine per
inoltrare le offerte scade soltanto il 21 settembre 2007, della modifica delle
condizioni di gara possono dunque beneficiare anche i concorrenti che hanno
rinunciato ad impugnarle. Basta che l'EOC la renda nota a tutti gli interessati
che hanno ritirato il capitolato, rinviando semmai al mittente le offerte che
fossero eventualmente già state inoltrate, affinché possano essere rielaborate.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno dunque parzialmente
accolti in seguito a parziale adesione da parte del committente.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61,
65 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. I ricorsi
sono parzialmente accolti.
§. Di conseguenza:
1.1. la potenza minima fissata dalle pos. A.5.2.2.
e A.5.2.3. quale condizione di ammissibilità delle referenze è ridotta a 0.6 MW
centrali produzione freddo), rispettivamente 2 MW (centrali produzione caldo).
1.2. l'EOC comunicherà senza indugi la suddetta
modifica delle prescrizioni di gara a tutti gli interessati che hanno ritirato
la documentazione di gara, rinviando al mittente (senza aprirle) le offerte che
fossero eventualmente già state inoltrate.
2. Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
;
,;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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