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Decisione

52.2007.247

Mancanza di legittimazione attiva del municipio a ricorrere

26 luglio 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

52.2007.247

Data decisione, Autorità:

26.07.2007, TRAM

Titolo:

Mancanza di legittimazione attiva del municipio a ricorrere

COMUNE

art. 208 LOC

art. 49 cpv. 2 LOG

Incarto n.

52.2007.247

Lugano

26 luglio

2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente del Tribunale cantonale

amministrativo

Lorenzo Anastasi

assistito dal

segretario:

Massimiliano Cometta, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 24 luglio 2007 del

RI 1

Contro

la decisione 11 luglio 2007 (n. 3752) del Consiglio

di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dal municipio di RI

1 contro la decisione 8 giugno 2007 del municipio di __________ in materia scolastica;

letti ed esaminati gli atti;

richiamati gli art. 48 PAmm e

49 cpv. 2 LOG;

ritenuto, in

fatto

che dopo

vicissitudini che non occorre qui rievocare, l'8 giugno 2007 il municipio di __________

ha autorizzato __________, residente a __________, a frequentare il primo anno

di scuola elementare presso il __________;

che contro il predetto giudizio, il 14

giugno 2007 il municipio di RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato

Considerandi

lamentando la violazione da parte del comune __________ di una convenzione vigente

tra i due comuni che garantisce agli allievi di __________ la frequenza delle

scuole elementari di __________;

che con giudizio 11 luglio 2007 il Governo

ha dichiarato irricevibile il gravame per mancanza di legittimazione attiva del

municipio insorgente, stante che legittimato a ricorrere è unicamente il comune;

che contro il predetto giudicato governativo

il RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone implicitamente l'annullamento sulla scorta di argomenti che non è

necessario riassumere;

considerato, in

diritto

che,

giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso, immediatamente o dopo richiamo

degli atti, può decidere di respingere il ricorso con breve motivazione, se lo

stesso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che la competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 LOC; l'art. 21 LE richiamtato dal

Consiglio di Stato non c'entra assolutamente;

che la legittimazione attiva del comune ad

impugnare la risoluzione governativa è certa (art. 43 PAmm);

che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1

PAmm), è pertanto ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere reso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che per costante giurisprudenza di questo

tribunale, al municipio va negata la legittimazione a ricorrere;

che in effetti, il municipio è soltanto

l'organo esecutivo del comune (art. 17 cpv. 3 Cost. TI; 9 lett. c, 80 e 106

LOC); non si identifica con esso, ma lo rappresenta soltanto davanti

all'autorità giudiziaria; legittimato a ricorrere e detentore della qualità per

agire in giudizio è soltanto il comune; il municipio non ha invece né capacità

giuridica, né capacità di essere parte (cfr. STF 5.3.1999 in re municipio di

I., in RDAT-II 1999, n. 48);

che sulla scorta della succitata

giurisprudenza federale, nonostante il municipio possa introdurre un ricorso in

nome del comune, del quale è organo, solo quest'ultimo in quanto corporazione

di diritto pubblico a base territoriale ha capacità giuridica e capacità di

essere parte (cfr. tra le tante: STA 23.04.2007, n. 52.2007.130, in re municipio

di S.);

che, stante quanto precede, è quindi a giusta

ragione che il Governo ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato dal RI

1.

a proprio nome e conto;

che in questa sede il ricorso deve pertanto

essere respinto, senza entrare nel merito delle censure sollevate

dall'insorgente;

che si prescinde dal prelievo di una tassa

di giustizia (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 9, 80, 106, 208 LOC; 49 cpv. 2 LOG; 3,

18, 28, 43, 46, 48, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

prelevano né tasse né spese di giustizia.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

.

Il presidente Il

segretario

del Tribunale cantonale amministrativo

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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