52.2007.246
Concorso pubblico per fornitura e realizzazione del sistema di videosorveglianza
4 settembre 2007Italiano11 min
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Numero d'incarto:
52.2007.246
Data decisione, Autorità:
04.09.2007, TRAM
Titolo:
Concorso pubblico per fornitura e realizzazione del sistema di videosorveglianza
CRITERIO DI IDONEITÀ
art. 5 let. f LCPUBB
art. 26 cpv. 1 LCPUBB
art. 61 LPAMM
Incarto n.
52.2007.246
Lugano
4 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 luglio 2007 di
RI 1, ,
RI 2, ,
RI 3, ,
RI 4, ,
RI 5, ,
,
tutti rappr. da: RA 1, ,
contro
la decisione 4 luglio 2007 del CO 2 che
aggiudica alla CO 1 la fornitura, l'installazione, la configurazione, il
collaudo e la manutenzione di un sistema di videosorveglianza;
viste le risposte:
- 23 agosto 2007 del CO 2;
- 22 agosto 2007 della CO
1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il
14 marzo 2007 il CO 2 ha indetto un pubblico concorso per la fornitura,
l'installazione, la configurazione, il collaudo e la manutenzione di un sistema
di videosorveglianza (25 telecamere). La posizione 223.100 delle disposizioni
particolari CPN 102 del capitolato esigeva, quale criterio d'idoneità, che i
concorrenti dimostrassero di avere già eseguito e messo in esercizio almeno un
impianto analogo a quello richiesto. Per la valutazione delle offerte, il
capitolato fissava invece i seguenti criteri e sottocriteri d'aggiudicazione
(pos. 224.100):
1.
Prezzo 50%
Considerandi
2.
Soluzione proposta a qualità del materiale 25%
2.1
Valutazione della
soluzione proposta e del
grado d'innovazione del sistema (1/6 x 60)
2.2
Qualità e affidabilità
del materiale
proposto (1/6 x 40)
3.
Referenze e
organizzazione 20%
3.1
Referenze (16 x 50)
3.2
Valutazione
dell'impresa e dell'organizzazione
prevista per il progetto (1/6 x 50)
4.
Formazione
apprendisti 5%
Per la
valutazione del prezzo il capitolato prevedeva di attribuire la nota 6
all'offerta più bassa. Le note delle altre offerte sarebbero invece state
calcolate secondo la formula:
N = 6 - (0.045 x Δ%1.5)
in cui Δ% era dato dalla differenze di prezzo in percentuale per rapporto
alla minor offerta.
La pos. 224.100
avvertiva che le offerte con la nota 0 non sarebbero state prese in
considerazione per l'aggiudicazione.
B. In
tempo utile sono pervenute al committente le offerte di 13 ditte del ramo.
L'offerta inoltrata dalla resistente CO 1 ammontava a fr. 141'021.64 (fr.
130'315.44 per il materiale e le prestazioni + fr. 10'706.20 per la
manutenzione per 4 anni). Le ditte ricorrenti hanno invece presentato le
seguenti offerte:
RI 1 fr.
345'158.75
RI 2 fr.
226'680.92
RI 3 fr.
349'786.08
RI 4 fr.
497'976.95
RI 5 fr. 285'106.64
Esperita la necessaria
valutazione, con decisione 4 luglio 2007 il municipio ha aggiudicato la commessa
alla CO 1, classificatasi al primo ed unico posto con 547.50 punti su 600. La
offerte di tutte le altre ditte, fra cui quelle ricorrenti, sono state invece escluse
dall'aggiudicazione, poiché il relativo prezzo aveva ottenuto la nota 0.
C. Contro
la predetta decisione, le ditte menzionate in ingresso insorgono davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il
rinvio degli atti al municipio per nuova valutazione.
Le ricorrenti sostengono anzitutto
che l'offerta della CO 1 avrebbe dovuto essere scartata, poiché il modello di
videocamera proposto (Eneo EDC-142E2) non disporrebbe della funzione progressive
scan, richiesta dalle prescrizioni di gara. L'assicurazione, fornita dalla
resistente dopo l'apertura delle offerte, di implementare tale funzione prima
dell'installazione delle telecamere, sarebbe tardiva, violerebbe il principio
della parità di trattamento e disattenderebbe il divieto di negoziare le
offerte. Analoghe considerazioni varrebbero per il modello di switch
proposto, che è stato modificato dopo l'inoltro dell'offerta.
Le ricorrenti contestano inoltre
l'ammissibilità delle referenze indicate dalla CO 1, che non riguardano la
filiale ticinese e non concernono la videosorveglianza di città. Censurabile sarebbe
anche la valutazione degli apprendisti, nella misura in cui tiene conto degli
apprendisti occupati in altri settori.
L'enorme differenza di prezzo
riscontrabile tra l'offerta della CO 1 e le altre offerte, concludono le
ricorrenti, sarebbe da ricondurre alla difformità dell'offerta vincitrice.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il committente e la CO 1, contestando in dettaglio le
tesi delle ricorrenti con argomenti che per quanto necessario saranno discussi
qui appresso.
Considerato, in diritto
1.1.1
La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.
In quanto
partecipanti alla gara, le ricorrenti sono legittimate ad impugnare la decisione
di aggiudicazione (art. 43 PAmm). Le offerte delle ricorrenti non sono state
scartate. Sono state soltanto escluse dall'aggiudicazione per effetto della
clausola killer pre-vista dalla pos. 224.100 del capitolato, che
preclude l'aggiudicazione alle offerte il cui prezzo non ottiene una nota
superiore a 0. Le ricorrenti possono dunque contestare direttamente la decisione
d'aggiudicazione, senza dover preventivamente impugnare un provvedimento di
estromissione dalla gara. Con questa precisazione, il ricorso, tempestivo, è
dunque ricevibile in ordine.
1.2
Il giudizio
può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Nessuna delle parti chiede peraltro l'assunzione di particolari prove.
2.
Idoneità
della CO 1
2.1
A titolo di
criterio d’idoneità, la posizione 223.100 del capitolato esigeva che i
concorrenti dimostrassero di aver eseguito e messo in esercizio almeno un impianto
analogo a quello richiesto; le referenze, soggiungeva, devono riferirsi ad
impianti completati e già messi in esercizio.
Il concetto di
impianto analogo è di natura indeterminata. La sua interpretazione era dunque
sostanzialmente rimessa alla latitudine di giudizio del committente. Può di
conseguenza essere censurata da parte dell’autorità di ricorso soltanto nella
misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto (art. 61 PAmm),
segnatamente siccome fondata su considerazioni estranee alla materia, prive di
oggettività o altrimenti lesive dei principi fondamentali del diritto.
2.3
Nel caso
concreto, il committente ha ritenuto che la lunga lista delle referenze
relative ad impianti del tipo SiNVR, prodotta dalla resistente, dimostrasse
adeguatamente la sua idoneità.
Il consulente del
committente ha ritenuto che la CO 1 avesse fornito sufficienti referenze di
impianti realizzati nell’ambito della videosorveglianza e delle reti di comunicazione
(LAN - WAN).
Le ricorrenti
sembrano contestare questa deduzione, obiettando che gli impianti non sarebbero
muniti di sensore progressive scan. La censura non permette di
concludere che la CO 1 non adempia il criterio d’idoneità in discussione. Anche
se fossero privi di tale funzionalità, non sarebbe comunque per nulla insostenibile
considerarli analoghi a quello in oggetto.
Dal profilo
dell’idoneità della resistente, non permette di giungere a conclusioni più favorevoli
alle ricorrenti il fatto che le referenze siano di pertinenza della casa madre
e non della filiale di __________. L’offerta in esame è infatti stata inoltrata
da CO 1 in quanto tale.
Irrilevanti, dal
profilo del giudizio sull’idoneità della resistente è infine il fatto che le
referenze non riguardino impianti di videosorveglianza per le città. Il
criterio d’idoneità fissato dalla posizione 223.100 del capitolato non pone
alcuna esigenza in tal senso.
Altrettanto prive
di rilievo, nell’ambito del giudizio sull’idoneità della resistente, sono le
riserve espresse dal consulente sulle referenze addotte dalla CO 1 in sede di valutazione
del corrispondente criterio d’aggiudicazione. Tali appunti non riguardano
infatti l’idoneità della resistente, ma la bontà dell’offerta inoltrata.
3.
Conformità
dell’offerta della CO 1
3.1
Giusta
l’art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per
iscritto, in modo completo e tempestivo. Il com-mittente, soggiunge la norma,
esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune
formali rilevanti (cpv. 2). Il capitolato d’offerta, sottolinea l’art. 40 cpv.
1.
RLCPubb/CIAP, deve essere compilato dal concorrente in ogni sua parte, con
esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni
altra indicazione complementare richiesta. Offerte incomplete o che non
rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse
dall’aggiudicazione (STA 20.7.2006 in re B. n. 52.6.178; ; V. Malfanti, Principali
novità introdotte dalla LCPubb, RDAT I 2001, pag. 452, nonché, in relazione
all'art. 19 cpv. 3 LAPub; Galli/Lehmann/Rechsteiner,
Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 407). Una diversa conclusione, che permettesse al committente di prendere
in considerazione per l'aggiudicazione offerte non conformi alla prescrizioni
di gara o che permettesse ai concorrenti di modificare o completare le offerte
dopo la loro apertura sarebbe palesemente contraria al principio della parità
di trattamento sancito dall'art. 1 lett. c LCPubb.
Eccezioni sono
ammesse in caso di errori di scritturazione. Errori aritmetici presenti
nell’elenco prezzi non sono motivo di esclusione e devono essere rettificati
dal committente previa comunicazione a tutti i concorrenti (art. 42 cpv. 2
RLCPubb/CIAP). L'esclusione dell'offerta per errori o carenze formali deve
inoltre rispettare il principio di proporzionalità. Non deve, in particolare,
tradursi in un eccesso di formalismo. La correzione non deve comunque esplicare
effetti discriminatori nei confronti degli altri concorrenti (STF 12 aprile
2002.
in re consorzio Cossi SA e llcc in RDAT II-2002 pag. 156;
Galli/Lehmann//Rechsteiner, op. cit., n. 382, 402 e 444).
3.2
Nel caso
concreto, le videocamere richieste dal capitolato (Allegato B: specifiche
tecniche pos. 2.2) dovevano essere fra l'altro dotate di sensore progressive
scan CCD 1/4". Il modulo d'offerta (Allegato C: elenco prezzi) alla
posizione 1/1.1 si limitava a prevedere 25 videocamere __________. I concorrenti
dovevano specificare il tipo di videocamera proposto ed il prezzo.
La CO 1 ha
offerto 25 videocamere Eneo tipo EDC-142E2 al prezzo di fr. 1'440.00 l'una. Nel
descrittivo tecnico del sistema la resistente ha specificato che tutte le telecamere
sono comprensive degli accessori richiesti e rispettano i requisiti minimi
richiesti (pag. 3). All'offerta ha inoltre allegato un prospetto della videocamera
modello EDC-142E2, nel quale venivano specificate tutte le relative
caratteristiche tecniche.
Analogamente interpellata
dal consulente del committente, il 12 giugno 2007 la resistente ha confermato
che il prodotto offerto risponde ai requisiti minimi richiesti dal capitolato,
precisando che la telecamera Eneo tipo EDC-142E2, di fabbrica, non è munita di progressive
scan CCD 1/4", in quanto questa funzionalità HD/SW viene implementata dai
nostri ingegneri prima della posa.
Orbene, in questa
precisazione, rilasciata nell'ambito dell'usuale verifica delle offerte (art.
47.
RLCPubb/CIAP), non è affatto ravvisabile un'inammissibile modifica del
contenuto dell'offerta. Tanto meno si è in presenza di un'illecita negoziazione
dell'offerta, vietata dall'art. 5 lett. f LCPubb, come manifestamente a torto
pretendono le ricorrenti. La precisazione costituisce, a non averne dubbio, un
semplice chiarimento, sollecitato dal committente, che rientra nei limiti delle
verifiche che è chiamato ad esperire (Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang,
Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, Zurigo 2003, n. 339 seg.).
3.3
Analoghe considerazioni
valgono per quel che concerne il modello di switch (MX-308) offerto
dalla CO 1 in sede di elenco prezzi, successivamente corretto in sede di
discussione d’offerta in MX-208. Lo schema __________ allegato
all’offerta conferma infatti che lo switch proposto è del tipo MX-208.
Contrariamente a quanto assumono le ricorrenti, l’of-ferta non è stata per
nulla modificata. È stato soltanto corretto un semplice errore di battitura
(art. 47 cpv. 3 RLCPubb/CIAP).
4.
Le
contestazioni sollevate dalle ricorrente con riferimento alla valutazione
dell’offerta della resistente dal profilo del criterio relativo alle referenze
ed all’organizzazione, rispettivamente dal profilo degli apprendisti possono
rimanere indecise, poiché anche se accolte non permetterebbero comunque a
nessuna delle ricorrenti di conseguire un punteggio superiore a quello della CO
1, che con il solo prezzo ha ottenuto la metà dei punti disponibili.
5.
In
esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque senz’altro
respinto, confermando la decisione impugnata siccome immune da violazioni del
diritto.
La tassa di
giustizia e le ripetibili, commisurate al lavoro occasionato dall’impugnativa
ed al valore della commessa, sono a carico delle ricorrenti secondo
soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 37, 47 LCPubb; 47
RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. La
tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico delle ricorrenti in solido, che
rifonderanno alla resistente fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
3. Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4 Intimazione a:
, ,
, ,
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,;
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,.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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