52.2007.247
Mancanza di legittimazione attiva del municipio a ricorrere
26 luglio 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2007.247
Data decisione, Autorità:
26.07.2007, TRAM
Titolo:
Mancanza di legittimazione attiva del municipio a ricorrere
COMUNE
art. 208 LOC
art. 49 cpv. 2 LOG
Incarto n.
52.2007.247
Lugano
26 luglio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dal
segretario:
Massimiliano Cometta, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 24 luglio 2007 del
RI 1
Contro
la decisione 11 luglio 2007 (n. 3752) del Consiglio
di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dal municipio di RI
1 contro la decisione 8 giugno 2007 del municipio di __________ in materia scolastica;
letti ed esaminati gli atti;
richiamati gli art. 48 PAmm e
49 cpv. 2 LOG;
ritenuto, in
fatto
che dopo
vicissitudini che non occorre qui rievocare, l'8 giugno 2007 il municipio di __________
ha autorizzato __________, residente a __________, a frequentare il primo anno
di scuola elementare presso il __________;
che contro il predetto giudizio, il 14
giugno 2007 il municipio di RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato
Considerandi
lamentando la violazione da parte del comune __________ di una convenzione vigente
tra i due comuni che garantisce agli allievi di __________ la frequenza delle
scuole elementari di __________;
che con giudizio 11 luglio 2007 il Governo
ha dichiarato irricevibile il gravame per mancanza di legittimazione attiva del
municipio insorgente, stante che legittimato a ricorrere è unicamente il comune;
che contro il predetto giudicato governativo
il RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone implicitamente l'annullamento sulla scorta di argomenti che non è
necessario riassumere;
considerato, in
diritto
che,
giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso, immediatamente o dopo richiamo
degli atti, può decidere di respingere il ricorso con breve motivazione, se lo
stesso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 LOC; l'art. 21 LE richiamtato dal
Consiglio di Stato non c'entra assolutamente;
che la legittimazione attiva del comune ad
impugnare la risoluzione governativa è certa (art. 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm), è pertanto ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che per costante giurisprudenza di questo
tribunale, al municipio va negata la legittimazione a ricorrere;
che in effetti, il municipio è soltanto
l'organo esecutivo del comune (art. 17 cpv. 3 Cost. TI; 9 lett. c, 80 e 106
LOC); non si identifica con esso, ma lo rappresenta soltanto davanti
all'autorità giudiziaria; legittimato a ricorrere e detentore della qualità per
agire in giudizio è soltanto il comune; il municipio non ha invece né capacità
giuridica, né capacità di essere parte (cfr. STF 5.3.1999 in re municipio di
I., in RDAT-II 1999, n. 48);
che sulla scorta della succitata
giurisprudenza federale, nonostante il municipio possa introdurre un ricorso in
nome del comune, del quale è organo, solo quest'ultimo in quanto corporazione
di diritto pubblico a base territoriale ha capacità giuridica e capacità di
essere parte (cfr. tra le tante: STA 23.04.2007, n. 52.2007.130, in re municipio
di S.);
che, stante quanto precede, è quindi a giusta
ragione che il Governo ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato dal RI
1.
a proprio nome e conto;
che in questa sede il ricorso deve pertanto
essere respinto, senza entrare nel merito delle censure sollevate
dall'insorgente;
che si prescinde dal prelievo di una tassa
di giustizia (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 80, 106, 208 LOC; 49 cpv. 2 LOG; 3,
18, 28, 43, 46, 48, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
;
.
Il presidente Il
segretario
del Tribunale cantonale amministrativo
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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