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Decisione

52.2007.246

Concorso pubblico per fornitura e realizzazione del sistema di videosorveglianza

4 settembre 2007Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

14 marzo 2007 il CO 2 ha indetto un pubblico concorso per la fornitura,

l'installazione, la configurazione, il collaudo e la manutenzione di un sistema

di videosorveglianza (25 telecamere). La posizione 223.100 delle disposizioni

particolari CPN 102 del capitolato esigeva, quale criterio d'idoneità, che i

concorrenti dimostrassero di avere già eseguito e messo in esercizio almeno un

impianto analogo a quello richiesto. Per la valutazione delle offerte, il

capitolato fissava invece i seguenti criteri e sottocriteri d'aggiudicazione

(pos. 224.100):

1.

Prezzo 50%

Considerandi

2.

Soluzione proposta a qualità del materiale 25%

2.1

Valutazione della

soluzione proposta e del

grado d'innovazione del sistema (1/6 x 60)

2.2

Qualità e affidabilità

del materiale

proposto (1/6 x 40)

3.

Referenze e

organizzazione 20%

3.1

Referenze (16 x 50)

3.2

Valutazione

dell'impresa e dell'organizzazione

prevista per il progetto (1/6 x 50)

4.

Formazione

apprendisti 5%

Per la

valutazione del prezzo il capitolato prevedeva di attribuire la nota 6

all'offerta più bassa. Le note delle altre offerte sarebbero invece state

calcolate secondo la formula:

N = 6 - (0.045 x Δ%1.5)

in cui Δ% era dato dalla differenze di prezzo in percentuale per rapporto

alla minor offerta.

La pos. 224.100

avvertiva che le offerte con la nota 0 non sarebbero state prese in

considerazione per l'aggiudicazione.

B. In

tempo utile sono pervenute al committente le offerte di 13 ditte del ramo.

L'offerta inoltrata dalla resistente CO 1 ammontava a fr. 141'021.64 (fr.

130'315.44 per il materiale e le prestazioni + fr. 10'706.20 per la

manutenzione per 4 anni). Le ditte ricorrenti hanno invece presentato le

seguenti offerte:

RI 1 fr.

345'158.75

RI 2 fr.

226'680.92

RI 3 fr.

349'786.08

RI 4 fr.

497'976.95

RI 5 fr. 285'106.64

Esperita la necessaria

valutazione, con decisione 4 luglio 2007 il municipio ha aggiudicato la commessa

alla CO 1, classificatasi al primo ed unico posto con 547.50 punti su 600. La

offerte di tutte le altre ditte, fra cui quelle ricorrenti, sono state invece escluse

dall'aggiudicazione, poiché il relativo prezzo aveva ottenuto la nota 0.

C. Contro

la predetta decisione, le ditte menzionate in ingresso insorgono davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il

rinvio degli atti al municipio per nuova valutazione.

Le ricorrenti sostengono anzitutto

che l'offerta della CO 1 avrebbe dovuto essere scartata, poiché il modello di

videocamera proposto (Eneo EDC-142E2) non disporrebbe della funzione progressive

scan, richiesta dalle prescrizioni di gara. L'assicurazione, fornita dalla

resistente dopo l'apertura delle offerte, di implementare tale funzione prima

dell'installazione delle telecamere, sarebbe tardiva, violerebbe il principio

della parità di trattamento e disattenderebbe il divieto di negoziare le

offerte. Analoghe considerazioni varrebbero per il modello di switch

proposto, che è stato modificato dopo l'inoltro dell'offerta.

Le ricorrenti contestano inoltre

l'ammissibilità delle referenze indicate dalla CO 1, che non riguardano la

filiale ticinese e non concernono la videosorveglianza di città. Censurabile sarebbe

anche la valutazione degli apprendisti, nella misura in cui tiene conto degli

apprendisti occupati in altri settori.

L'enorme differenza di prezzo

riscontrabile tra l'offerta della CO 1 e le altre offerte, concludono le

ricorrenti, sarebbe da ricondurre alla difformità dell'offerta vincitrice.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il committente e la CO 1, contestando in dettaglio le

tesi delle ricorrenti con argomenti che per quanto necessario saranno discussi

qui appresso.

Considerato, in diritto

1.1.1

La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.

In quanto

partecipanti alla gara, le ricorrenti sono legittimate ad impugnare la decisione

di aggiudicazione (art. 43 PAmm). Le offerte delle ricorrenti non sono state

scartate. Sono state soltanto escluse dall'aggiudicazione per effetto della

clausola killer pre-vista dalla pos. 224.100 del capitolato, che

preclude l'aggiudicazione alle offerte il cui prezzo non ottiene una nota

superiore a 0. Le ricorrenti possono dunque contestare direttamente la decisione

d'aggiudicazione, senza dover preventivamente impugnare un provvedimento di

estromissione dalla gara. Con questa precisazione, il ricorso, tempestivo, è

dunque ricevibile in ordine.

1.2

Il giudizio

può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

Nessuna delle parti chiede peraltro l'assunzione di particolari prove.

2.

Idoneità

della CO 1

2.1

A titolo di

criterio d’idoneità, la posizione 223.100 del capitolato esigeva che i

concorrenti dimostrassero di aver eseguito e messo in esercizio almeno un impianto

analogo a quello richiesto; le referenze, soggiungeva, devono riferirsi ad

impianti completati e già messi in esercizio.

Il concetto di

impianto analogo è di natura indeterminata. La sua interpretazione era dunque

sostanzialmente rimessa alla latitudine di giudizio del committente. Può di

conseguenza essere censurata da parte dell’autorità di ricorso soltanto nella

misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto (art. 61 PAmm),

segnatamente siccome fondata su considerazioni estranee alla materia, prive di

oggettività o altrimenti lesive dei principi fondamentali del diritto.

2.3

Nel caso

concreto, il committente ha ritenuto che la lunga lista delle referenze

relative ad impianti del tipo SiNVR, prodotta dalla resistente, dimostrasse

adeguatamente la sua idoneità.

Il consulente del

committente ha ritenuto che la CO 1 avesse fornito sufficienti referenze di

impianti realizzati nell’ambito della videosorveglianza e delle reti di comunicazione

(LAN - WAN).

Le ricorrenti

sembrano contestare questa deduzione, obiettando che gli impianti non sarebbero

muniti di sensore progressive scan. La censura non permette di

concludere che la CO 1 non adempia il criterio d’idoneità in discussione. Anche

se fossero privi di tale funzionalità, non sarebbe comunque per nulla insostenibile

considerarli analoghi a quello in oggetto.

Dal profilo

dell’idoneità della resistente, non permette di giungere a conclusioni più favorevoli

alle ricorrenti il fatto che le referenze siano di pertinenza della casa madre

e non della filiale di __________. L’offerta in esame è infatti stata inoltrata

da CO 1 in quanto tale.

Irrilevanti, dal

profilo del giudizio sull’idoneità della resistente è infine il fatto che le

referenze non riguardino impianti di videosorveglianza per le città. Il

criterio d’idoneità fissato dalla posizione 223.100 del capitolato non pone

alcuna esigenza in tal senso.

Altrettanto prive

di rilievo, nell’ambito del giudizio sull’idoneità della resistente, sono le

riserve espresse dal consulente sulle referenze addotte dalla CO 1 in sede di valutazione

del corrispondente criterio d’aggiudicazione. Tali appunti non riguardano

infatti l’idoneità della resistente, ma la bontà dell’offerta inoltrata.

3.

Conformità

dell’offerta della CO 1

3.1

Giusta

l’art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per

iscritto, in modo completo e tempestivo. Il com-mittente, soggiunge la norma,

esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune

formali rilevanti (cpv. 2). Il capitolato d’offerta, sottolinea l’art. 40 cpv.

1.

RLCPubb/CIAP, deve essere compilato dal concorrente in ogni sua parte, con

esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni

altra indicazione complementare richiesta. Offerte incomplete o che non

rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse

dall’aggiudicazione (STA 20.7.2006 in re B. n. 52.6.178; ; V. Malfanti, Principali

novità introdotte dalla LCPubb, RDAT I 2001, pag. 452, nonché, in relazione

all'art. 19 cpv. 3 LAPub; Galli/Lehmann/Rechsteiner,

Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 407). Una diversa conclusione, che permettesse al committente di prendere

in considerazione per l'aggiudicazione offerte non conformi alla prescrizioni

di gara o che permettesse ai concorrenti di modificare o completare le offerte

dopo la loro apertura sarebbe palesemente contraria al principio della parità

di trattamento sancito dall'art. 1 lett. c LCPubb.

Eccezioni sono

ammesse in caso di errori di scritturazione. Errori aritmetici presenti

nell’elenco prezzi non sono motivo di esclusione e devono essere rettificati

dal committente previa comunicazione a tutti i concorrenti (art. 42 cpv. 2

RLCPubb/CIAP). L'esclusione dell'offerta per errori o carenze formali deve

inoltre rispettare il principio di proporzionalità. Non deve, in particolare,

tradursi in un eccesso di formalismo. La correzione non deve comunque esplicare

effetti discriminatori nei confronti degli altri concorrenti (STF 12 aprile

2002.

in re consorzio Cossi SA e llcc in RDAT II-2002 pag. 156;

Galli/Lehmann//Rechsteiner, op. cit., n. 382, 402 e 444).

3.2

Nel caso

concreto, le videocamere richieste dal capitolato (Allegato B: specifiche

tecniche pos. 2.2) dovevano essere fra l'altro dotate di sensore progressive

scan CCD 1/4". Il modulo d'offerta (Allegato C: elenco prezzi) alla

posizione 1/1.1 si limitava a prevedere 25 videocamere __________. I concorrenti

dovevano specificare il tipo di videocamera proposto ed il prezzo.

La CO 1 ha

offerto 25 videocamere Eneo tipo EDC-142E2 al prezzo di fr. 1'440.00 l'una. Nel

descrittivo tecnico del sistema la resistente ha specificato che tutte le telecamere

sono comprensive degli accessori richiesti e rispettano i requisiti minimi

richiesti (pag. 3). All'offerta ha inoltre allegato un prospetto della videocamera

modello EDC-142E2, nel quale venivano specificate tutte le relative

caratteristiche tecniche.

Analogamente interpellata

dal consulente del committente, il 12 giugno 2007 la resistente ha confermato

che il prodotto offerto risponde ai requisiti minimi richiesti dal capitolato,

precisando che la telecamera Eneo tipo EDC-142E2, di fabbrica, non è munita di progressive

scan CCD 1/4", in quanto questa funzionalità HD/SW viene implementata dai

nostri ingegneri prima della posa.

Orbene, in questa

precisazione, rilasciata nell'ambito dell'usuale verifica delle offerte (art.

47.

RLCPubb/CIAP), non è affatto ravvisabile un'inammissibile modifica del

contenuto dell'offerta. Tanto meno si è in presenza di un'illecita negoziazione

dell'offerta, vietata dall'art. 5 lett. f LCPubb, come manifestamente a torto

pretendono le ricorrenti. La precisazione costituisce, a non averne dubbio, un

semplice chiarimento, sollecitato dal committente, che rientra nei limiti delle

verifiche che è chiamato ad esperire (Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang,

Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, Zurigo 2003, n. 339 seg.).

3.3

Analoghe considerazioni

valgono per quel che concerne il modello di switch (MX-308) offerto

dalla CO 1 in sede di elenco prezzi, successivamente corretto in sede di

discussione d’offerta in MX-208. Lo schema __________ allegato

all’offerta conferma infatti che lo switch proposto è del tipo MX-208.

Contrariamente a quanto assumono le ricorrenti, l’of-ferta non è stata per

nulla modificata. È stato soltanto corretto un semplice errore di battitura

(art. 47 cpv. 3 RLCPubb/CIAP).

4.

Le

contestazioni sollevate dalle ricorrente con riferimento alla valutazione

dell’offerta della resistente dal profilo del criterio relativo alle referenze

ed all’organizzazione, rispettivamente dal profilo degli apprendisti possono

rimanere indecise, poiché anche se accolte non permetterebbero comunque a

nessuna delle ricorrenti di conseguire un punteggio superiore a quello della CO

1, che con il solo prezzo ha ottenuto la metà dei punti disponibili.

5.

In

esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque senz’altro

respinto, confermando la decisione impugnata siccome immune da violazioni del

diritto.

La tassa di

giustizia e le ripetibili, commisurate al lavoro occasionato dall’impugnativa

ed al valore della commessa, sono a carico delle ricorrenti secondo

soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37, 47 LCPubb; 47

RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico delle ricorrenti in solido, che

rifonderanno alla resistente fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4 Intimazione a:

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Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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